Articolo 7 della Legge 18 ottobre 1955, n. 967
Articolo 6Articolo 8
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15 novembre 1955
Art. 7.
La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonche' le integrazioni di vitto e i generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807 , sono stabilite in conformita' delle annesse belle (appendice n. 1).
Entrata in vigore il 15 novembre 1955