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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/11/2025, n. 11759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11759 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Prima sezione Lavoro
Il Giudice designato, dott.ssa Elisabetta Capaccioli a seguito dell'udienza di trattazione scritta del 17/11/2025 ha emesso la seguente sentenza nella causa RGC 1734/2025 TRA
(Avv.to F Vitale ) Parte 1 ricorrente
E
(Avv.to M.Moretti ) CP 1 resistente
FATTO E DIRITTO
[...] Con ricorso ritualmente notificato la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio premettendo in fatto : Controparte 2 essa ricorrente, insegnante di scuola primaria dal 1993, dapprima di sostegno e poi di classe, nel settembre 2017 a seguito di domanda di passaggio di ruolo alle scuole
, superiori,aveva preso servizio presso il Liceo Classico "LI" di Roma come docente potenziatore di filosofia e scienze umane;
qui, aveva prevalentemente svolto, sino al 2.3.2020, ad eccezione del periodo 8/1/2020 - 2/3/2020 ) l'attività di referente degli studenti con bisogni educativi speciali (BES) e dello sportello di ascolto psicopedagogico;
dal 1° settembre 2020, la Prof.ssa Per 1 andava in pensione e veniva sostituita dal nuovo Dirigente Scolastico, Prof. Persona 2 essendo nel periodo
COVID, il primo collegio docenti con il nuovo DS veniva svolto on line e la Prof.ssa Pt_1 veniva confermata all'unanimità quale referente BES e referente dello sportello di ascolto psicopedagogico nonché nominata referente COVID;
seppur solo telefonicamente (video e call), continuava a seguire gli studenti e partecipava a tutti i consigli di classe del Liceo nel maggio 2021, il DS Prof. Per_2 le chiedeva alla Prof.ssa Pt 1 di formulare il PAI (Piano
Annuale di Inclusione), specificando che – nella predisposizione dello stesso - dovessero essere seguite le “buone pratiche” elaborate dall'Istituto Tecnico AS di Roma (scuola dalla quale proveniva il DS), che diveniva capo - rete del progetto;
pur predisponendo il PAI rispettando le direttive del DS, manifestava le proprie perplessità sul fatto che le pratiche elaborate dal AS (Istituto Tecnico) potessero essere adottate dall'LI (Liceo Classico) e, pertanto, chiedeva al DS che tale proposta venisse discussa nel collegio dei docenti, previa riunione con il GLI (gruppo di inclusione formato da diversi genitori di ragazzi DSA/BES e da alcuni docenti della scuola); il DS convocava il collegio dei docenti ed il PAI veniva approvato, senza tuttavia il collegamento con l'Istituto AS;
successivamente, si teneva il collegio dei docenti del 09.09.2021 e, non essendo inserito nell'ordine del giorno, dopo quattro anni di attività - non veniva nominata quale referente
BES; stante la mancata nomina, e non potendo pertanto più svolgere le proprie mansioni, veniva utilizzata per sostituire i colleghi assenti, restando altresì a disposizione della scuola per qualsivoglia ulteriore necessità; solo nel collegio dei docenti del 09.11.2021, veniva nuovamente nominata all'unanimità referente BES e referente dello sportello di ascolto psicopedagogico nonché capo del gruppo di inclusione formato da 5 docenti;
durante tale collegio il DS Prof. Per_2 le si rivolgeva con frasi sconvenienti, con il chiaro intento di danneggiarne la reputazione e la professionalità ; a causa della ostilità manifestata dal DS Prof. Per_2 non riusciva più a svolgere serenamente il suo incarico;
limitando di fatto la sua autonomia di gestione il DS Prof. Per_2 chiedeva che i fascicoli generali degli studenti, conservati in segreteria, fossero visionabili solo previo accordo con le segretarie e che i fascicoli dei ragazzi seguiti dalla Prof.ssa Pt 1 fossero nella sua stanza, ove erano chiusi a chiave in appositi armadi, consultabili solo previa autorizzazione di quest'ultimo ed alcuni fascicoli avevano un protocollo riservato, non consultabile dall'odierna ricorrente;
dal novembre 2021 al gennaio 2022 cercava comunque di svolgere il proprio lavoro ed inviava dei report mensili, con i quali aggiornava il DS sui casi seguiti;
successivamente, dal febbraio 2022, interrompeva l'invio dei report e giustificava al DS detta decisione con l'impossibilità di accedere ai fascicoli dei ragazzi;
all'improvviso, e nonostante fino a quel momento vi fossero stati solo attestati di stima, la CP 3 (e non la scuola) riceveva delle 66 lettere da una fantomatica mail nelle quali veniva criticato il suo Email 1 ', lavoro della Prof.ssa Pt 1 con conseguenti insulti alla stessa e veniva espressamente dichiarato che più volte il dirigente aveva sottolineato che la Prof.ssa Pt 1 ricopriva il ruolo di referente per l'inclusione grazie a un intervento del sindacato;
nonostante le sue richieste e di altri colleghi, il DS non interveniva in sua difesa ed era pertanto costretta ad inviare autonoma denuncia penale contro ignoti;
successivamente ebbe corso un'ispezione ministeriale protrattasi sino al luglio 2022, dalla quale emergevano criticità nei rapporti interpersonali tra il DS ed i docenti;
dal marzo 2022 il DS Prof. Per_ 2 avocava a sé alcuni casi particolari, svuotando ulteriormente la sua attività, senza tuttavia revocare la nomina di referente BES fatta dal collegio dei docenti il 09.11.2021; all'inizio del nuovo anno scolastico, il collegio dei docenti nominava la Prof.ssa Pt_1 referente funzione strumentale inclusione e benessere e, il 03.11.2022, referente BES e referente sportello di ascolto pedagogico;
il 04.11.2022, il DS Prof. Per_2 emetteva il decreto di costituzione del Gruppo di Inclusione (GLI), dal quale veniva esclusa essa ricorrente;
il 17.11.2022, il DS la mandava via dal consiglio di classe della 3D, nonostante nella classe de qua vi fosse un alunno gravemente deficitario e, con provvedimento del 18.11.2022, la diffidava la Prof.ssa Pt 1 dal partecipare a qualsiasi consiglio di classe senza autorizzazione scritta di esso D.S. ; pur avendo inviato al DS la propria proposta di orario sia per lo sportello di ascolto pedagogico sia per l'espletamento del compito di referente con comunicazione del 24.11.2022 rinunciava all'incarico di funzione strumentale Inclusione e Benessere a scuola
; con comunicazione del 25.11.2022, il DS Prof. Per_2 le assegnava n. 18 ore di potenziamento, di cui n. 6 ore a disposizione e n. 12 ore a disposizione in attesa di definizione in contrattazione;
con e-mail del 27.11.2022 e rimostranza scritta del
28.11.2022, contestava l'assegnazione del 25.11.2022), pur confermando che avrebbe eseguito l'ordine di servizio contestato;
successivamente, con provvedimento di rettifica del 02.12.2022, il DS Prof. Per_2 le comunicava che avrebbe dovuto fare n. 11 ore (in compresenza) di supporto ai colleghi in due classi con alunni disabili gravi in compresenza, n. 1 ora di gestione dell'orario dei docenti di sostegno e n. 6 ore a disposizione per le supplenze;
ad ulteriore rettifica, con provvedimento del 22.12.2022 il DS Prof. Per 2 le comunicava che avrebbe dovuto fare n. 11 ore (in compresenza) di supporto ai colleghi in due classi con alunni disabili gravi in compresenza, n. 1 ora di gestione dell'orario dei docenti di sostegno, n. 4 ore a supporto dei coordinatori delle classi con allievi DSA-BES e n. 2 ore a disposizione per le supplenze;
essendo già presenti in classe gli insegnanti di sostegno, essa ricorrente si trovava seduta nelle classi – per 11 ore a settimana senza fare nulla, sino alla fine dell'anno scolastico, inviando comunque le relazioni richieste dal DS Prof. Per_2 ; durante il collegio dei docenti del 20.06.2023, il DS Prof. Per_2 dinanzi a più di 50 docenti - zittiva l'intervento della Prof.ssa Pt_1 e le chiedeva di interrompere il suo intervento ovvero di abbandonare la riunione;
nel settembre 2023, all'inizio del nuovo anno scolastico, il DS Prof. Per_2 assegnava alla Prof.ssa Pt 1 una supplenza superiore ai
10 giorni, nonostante ciò - essendo l'odierna ricorrente un insegnante potenziatore - fosse proibito ex Lege;
a seguito di sua rimostranza scritta, il DS, stante la nomina degli insegnanti di sostegno pervenuta medio tempore, le comunicava la cessazione del suo incarico di supporto pedagogico, con conseguente incarico di svolgere attività di sostituzione dei docenti assenti;
in data 21.09.2023 inviava il proprio progetto di potenziamento per lo sportello di ascolto e consulenza pedagogica che, il 26.09.2023, veniva approvato all'unanimità dal collegio dei docenti;
dal 9 al 13 novembre 2023, il
Liceo LI veniva occupato dagli studenti;
durante tali giornate di occupazione, gli studenti imbrattavano i muri dell'istituto con scritte e murales;
al termine dell'occupazione, e precisamente nella giornata di martedì 14.11.2023, il DS Prof. Per_2 procedeva ad una pulizia straordinaria ed alla sanificazione della scuola, con cancellazione di tutti i murales, tranne quello dedicato ad un loro compagno di scuola, morto prematuramente, che il DS dichiara di voler lasciare;
tale situazione, tuttavia, non corrispondeva al vero, ed anzi, molti degli insegnanti della scuola si chiedevano come fosse possibile che, dopo l'annunciata pulizia straordinaria, fossero ancora presenti le scritte ingiuriose rivolte alla Prof.ssa Pt_1 e ne chiedevano l'immediata rimozione;
le scritte ingiuriose venivano definitivamente rimosse solo in data 27.11.2023, 14 giorni dopo il termine dell'occupazione; con comunicazione del 28.11.2023 il DS Prof. Per_2 la nominava referente del progetto sportello di ascolto e consulenza pedagogica per l'anno scolastico 2023/2024 (vista la delibera del collegio dei docenti del 26.09.2023) e comunicava che il progetto si sarebbe sviluppato per n. 12 ore settimanali nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 13 alle ore 18; alla luce della situazione venutasi a creare e della sopravvenuta depressione si assentava per malattia e/o ferie dal 20.11.2023 al
12.03.2024; al rientro, stante il mancato accoglimento delle proposte presentate al DS, si dimetteva da referente BES e referente sportello di ascolto ed il DS Prof. Per_2 le assegnava le supplenze dei colleghi, fino alla fine dell'anno scolastico;
dal 2022 al 2024 - il
DS Prof. Per 2 aveva cambiato innumerevoli volte l'orario di lavoro di essa ricorrente, come segnatamente indicato in ricorso;
lo stress per la situazione creatasi ed i continui comportamenti denigratori la costringevano a chiedere il trasferimento ad altra scuola;
dal 1° settembre 2024, la Prof.ssa Pt 1 prendeva servizio presso l'Istituto Caetani di Piazza Mazzini;
Argomentava in ordine alla riconducibilità della patologia denunciata (Disturbo dell'adattamento cronico)alle “condizioni dell'attività e dell'organizzazione aziendale 66
con conseguente indennizzabilità della malattia professionale denunciata, Contestava provvedimenti dell' CP_1. Concludeva chiedendo che il Tribunale adito volesse accertare 66
e dichiarare la rapportabilità causale alla costrittività organizzativa, della malattia professionale denunciata in data 07.07.2023; accertare e dichiarare la percentuale di danni permanenti che ne sono derivati, e che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica D'Ufficio, di cui si chiede sin d'ora l'ammissione; condannare l'CP_1, in persona del Presidente pro-tempore, alla corresponsione dell'indennizzo in capitale del danno biologico, oltre interessi e rivalutazione;
o alla costituzione di una rendita vitalizia, con la decorrenza di legge, oltre gli interessi e/o la rivalutazione sui ratei arretrati, qualora venga accertata una invalidità pari o superiore al 16%. " ; il tutto con vittoria di spese da distrarsi
Si costituiva CP_1 , eccependo la nullità del ricorso e contestando diffusamente nel merito le avverse deduzioni ed in subordine chiedendo la riduzione della penrcentuale di invalidità rivendicata ai sesni delle tabelle valutative di cui al D.M. 12/7/2000. Concludeva chiedendo che il Tribunale adito volesse “in via preliminare ed assorbente ed in accoglimento della relativa eccezione, dichiarare la nullità e/o inammissibilità delle domande proposta dalla sig.ra Parte 1 ; 2) nel merito, e per le ragioni di cui alla presente memoria, rigettare ogni domanda avversaria, siccome infondata in fatto ed in diritto;
3) in via meramente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda avversaria, provvedere al riconoscimento della prestazione CP_1 nei limiti previsti ex lege dalla valutazione consentita dalle voci n. 180-181 della tabella delle menomazioni approvata con il D.M. 12.7.2000, in corretta applicazione dell'art. 13 D. L.vo n. 38/2000. Provvedere sulle spese, come di giustizia."
"Ritenuta la causa matura per la decisione disposta la trattazione scritta, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza ex art 127 ter c.p.c., la causa viene decisa. L'eccezione di nullità del ricorso non merita accoglimento E' sufficiente sul punto richiamare l'orientamento espresso dalla S.C. secondo la quale “Nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di
-
legittimità solo per vizi di motivazione - sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa" (nell' ordinanza n° 3126/2011; n° 3143/2019) Nella fattispecie le allegazioni contenute in ricorso consentono di individuare con chiarezza la pretesa attorea sicchè può farsi questione solo della و
fondatezza o meno del ricorso.
Nel merito, la domanda è infondata. La ricorrente chiede riconoscersi l'esistenza di un nesso causale tra la malattia denunciata all' CP 1 in data 7.07.2023 (all.1 al ricorso) ossia disturbo dell'adattamento cronico, e la situazione di cd “costrittività organizzativa” e sostiene la sussistenza di ipotesi di mobbing/bossing richiamando le considerazioni mediche del 30/1/2024 in allegato al provvedimento CP_1 del 21/3/2024 (all.4 al ricorso )
Secondo l'art. 10 comma 4 Legge 2000 n. 38 "sono considerate malattie professionali anche quelle non comprese nelle tabelle di cui al comma 3 delle quali il lavoratore dimostri l'origine professionale".La giurisprudenza di legittimità ritiene che “nell'ambito del sistema del TU, sono indennizzabili tutte le malattie di natura fisica o psichica la cui origine sia riconducibile al rischio del lavoro, sia che riguardi la lavorazione, sia che riguardi l'organizzazione del lavoro e le modalità della sua esplicazione;
Pertanto, ed in conclusione, ogni forma di tecnopatia che possa ritenersi conseguenza di attività lavorativa risulta assicurata all CP_1, anche se non è compresa tra le malattie tabellate o tra i rischi tabellati, dovendo in tale caso il lavoratore dimostrare soltanto il nesso di causa tra la lavorazione patogena e la malattia" ( cfr Cass. 8948/2020).I disturbi psichici, quindi, possono essere considerati di origine professionale se sono causati o concausati dalle condizioni dell'attività lavorativa o dall'organizzazione del lavoro. Affinchè il danno lamentato sia risarcibile da CP 1 , occorre che il lavoratore dimostri un nesso di causalità con l'attività lavorativa svolta senza possibilità di ricorrere ad automatismi. Per l'operatività della copertura assicurativa in materia di malattie professionali non tabellate, ciò che occorre dimostrare è che la malattia denunciata sia stata contratta per causa di lavoro e, quindi, che sia correlata ad un rischio professionale. In particolare, in materia di costrittività organizzativa, la prova dell'esposizione a rischio professionale si risolve nella prova di una condizione di disagio e marginalizzazione. Nel rischio tutelato rientra anche il mobbing ( cui il cd bossing rappresenta una forma di manifestazione) specificamente ricollegabile a finalità lavorative , mentre debbono ritenersi esclusi dalla tutela i fattori organizzativo/gestionali legati all'ordinario svolgimento del rapporto di lavoro nonché le situazioni indotte da comuni dinamiche psicologico-relazionali . EV , sul punto " richiamarsi il consolidato orientamento del giudice di legittimità secondo il quale il
"mobbing" ricorre in presenza di: 1) una serie di comportamenti (datoriali, o di superiori, o di colleghi) che presentino le caratteristiche di cui si dirà, 2) l'evento lesivo, 3) il rapporto causale fra le condotte e l'evento, 4) un intento persecutorio che accomuni tutte le condotte. Queste ultime rilevano ai fini in esame quando: siano sistematiche e durevoli nel tempo, abbiano caratteristiche di persecuzione e di discriminazione (Cass. n. 4774/06); si tratti di una “molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio” (Cass. n. 3785/09); siano protratte nel tempo e dirette alla persecuzione o all'emarginazione del dipendente (Cass. n. 18093/13) E' evidente, alla luce di quanto detto, che l'elemento temporale e quello soggettivo sono essenziali per la configurabilità del mobbing, sicché in tale prospettiva possono rilevare solo condotte sistematiche, reiterate nel tempo ed accomunate da un intento persecutorio. La più recente giurisprudenza pronunciatasi sull'argomento ha sottolineato l'importanza dell'intento persecutorio, affermando testualmente che “ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo, l'elemento qualificante, che deve essere provato da chi assume di aver subito la condotta vessatoria, va ricercato non nell'illegittimità dei singoli atti bensì nell'intento persecutorio che li unifica, sicché la legittimità dei provvedimenti può rilevare indirettamente perché, in difetto di elementi probatori di segno contrario, sintomatica dell'assenza dell'elemento soggettivo che deve sorreggere la condotta, unitariamente considerata" (vedi Cass. sez. L, ordinanza n. 26684/ 2017). Nello stesso senso più di recente la S.C. ha statuito che “ai fini della configurabilità di una ipotesi di "mobbing", non
è condizione sufficiente l'accertata esistenza di una dequalificazione o di plurime condotte datoriali illegittime, essendo a tal fine necessario che il lavoratore alleghi e provi, con ulteriori e concreti elementi, che i comportamenti datoriali siano il frutto di un disegno persecutorio unificante, preordinato alla prevaricazione" (Cass. sez. lav ordinanza n. 10992/2020).
Facendo applicazione di tali principi deve ritenersi che gli episodi dedotti in ricorso non possano essere ricondotti ad ipotesi di costrittività organizzativa originata da mobbing
.Invero, la ricorrente deduce, innanzitutto, di essere stata nominata nel settembre 2017 dalla precedente DS (prof.ssa Per_1 , quale referente BES e dello sportello di ascolto psicopedagogico, nel cui ambito si era occupata prevalentemente di: curare i rapporti con le famiglie, le ASL e i docenti;
aiutare i colleghi nell'elaborazione dei PDP e/o dei PEI;
partecipare se necessario ai consigli di classe e alle riunioni. Innanzitutto, risulta documentalmente che con la precedente dirigente scolastica (prof.ssa Persona 3 ), la ricorrente avesse l'incarico di "supporto psico-pedagogico al referente dell'inclusione (BES)" (doc. 7 ricorso).Con il subentro del nuovo DS, la ricorrente veniva nominata referente BES, oltre che referente dello sportello di ascolto psico-pedagogico e referente Covid nel primo collegio docenti ( punto 16 premesse in fatto del ricorso ) nonché per l'anno scolastico 2021/2022 “referente BES, DSA, Disabilità" (doc. 8 ricorso). Pertanto non si ravvisa alcuno svuotamento di mansioni, ma piuttosto un incremento degli incarichi affidati alla ricorrente incarichi che, peraltro, la stessa conferma in ricorso di aver svolto anche durante il periodo covid ( punto 17 premesse in fatto del ricorso) Quanto alla richiesta del D.S. di predisposizione del PAI (Piano Annuale di Inclusione), è la stessa ricorrente ad affermate di aver predisposto il PAI e la circostanza che la ricorrente non condividesse in toto tali indicazioni è irrilevante come pure che il PAI sia stato approvato senza il richiamo collegamento con l'Istituto AS;
ciò che conta è che alcuno svuotamento di mansioni è sussistente ed anzi il contributo della docente è stato evidentementemente apprezzato dal collegio dei docenti .Anche nel collegio docenti del 9.11.2021 (doc. 10 ricorso), la prof.ssa veniva confermata nel ruolo di referente per la "Commissione H, BES, DSA"; le allegazioni circa l'utilizzo da parte del DS di “espressioni sconvenienti “nei confronti della ricorrente è del tutto generica e quindi insuscettibile di fondare alcun indagine istruttoria. Quanto all'asserita limitazione della sua autonomia operativa deve segnalarsi che è compito del DS stabilire le modalità per l'accesso ai fascicoli degli alunni con BES ed in ogni caso talòi direttive non hanno in alcun modo limitato l'attività della ricorrente : la stessa ricorrente riconosce in ricorso di aver continuato ad inviare regolarmente al DS i report dei casi seguiti e specifica che i fascicoli contenevano dati sensibili (punto 27 premesse in fatto del ricorso). Altrettanto rientra nelle funzioni del superiore gerarchico l'avocazione di casi particolari;
peraltro, sul punto le و
deduzioni in ricorso si appalesano generiche e prive di documentazione a supporto. Quanto alla comunicazione del 10.03.2022 ( punto 29 premesse in fatto del ricorso e all 14 al ricorso) , inoltrata a mezzo mail alla organizzazione sindacale della ricorrente recante alla fine la dicitura "Gruppo genitori Liceo LI” e “ Per_4 Parte 2 , Per 5 e altre 66
firme" non si vede come possa imputarsi al superiore gerarchico il comportamento di altri soggetti né si comprende cosa avrebbe dovuto fare il dirigente scolastico, trattandosi di una segnalazione priva di mittenti ben identificati tant'è che la stessa Pt_1 proponeva denuncia contro “ignoti" (doc 15 in all al ricorso ). A ulteriore riprova dell'assenza di condotte ostili e marginalizzanti nei confronti della ricorrente si osserva che, nonostante la su citata segnalazione, nei mesi successivi e precisamente nel novembre 2022 veniva nominata referente funzione strumentale inclusione e benessere e, in data 3.11.2022, referente BES e referente sportello di ascolto pedagogico (doc. 17 ricorso). Dunque la docente stessa veniva confermata nei suoi incarichi precedenti e ciò è sufficiente a smentire una marginalizzazione della stessa, essendo irrilevante l'asserita e non dimostrata mancata inclusione nel gruppo GLO di cui nel documento in all 18 non viene affatto indicata la composizione. Quanto alla diffida del DS sub doc 20 in allegato ricorso la ricorrente deduce circostanze generiche (e pertanto non suscettibili di istruttoria) neppure indicando l'alunno in difficoltà la cui presenza avrebbe giustificato la sua presenza, presenza che -in ogni caso non era stata a priori esclusa ma solo assoggettata ad autorizzazione .In merito
―
al paventato svuotamento di funzioni, non solo lo stesso- come fin qui evidenziato - non è ravvisabile, ma risultano piuttosto delle rinunce da parte della stessa ricorrente: con comunicazione del 24.11.2022 (doc. 21 ricorso), dichiarava di non avere intenzione di assumere l'incarico di Funzione Strumentale Inclusione e Benessere, richiamando anche eventuali “equivoci” che potevano risultare dall'assunzione e sovrapposizione di più ruoli e funzioni da parte sua all'interno della scuola;
inoltre, con successiva comunicazione del
25.03.2024 rinunciava anche alla nomina di referente BES (doc. 39 ricorso). Quanto all' ordine di servizio del 25.11.2022 (doc. 22 ricorso) risulta che lo stesso DS, accogliendo le rimostranze della Pt 1 abbia poi rettificato l'ordine di servizio citato (doc. 24-25 ricorso). Anche in relazione a tale episodio non si ravvisa alcuno svuotamento di mansioni atteso che è la stessa ricorrente ad affermare che anche in quel periodo continuava comunque ad inviare relazioni richieste al DS (doc. 26 ricorso e punto 41 delle premesse in fatto ). Anche
i successivi episodi non denunciano alcuna marginalizzazione e svotamento di mansioni : in data 21.09.2023 la ricorrente inviava il proprio progetto di potenziamento per lo sportello di ascolto e consulenza pedagogica (doc. 31 e 32 ricorso) e anche per l'anno 2023/2024 il DS nominava la Pt 1 referente del progetto sportello di ascolto e consulenza pedagogica (doc. 37). Del tutto irrilevante è che le scritte ingiuriose ai danni della ricorrente fossero state rimosse con ritardo, non potendo certo le modalità di attuazione dei lavori di ripulitura imputarsi direttamente al D.S., il quale - come deduce la stessa ricorrente, aveva dato solo ordine di non rimuovere il nominativo di un alunno deceduto. Ad abundantiam non può non rilevarsi che che l'Istituto scolastico "LI" presentasse delle criticità proprio nel settore di cui era referente la ricorrente e che tra il 2021 e 2022 vi fossero state circa 90 richieste di trasferimento presso altre scuole da parte di genitori di alunni con BES (bisogni educativi speciali) e DSA (disturbi specifici dell'apprendimento). Peraltro dalla relazione ispettiva in atti ( all 8 memoria CP_1 ) emerge che “all'LI, invece, il piano di formazione, specifico per l'area BES/DSA, si è arenato in un conflitto del corpo docente contro il DS..." (doc. 8 memoria pag. 5), “Invece autoisolandosi, non partecipando alla formazione, anzi votando al CdC contro la formazione, i docenti vanno contro il loro interesse, producendo una realtà immobile nella quale senza aggiornamenti, strumenti e risorse si perde l'occasione per organizzare con maggiore serenità e competenza il lavoro didattico in classe. Tutto il lavoro organizzativo per l'accoglienza, l'informazione, la formazione e la valorizzazione degli studenti con DSA è praticamente assente".Risulta, quindi, piuttosto che una condotta di marginalizzazione ed esclusione della ricorrente dal contesto lavorativo con intento persecutorio una generalizzata animosità contrasto nella dialettica tra il nuovo dirigente scolastico e l'intero corpo docente. Infine, non rilevano le certificazioni mediche versate in atti, che attribuiscono le patologie della ricorrente a difficoltà lavorative riferite dal lavoratore, atteso che il rischio lavorativo non può essere semplicemente affermato dal lavoratore, ma deve essere dimostrato, e ancor prima allegato dettagliatamente. Non resta che addivenire al rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Definitivamente pronunciando, così provvede : rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente alla refusione in favore di CP_1 delle spese processuali liquidate in € 3290,00 oltre accessori.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Giuditta
Calderaro.
Roma, 18/11/2025 Il Giudice
Dott.ssa Elisabetta Capaccioli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Prima sezione Lavoro
Il Giudice designato, dott.ssa Elisabetta Capaccioli a seguito dell'udienza di trattazione scritta del 17/11/2025 ha emesso la seguente sentenza nella causa RGC 1734/2025 TRA
(Avv.to F Vitale ) Parte 1 ricorrente
E
(Avv.to M.Moretti ) CP 1 resistente
FATTO E DIRITTO
[...] Con ricorso ritualmente notificato la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio premettendo in fatto : Controparte 2 essa ricorrente, insegnante di scuola primaria dal 1993, dapprima di sostegno e poi di classe, nel settembre 2017 a seguito di domanda di passaggio di ruolo alle scuole
, superiori,aveva preso servizio presso il Liceo Classico "LI" di Roma come docente potenziatore di filosofia e scienze umane;
qui, aveva prevalentemente svolto, sino al 2.3.2020, ad eccezione del periodo 8/1/2020 - 2/3/2020 ) l'attività di referente degli studenti con bisogni educativi speciali (BES) e dello sportello di ascolto psicopedagogico;
dal 1° settembre 2020, la Prof.ssa Per 1 andava in pensione e veniva sostituita dal nuovo Dirigente Scolastico, Prof. Persona 2 essendo nel periodo
COVID, il primo collegio docenti con il nuovo DS veniva svolto on line e la Prof.ssa Pt_1 veniva confermata all'unanimità quale referente BES e referente dello sportello di ascolto psicopedagogico nonché nominata referente COVID;
seppur solo telefonicamente (video e call), continuava a seguire gli studenti e partecipava a tutti i consigli di classe del Liceo nel maggio 2021, il DS Prof. Per_2 le chiedeva alla Prof.ssa Pt 1 di formulare il PAI (Piano
Annuale di Inclusione), specificando che – nella predisposizione dello stesso - dovessero essere seguite le “buone pratiche” elaborate dall'Istituto Tecnico AS di Roma (scuola dalla quale proveniva il DS), che diveniva capo - rete del progetto;
pur predisponendo il PAI rispettando le direttive del DS, manifestava le proprie perplessità sul fatto che le pratiche elaborate dal AS (Istituto Tecnico) potessero essere adottate dall'LI (Liceo Classico) e, pertanto, chiedeva al DS che tale proposta venisse discussa nel collegio dei docenti, previa riunione con il GLI (gruppo di inclusione formato da diversi genitori di ragazzi DSA/BES e da alcuni docenti della scuola); il DS convocava il collegio dei docenti ed il PAI veniva approvato, senza tuttavia il collegamento con l'Istituto AS;
successivamente, si teneva il collegio dei docenti del 09.09.2021 e, non essendo inserito nell'ordine del giorno, dopo quattro anni di attività - non veniva nominata quale referente
BES; stante la mancata nomina, e non potendo pertanto più svolgere le proprie mansioni, veniva utilizzata per sostituire i colleghi assenti, restando altresì a disposizione della scuola per qualsivoglia ulteriore necessità; solo nel collegio dei docenti del 09.11.2021, veniva nuovamente nominata all'unanimità referente BES e referente dello sportello di ascolto psicopedagogico nonché capo del gruppo di inclusione formato da 5 docenti;
durante tale collegio il DS Prof. Per_2 le si rivolgeva con frasi sconvenienti, con il chiaro intento di danneggiarne la reputazione e la professionalità ; a causa della ostilità manifestata dal DS Prof. Per_2 non riusciva più a svolgere serenamente il suo incarico;
limitando di fatto la sua autonomia di gestione il DS Prof. Per_2 chiedeva che i fascicoli generali degli studenti, conservati in segreteria, fossero visionabili solo previo accordo con le segretarie e che i fascicoli dei ragazzi seguiti dalla Prof.ssa Pt 1 fossero nella sua stanza, ove erano chiusi a chiave in appositi armadi, consultabili solo previa autorizzazione di quest'ultimo ed alcuni fascicoli avevano un protocollo riservato, non consultabile dall'odierna ricorrente;
dal novembre 2021 al gennaio 2022 cercava comunque di svolgere il proprio lavoro ed inviava dei report mensili, con i quali aggiornava il DS sui casi seguiti;
successivamente, dal febbraio 2022, interrompeva l'invio dei report e giustificava al DS detta decisione con l'impossibilità di accedere ai fascicoli dei ragazzi;
all'improvviso, e nonostante fino a quel momento vi fossero stati solo attestati di stima, la CP 3 (e non la scuola) riceveva delle 66 lettere da una fantomatica mail nelle quali veniva criticato il suo Email 1 ', lavoro della Prof.ssa Pt 1 con conseguenti insulti alla stessa e veniva espressamente dichiarato che più volte il dirigente aveva sottolineato che la Prof.ssa Pt 1 ricopriva il ruolo di referente per l'inclusione grazie a un intervento del sindacato;
nonostante le sue richieste e di altri colleghi, il DS non interveniva in sua difesa ed era pertanto costretta ad inviare autonoma denuncia penale contro ignoti;
successivamente ebbe corso un'ispezione ministeriale protrattasi sino al luglio 2022, dalla quale emergevano criticità nei rapporti interpersonali tra il DS ed i docenti;
dal marzo 2022 il DS Prof. Per_ 2 avocava a sé alcuni casi particolari, svuotando ulteriormente la sua attività, senza tuttavia revocare la nomina di referente BES fatta dal collegio dei docenti il 09.11.2021; all'inizio del nuovo anno scolastico, il collegio dei docenti nominava la Prof.ssa Pt_1 referente funzione strumentale inclusione e benessere e, il 03.11.2022, referente BES e referente sportello di ascolto pedagogico;
il 04.11.2022, il DS Prof. Per_2 emetteva il decreto di costituzione del Gruppo di Inclusione (GLI), dal quale veniva esclusa essa ricorrente;
il 17.11.2022, il DS la mandava via dal consiglio di classe della 3D, nonostante nella classe de qua vi fosse un alunno gravemente deficitario e, con provvedimento del 18.11.2022, la diffidava la Prof.ssa Pt 1 dal partecipare a qualsiasi consiglio di classe senza autorizzazione scritta di esso D.S. ; pur avendo inviato al DS la propria proposta di orario sia per lo sportello di ascolto pedagogico sia per l'espletamento del compito di referente con comunicazione del 24.11.2022 rinunciava all'incarico di funzione strumentale Inclusione e Benessere a scuola
; con comunicazione del 25.11.2022, il DS Prof. Per_2 le assegnava n. 18 ore di potenziamento, di cui n. 6 ore a disposizione e n. 12 ore a disposizione in attesa di definizione in contrattazione;
con e-mail del 27.11.2022 e rimostranza scritta del
28.11.2022, contestava l'assegnazione del 25.11.2022), pur confermando che avrebbe eseguito l'ordine di servizio contestato;
successivamente, con provvedimento di rettifica del 02.12.2022, il DS Prof. Per_2 le comunicava che avrebbe dovuto fare n. 11 ore (in compresenza) di supporto ai colleghi in due classi con alunni disabili gravi in compresenza, n. 1 ora di gestione dell'orario dei docenti di sostegno e n. 6 ore a disposizione per le supplenze;
ad ulteriore rettifica, con provvedimento del 22.12.2022 il DS Prof. Per 2 le comunicava che avrebbe dovuto fare n. 11 ore (in compresenza) di supporto ai colleghi in due classi con alunni disabili gravi in compresenza, n. 1 ora di gestione dell'orario dei docenti di sostegno, n. 4 ore a supporto dei coordinatori delle classi con allievi DSA-BES e n. 2 ore a disposizione per le supplenze;
essendo già presenti in classe gli insegnanti di sostegno, essa ricorrente si trovava seduta nelle classi – per 11 ore a settimana senza fare nulla, sino alla fine dell'anno scolastico, inviando comunque le relazioni richieste dal DS Prof. Per_2 ; durante il collegio dei docenti del 20.06.2023, il DS Prof. Per_2 dinanzi a più di 50 docenti - zittiva l'intervento della Prof.ssa Pt_1 e le chiedeva di interrompere il suo intervento ovvero di abbandonare la riunione;
nel settembre 2023, all'inizio del nuovo anno scolastico, il DS Prof. Per_2 assegnava alla Prof.ssa Pt 1 una supplenza superiore ai
10 giorni, nonostante ciò - essendo l'odierna ricorrente un insegnante potenziatore - fosse proibito ex Lege;
a seguito di sua rimostranza scritta, il DS, stante la nomina degli insegnanti di sostegno pervenuta medio tempore, le comunicava la cessazione del suo incarico di supporto pedagogico, con conseguente incarico di svolgere attività di sostituzione dei docenti assenti;
in data 21.09.2023 inviava il proprio progetto di potenziamento per lo sportello di ascolto e consulenza pedagogica che, il 26.09.2023, veniva approvato all'unanimità dal collegio dei docenti;
dal 9 al 13 novembre 2023, il
Liceo LI veniva occupato dagli studenti;
durante tali giornate di occupazione, gli studenti imbrattavano i muri dell'istituto con scritte e murales;
al termine dell'occupazione, e precisamente nella giornata di martedì 14.11.2023, il DS Prof. Per_2 procedeva ad una pulizia straordinaria ed alla sanificazione della scuola, con cancellazione di tutti i murales, tranne quello dedicato ad un loro compagno di scuola, morto prematuramente, che il DS dichiara di voler lasciare;
tale situazione, tuttavia, non corrispondeva al vero, ed anzi, molti degli insegnanti della scuola si chiedevano come fosse possibile che, dopo l'annunciata pulizia straordinaria, fossero ancora presenti le scritte ingiuriose rivolte alla Prof.ssa Pt_1 e ne chiedevano l'immediata rimozione;
le scritte ingiuriose venivano definitivamente rimosse solo in data 27.11.2023, 14 giorni dopo il termine dell'occupazione; con comunicazione del 28.11.2023 il DS Prof. Per_2 la nominava referente del progetto sportello di ascolto e consulenza pedagogica per l'anno scolastico 2023/2024 (vista la delibera del collegio dei docenti del 26.09.2023) e comunicava che il progetto si sarebbe sviluppato per n. 12 ore settimanali nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 13 alle ore 18; alla luce della situazione venutasi a creare e della sopravvenuta depressione si assentava per malattia e/o ferie dal 20.11.2023 al
12.03.2024; al rientro, stante il mancato accoglimento delle proposte presentate al DS, si dimetteva da referente BES e referente sportello di ascolto ed il DS Prof. Per_2 le assegnava le supplenze dei colleghi, fino alla fine dell'anno scolastico;
dal 2022 al 2024 - il
DS Prof. Per 2 aveva cambiato innumerevoli volte l'orario di lavoro di essa ricorrente, come segnatamente indicato in ricorso;
lo stress per la situazione creatasi ed i continui comportamenti denigratori la costringevano a chiedere il trasferimento ad altra scuola;
dal 1° settembre 2024, la Prof.ssa Pt 1 prendeva servizio presso l'Istituto Caetani di Piazza Mazzini;
Argomentava in ordine alla riconducibilità della patologia denunciata (Disturbo dell'adattamento cronico)alle “condizioni dell'attività e dell'organizzazione aziendale 66
con conseguente indennizzabilità della malattia professionale denunciata, Contestava provvedimenti dell' CP_1. Concludeva chiedendo che il Tribunale adito volesse accertare 66
e dichiarare la rapportabilità causale alla costrittività organizzativa, della malattia professionale denunciata in data 07.07.2023; accertare e dichiarare la percentuale di danni permanenti che ne sono derivati, e che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica D'Ufficio, di cui si chiede sin d'ora l'ammissione; condannare l'CP_1, in persona del Presidente pro-tempore, alla corresponsione dell'indennizzo in capitale del danno biologico, oltre interessi e rivalutazione;
o alla costituzione di una rendita vitalizia, con la decorrenza di legge, oltre gli interessi e/o la rivalutazione sui ratei arretrati, qualora venga accertata una invalidità pari o superiore al 16%. " ; il tutto con vittoria di spese da distrarsi
Si costituiva CP_1 , eccependo la nullità del ricorso e contestando diffusamente nel merito le avverse deduzioni ed in subordine chiedendo la riduzione della penrcentuale di invalidità rivendicata ai sesni delle tabelle valutative di cui al D.M. 12/7/2000. Concludeva chiedendo che il Tribunale adito volesse “in via preliminare ed assorbente ed in accoglimento della relativa eccezione, dichiarare la nullità e/o inammissibilità delle domande proposta dalla sig.ra Parte 1 ; 2) nel merito, e per le ragioni di cui alla presente memoria, rigettare ogni domanda avversaria, siccome infondata in fatto ed in diritto;
3) in via meramente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda avversaria, provvedere al riconoscimento della prestazione CP_1 nei limiti previsti ex lege dalla valutazione consentita dalle voci n. 180-181 della tabella delle menomazioni approvata con il D.M. 12.7.2000, in corretta applicazione dell'art. 13 D. L.vo n. 38/2000. Provvedere sulle spese, come di giustizia."
"Ritenuta la causa matura per la decisione disposta la trattazione scritta, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza ex art 127 ter c.p.c., la causa viene decisa. L'eccezione di nullità del ricorso non merita accoglimento E' sufficiente sul punto richiamare l'orientamento espresso dalla S.C. secondo la quale “Nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di
-
legittimità solo per vizi di motivazione - sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa" (nell' ordinanza n° 3126/2011; n° 3143/2019) Nella fattispecie le allegazioni contenute in ricorso consentono di individuare con chiarezza la pretesa attorea sicchè può farsi questione solo della و
fondatezza o meno del ricorso.
Nel merito, la domanda è infondata. La ricorrente chiede riconoscersi l'esistenza di un nesso causale tra la malattia denunciata all' CP 1 in data 7.07.2023 (all.1 al ricorso) ossia disturbo dell'adattamento cronico, e la situazione di cd “costrittività organizzativa” e sostiene la sussistenza di ipotesi di mobbing/bossing richiamando le considerazioni mediche del 30/1/2024 in allegato al provvedimento CP_1 del 21/3/2024 (all.4 al ricorso )
Secondo l'art. 10 comma 4 Legge 2000 n. 38 "sono considerate malattie professionali anche quelle non comprese nelle tabelle di cui al comma 3 delle quali il lavoratore dimostri l'origine professionale".La giurisprudenza di legittimità ritiene che “nell'ambito del sistema del TU, sono indennizzabili tutte le malattie di natura fisica o psichica la cui origine sia riconducibile al rischio del lavoro, sia che riguardi la lavorazione, sia che riguardi l'organizzazione del lavoro e le modalità della sua esplicazione;
Pertanto, ed in conclusione, ogni forma di tecnopatia che possa ritenersi conseguenza di attività lavorativa risulta assicurata all CP_1, anche se non è compresa tra le malattie tabellate o tra i rischi tabellati, dovendo in tale caso il lavoratore dimostrare soltanto il nesso di causa tra la lavorazione patogena e la malattia" ( cfr Cass. 8948/2020).I disturbi psichici, quindi, possono essere considerati di origine professionale se sono causati o concausati dalle condizioni dell'attività lavorativa o dall'organizzazione del lavoro. Affinchè il danno lamentato sia risarcibile da CP 1 , occorre che il lavoratore dimostri un nesso di causalità con l'attività lavorativa svolta senza possibilità di ricorrere ad automatismi. Per l'operatività della copertura assicurativa in materia di malattie professionali non tabellate, ciò che occorre dimostrare è che la malattia denunciata sia stata contratta per causa di lavoro e, quindi, che sia correlata ad un rischio professionale. In particolare, in materia di costrittività organizzativa, la prova dell'esposizione a rischio professionale si risolve nella prova di una condizione di disagio e marginalizzazione. Nel rischio tutelato rientra anche il mobbing ( cui il cd bossing rappresenta una forma di manifestazione) specificamente ricollegabile a finalità lavorative , mentre debbono ritenersi esclusi dalla tutela i fattori organizzativo/gestionali legati all'ordinario svolgimento del rapporto di lavoro nonché le situazioni indotte da comuni dinamiche psicologico-relazionali . EV , sul punto " richiamarsi il consolidato orientamento del giudice di legittimità secondo il quale il
"mobbing" ricorre in presenza di: 1) una serie di comportamenti (datoriali, o di superiori, o di colleghi) che presentino le caratteristiche di cui si dirà, 2) l'evento lesivo, 3) il rapporto causale fra le condotte e l'evento, 4) un intento persecutorio che accomuni tutte le condotte. Queste ultime rilevano ai fini in esame quando: siano sistematiche e durevoli nel tempo, abbiano caratteristiche di persecuzione e di discriminazione (Cass. n. 4774/06); si tratti di una “molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio” (Cass. n. 3785/09); siano protratte nel tempo e dirette alla persecuzione o all'emarginazione del dipendente (Cass. n. 18093/13) E' evidente, alla luce di quanto detto, che l'elemento temporale e quello soggettivo sono essenziali per la configurabilità del mobbing, sicché in tale prospettiva possono rilevare solo condotte sistematiche, reiterate nel tempo ed accomunate da un intento persecutorio. La più recente giurisprudenza pronunciatasi sull'argomento ha sottolineato l'importanza dell'intento persecutorio, affermando testualmente che “ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo, l'elemento qualificante, che deve essere provato da chi assume di aver subito la condotta vessatoria, va ricercato non nell'illegittimità dei singoli atti bensì nell'intento persecutorio che li unifica, sicché la legittimità dei provvedimenti può rilevare indirettamente perché, in difetto di elementi probatori di segno contrario, sintomatica dell'assenza dell'elemento soggettivo che deve sorreggere la condotta, unitariamente considerata" (vedi Cass. sez. L, ordinanza n. 26684/ 2017). Nello stesso senso più di recente la S.C. ha statuito che “ai fini della configurabilità di una ipotesi di "mobbing", non
è condizione sufficiente l'accertata esistenza di una dequalificazione o di plurime condotte datoriali illegittime, essendo a tal fine necessario che il lavoratore alleghi e provi, con ulteriori e concreti elementi, che i comportamenti datoriali siano il frutto di un disegno persecutorio unificante, preordinato alla prevaricazione" (Cass. sez. lav ordinanza n. 10992/2020).
Facendo applicazione di tali principi deve ritenersi che gli episodi dedotti in ricorso non possano essere ricondotti ad ipotesi di costrittività organizzativa originata da mobbing
.Invero, la ricorrente deduce, innanzitutto, di essere stata nominata nel settembre 2017 dalla precedente DS (prof.ssa Per_1 , quale referente BES e dello sportello di ascolto psicopedagogico, nel cui ambito si era occupata prevalentemente di: curare i rapporti con le famiglie, le ASL e i docenti;
aiutare i colleghi nell'elaborazione dei PDP e/o dei PEI;
partecipare se necessario ai consigli di classe e alle riunioni. Innanzitutto, risulta documentalmente che con la precedente dirigente scolastica (prof.ssa Persona 3 ), la ricorrente avesse l'incarico di "supporto psico-pedagogico al referente dell'inclusione (BES)" (doc. 7 ricorso).Con il subentro del nuovo DS, la ricorrente veniva nominata referente BES, oltre che referente dello sportello di ascolto psico-pedagogico e referente Covid nel primo collegio docenti ( punto 16 premesse in fatto del ricorso ) nonché per l'anno scolastico 2021/2022 “referente BES, DSA, Disabilità" (doc. 8 ricorso). Pertanto non si ravvisa alcuno svuotamento di mansioni, ma piuttosto un incremento degli incarichi affidati alla ricorrente incarichi che, peraltro, la stessa conferma in ricorso di aver svolto anche durante il periodo covid ( punto 17 premesse in fatto del ricorso) Quanto alla richiesta del D.S. di predisposizione del PAI (Piano Annuale di Inclusione), è la stessa ricorrente ad affermate di aver predisposto il PAI e la circostanza che la ricorrente non condividesse in toto tali indicazioni è irrilevante come pure che il PAI sia stato approvato senza il richiamo collegamento con l'Istituto AS;
ciò che conta è che alcuno svuotamento di mansioni è sussistente ed anzi il contributo della docente è stato evidentementemente apprezzato dal collegio dei docenti .Anche nel collegio docenti del 9.11.2021 (doc. 10 ricorso), la prof.ssa veniva confermata nel ruolo di referente per la "Commissione H, BES, DSA"; le allegazioni circa l'utilizzo da parte del DS di “espressioni sconvenienti “nei confronti della ricorrente è del tutto generica e quindi insuscettibile di fondare alcun indagine istruttoria. Quanto all'asserita limitazione della sua autonomia operativa deve segnalarsi che è compito del DS stabilire le modalità per l'accesso ai fascicoli degli alunni con BES ed in ogni caso talòi direttive non hanno in alcun modo limitato l'attività della ricorrente : la stessa ricorrente riconosce in ricorso di aver continuato ad inviare regolarmente al DS i report dei casi seguiti e specifica che i fascicoli contenevano dati sensibili (punto 27 premesse in fatto del ricorso). Altrettanto rientra nelle funzioni del superiore gerarchico l'avocazione di casi particolari;
peraltro, sul punto le و
deduzioni in ricorso si appalesano generiche e prive di documentazione a supporto. Quanto alla comunicazione del 10.03.2022 ( punto 29 premesse in fatto del ricorso e all 14 al ricorso) , inoltrata a mezzo mail alla organizzazione sindacale della ricorrente recante alla fine la dicitura "Gruppo genitori Liceo LI” e “ Per_4 Parte 2 , Per 5 e altre 66
firme" non si vede come possa imputarsi al superiore gerarchico il comportamento di altri soggetti né si comprende cosa avrebbe dovuto fare il dirigente scolastico, trattandosi di una segnalazione priva di mittenti ben identificati tant'è che la stessa Pt_1 proponeva denuncia contro “ignoti" (doc 15 in all al ricorso ). A ulteriore riprova dell'assenza di condotte ostili e marginalizzanti nei confronti della ricorrente si osserva che, nonostante la su citata segnalazione, nei mesi successivi e precisamente nel novembre 2022 veniva nominata referente funzione strumentale inclusione e benessere e, in data 3.11.2022, referente BES e referente sportello di ascolto pedagogico (doc. 17 ricorso). Dunque la docente stessa veniva confermata nei suoi incarichi precedenti e ciò è sufficiente a smentire una marginalizzazione della stessa, essendo irrilevante l'asserita e non dimostrata mancata inclusione nel gruppo GLO di cui nel documento in all 18 non viene affatto indicata la composizione. Quanto alla diffida del DS sub doc 20 in allegato ricorso la ricorrente deduce circostanze generiche (e pertanto non suscettibili di istruttoria) neppure indicando l'alunno in difficoltà la cui presenza avrebbe giustificato la sua presenza, presenza che -in ogni caso non era stata a priori esclusa ma solo assoggettata ad autorizzazione .In merito
―
al paventato svuotamento di funzioni, non solo lo stesso- come fin qui evidenziato - non è ravvisabile, ma risultano piuttosto delle rinunce da parte della stessa ricorrente: con comunicazione del 24.11.2022 (doc. 21 ricorso), dichiarava di non avere intenzione di assumere l'incarico di Funzione Strumentale Inclusione e Benessere, richiamando anche eventuali “equivoci” che potevano risultare dall'assunzione e sovrapposizione di più ruoli e funzioni da parte sua all'interno della scuola;
inoltre, con successiva comunicazione del
25.03.2024 rinunciava anche alla nomina di referente BES (doc. 39 ricorso). Quanto all' ordine di servizio del 25.11.2022 (doc. 22 ricorso) risulta che lo stesso DS, accogliendo le rimostranze della Pt 1 abbia poi rettificato l'ordine di servizio citato (doc. 24-25 ricorso). Anche in relazione a tale episodio non si ravvisa alcuno svuotamento di mansioni atteso che è la stessa ricorrente ad affermare che anche in quel periodo continuava comunque ad inviare relazioni richieste al DS (doc. 26 ricorso e punto 41 delle premesse in fatto ). Anche
i successivi episodi non denunciano alcuna marginalizzazione e svotamento di mansioni : in data 21.09.2023 la ricorrente inviava il proprio progetto di potenziamento per lo sportello di ascolto e consulenza pedagogica (doc. 31 e 32 ricorso) e anche per l'anno 2023/2024 il DS nominava la Pt 1 referente del progetto sportello di ascolto e consulenza pedagogica (doc. 37). Del tutto irrilevante è che le scritte ingiuriose ai danni della ricorrente fossero state rimosse con ritardo, non potendo certo le modalità di attuazione dei lavori di ripulitura imputarsi direttamente al D.S., il quale - come deduce la stessa ricorrente, aveva dato solo ordine di non rimuovere il nominativo di un alunno deceduto. Ad abundantiam non può non rilevarsi che che l'Istituto scolastico "LI" presentasse delle criticità proprio nel settore di cui era referente la ricorrente e che tra il 2021 e 2022 vi fossero state circa 90 richieste di trasferimento presso altre scuole da parte di genitori di alunni con BES (bisogni educativi speciali) e DSA (disturbi specifici dell'apprendimento). Peraltro dalla relazione ispettiva in atti ( all 8 memoria CP_1 ) emerge che “all'LI, invece, il piano di formazione, specifico per l'area BES/DSA, si è arenato in un conflitto del corpo docente contro il DS..." (doc. 8 memoria pag. 5), “Invece autoisolandosi, non partecipando alla formazione, anzi votando al CdC contro la formazione, i docenti vanno contro il loro interesse, producendo una realtà immobile nella quale senza aggiornamenti, strumenti e risorse si perde l'occasione per organizzare con maggiore serenità e competenza il lavoro didattico in classe. Tutto il lavoro organizzativo per l'accoglienza, l'informazione, la formazione e la valorizzazione degli studenti con DSA è praticamente assente".Risulta, quindi, piuttosto che una condotta di marginalizzazione ed esclusione della ricorrente dal contesto lavorativo con intento persecutorio una generalizzata animosità contrasto nella dialettica tra il nuovo dirigente scolastico e l'intero corpo docente. Infine, non rilevano le certificazioni mediche versate in atti, che attribuiscono le patologie della ricorrente a difficoltà lavorative riferite dal lavoratore, atteso che il rischio lavorativo non può essere semplicemente affermato dal lavoratore, ma deve essere dimostrato, e ancor prima allegato dettagliatamente. Non resta che addivenire al rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Definitivamente pronunciando, così provvede : rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente alla refusione in favore di CP_1 delle spese processuali liquidate in € 3290,00 oltre accessori.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Giuditta
Calderaro.
Roma, 18/11/2025 Il Giudice
Dott.ssa Elisabetta Capaccioli