CASS
Sentenza 24 gennaio 2023
Sentenza 24 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/01/2023, n. 3051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3051 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NI SO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 13/07/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
sentite le conclusioni del PG GIOVANNI DI LEO che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 3051 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: BIANCHI MICHELE Data Udienza: 27/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 13 luglio 2021, depositata il 9 novembre 2021, la Corte di cassazione, sezione settima, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto da SO IO avverso la sentenza 17 aprile 2018 con cui la Corte di appello di Caltanissetta aveva confermato la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato SO IO colpevole dei reati di falso in assegno bancario e truffa, ascritti ai capi B e C. Con riguarda alla richiesta di declaratoria di non doversi procedere per essere il reato, ascritto al capo B, di falsificazione di assegno bancario non più previsto dalla legge come reato, l'ordinanza ha rilevato che il ricorrente non aveva provato che il titolo fosse munito di clausola di non trasferibilità, senza la quale la fattispecie non è depenalizzata. 2. Con ricorso straordinario depositato in data 5 maggio 2022, il difensore di SO IO ha chiesto la revoca dell'ordinanza della settima sezione, che per errore aveva ritenuto che nel giudizio di merito non fosse stata accertata la sussistenza della clausola di non trasferibilità, la cui apposizione, invece, era stata ritenuta dalle sentenze. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato e va perciò respinto. L'impugnata ordinanza, sul punto relativo alla rilevanza penale del fatto ascritto al capo B, ha rilevato che "il ricorrente non ha dimostrato, come avrebbe potuto anche allegandolo in copia, che l'assegno di cui si discute fosse effettivamente dotato della clausola di non trasferibilità", e ne ha tratto la conseguenza della rilevanza penale del fatto, anche dopo la novella introdotta con d.lvo n.7/2016 che aveva depenalizzato la condotta di falsificazione dell'assegno bancario munito di clausola di non trasferibilità. Il ricorso denuncia il travisamento dell'accertamento compiuto dalle sentenze di merito, che avrebbero riconosciuto che l'assegno bancario de quo era munito di clausola di non trasferibilità, con la conseguenza che alcun onere probatorio, sul punto, potesse essere addebitato al ricorrente. Inoltre, si sostiene che il giudice di legittimità sarebbe incorso in errore percettivo, in relazione alla questione attinente all'apposizione al titolo della 2 clausola di non trasferibilità, per aver omesso lo "scrutinio del primo motivo di ricorso". Il ricorso è infondato. Innanzitutto, va rilevato che l'ordinanza impugnata ha specificamente preso in considerazione del primo motivo di ricorso, il cui esame, evidentemente, non è stato pretermesso. Con riguardo, poi, alla questione se fosse accertato che l'assegno era non trasferibile, il ricorso esprime dissenso rispetto al dato ritenuto dal provvedimento impugnato, secondo il quale, essendo precluso al giudice di legittimità l'accesso agli atti in relazione alle questione di merito, era onere del ricorrente allegare al ricorso la prova del presupposto posto a fondamento della censura. Si tratta, all'evidenza, di censura che va oltre i limiti, costituiti dalla denuncia di errore materiale o di fatto, entro i quali è consentito il ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. Va dunque respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 27 ottobre 2022.
sentite le conclusioni del PG GIOVANNI DI LEO che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 3051 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: BIANCHI MICHELE Data Udienza: 27/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 13 luglio 2021, depositata il 9 novembre 2021, la Corte di cassazione, sezione settima, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto da SO IO avverso la sentenza 17 aprile 2018 con cui la Corte di appello di Caltanissetta aveva confermato la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato SO IO colpevole dei reati di falso in assegno bancario e truffa, ascritti ai capi B e C. Con riguarda alla richiesta di declaratoria di non doversi procedere per essere il reato, ascritto al capo B, di falsificazione di assegno bancario non più previsto dalla legge come reato, l'ordinanza ha rilevato che il ricorrente non aveva provato che il titolo fosse munito di clausola di non trasferibilità, senza la quale la fattispecie non è depenalizzata. 2. Con ricorso straordinario depositato in data 5 maggio 2022, il difensore di SO IO ha chiesto la revoca dell'ordinanza della settima sezione, che per errore aveva ritenuto che nel giudizio di merito non fosse stata accertata la sussistenza della clausola di non trasferibilità, la cui apposizione, invece, era stata ritenuta dalle sentenze. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato e va perciò respinto. L'impugnata ordinanza, sul punto relativo alla rilevanza penale del fatto ascritto al capo B, ha rilevato che "il ricorrente non ha dimostrato, come avrebbe potuto anche allegandolo in copia, che l'assegno di cui si discute fosse effettivamente dotato della clausola di non trasferibilità", e ne ha tratto la conseguenza della rilevanza penale del fatto, anche dopo la novella introdotta con d.lvo n.7/2016 che aveva depenalizzato la condotta di falsificazione dell'assegno bancario munito di clausola di non trasferibilità. Il ricorso denuncia il travisamento dell'accertamento compiuto dalle sentenze di merito, che avrebbero riconosciuto che l'assegno bancario de quo era munito di clausola di non trasferibilità, con la conseguenza che alcun onere probatorio, sul punto, potesse essere addebitato al ricorrente. Inoltre, si sostiene che il giudice di legittimità sarebbe incorso in errore percettivo, in relazione alla questione attinente all'apposizione al titolo della 2 clausola di non trasferibilità, per aver omesso lo "scrutinio del primo motivo di ricorso". Il ricorso è infondato. Innanzitutto, va rilevato che l'ordinanza impugnata ha specificamente preso in considerazione del primo motivo di ricorso, il cui esame, evidentemente, non è stato pretermesso. Con riguardo, poi, alla questione se fosse accertato che l'assegno era non trasferibile, il ricorso esprime dissenso rispetto al dato ritenuto dal provvedimento impugnato, secondo il quale, essendo precluso al giudice di legittimità l'accesso agli atti in relazione alle questione di merito, era onere del ricorrente allegare al ricorso la prova del presupposto posto a fondamento della censura. Si tratta, all'evidenza, di censura che va oltre i limiti, costituiti dalla denuncia di errore materiale o di fatto, entro i quali è consentito il ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. Va dunque respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 27 ottobre 2022.