Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 1450
CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Nullità per omessa notifica atti presupposti

    La Corte ha ritenuto il ricorso tardivo, dichiarandolo inammissibile. Non ha esaminato nel merito le eccezioni relative alla nullità o prescrizione.

  • Inammissibile
    Prescrizione

    La Corte ha ritenuto il ricorso tardivo, dichiarandolo inammissibile. Non ha esaminato nel merito le eccezioni relative alla nullità o prescrizione.

  • Accolto
    Inammissibilità per tardività del ricorso

    La Corte ha ritenuto il ricorso tardivo in quanto notificato oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.

  • Inammissibile
    Inammissibilità per violazione art. 14 D.Lgs. 546/1992

    La Corte ha ritenuto il ricorso tardivo, dichiarandolo inammissibile. Non ha esaminato nel merito le eccezioni relative alla nullità o prescrizione.

  • Inammissibile
    Carenza di responsabilità dell'Agente della Riscossione

    La Corte ha ritenuto il ricorso tardivo, dichiarandolo inammissibile. Non ha esaminato nel merito le eccezioni relative alla nullità o prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 1450
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1450
    Data del deposito : 18 febbraio 2026

    Testo completo