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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 1450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1450 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1450/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BARBARINO IGNAZIA, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5161/2024 depositato il 12/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220076170635000 CONTRIBUTI 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate - Riscossione indata 4/6/2024, SC ME LU impugnava la cartella di pagamento n. 293 2022 00761706 35 000, dell'importo complessivo di € 159,06 per contributo opere irrigue anno 2021.
Eccepiva la ricorrente la nullità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione.
Chiedeva di dichiarare nullo, illegittimo, privo di effetti giuridici l'atto impugnato e, in ogni caso, dichiarare non dovute le somme ivi pretese.
L'Ader, costituitasi in giudizio, eccepiva:
1) in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per avvenuta decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 21, comma 1° del D.Lgs. 546/92. 2
2) l'inammissibilità del ricorso per violazione art. 14 D.Lgs. n. 546/1992.
1) La carenza di responsabilità dell'Agenzia delle Entrate Riscossione nel presente giudizio in ordine ai motivi di opposizione inerenti la legittimità dell'operato dell'Ente impositore, nella fattispecie la Consorzio di
Bonifica 9 – Catania.
Allegava l'estratto ruolo e la relata di notifica della cartella.
La causa all'odierna udienza veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Stima la Corte che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile in quanto tardivamente proposto.
Difatti ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 546 del 31.12.1992 il ricorso va proposto, a pena di inammissibilità, entro il termine tassativo di giorni sessanta dalla data di notifica dell'atto impugnato.
Alla ricorrente, la quale peraltro nel ricorso dichiarava erroneamente la data (11.4.24) in cui aveva ricevuto la notifica dell'atto impugnato, la cartella di pagamento, come documentato in atti dalla resistente ADER, è stata notificata in data 29/08/2023 mentre il ricorso è stato notificato soltanto il 04/06/2024, e dunque oltre il termine decadenziale di giorni sessanta.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore della costituita ADER come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I grado di Catania, in composizione monocratica , dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'ADER che si liquidano in euro
300,00, oltre IVA e CPA se richiesti e dovuti.
Catania lì, 11 febbraio 2026
Il giudice
Dr.ssa Ignazia Barbarino
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BARBARINO IGNAZIA, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5161/2024 depositato il 12/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220076170635000 CONTRIBUTI 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate - Riscossione indata 4/6/2024, SC ME LU impugnava la cartella di pagamento n. 293 2022 00761706 35 000, dell'importo complessivo di € 159,06 per contributo opere irrigue anno 2021.
Eccepiva la ricorrente la nullità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione.
Chiedeva di dichiarare nullo, illegittimo, privo di effetti giuridici l'atto impugnato e, in ogni caso, dichiarare non dovute le somme ivi pretese.
L'Ader, costituitasi in giudizio, eccepiva:
1) in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per avvenuta decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 21, comma 1° del D.Lgs. 546/92. 2
2) l'inammissibilità del ricorso per violazione art. 14 D.Lgs. n. 546/1992.
1) La carenza di responsabilità dell'Agenzia delle Entrate Riscossione nel presente giudizio in ordine ai motivi di opposizione inerenti la legittimità dell'operato dell'Ente impositore, nella fattispecie la Consorzio di
Bonifica 9 – Catania.
Allegava l'estratto ruolo e la relata di notifica della cartella.
La causa all'odierna udienza veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Stima la Corte che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile in quanto tardivamente proposto.
Difatti ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 546 del 31.12.1992 il ricorso va proposto, a pena di inammissibilità, entro il termine tassativo di giorni sessanta dalla data di notifica dell'atto impugnato.
Alla ricorrente, la quale peraltro nel ricorso dichiarava erroneamente la data (11.4.24) in cui aveva ricevuto la notifica dell'atto impugnato, la cartella di pagamento, come documentato in atti dalla resistente ADER, è stata notificata in data 29/08/2023 mentre il ricorso è stato notificato soltanto il 04/06/2024, e dunque oltre il termine decadenziale di giorni sessanta.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore della costituita ADER come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I grado di Catania, in composizione monocratica , dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'ADER che si liquidano in euro
300,00, oltre IVA e CPA se richiesti e dovuti.
Catania lì, 11 febbraio 2026
Il giudice
Dr.ssa Ignazia Barbarino