Art. 1.
Il primo comma dell'articolo 13 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3 , convertito in legge con legge 16 marzo 1956, n. 108 , modificato dall' articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 , e' sostituito dal seguente:
"Salvo le disposizioni di cui al successivo articolo 15, i vini aromatizzati possono essere conservati fuori dello stabilimento di produzione o di imbottigliamento e circolare soltanto se confezionati in bottiglie di capacita':
1) di due litri;
2) di un litro;
3) di tre quarti di litro;
4) di mezzo litro;
5) non superiore a un decilitro.
Ferma restando la tolleranza del 2,5 per cento di cui al secondo comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 , per le bottiglie della capacita' di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) del precedente comma, per la bottiglia di cui al successivo punto 5) e' consentita una tolleranza del 6 per cento in piu' o in meno".
Il primo comma dell'articolo 13 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3 , convertito in legge con legge 16 marzo 1956, n. 108 , modificato dall' articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 , e' sostituito dal seguente:
"Salvo le disposizioni di cui al successivo articolo 15, i vini aromatizzati possono essere conservati fuori dello stabilimento di produzione o di imbottigliamento e circolare soltanto se confezionati in bottiglie di capacita':
1) di due litri;
2) di un litro;
3) di tre quarti di litro;
4) di mezzo litro;
5) non superiore a un decilitro.
Ferma restando la tolleranza del 2,5 per cento di cui al secondo comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 , per le bottiglie della capacita' di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) del precedente comma, per la bottiglia di cui al successivo punto 5) e' consentita una tolleranza del 6 per cento in piu' o in meno".