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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 13/11/2025, n. 2557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2557 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro –
in persona del giudice unico RI RO ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4126/2024 r.g. e vertente tra
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Messina Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Dario Carbone che lo rappresenta e difende per procura in atti, opponente
e
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Messina e ivi elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Andrea Schifilliti che la rappresenta e difende per procura in atti, opposto oggetto: opposizione a precetto.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 25 luglio 2024 proponeva opposizione Parte_1 avverso l'atto di precetto notificatogli dall' in data 9 luglio 2024 per il pagamento CP_2 della somma complessiva di 10.057,59 euro, in esecuzione della sentenza n. 958/2024 del 15 maggio 2024 con cui questo ufficio, riconosciuta la sua responsabilità nella qualità di dipendente dell' per i danni causati a due autobus aziendali in data 12 ottobre 2022, lo CP_1 condannava, nella sua contumacia, a risarcire alla datrice di lavoro la somma di 6.666,59 euro, oltre accessori, nonché a rimborsarle le spese processuali, liquidate in 2.694 euro, oltre spese generali, iva e cpa. Deduceva la nullità della sentenza, già tempestivamente impugnata, per violazione del principio del contraddittorio, stante l'illegittima declaratoria di contumacia e, in ogni caso, la sua erroneità nel merito, non avendo l' avviato la particolare procedura di CP_1 cui all'art. 34 c.c.n.l. Chiedeva, per l'effetto, previa sospensione dell'atto Controparte_3 opposto, di dichiararne la nullità e/o l'annullamento, con ogni conseguenza di legge. Nella resistenza della convenuta, sostituita l'udienza dell'11 novembre 2025 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Ai fini della decisione si premette che per ius receptum laddove l'esecuzione (già iniziata ovvero solo paventata, come nella specie, sulla base della notifica dell'atto di precetto) si basi su un titolo esecutivo di formazione giudiziale, la relativa opposizione (ivi compresa dunque quella a precetto) non può fondarsi su motivi attinenti a vizi di formazione del titolo o al merito della decisione consacrata nel titolo stesso, posto che tali questioni devono essere dedotte, ove ancora possibile, nel solo processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto
(o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (o è tuttora) in esame.
Al giudice dell'opposizione a precetto (o all'esecuzione) compete dunque unicamente un'indagine sull'attuale esistenza e validità del titolo, potendo essere fatta valere con tale rimedio impugnatorio la sola presenza di fatti estintivi o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo stesso o, se successiva, al conseguimento della sua definitività (v. ex plurimis Cass. n. 3716/2020 e altri precedenti ivi richiamati).
Ciò posto, nella specie è pacifico e comunque documentalmente provato che, come rilevato dall'Azienda, con sentenza n. 84/2025 del 5 febbraio 2025, emessa dopo la proposizione dell'opposizione, la Corte di Appello di Messina ha annullato la sentenza n.
958/2024, dichiarando “la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del primo grado di giudizio” e rimettendo “le parti innanzi al primo giudice con termine di tre mesi dalla notificazione della presente sentenza per la riassunzione”, con compensazione delle spese del giudizio di secondo grado.
Nulla è stato eccepito sul punto dall'opponente, che non ha neppure inviato note.
La sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo determina il venir meno dell'interesse delle parti ad una pronuncia sulla relativa opposizione, sicchè va dichiarata cessata la materia del contendere.
3.- Le ragioni della decisione e il contegno processuale delle parti giustificano, comunque,
l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese.
Messina, 12.11.2025
Il Giudice del Lavoro
2 RI RO
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