CASS
Sentenza 5 maggio 2023
Sentenza 5 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/05/2023, n. 18863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18863 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TO ZO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/04/2022 del TRIBUNALE di PADOVA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, Dott. Tomaso Epidendio, con cui si è chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 18863 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 20/01/2023 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Padova, in funzione di Giudice d'appello, ha dichiarato inammissibile l'atto d'appello proposto da OR RE avverso il provvedimento con cui il Giudice di Pace, in data 14 aprile 2021 (dep. 27 aprile 2021), aveva dichiarato quest'ultimo responsabile del reato di cui all'art. 612, primo comma, cod. pen., per aver minacciato di un ingiusto male LL Gomiero, costituitasi parte civile, condannandolo alla pena di euro 700,00 di multa, al risarcimento del danno non patrimoniale nei confronti della parte civile, nonché alle spese di assistenza legale e costituzione. 2. Avverso la sentenza, ha presentato ricorso l'imputato, per il tramite dei suoi difensori di fiducia, Avv. Ernesto Chirico e Giovanni Adami, articolando le proprie censure in un unico motivo, col quale si deduce violazione di legge, in riferimento agli artt. 585, 544 del codice di rito e 32 d. Igs, 274/2000, per avere il Tribunale ritenuto tardivo l'appello trasmesso in cancelleria in data 14 giugno 2021. Ritiene la difesa che l'atto d'appello sia stato tempestivamente depositato, atteso che il 14 giugno 2021 coincideva col trentesimo giorno dalla scadenza del termine che il Giudice di pace si era assegnato (ossia 30 giorni), a nulla rilevando il fatto che il Giudice di pace abbia poi depositato le proprie motivazioni nel termine dei 15 giorni. Secondo il ricorrente, il Giudice di pace sarebbe in effetti legittimato ad auto-assegnarsi un termine per il deposito della motivazione diverso e ulteriore rispetto a quello dei 15 giorni previsto dall'art. 32, comma 4 del d. Igs. 274/2000, stante il disposto normativo di cui all'art. 2 del medesimo decreto, con conseguente applicabilità dei termini d'impugnazione previsti dall'art. 585 cod. proc. pen. A tal proposito, la difesa cita la decisione di questa Corte n. 40037 del 10.10.2014, Petrella, Rv 260301, segnalando che, in casi, come quello di specie, in cui l'accertamento in concreto della responsabilità per un reato si riveli particolarmente complesso, può certo giustificarsi la decisione del Giudice di pace di autoassegnarsi un termine maggiore per il deposito della motivazione. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, Dott. Tomaso Epidendio, il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso, in vista del superato orientamento giurisprudenziale su cui la difesa ha basato le proprie argomentazioni. Considerato in diritto 1 Il ricorso è inammissibile, per i motivi illustrati qui di seguito. Il Tribunale di Padova ha premesso che la sentenza del Giudice di pace era stata tempestivamente depositata (in data 27 aprile 2021) nel termine dei 15 giorni dalla lettura del dispositivo (occorsa il 14 aprile 2021), in ossequio a quanto disposto dall'art. 32 del d.lgs. del 28 agosto 2000, n. 274. Correttamente, il Tribunale ha poi ritenuto che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 544, comma 2, e 585, comma 1, lett. b), del codice di rito, l'atto d'appello andasse proposto entro il termine dei 30 giorni calcolati a partire dallo scadere dei 15 giorni previsti per il deposito della motivazione. Nel caso di specie, i 30 giorni scadevano il 27 maggio 2021, e non oltre, come invece ritenuto dal ricorrente. L'impugnata decisione si sottrae dunque alla dedotta censura, rendendo l'unico motivo di ricorso inammissibile, perché contrario al nutrito orientamento giurisprudenziale di questa Corte che, in ossequio alla ratio dell'art. 32, comma 4, del d. Igs. 274/2000, ha valorizzato la logica acceleratoria volta a ridurre i tempi che intercorrono tra il grado del procedimento penale di competenza del Giudice di pace e i successivi gradi. Tale prevalente e ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, superando l'orientamento giurisprudenziale indicato dal ricorrente (Sez. 5, n. 40037 del 10/07/2014, Petrella, Rv. 260301 - 01), e ponendo l'accento sul carattere derogatorio dell'art. 32 del d. Igs. n.274/2000 rispetto all'art. 544 cod. proc. pen., e, quindi, sull'impossibilità di applicare l'art. 2 del citato d. Igs., che prevede l'estensione delle norme del codice di rito nei procedimenti dinanzi al giudice di pace a meno che non sia diversamente stabilito (Sez. 5, n. 26751 del 29/01/2016, Cenacchi, Rv. 267216 - 01; Sez. 5, n. 8637 del 23/11/2015, dep. 2016, Longo, Rv. 266075 - 01), ha chiarito che il giudice di pace non può autoassegnarsi un termine diverso e maggiore, ai sensi dell'art. 544 cod. proc. pen., rispetto a quanto previsto dal citato art. 32 («la previsione di cui all'art. 32, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 - per la quale il giudice di pace deve depositare la motivazione entro 15 giorni qualora non la detti a verbale - preclude a quest'ultimo la possibilità di autoassegnarsi un termine diverso e maggiore, ai sensi dell'art. 544 cod. proc. pen., con la conseguenza che, nel caso in cui la motivazione sia depositata oltre il quindicesimo giorno, e quindi fuori termine, l'impugnazione va proposta entro trenta giorni, decorrenti dalla notificazione dell'avviso di deposito, ai sensi degli artt. 548, comma secondo, e 585, comma primo, lett. b) e comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 50391 del 27/09/2019, Vitelli, Rv. 277809 - 01; cfr., ex plur., Sez. 5, n. 9832 del 08/01/2014, C. Rv. 262737 - 01; Sez. 5, n. 39217 del 18/06/2015, Magni, Rv. 264687 - 01; Sez. 5, n. 1116 del 08/10/2015, dep. 2016, Gallo, Rv. 266095 - 01; Sez. 4, n. 36767 del 17/11/2020, Farchioni, Rv. 280163 - 01; le decisioni 2 (-6 citate hanno dato seguito alle indicazioni di Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, Loy, Rv. 249670 - 01). 2. Questo Collegio dichiara, pertanto, inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 /01/2023 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, Dott. Tomaso Epidendio, con cui si è chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 18863 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 20/01/2023 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Padova, in funzione di Giudice d'appello, ha dichiarato inammissibile l'atto d'appello proposto da OR RE avverso il provvedimento con cui il Giudice di Pace, in data 14 aprile 2021 (dep. 27 aprile 2021), aveva dichiarato quest'ultimo responsabile del reato di cui all'art. 612, primo comma, cod. pen., per aver minacciato di un ingiusto male LL Gomiero, costituitasi parte civile, condannandolo alla pena di euro 700,00 di multa, al risarcimento del danno non patrimoniale nei confronti della parte civile, nonché alle spese di assistenza legale e costituzione. 2. Avverso la sentenza, ha presentato ricorso l'imputato, per il tramite dei suoi difensori di fiducia, Avv. Ernesto Chirico e Giovanni Adami, articolando le proprie censure in un unico motivo, col quale si deduce violazione di legge, in riferimento agli artt. 585, 544 del codice di rito e 32 d. Igs, 274/2000, per avere il Tribunale ritenuto tardivo l'appello trasmesso in cancelleria in data 14 giugno 2021. Ritiene la difesa che l'atto d'appello sia stato tempestivamente depositato, atteso che il 14 giugno 2021 coincideva col trentesimo giorno dalla scadenza del termine che il Giudice di pace si era assegnato (ossia 30 giorni), a nulla rilevando il fatto che il Giudice di pace abbia poi depositato le proprie motivazioni nel termine dei 15 giorni. Secondo il ricorrente, il Giudice di pace sarebbe in effetti legittimato ad auto-assegnarsi un termine per il deposito della motivazione diverso e ulteriore rispetto a quello dei 15 giorni previsto dall'art. 32, comma 4 del d. Igs. 274/2000, stante il disposto normativo di cui all'art. 2 del medesimo decreto, con conseguente applicabilità dei termini d'impugnazione previsti dall'art. 585 cod. proc. pen. A tal proposito, la difesa cita la decisione di questa Corte n. 40037 del 10.10.2014, Petrella, Rv 260301, segnalando che, in casi, come quello di specie, in cui l'accertamento in concreto della responsabilità per un reato si riveli particolarmente complesso, può certo giustificarsi la decisione del Giudice di pace di autoassegnarsi un termine maggiore per il deposito della motivazione. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, Dott. Tomaso Epidendio, il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso, in vista del superato orientamento giurisprudenziale su cui la difesa ha basato le proprie argomentazioni. Considerato in diritto 1 Il ricorso è inammissibile, per i motivi illustrati qui di seguito. Il Tribunale di Padova ha premesso che la sentenza del Giudice di pace era stata tempestivamente depositata (in data 27 aprile 2021) nel termine dei 15 giorni dalla lettura del dispositivo (occorsa il 14 aprile 2021), in ossequio a quanto disposto dall'art. 32 del d.lgs. del 28 agosto 2000, n. 274. Correttamente, il Tribunale ha poi ritenuto che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 544, comma 2, e 585, comma 1, lett. b), del codice di rito, l'atto d'appello andasse proposto entro il termine dei 30 giorni calcolati a partire dallo scadere dei 15 giorni previsti per il deposito della motivazione. Nel caso di specie, i 30 giorni scadevano il 27 maggio 2021, e non oltre, come invece ritenuto dal ricorrente. L'impugnata decisione si sottrae dunque alla dedotta censura, rendendo l'unico motivo di ricorso inammissibile, perché contrario al nutrito orientamento giurisprudenziale di questa Corte che, in ossequio alla ratio dell'art. 32, comma 4, del d. Igs. 274/2000, ha valorizzato la logica acceleratoria volta a ridurre i tempi che intercorrono tra il grado del procedimento penale di competenza del Giudice di pace e i successivi gradi. Tale prevalente e ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, superando l'orientamento giurisprudenziale indicato dal ricorrente (Sez. 5, n. 40037 del 10/07/2014, Petrella, Rv. 260301 - 01), e ponendo l'accento sul carattere derogatorio dell'art. 32 del d. Igs. n.274/2000 rispetto all'art. 544 cod. proc. pen., e, quindi, sull'impossibilità di applicare l'art. 2 del citato d. Igs., che prevede l'estensione delle norme del codice di rito nei procedimenti dinanzi al giudice di pace a meno che non sia diversamente stabilito (Sez. 5, n. 26751 del 29/01/2016, Cenacchi, Rv. 267216 - 01; Sez. 5, n. 8637 del 23/11/2015, dep. 2016, Longo, Rv. 266075 - 01), ha chiarito che il giudice di pace non può autoassegnarsi un termine diverso e maggiore, ai sensi dell'art. 544 cod. proc. pen., rispetto a quanto previsto dal citato art. 32 («la previsione di cui all'art. 32, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 - per la quale il giudice di pace deve depositare la motivazione entro 15 giorni qualora non la detti a verbale - preclude a quest'ultimo la possibilità di autoassegnarsi un termine diverso e maggiore, ai sensi dell'art. 544 cod. proc. pen., con la conseguenza che, nel caso in cui la motivazione sia depositata oltre il quindicesimo giorno, e quindi fuori termine, l'impugnazione va proposta entro trenta giorni, decorrenti dalla notificazione dell'avviso di deposito, ai sensi degli artt. 548, comma secondo, e 585, comma primo, lett. b) e comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 50391 del 27/09/2019, Vitelli, Rv. 277809 - 01; cfr., ex plur., Sez. 5, n. 9832 del 08/01/2014, C. Rv. 262737 - 01; Sez. 5, n. 39217 del 18/06/2015, Magni, Rv. 264687 - 01; Sez. 5, n. 1116 del 08/10/2015, dep. 2016, Gallo, Rv. 266095 - 01; Sez. 4, n. 36767 del 17/11/2020, Farchioni, Rv. 280163 - 01; le decisioni 2 (-6 citate hanno dato seguito alle indicazioni di Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, Loy, Rv. 249670 - 01). 2. Questo Collegio dichiara, pertanto, inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 /01/2023 Il Consigliere estensore