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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 1373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1373 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1373/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
AR NT AN AR, Presidente
NIGRO PASQUALE, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3747/2024 depositato il 25/04/2024
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando 1 95131 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230071946390000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230071946390000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230071946390000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230071946390000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230071946390000 IRPEF-ALTRO 2019
- RUOLO n. 2023/250937 IRPEF-ALTRO 2020
- RUOLO n. 2023/251003 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente: Parte ricorrente fa presente che è intervenuta una conciliazione extragiudiziale della lite e pertanto rinuncia al ricorso, con richiesta di compensazione delle spese.
Resistente: Il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate accetta la rinuncia al ricorso di parte ricorrente riportandosi comunque alle proprie memorie difensive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato telematicamente alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in data
24.05.2024, Ricorrente1 proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate, avverso la cartella di pagamento con numeri finali 6390, per la somma totale di € 25.563,50 notificata in data 16.01.2024, per
Irpef anni 2019, e 2020, a seguito di un controllo ex art. 36 bis.
Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, eccependo la insussistenza del presupposto impositivo, a seguito della presentazione di dichiarazioni integrative.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, chiedendo che il ricorso fosse rigettato perché infondato.
All'odierna udienza il Procuratore del ricorrente dichiarava di rinunciare al ricorso, chiedendo una pronunzia di compensazione delle spese.
Il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate dichiarava di accettare tale rinuncia.
La causa veniva decisa all'udienza del 11.02.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la estinzione del giudizio.
E' stata infatti effettuata la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente e l'Agenzia ha dichiarato di accettarla.
Le spese vanno compensate, tenuto conto dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara la estinzione del giudizio.
Compensa fra le parti le spese processuali. Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data
11.02.2026.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr. Pasquale Nigro Dr. Antonino Matarazzo
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
AR NT AN AR, Presidente
NIGRO PASQUALE, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3747/2024 depositato il 25/04/2024
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando 1 95131 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230071946390000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230071946390000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230071946390000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230071946390000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230071946390000 IRPEF-ALTRO 2019
- RUOLO n. 2023/250937 IRPEF-ALTRO 2020
- RUOLO n. 2023/251003 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente: Parte ricorrente fa presente che è intervenuta una conciliazione extragiudiziale della lite e pertanto rinuncia al ricorso, con richiesta di compensazione delle spese.
Resistente: Il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate accetta la rinuncia al ricorso di parte ricorrente riportandosi comunque alle proprie memorie difensive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato telematicamente alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in data
24.05.2024, Ricorrente1 proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate, avverso la cartella di pagamento con numeri finali 6390, per la somma totale di € 25.563,50 notificata in data 16.01.2024, per
Irpef anni 2019, e 2020, a seguito di un controllo ex art. 36 bis.
Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, eccependo la insussistenza del presupposto impositivo, a seguito della presentazione di dichiarazioni integrative.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, chiedendo che il ricorso fosse rigettato perché infondato.
All'odierna udienza il Procuratore del ricorrente dichiarava di rinunciare al ricorso, chiedendo una pronunzia di compensazione delle spese.
Il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate dichiarava di accettare tale rinuncia.
La causa veniva decisa all'udienza del 11.02.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la estinzione del giudizio.
E' stata infatti effettuata la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente e l'Agenzia ha dichiarato di accettarla.
Le spese vanno compensate, tenuto conto dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara la estinzione del giudizio.
Compensa fra le parti le spese processuali. Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data
11.02.2026.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr. Pasquale Nigro Dr. Antonino Matarazzo