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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 213/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 13:00 in composizione monocratica:
PERNA DANIELE, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3647/2025 depositato il 27/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale Vincenzo Lamberti Fabb A/4 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259003486581000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259003486581000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820110055593335000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820130004256384000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5508/2025 depositato il
23/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: accogliere il ricorso.
Resistente: respingere il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, rapp.to e difeso dalla Dott.ssa Difensore_1, impugna l'intimazione di pagamento n. 02820259003486581000, notificata in data 11.06.2025, avente ad oggetto le cartelle di pagamento n.
02820110055593335000 , emessa per il mancato versamento Tassa automobilistica anno 2007, e n.
02820130004256384000 emessa per il mancato versamento Tassa automobilistica anno 2008.
La parte ricorrente eccepisce la prescrizione del diritto alla riscossione del credito.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate- RIscossione di Caserta, che, impungate le avverse eccezioni, chiede il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente affermata la competenza territoriale della Corte di Giustizia Tributaria di Caserta. Ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n. 546/1992, le Corti di Giustizia Tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella rispettiva circoscrizione. Nella fattispecie in esame, la parte ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 02820259003486581000 per il decorso del termine triennale di prescrizione del diritto alla riscossione della tassa automobilistica, decorrente dalla notifica delle cartelle di pagamento ad essa afferenti, emesse dall'Agente della riscossione di Caserta, rispetto alle quali la Regione Campania deve ritenersi estranea al giudizio, non vertendosi in tema di decadenza dal diritto di accertamento del tributo.
2. Nel merito, il ricorso è fondato.
È circostanza pacifica che le cartelle di pagamento afferenti l'atto di intimazione impugnato siano state notificate dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione rispettivamente in data 22.12.2011 e 05.02.2013. Per quanto precede, alla data di notificazione dell'intimazione impugnata (11.06.2025), e in mancanza di atti interruttivi, deve dichiararsi prescritto il diritto alla riscossione dei crediti relativi alla tassa automobilistica.
All'accoglimento del ricorso consegue, secondo il principio della soccombenza, la condanna dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione al pagamento delle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo. Spese non ripetibili nei confronti della Regione Campania, non costituita in giudizio, in quanto la stessa deve ritenersi estranea al procedimento di riscossione dei crediti intimati.
P.Q.M.
accoglie il ricorso;
condanna l'Agenzia delle Entrate-Riscossione al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 278,00 oltre al rimborso del Cut, spese generali 15% ed accessori di legge se dovute.
Spese non ripetibili nei confronti della Regione Campania.
Il Giudice Monocratico
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 13:00 in composizione monocratica:
PERNA DANIELE, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3647/2025 depositato il 27/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale Vincenzo Lamberti Fabb A/4 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259003486581000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259003486581000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820110055593335000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820130004256384000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5508/2025 depositato il
23/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: accogliere il ricorso.
Resistente: respingere il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, rapp.to e difeso dalla Dott.ssa Difensore_1, impugna l'intimazione di pagamento n. 02820259003486581000, notificata in data 11.06.2025, avente ad oggetto le cartelle di pagamento n.
02820110055593335000 , emessa per il mancato versamento Tassa automobilistica anno 2007, e n.
02820130004256384000 emessa per il mancato versamento Tassa automobilistica anno 2008.
La parte ricorrente eccepisce la prescrizione del diritto alla riscossione del credito.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate- RIscossione di Caserta, che, impungate le avverse eccezioni, chiede il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente affermata la competenza territoriale della Corte di Giustizia Tributaria di Caserta. Ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n. 546/1992, le Corti di Giustizia Tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella rispettiva circoscrizione. Nella fattispecie in esame, la parte ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 02820259003486581000 per il decorso del termine triennale di prescrizione del diritto alla riscossione della tassa automobilistica, decorrente dalla notifica delle cartelle di pagamento ad essa afferenti, emesse dall'Agente della riscossione di Caserta, rispetto alle quali la Regione Campania deve ritenersi estranea al giudizio, non vertendosi in tema di decadenza dal diritto di accertamento del tributo.
2. Nel merito, il ricorso è fondato.
È circostanza pacifica che le cartelle di pagamento afferenti l'atto di intimazione impugnato siano state notificate dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione rispettivamente in data 22.12.2011 e 05.02.2013. Per quanto precede, alla data di notificazione dell'intimazione impugnata (11.06.2025), e in mancanza di atti interruttivi, deve dichiararsi prescritto il diritto alla riscossione dei crediti relativi alla tassa automobilistica.
All'accoglimento del ricorso consegue, secondo il principio della soccombenza, la condanna dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione al pagamento delle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo. Spese non ripetibili nei confronti della Regione Campania, non costituita in giudizio, in quanto la stessa deve ritenersi estranea al procedimento di riscossione dei crediti intimati.
P.Q.M.
accoglie il ricorso;
condanna l'Agenzia delle Entrate-Riscossione al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 278,00 oltre al rimborso del Cut, spese generali 15% ed accessori di legge se dovute.
Spese non ripetibili nei confronti della Regione Campania.
Il Giudice Monocratico