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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/11/2025, n. 8436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8436 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25916/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della giudice dott.ssa Licinia
RE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25916/2024 promossa da:
(c.f. e p. Parte_1
IVA ), con il patrocinio dell'Avv SALESI ANDREA e dell'Avv. P.IVA_1
DA SC DA, elettivamente domiciliata in VIA DEGLI
OROMBELLI 7 20131 MILANO presso lo studio dei suoi difensori parte attrice contro p. IVA Controparte_1 P.IVA_2 convenuta contumace
Oggetto: Contratto di trasporto di cose
Conclusioni:
Per RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA: Parte_1
- “Voglia l'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1) condannare a pagare ad Controparte_1 [...]
, a titolo di risarcimento del danno di cui è Parte_1 causa, la somma di Euro 39.201,97, oltre rivalutazione monetaria e interessi al tasso previsto dall'art. 27 CMR o, in subordine, dall'art. 1284, primo e quarto comma, cod. civ. dal giorno dell'evento (9 giugno 2022) fino al saldo;
2) condannare a rifondere ad Controparte_1 [...]
le spese e i compensi del procedimento di Parte_1 mediazione e del presente giudizio, oltre accessori”.
Coincisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato all'estero in data 26.7.2024, la Società
[...]
(di seguito Parte_1
Parte anche solo ) ha convenuto in giudizio Controparte_1
(di seguito anche solo “ ) esponendo che, nell'ambito di un
[...] CP_1 rapporto contrattuale intercorso tra e Parte_2 [...]
la prima aveva conferito alla seconda l'incarico di trasportare Controparte_1
25 colli, del peso lordo totale di Kg. 14,022, contenenti rotori e statori del valore complessivo di euro 43.318,73 dalla sede del mittente in Parma alla sede della rappresentanza del medesimo in BaD Neustadt (Germania), presso il cliente finale CP_2 aveva preso regolarmente in carico la merce in data 7 giugno 2022 CP_1
(DDT del 7.6.2022 – docc. nn. 5-7) con emissione della lettera di vettura
CMR n. PR019952 (doc. n. 11) e la spedizione, partita dalla sede di Parma, era arrivata a destinazione in BaD Neustadt, per essere consegnata al destinatario CP_2
Tuttavia, la merce veniva rifiutata dal destinatario in quanto affetta da avaria da bagnamento, come indicato nella lettera di vettura prodotta in atti e, pertanto, la stessa veniva riportata presso la sede legale di Parte_2
[...]
A seguito di perizia, alla quale non partecipava benché invitata CP_1
(doc. n. 13), veniva accertato il danneggiamento di gran parte della merce e pag. 2 di 8 una perdita complessiva di euro 39.201,97 (pari al valore dei 18 colli disponibili per l'ispezione del peso lordo di Kg. 10.136 oltre ai costi di Parte trasporto – doc. n. 14). Per l'effetto, indennizzava Parte_2 per euro 39.207,96 (al netto di euro 500,00 a titolo di franchigia),
[...] surrogandosi nei diritti dell'assicurata ai sensi dell'art. 1916 c.c. (atto di quietanza e surroga - doc. n. 18). Parte In conseguenza del predetto pagamento, in data 21.7.2023, nvitava
[...]
a stipulare una convenzione di negoziazione assistita al fine di ottenere CP_1 il rimborso di quanto corrisposto, senza ottenere alcun riscontro. Anche il successivo procedimento di mediazione promosso dalla compagnia assicuratrice non aveva buon esito stante l'assenza del vettore al primo incontro (docc. nn. 21-24).
La Compagnia assicurativa si era quindi determinata a introdurre il presente giudizio per l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
2. Con decreto ai sensi dell'art. 171 bis c.p.c., previa dichiarazione di contumacia di parte convenuta ritualmente citata e non costituita, la data della prima udienza è stata differita al 5.2.2025, con concessione dei termini a ritroso per il deposito delle memorie integrative. Nei termini di legge, parte attrice ha depositato la prima e la seconda memoria integrativa nella quale ha richiesto l'ammissione della prova testimoniale ivi articolata e prodotto i documenti da n. 28 a n. 37. All'udienza del 5.2.2025, ritenuta la causa sufficientemente istruita mediante prova documentale, la giudice ha rinviato per la rimessione in decisione all'udienza del 5.11.2025 in modalità cartolare, con concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. e termine sino a cinque giorni prima per il deposito di note scritte.
pag. 3 di 8 Nei termini indicati parte attrice ha ritualmente depositato le note di precisazione delle conclusioni, la comparsa conclusionale e le note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 5.11.2025.
Quindi, con ordinanza del 5.11.2025, letti gli scritti conclusivi depositati da parte attrice, la causa è stata rimessa in decisione.
3. In via pregiudiziale, trattandosi di controversia avente ad oggetto diritti contrattuali nascenti da un contratto di trasporto di merci stipulato fra soggetti aventi sede in Paesi diversi dell'Unione europea, va verificata e, nel caso in esame, va affermata la giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell'art. 31, comma 1 lett. b), della Convenzione di Ginevra concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada del 19.5.1956 (CMR).
Risulta documentalmente provato che sia il ricevimento della merce da parte del vettore sia la sua riconsegna siano avvenute nel territorio dello Stato italiano (lettera di vettura - doc. 11). Parte 4. Sussiste altresì la legittimazione attiva di tteso che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'individuazione del titolare del diritto all'indennizzo assicurativo, in caso di perdita o di avaria del carico occorse durante il trasporto, deve tenersi in considerazione l'incidenza del pregiudizio conseguente a tali accadimenti e tanto sia con riferimento alla disciplina codicistica (art. 1689 c.c.), sia con riferimento alla disciplina dettata dalla Convenzione di Ginevra (artt. 12 e 13) (Cass. n. 2075/2014, Cass. n.
15107/2013).
5. Al riguardo, parte attrice ha documentato l'esistenza di un contratto di assicurazione con (polizza n. 01588697-30014 / V - Parte_2
075-455-019-3 richiamata nell'atto di quietanza e surroga – doc. n. 18),
l'esborso a titolo di indennizzo assicurativo di euro 39.207,96 e il riaccredito pag. 4 di 8 del valore della merce mediante la produzione delle note di credito a storno totale delle fatture precedentemente emesse dal mittente (docc. nn. 15-17).
Pertanto, essendo stato dimostrato dalla stessa il verificarsi di una perdita patrimoniale per effetto del sinistro occorso, deve affermarsi la sua legittimazione ad agire nei confronti del vettore ai sensi dell'art. 1916 c.c.
Come è noto, la surrogazione dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato, ai sensi della citata disposizione codicistica, realizza una successione particolare nel credito, trasferendo all'assicuratore tutti i diritti dell'assicurato nei confronti del vettore derivanti dal contratto di trasporto, con lo stesso contenuto e gli stessi limiti in cui essi si trovano al momento della surrogazione, ivi compreso il diritto al risarcimento del danno (come peraltro indicato nel citato documento n. 18).
Accertata la sussistenza dei presupposti dell'azione giudiziaria intrapresa, si procede all'esame del merito della domanda risarcitoria proposta che, per i motivi di seguito illustrati, risulta fondata e, dunque, meritevole di accoglimento.
6. Relativamente al profilo dell'an debeatur, è opportuno premettere che l'art. 1693 c.c. (e analogamente gli artt. 17 e 18 CMR) pone a carico del vettore una presunzione di responsabilità ex recepto della perdita e dell'avaria della merce
- dal momento in cui le riceve senza riserve a quello della riconsegna al destinatario – che può essere superata mediante la prova specifica che il danno sia derivato da uno degli eventi specifici descritti dalla norma, integranti il caso fortuito o la forza maggiore.
Tale accertamento deve effettuarsi tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto e alla stregua del canone della diligenza qualificata del vettore professionale, ex art. 1176, comma 2, c.c. (Cass. n. 23395/2024). Infatti, la perdita o l'avaria della merce, qualora imputabili al vettore, integrano pag. 5 di 8 inadempimento dell'obbligo di custodia e conservazione dei beni trasportati, comportante il sorgere dell'obbligazione risarcitoria del danno subito dal mittente o dal destinatario.
Ebbene, nel caso in esame, risultano documentalmente provati: l'esistenza del contratto di trasporto tra le parti e la consegna della merce al vettore senza riserve (contratto-quadro e lettera di vettura CMR – docc. nn. 2 e 11), l'avaria di parte della merce trasportata, la causa del deterioramento e il conseguente rifiuto opposto dal destinatario (lettera di vettura CMR con riserve, perizia e mail del destinatario del 10/6/2022 – docc. nn. 11, 14 e 28).
Parte convenuta, invece, non costituendosi in giudizio, non ha potuto offrire nè la prova liberatoria a suo carico ex art 1693 c.c., né alcun elemento in ordine alla propria struttura organizzativa, tale da poter consentire all'odierno giudicante di verificare l'idoneità di misure contenitive del rischio di avaria eventualmente adottate.
Sulla scorta di quanto considerato, deve quindi affermarsi la responsabilità del vettore per il danneggiamento della merce verificatosi nel corso del CP_1 trasporto, in conseguenza della violazione degli obblighi di custodia e conservazione posti a suo carico. Parte 7. Con riguardo al quantum debeatur, come già esposto, a documentato:
- l'entità della perdita complessivamente subita dal mittente assicurato
(comprensiva dei costi di trasporto) pari ad euro 39.707,96, secondo la quantificazione operata in sede di accertamento peritale prodotto in atti (doc.
28) che appare congrua se confrontato con il valore di mercato della merce trasportata, come risulta dalle fatture prodotte (docc. nn. 8-10);
- l'importo effettivamente corrisposto all'assicurata a titolo di indennizzo, pari ad euro 39.207,96 al netto della franchigia di euro 500,00 (doc. 18).
pag. 6 di 8 Parte Pertanto, l'importo che è tenuta a risarcire a pari all'effettivo CP_1 esborso da quest'ultima sostenuto a titolo di indennizzo assicurativo in favore di pari ad euro 39.207,96, oltre interessi in misura Parte_2 del 5% ex art. 27 CMR dalla data del reclamo (ovvero della domanda giudiziale) al saldo e rivalutazione monetaria - trattandosi di debito di valore - dalla data dell'atto di quietanza (19/7/2023) sino a quella di pubblicazione della sentenza.
8. Il regolamento delle spese del presente grado di giudizio segue la soccombenza, con conseguente condanna a carico della società al CP_1 rimborso delle medesime, liquidate in base al D.M. n. 55/2014 e avuto riguardo al valore della controversia per le cause di cognizione innanzi il
Tribunale, secondo una quantificazione compresa tra i minimi e i medi tabellari tenuto conto della natura documentale della controversia, dell'assenza di questioni di fatto e di diritto di particolare complessità, della fondatezza della domanda risarcitoria e della sostanziale coincidenza tra la fase di trattazione e la fase decisionale (cfr. verbale udienza del 5.2.2025) e dell'assenza di difese avversarie in €. 4.776,00 per compensi (di cui €.
1.276,00 per la fase di studio, €. 1.000,00 per la fase introduttiva del giudizio,
€. 900,00 per la fase istruttoria/di trattazione, €. 1.600,00 per la fase decisionale), oltre €781,83 per esborsi (come da nota spese) e al rimborso delle spese generali pari al 15%, cpa e iva se dovuta.
9. Parte convenuta deve essere altresì condannata al rimborso delle spese Parte sostenute da er il procedimento di mediazione, in quanto promosso ai fini della procedibilità ai sensi dell'art. 12 della convenzione-quadro (doc. n.
2), operando una media tra parametri minimi e medi previsti dal DM 55/2014, pari ad euro 300,00 oltre accessori.
pag. 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
della Parte_1 somma di euro 39.207,96 oltre interessi in misura del 5% ex art. 27 CMR dalla data del reclamo (ovvero della domanda giudiziale) al saldo e rivalutazione monetaria dal 19/7/2023;
- condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
delle Parte_1 spese legali liquidate in euro 4.776,00 per compensi €781,83 per esborsi e oltre rimborso forfettario al 15% e accessori di legge.
Così deciso in Milano, il 6.11.2025
La giudice
Licinia RE
pag. 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della giudice dott.ssa Licinia
RE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25916/2024 promossa da:
(c.f. e p. Parte_1
IVA ), con il patrocinio dell'Avv SALESI ANDREA e dell'Avv. P.IVA_1
DA SC DA, elettivamente domiciliata in VIA DEGLI
OROMBELLI 7 20131 MILANO presso lo studio dei suoi difensori parte attrice contro p. IVA Controparte_1 P.IVA_2 convenuta contumace
Oggetto: Contratto di trasporto di cose
Conclusioni:
Per RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA: Parte_1
- “Voglia l'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1) condannare a pagare ad Controparte_1 [...]
, a titolo di risarcimento del danno di cui è Parte_1 causa, la somma di Euro 39.201,97, oltre rivalutazione monetaria e interessi al tasso previsto dall'art. 27 CMR o, in subordine, dall'art. 1284, primo e quarto comma, cod. civ. dal giorno dell'evento (9 giugno 2022) fino al saldo;
2) condannare a rifondere ad Controparte_1 [...]
le spese e i compensi del procedimento di Parte_1 mediazione e del presente giudizio, oltre accessori”.
Coincisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato all'estero in data 26.7.2024, la Società
[...]
(di seguito Parte_1
Parte anche solo ) ha convenuto in giudizio Controparte_1
(di seguito anche solo “ ) esponendo che, nell'ambito di un
[...] CP_1 rapporto contrattuale intercorso tra e Parte_2 [...]
la prima aveva conferito alla seconda l'incarico di trasportare Controparte_1
25 colli, del peso lordo totale di Kg. 14,022, contenenti rotori e statori del valore complessivo di euro 43.318,73 dalla sede del mittente in Parma alla sede della rappresentanza del medesimo in BaD Neustadt (Germania), presso il cliente finale CP_2 aveva preso regolarmente in carico la merce in data 7 giugno 2022 CP_1
(DDT del 7.6.2022 – docc. nn. 5-7) con emissione della lettera di vettura
CMR n. PR019952 (doc. n. 11) e la spedizione, partita dalla sede di Parma, era arrivata a destinazione in BaD Neustadt, per essere consegnata al destinatario CP_2
Tuttavia, la merce veniva rifiutata dal destinatario in quanto affetta da avaria da bagnamento, come indicato nella lettera di vettura prodotta in atti e, pertanto, la stessa veniva riportata presso la sede legale di Parte_2
[...]
A seguito di perizia, alla quale non partecipava benché invitata CP_1
(doc. n. 13), veniva accertato il danneggiamento di gran parte della merce e pag. 2 di 8 una perdita complessiva di euro 39.201,97 (pari al valore dei 18 colli disponibili per l'ispezione del peso lordo di Kg. 10.136 oltre ai costi di Parte trasporto – doc. n. 14). Per l'effetto, indennizzava Parte_2 per euro 39.207,96 (al netto di euro 500,00 a titolo di franchigia),
[...] surrogandosi nei diritti dell'assicurata ai sensi dell'art. 1916 c.c. (atto di quietanza e surroga - doc. n. 18). Parte In conseguenza del predetto pagamento, in data 21.7.2023, nvitava
[...]
a stipulare una convenzione di negoziazione assistita al fine di ottenere CP_1 il rimborso di quanto corrisposto, senza ottenere alcun riscontro. Anche il successivo procedimento di mediazione promosso dalla compagnia assicuratrice non aveva buon esito stante l'assenza del vettore al primo incontro (docc. nn. 21-24).
La Compagnia assicurativa si era quindi determinata a introdurre il presente giudizio per l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
2. Con decreto ai sensi dell'art. 171 bis c.p.c., previa dichiarazione di contumacia di parte convenuta ritualmente citata e non costituita, la data della prima udienza è stata differita al 5.2.2025, con concessione dei termini a ritroso per il deposito delle memorie integrative. Nei termini di legge, parte attrice ha depositato la prima e la seconda memoria integrativa nella quale ha richiesto l'ammissione della prova testimoniale ivi articolata e prodotto i documenti da n. 28 a n. 37. All'udienza del 5.2.2025, ritenuta la causa sufficientemente istruita mediante prova documentale, la giudice ha rinviato per la rimessione in decisione all'udienza del 5.11.2025 in modalità cartolare, con concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. e termine sino a cinque giorni prima per il deposito di note scritte.
pag. 3 di 8 Nei termini indicati parte attrice ha ritualmente depositato le note di precisazione delle conclusioni, la comparsa conclusionale e le note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 5.11.2025.
Quindi, con ordinanza del 5.11.2025, letti gli scritti conclusivi depositati da parte attrice, la causa è stata rimessa in decisione.
3. In via pregiudiziale, trattandosi di controversia avente ad oggetto diritti contrattuali nascenti da un contratto di trasporto di merci stipulato fra soggetti aventi sede in Paesi diversi dell'Unione europea, va verificata e, nel caso in esame, va affermata la giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell'art. 31, comma 1 lett. b), della Convenzione di Ginevra concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada del 19.5.1956 (CMR).
Risulta documentalmente provato che sia il ricevimento della merce da parte del vettore sia la sua riconsegna siano avvenute nel territorio dello Stato italiano (lettera di vettura - doc. 11). Parte 4. Sussiste altresì la legittimazione attiva di tteso che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'individuazione del titolare del diritto all'indennizzo assicurativo, in caso di perdita o di avaria del carico occorse durante il trasporto, deve tenersi in considerazione l'incidenza del pregiudizio conseguente a tali accadimenti e tanto sia con riferimento alla disciplina codicistica (art. 1689 c.c.), sia con riferimento alla disciplina dettata dalla Convenzione di Ginevra (artt. 12 e 13) (Cass. n. 2075/2014, Cass. n.
15107/2013).
5. Al riguardo, parte attrice ha documentato l'esistenza di un contratto di assicurazione con (polizza n. 01588697-30014 / V - Parte_2
075-455-019-3 richiamata nell'atto di quietanza e surroga – doc. n. 18),
l'esborso a titolo di indennizzo assicurativo di euro 39.207,96 e il riaccredito pag. 4 di 8 del valore della merce mediante la produzione delle note di credito a storno totale delle fatture precedentemente emesse dal mittente (docc. nn. 15-17).
Pertanto, essendo stato dimostrato dalla stessa il verificarsi di una perdita patrimoniale per effetto del sinistro occorso, deve affermarsi la sua legittimazione ad agire nei confronti del vettore ai sensi dell'art. 1916 c.c.
Come è noto, la surrogazione dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato, ai sensi della citata disposizione codicistica, realizza una successione particolare nel credito, trasferendo all'assicuratore tutti i diritti dell'assicurato nei confronti del vettore derivanti dal contratto di trasporto, con lo stesso contenuto e gli stessi limiti in cui essi si trovano al momento della surrogazione, ivi compreso il diritto al risarcimento del danno (come peraltro indicato nel citato documento n. 18).
Accertata la sussistenza dei presupposti dell'azione giudiziaria intrapresa, si procede all'esame del merito della domanda risarcitoria proposta che, per i motivi di seguito illustrati, risulta fondata e, dunque, meritevole di accoglimento.
6. Relativamente al profilo dell'an debeatur, è opportuno premettere che l'art. 1693 c.c. (e analogamente gli artt. 17 e 18 CMR) pone a carico del vettore una presunzione di responsabilità ex recepto della perdita e dell'avaria della merce
- dal momento in cui le riceve senza riserve a quello della riconsegna al destinatario – che può essere superata mediante la prova specifica che il danno sia derivato da uno degli eventi specifici descritti dalla norma, integranti il caso fortuito o la forza maggiore.
Tale accertamento deve effettuarsi tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto e alla stregua del canone della diligenza qualificata del vettore professionale, ex art. 1176, comma 2, c.c. (Cass. n. 23395/2024). Infatti, la perdita o l'avaria della merce, qualora imputabili al vettore, integrano pag. 5 di 8 inadempimento dell'obbligo di custodia e conservazione dei beni trasportati, comportante il sorgere dell'obbligazione risarcitoria del danno subito dal mittente o dal destinatario.
Ebbene, nel caso in esame, risultano documentalmente provati: l'esistenza del contratto di trasporto tra le parti e la consegna della merce al vettore senza riserve (contratto-quadro e lettera di vettura CMR – docc. nn. 2 e 11), l'avaria di parte della merce trasportata, la causa del deterioramento e il conseguente rifiuto opposto dal destinatario (lettera di vettura CMR con riserve, perizia e mail del destinatario del 10/6/2022 – docc. nn. 11, 14 e 28).
Parte convenuta, invece, non costituendosi in giudizio, non ha potuto offrire nè la prova liberatoria a suo carico ex art 1693 c.c., né alcun elemento in ordine alla propria struttura organizzativa, tale da poter consentire all'odierno giudicante di verificare l'idoneità di misure contenitive del rischio di avaria eventualmente adottate.
Sulla scorta di quanto considerato, deve quindi affermarsi la responsabilità del vettore per il danneggiamento della merce verificatosi nel corso del CP_1 trasporto, in conseguenza della violazione degli obblighi di custodia e conservazione posti a suo carico. Parte 7. Con riguardo al quantum debeatur, come già esposto, a documentato:
- l'entità della perdita complessivamente subita dal mittente assicurato
(comprensiva dei costi di trasporto) pari ad euro 39.707,96, secondo la quantificazione operata in sede di accertamento peritale prodotto in atti (doc.
28) che appare congrua se confrontato con il valore di mercato della merce trasportata, come risulta dalle fatture prodotte (docc. nn. 8-10);
- l'importo effettivamente corrisposto all'assicurata a titolo di indennizzo, pari ad euro 39.207,96 al netto della franchigia di euro 500,00 (doc. 18).
pag. 6 di 8 Parte Pertanto, l'importo che è tenuta a risarcire a pari all'effettivo CP_1 esborso da quest'ultima sostenuto a titolo di indennizzo assicurativo in favore di pari ad euro 39.207,96, oltre interessi in misura Parte_2 del 5% ex art. 27 CMR dalla data del reclamo (ovvero della domanda giudiziale) al saldo e rivalutazione monetaria - trattandosi di debito di valore - dalla data dell'atto di quietanza (19/7/2023) sino a quella di pubblicazione della sentenza.
8. Il regolamento delle spese del presente grado di giudizio segue la soccombenza, con conseguente condanna a carico della società al CP_1 rimborso delle medesime, liquidate in base al D.M. n. 55/2014 e avuto riguardo al valore della controversia per le cause di cognizione innanzi il
Tribunale, secondo una quantificazione compresa tra i minimi e i medi tabellari tenuto conto della natura documentale della controversia, dell'assenza di questioni di fatto e di diritto di particolare complessità, della fondatezza della domanda risarcitoria e della sostanziale coincidenza tra la fase di trattazione e la fase decisionale (cfr. verbale udienza del 5.2.2025) e dell'assenza di difese avversarie in €. 4.776,00 per compensi (di cui €.
1.276,00 per la fase di studio, €. 1.000,00 per la fase introduttiva del giudizio,
€. 900,00 per la fase istruttoria/di trattazione, €. 1.600,00 per la fase decisionale), oltre €781,83 per esborsi (come da nota spese) e al rimborso delle spese generali pari al 15%, cpa e iva se dovuta.
9. Parte convenuta deve essere altresì condannata al rimborso delle spese Parte sostenute da er il procedimento di mediazione, in quanto promosso ai fini della procedibilità ai sensi dell'art. 12 della convenzione-quadro (doc. n.
2), operando una media tra parametri minimi e medi previsti dal DM 55/2014, pari ad euro 300,00 oltre accessori.
pag. 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
della Parte_1 somma di euro 39.207,96 oltre interessi in misura del 5% ex art. 27 CMR dalla data del reclamo (ovvero della domanda giudiziale) al saldo e rivalutazione monetaria dal 19/7/2023;
- condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
delle Parte_1 spese legali liquidate in euro 4.776,00 per compensi €781,83 per esborsi e oltre rimborso forfettario al 15% e accessori di legge.
Così deciso in Milano, il 6.11.2025
La giudice
Licinia RE
pag. 8 di 8