TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 18/12/2025, n. 1298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1298 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9053 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
13/09/1971, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Daniela Zara, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nato a [...] il CP_1 C.F._2
15/10/1966, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Daniela Zara, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
BE AN,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 23/08/1992, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di San
GI GI.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
23/08/1992 tra e trascritto presso il registro Parte_1 CP_1 dello stato civile del Comune di San GI GI, anno 1992, numero 11, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato in San
GI GI il 23 agosto 1992, iscritto nel registro degli atti di matrimonio nell'anno 1992, n. 11, parte II, serie A.
Pag. 2 di 3 2) Ordinare all'Ufficiale di stato civile del Comune di San GI GI di procedere all'annotazione della sentenza.
3) Il Sig. contribuirà, in considerazione delle attuali situazione CP_1 economiche di entrambe le parti, al versamento di un assegno divorzile ammontante ad € 200,00 mensili entro il 5 di ogni mese, somma da aggiornarsi annualmente in base all'aumento ISTAT.
4) La sig.ra potrà abitare nell'immobile di comune proprietà, Parte_1 completo di arredi fino a che lo stesso non sarà venduto o non si procederà alla sua divisione e assegnazione della relativa quota in natura tra le parti.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 18/12/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9053 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
13/09/1971, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Daniela Zara, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nato a [...] il CP_1 C.F._2
15/10/1966, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Daniela Zara, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
BE AN,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 23/08/1992, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di San
GI GI.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
23/08/1992 tra e trascritto presso il registro Parte_1 CP_1 dello stato civile del Comune di San GI GI, anno 1992, numero 11, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato in San
GI GI il 23 agosto 1992, iscritto nel registro degli atti di matrimonio nell'anno 1992, n. 11, parte II, serie A.
Pag. 2 di 3 2) Ordinare all'Ufficiale di stato civile del Comune di San GI GI di procedere all'annotazione della sentenza.
3) Il Sig. contribuirà, in considerazione delle attuali situazione CP_1 economiche di entrambe le parti, al versamento di un assegno divorzile ammontante ad € 200,00 mensili entro il 5 di ogni mese, somma da aggiornarsi annualmente in base all'aumento ISTAT.
4) La sig.ra potrà abitare nell'immobile di comune proprietà, Parte_1 completo di arredi fino a che lo stesso non sarà venduto o non si procederà alla sua divisione e assegnazione della relativa quota in natura tra le parti.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 18/12/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3