Sentenza 5 luglio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/07/2001, n. 9106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9106 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2001 |
Testo completo
E N 6 O O 8 I 9 Z 1 A A / I * 9106 / 0 1 R 4 C.C. / R T 6 S 2 A I . T G R . E U P . R B REPUBBLICA ITALI I D A R L E D T D IN NO EL PO LO ITALIANO E I T S A N N E I E A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S S R Ogget o I E E A TRIBUTI T SEZIONE TRIBUTARIA CONTENZIOSO A RICORSO PER M CASSAZIONE TARDIVO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 12131/98 Dott. Mario DELLI PRISCOLI Presidente Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI Cron.20917 Dott. Massimo ODDO Consigliere Rep. Dott. Mario CICALA - Consigliere Ud. 27/03/01 Dott. Antonio MERONE Re. Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato i.n ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente -
contro
GA NC;
و ک - intimata Commissione avversO la sentenza n. 213/97 della tributaria regionale di FIRENZE, depositata il 2001 05/01/98; 611 udita la relazione della causa svolta nella pubblica . N udienza del 27/03/01 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito il P.M. in persona del Sost tuto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
1. FATTO E DIRITTO Il Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dalla Avvo- catura Generale dello Stato, ricorre
contro
AL Fran- cesca, rappresentata e difesa come in atti, per la cas- sazione della sentenza specificata in epigrafe. La AL ha eccepito la inammissibilità del ricor- so, perché tardivo. Il ricorso è inammissibile. Infatti, come conferma anche l'Amministrazione ri- corrente nella intestazione del ricorso, la sentenza impugnata è stata notificata all'Ufficio (D.R.E. della Toscana, sez. Livorno) in data 10 aprile 1998. Conse- guentemente, il termine di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione, ai sensi del 'art. 51 d.legs. 546/1992, scadeva il 9 giugno 1998. Il ricorso del Mi- nistero, invece, è stato notificato, а mezzo servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., soltanto in data 23 giugno 1998, a termine ampiamente scaduto e, quindi è inammissibile. 2 E' noto che l'art. 21, comma 1, della legge 13 mag- gio 1999, n. 133, ha stabilito che le sentenze pronun- ciate dalle Commissioni Tributarie Regionali, ai fini del decorso del c.d. termine breve per proporre impu- gnazione, devono essere notificate "all'Amministrazione finanziaria presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Sta- to competente ai sensi dell'art. 11, comma secondo, del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 e successive modifiche". Tale norma, pe- rò, non può essere applicata retroattivamente, in forza della pronuncia della Corte Costituzionale, n. 525 del 22 novembre 2000 e, quindi, non opera nella specie. In definitiva, ai fini del decorso del termine per proporre impugnazione, la notifica appare effettuata ritualmente all'Ufficio finanziario, costituito in giu- dizio senza assistenza della Avvocatura dello Stato, prima della entrata in vigore della citata legge 133/1999 (v. ex plurimis Cass. 4276/1999, 10752/1998, 10420/1998, 9846/1998). Peraltro, eventuali nullità della notificazione avrebbero dovuto essere fatte vale- re con il primo atto della parte interessata, nella specie con lo stesso ricorso. Per completezza, va anche rilevato che non è stata prodotto l'avviso di ricevimento della raccomandata. E' noto che, ai sensi dell' art. 149 c.p.c. la copia del 3 ricorso da inviare al destinatario, deve essere tra- smessa a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimen- to e che quest'ultimo deve essere allegato all'originale. Nel caso di specie, invece, il ricorso non è corre- dato dell'avviso di ricevimento. Tale carenza, come più volte ha chiarito questa Corte, è motivo di inammissibilità del ricorso. Infat- ti, "la notifica а mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 cod. proc. civ. è il solo documento idoneo a provare sia 1'intervenuta consegna, sia la data di essa, sia la identità della persona a mani della quale è stata ese- guita;
ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adot- tato per la notifica del ricorso per Cassazione, la mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, bensì l'inesistenza della notifi- cazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.) e la inammissibilità del ricorso medesimo" (Cass. Civ. 965/99; conf. 8403/99, 9782/95, 1242/95; V. anche SS.UU. nn. 1487, 1488, 1489, 1490 e 1491 del 1990). Nulla è dovuto per le spese. 4
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 27 marzo 2001. Il Presidente Il Consigliere estensore coli (dr. Mario Delli. Priscolit (dr. Antonio Merone) Mano Ma IL CANCELLIERE C1 RN NO приво Alsex 5 ADS 2001 DEPOSITATO IN CANCE E Oggi CANCELLIERE C N O I 6 Z 8 An 9 A 1 R / 5 T 4 . / S 6 I N 2 G - . E .R A B R I .P . R L D A L A D L A T E . E D B U T I A B S N T I N E A E R 1 S I S 3 T E I R 1 A E . T N A M S