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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 04/07/2025, n. 959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 959 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1525/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 4 luglio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1525/2024 R.G.L., avente ad oggetto: “retribuzione”,
PROMOSSA DA
DA (cod. fisc. ), residente in [...] C.F._1
173, rappresentato e difeso dall'Avv. Giorgio Muccio del foro di Roma, giusta procura allegata al ricorso;
- Ricorrente -
CONTRO
(C.F./P.Iva ), nella persona del Dr. in CP_1 P.IVA_1 ONroparte_2 qualità di Commissario Straordinario, legale rappresentante pro tempore della CP_1 tale ex Decreto Presidente Regione Lazio n. T 00031 del 27.04.2023 recepito con Determina
Dirigenziale n. 576 del 28.04.2023, rappresentata e difesa dall'Avv. Flavia Anelli (C.F.
), giusta procura allegata alla MO;
C.F._2
- Resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1. Con ricorso depositato il 13/3/2024, chiedeva all'intestato Tribunale di: CP_3
“accogliere il presente ricorso accertando e dichiarando il diritto del ricorrente a percepire
l'indennità prevista dal Protocollo d'intesa “de quo”, cioè € 8,60 annuo/assistito con le maggiorazioni dei mesi invernali, e per l'effetto condannare la al pagamento in CP_1 suo favore, della somma di 20.554,43, o nella maggiore o minore somma accertata in corso di causa, oltre a rivalutazione ed interessi dalla data del dovuto alla deposito della domanda giudiziale e agli interessi ex art. 1284, comma 4, dalla data della domanda giudiziale al soddisfo. Con condanna alle spese e compensi difensivi da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario ai sensi dell'art. 4, comma I bis del decreto del Ministro della Giustizia
10.03.2014 n. 55 e ss.mm.ii.”, per i motivi indicati in ricorso, da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2. L si costituiva in giudizio con MO del 3/10/2024 per chiedere: “In via CP_1 preliminare,
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della;
CP_1
- in via subordinata, disporre la chiamata in causa della Regione Lazio ovvero, in via ulteriormente gradata, autorizzare la chiamata in causa della stessa da parte della CP_1
6.
[...]
In via principale e nel merito,
- rigettare l'avverso ricorso in quanto inammissibile, e/o infondato in fatto ed in diritto;
- accertare e dichiarare in ogni caso dichiarare che nulla è dovuto dalla CP_1
- in via subordinata, nella denegata ipotesi che la domanda della ricorrente venga ritenuta fondata, condannare la Regione Lazio a manlevare e tenere indenne l' da ogni CP_1 conseguenza pregiudizievole.
In ogni caso,
Con vittoria di spese di lite e onorari” per i motivi indicati in MO da intendersi qui riportati e trascritti.
2 3.La prima udienza di discussione veniva fissata e celebrata il 17/10/2024; seguiva l'ordinanza del 21/10/2024 con cui veniva rigettata sia l'istanza di parte resistente di chiamata in causa della Regione Lazio sia l'eccezione del difetto di legittimazione passiva della
[...]
seguiva l'udienza per la discussione orale della causa del 4/7/2025, all'esito della CP_1 quale veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
5. L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione prodotta dalle parti.
2. In fatto e in diritto.
6. Con l'odierno ricorso il ricorrente ha dedotto di essere medico convenzionato per la
Medicina Generale con il Servizio Sanitario Nazionale nell'ambito territoriale del Distretto 3 della ASL ROMA 6 e di essere stato componente della UCP ( Unità di Cure Primarie)
SEMPLICE n.957 dal 16/12/2009 al 30/4/2016.
Dall'1/5/016, quando le UCP sono divenute COMPLESSE, il dott. è passato alla UCP CP_3
n.1727 dall'1/5/2016 al 31/7/2022 (v. doc. 1 allegato al ricorso).
7. Il ricorrente ha quindi chiesto per il periodo in cui ha fatto parte dell'UCP Complessa dal
1/5/2016 al 31/7/2022, in virtù dell'art. 3 lettera b) del Protocollo di Intesa relativo all'Accordo Integrativo 2009 per i medici di medicina generale della Regione Lazio l' indennità pari a € 8,60 annuo/assistito ivi prevista;
mentre l' ha continuato a Pt_2 corrispondergli l'indennità pari a € 6,40 annuo/assistito prevista per le UCP semplici e non complesse, con una differenza di 2,20 € per assistito, chiedendo il riconoscimento in proprio favore della somma complessiva di € 20.554,43. Nelle conclusioni del ricorso parte ricorrente non specifica il titolo in base al quale rivendica detta somma se a titolo di differenze retributive o a titolo di risarcimento del danno. Osserva il decidente sul punto che non spetta al Giudice la qualificazione del titolo, ma alla parte che agisce in giudizio per far valere un diritto, rimanendo sul punto il ricorso generico.
8. Si è costituita in giudizio la chiedendo la chiamata in causa della Regione CP_1
Lazio e eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
3 9. Osserva il decidente che il rapporto intercorrente tra il medico di medicina generale e ON l' è un rapporto di parasubordinazione di collaborazione continuativa e coordinata dal quale rimane estranea la Regione Lazio che non è parte del rapporto: ne consegue il rigetto dell'istanza di chiamata in causa del terzo nei confronti del quale non sussiste litisconsorzio necessario.
ON 10. L'eccezione del difetto di legittimazione passiva della è analogamente infondata per i motivi di seguito esposti.
Per giurisprudenza pacifica i rapporti tra i medici convenzionati e le aziende sanitarie locali, pur se costituiti allo scopo di soddisfare le finalità istituzionali del servizio sanitario nazionale in funzione della tutela della salute pubblica, hanno la natura di rapporti libero professionali parasubordinati, che si differenziano da quelli di pubblico impiego per il difetto del vincolo della subordinazione. L'ente pubblico opera, pertanto, nell'ambito esclusivo del diritto privato ed assume nei confronti del professionista gli obblighi che derivano dalla disciplina collettiva, alla quale la legge assegna un ruolo centrale, affidandole la funzione specifica di garantire, su base pattizia, l'uniformità del trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale sull'intero territorio nazionale. Ne consegue che la Pubblica Amministrazione non esercita nei confronti del medico convenzionato alcun potere autoritativo, all'infuori di quello di sorveglianza, né può incidere unilateralmente, limitandole o degradandole ad interessi legittimi, sulle posizioni di diritto soggettivo nascenti, per il professionista, dal "rapporto di lavoro autonomo, continuativo e coordinato", sicché le iniziative delle parti ed i rispettivi comportamenti vanno valutati secondo i principi propri che regolano l'esercizio dell'autonomia privata (Cass. S.U. n. 6574/2006; Cass. S.U. n.
20344/2005; Cass. S.U. n. 813/1999; Cass. S.U. n. 8632/1996).
Parte del rapporto libero professionale parasubordinato di natura negoziale con i medici convenzionati è pertanto l' , sicché è su quest'ultima che gravano gli ONroparte_4 obblighi derivanti dalla legge e dalla disciplina collettiva, compresi gli obblighi di carattere economico come quello oggetto della pretesa azionata. Ne consegue il rigetto dell'eccezione ON del difetto di legittimazione passiva della convenuta.
11. Sotto il profilo normativo parte ricorrente deduce la sussistenza del diritto all'indennità maggiorata sulla base del Protocollo Integrativo del 2009 per i Medici di Medicina Generale della Regione Lazio, per effetto del quale sono nate le UCP Complesse, e in particolare
4 dall'articolo 3, lett. b), che prevedeva una remunerazione di € 8,60 annuo/assistito per i medici facenti parte delle UCP complesse in sede unica, nonché dal Decreto U00027 del
07.02.2012, attuativo dei contenuti del Protocollo del 2009.
12. Con Decreto del Commissario ad Acta n. 376/20141, la Regione Lazio è intervenuta nella materia e, in attuazione del Protocollo d'Intesa del 22 luglio 2014, ha previsto la graduale trasformazione in un'unica forma associativa dei denominata ONroparte_5
Unità di Cure Primarie a sede Unica (UCP) (cfr. doc. 2 – Decreto del Commissario ad Acta n. ON 376/2014 allegato alla MO .
In base a quanto ivi previsto, la trasformazione sarebbe dovuta avvenire gradualmente,
“tendenzialmente a saldi invariati per la Regione” e su base volontaria, con la precisazione che “le attuali indennità verranno mantenute solo per coloro che aderiscono al percorso di cui al presente articolo” (cfr. art. 4, pag. 50 doc. 2 Commissario ad Acta n. 565/2017 allegato ON alla MO .
13. Con Decreto del Commissario ad Acta n. 565/2017, la Regione ha recepito l'Accordo stipulato tra la Regione Lazio e le OO. SS. avente ad ONroparte_6 oggetto “La nuova sanità nel Lazio: obiettivi di salute e medicina di iniziativa” (cfr. doc. 3 – ON Decreto del Commissario ad Acta n. 565/2017 allegato alla MO .
14. L'art. 2 A del richiamato Accordo prevede che i Medici che ONroparte_5 all'epoca non facevano parte di alcuna UCP a sede unica o con studio di riferimento, potevano, entro il 31 marzo 2018, presentare domanda all'ASL di appartenenza per entrare a far parte di forme associative già esistenti o per costituirne delle nuove (cfr. pag. 6 doc. 3 ON MO .
Inoltre, nell'Accordo è disposto testualmente che: “La Regione entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo provvederà ad una ricognizione delle trasformazioni della forma associativa in UCP sulla base di quanto disposto dal DCA 376/2014. Sulla Pt_3 base di tale ricognizione e dei costi aggiuntivi sostenuti dai Medici di Medicina Generale le parti concorderanno le modalità per l'adeguamento della relativa indennità di UCP” (cfr. ON pag. 6 doc. 3 MO .
15. In sintesi il Decreto del Commissario ad Acta del 2014 ha istituito le UCP quale unica forma associativa per i medici di medicina generale, prevedendo l'invarianza dei costi e il mantenimento in misura invariata delle indennità già in corso per coloro che avrebbero aderito al percorso, ovvero alla trasformazione delle UCP semplici in UCP a sede unica.
Il successivo Decreto del Commissario ad Acta del 2017, che ha recepito l'accordo regionale in materia, ha stabilito che le modalità di adeguamento delle indennità di UCP debbano essere concordate con le OO.SS..
Tali accordi non sono ancora stati raggiunti e quindi non si è di fatto concretizzata la condizione preliminare prevista dalla normativa di settore per poter procedere ad eventuali incrementi delle pretese indennità.
16. In ogni caso il ricorrente non ha dato prova né di aver presentato domanda all' CP_1
6, come richiesto dall'art.
2. A dell'Accordo per i medici di medicina generale della Regione
[...]
Lazio, né di aver aderito ad una UCP Complessa a sede unica.
Ed invero, dal certificato di cui all'allegato 1 al ricorso, si evince che il ricorrente, dal 1° maggio 2016 al 31/7/2022, è passato alla “UCP n. 1727” e non, quindi, ad una UCP a sede unica.
17. Il DCA 565/2017 ha, infatti, recepito l'Accordo regionale che, all'art.
2.A apriva la possibilità ad un adeguamento in melius dell' indennità di UCP, ma subordinava tale evenienza al raggiungimento di intese con le OO.SS. di categoria, che al momento non sono state raggiunte. In questa situazione, in cui la condizione posta dalla Regione per l'aumento delle indennità di cui è causa non si è verificata, alcun diritto può essere vantato al riguardo dal ricorrente, il quale peraltro non ha dato prova di essere passato ad una UCP a sede unica.
6 18. Per i motivi sin qui illustrati il ricorso è infondato e va dunque rigettato.
3. Le spese di lite
19. La novità della questione trattata e l'esistenza di contrasti nella giurisprudenza di merito inducono a compensare integralmente le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Velletri, il 4 luglio 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Art. 4 del DCA 376/2014: Le diverse forme associative di Unità di Cure Primarie attualmente presenti e regolamentate dalla determina regionale n. D3407 del 20/10/2009 verranno gradualmente trasformate in un'unica forma associativa della medicina convenzionata denominata Unità di Cure Primarie a sede Unica (UCP). Le 321 UCPS (unità di cure primarie semplici) attualmente presenti, cesseranno di esistere entro il 31.12.2015. Tale trasformazione organizzativa avverrà, su base volontaria e progressivamente a partire dal 1° novembre 2014 con le seguenti modalità. Prioritariamente: a) ingresso dei componenti di per l'attività di UCP, nelle istituende Case della Salute fatte salve le attuali Pt_3 indennità; Con b) costituzione, da parte dei componenti di di nuove UCP presso le sedi delle o altre sedi, Pt_3 Con opportunamente messe a disposizione dalle di cui sarà valutata la modalità nell'ultimo trimestre del 2015; E successivamente ingresso dei componenti di per le attività di UCP, nelle UCP a sede unica esistenti. Pt_3
[…] Le attuali indennità verranno mantenute solo per coloro che aderiscono al percorso di cui al presente articolo.
[…] La trasformazione delle UCP-S a UCP, con le modalità di cui al presente articolo, avviene tendenzialmente a saldi invariati per la Regione”.
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 4 luglio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1525/2024 R.G.L., avente ad oggetto: “retribuzione”,
PROMOSSA DA
DA (cod. fisc. ), residente in [...] C.F._1
173, rappresentato e difeso dall'Avv. Giorgio Muccio del foro di Roma, giusta procura allegata al ricorso;
- Ricorrente -
CONTRO
(C.F./P.Iva ), nella persona del Dr. in CP_1 P.IVA_1 ONroparte_2 qualità di Commissario Straordinario, legale rappresentante pro tempore della CP_1 tale ex Decreto Presidente Regione Lazio n. T 00031 del 27.04.2023 recepito con Determina
Dirigenziale n. 576 del 28.04.2023, rappresentata e difesa dall'Avv. Flavia Anelli (C.F.
), giusta procura allegata alla MO;
C.F._2
- Resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1. Con ricorso depositato il 13/3/2024, chiedeva all'intestato Tribunale di: CP_3
“accogliere il presente ricorso accertando e dichiarando il diritto del ricorrente a percepire
l'indennità prevista dal Protocollo d'intesa “de quo”, cioè € 8,60 annuo/assistito con le maggiorazioni dei mesi invernali, e per l'effetto condannare la al pagamento in CP_1 suo favore, della somma di 20.554,43, o nella maggiore o minore somma accertata in corso di causa, oltre a rivalutazione ed interessi dalla data del dovuto alla deposito della domanda giudiziale e agli interessi ex art. 1284, comma 4, dalla data della domanda giudiziale al soddisfo. Con condanna alle spese e compensi difensivi da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario ai sensi dell'art. 4, comma I bis del decreto del Ministro della Giustizia
10.03.2014 n. 55 e ss.mm.ii.”, per i motivi indicati in ricorso, da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2. L si costituiva in giudizio con MO del 3/10/2024 per chiedere: “In via CP_1 preliminare,
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della;
CP_1
- in via subordinata, disporre la chiamata in causa della Regione Lazio ovvero, in via ulteriormente gradata, autorizzare la chiamata in causa della stessa da parte della CP_1
6.
[...]
In via principale e nel merito,
- rigettare l'avverso ricorso in quanto inammissibile, e/o infondato in fatto ed in diritto;
- accertare e dichiarare in ogni caso dichiarare che nulla è dovuto dalla CP_1
- in via subordinata, nella denegata ipotesi che la domanda della ricorrente venga ritenuta fondata, condannare la Regione Lazio a manlevare e tenere indenne l' da ogni CP_1 conseguenza pregiudizievole.
In ogni caso,
Con vittoria di spese di lite e onorari” per i motivi indicati in MO da intendersi qui riportati e trascritti.
2 3.La prima udienza di discussione veniva fissata e celebrata il 17/10/2024; seguiva l'ordinanza del 21/10/2024 con cui veniva rigettata sia l'istanza di parte resistente di chiamata in causa della Regione Lazio sia l'eccezione del difetto di legittimazione passiva della
[...]
seguiva l'udienza per la discussione orale della causa del 4/7/2025, all'esito della CP_1 quale veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
5. L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione prodotta dalle parti.
2. In fatto e in diritto.
6. Con l'odierno ricorso il ricorrente ha dedotto di essere medico convenzionato per la
Medicina Generale con il Servizio Sanitario Nazionale nell'ambito territoriale del Distretto 3 della ASL ROMA 6 e di essere stato componente della UCP ( Unità di Cure Primarie)
SEMPLICE n.957 dal 16/12/2009 al 30/4/2016.
Dall'1/5/016, quando le UCP sono divenute COMPLESSE, il dott. è passato alla UCP CP_3
n.1727 dall'1/5/2016 al 31/7/2022 (v. doc. 1 allegato al ricorso).
7. Il ricorrente ha quindi chiesto per il periodo in cui ha fatto parte dell'UCP Complessa dal
1/5/2016 al 31/7/2022, in virtù dell'art. 3 lettera b) del Protocollo di Intesa relativo all'Accordo Integrativo 2009 per i medici di medicina generale della Regione Lazio l' indennità pari a € 8,60 annuo/assistito ivi prevista;
mentre l' ha continuato a Pt_2 corrispondergli l'indennità pari a € 6,40 annuo/assistito prevista per le UCP semplici e non complesse, con una differenza di 2,20 € per assistito, chiedendo il riconoscimento in proprio favore della somma complessiva di € 20.554,43. Nelle conclusioni del ricorso parte ricorrente non specifica il titolo in base al quale rivendica detta somma se a titolo di differenze retributive o a titolo di risarcimento del danno. Osserva il decidente sul punto che non spetta al Giudice la qualificazione del titolo, ma alla parte che agisce in giudizio per far valere un diritto, rimanendo sul punto il ricorso generico.
8. Si è costituita in giudizio la chiedendo la chiamata in causa della Regione CP_1
Lazio e eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
3 9. Osserva il decidente che il rapporto intercorrente tra il medico di medicina generale e ON l' è un rapporto di parasubordinazione di collaborazione continuativa e coordinata dal quale rimane estranea la Regione Lazio che non è parte del rapporto: ne consegue il rigetto dell'istanza di chiamata in causa del terzo nei confronti del quale non sussiste litisconsorzio necessario.
ON 10. L'eccezione del difetto di legittimazione passiva della è analogamente infondata per i motivi di seguito esposti.
Per giurisprudenza pacifica i rapporti tra i medici convenzionati e le aziende sanitarie locali, pur se costituiti allo scopo di soddisfare le finalità istituzionali del servizio sanitario nazionale in funzione della tutela della salute pubblica, hanno la natura di rapporti libero professionali parasubordinati, che si differenziano da quelli di pubblico impiego per il difetto del vincolo della subordinazione. L'ente pubblico opera, pertanto, nell'ambito esclusivo del diritto privato ed assume nei confronti del professionista gli obblighi che derivano dalla disciplina collettiva, alla quale la legge assegna un ruolo centrale, affidandole la funzione specifica di garantire, su base pattizia, l'uniformità del trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale sull'intero territorio nazionale. Ne consegue che la Pubblica Amministrazione non esercita nei confronti del medico convenzionato alcun potere autoritativo, all'infuori di quello di sorveglianza, né può incidere unilateralmente, limitandole o degradandole ad interessi legittimi, sulle posizioni di diritto soggettivo nascenti, per il professionista, dal "rapporto di lavoro autonomo, continuativo e coordinato", sicché le iniziative delle parti ed i rispettivi comportamenti vanno valutati secondo i principi propri che regolano l'esercizio dell'autonomia privata (Cass. S.U. n. 6574/2006; Cass. S.U. n.
20344/2005; Cass. S.U. n. 813/1999; Cass. S.U. n. 8632/1996).
Parte del rapporto libero professionale parasubordinato di natura negoziale con i medici convenzionati è pertanto l' , sicché è su quest'ultima che gravano gli ONroparte_4 obblighi derivanti dalla legge e dalla disciplina collettiva, compresi gli obblighi di carattere economico come quello oggetto della pretesa azionata. Ne consegue il rigetto dell'eccezione ON del difetto di legittimazione passiva della convenuta.
11. Sotto il profilo normativo parte ricorrente deduce la sussistenza del diritto all'indennità maggiorata sulla base del Protocollo Integrativo del 2009 per i Medici di Medicina Generale della Regione Lazio, per effetto del quale sono nate le UCP Complesse, e in particolare
4 dall'articolo 3, lett. b), che prevedeva una remunerazione di € 8,60 annuo/assistito per i medici facenti parte delle UCP complesse in sede unica, nonché dal Decreto U00027 del
07.02.2012, attuativo dei contenuti del Protocollo del 2009.
12. Con Decreto del Commissario ad Acta n. 376/20141, la Regione Lazio è intervenuta nella materia e, in attuazione del Protocollo d'Intesa del 22 luglio 2014, ha previsto la graduale trasformazione in un'unica forma associativa dei denominata ONroparte_5
Unità di Cure Primarie a sede Unica (UCP) (cfr. doc. 2 – Decreto del Commissario ad Acta n. ON 376/2014 allegato alla MO .
In base a quanto ivi previsto, la trasformazione sarebbe dovuta avvenire gradualmente,
“tendenzialmente a saldi invariati per la Regione” e su base volontaria, con la precisazione che “le attuali indennità verranno mantenute solo per coloro che aderiscono al percorso di cui al presente articolo” (cfr. art. 4, pag. 50 doc. 2 Commissario ad Acta n. 565/2017 allegato ON alla MO .
13. Con Decreto del Commissario ad Acta n. 565/2017, la Regione ha recepito l'Accordo stipulato tra la Regione Lazio e le OO. SS. avente ad ONroparte_6 oggetto “La nuova sanità nel Lazio: obiettivi di salute e medicina di iniziativa” (cfr. doc. 3 – ON Decreto del Commissario ad Acta n. 565/2017 allegato alla MO .
14. L'art. 2 A del richiamato Accordo prevede che i Medici che ONroparte_5 all'epoca non facevano parte di alcuna UCP a sede unica o con studio di riferimento, potevano, entro il 31 marzo 2018, presentare domanda all'ASL di appartenenza per entrare a far parte di forme associative già esistenti o per costituirne delle nuove (cfr. pag. 6 doc. 3 ON MO .
Inoltre, nell'Accordo è disposto testualmente che: “La Regione entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo provvederà ad una ricognizione delle trasformazioni della forma associativa in UCP sulla base di quanto disposto dal DCA 376/2014. Sulla Pt_3 base di tale ricognizione e dei costi aggiuntivi sostenuti dai Medici di Medicina Generale le parti concorderanno le modalità per l'adeguamento della relativa indennità di UCP” (cfr. ON pag. 6 doc. 3 MO .
15. In sintesi il Decreto del Commissario ad Acta del 2014 ha istituito le UCP quale unica forma associativa per i medici di medicina generale, prevedendo l'invarianza dei costi e il mantenimento in misura invariata delle indennità già in corso per coloro che avrebbero aderito al percorso, ovvero alla trasformazione delle UCP semplici in UCP a sede unica.
Il successivo Decreto del Commissario ad Acta del 2017, che ha recepito l'accordo regionale in materia, ha stabilito che le modalità di adeguamento delle indennità di UCP debbano essere concordate con le OO.SS..
Tali accordi non sono ancora stati raggiunti e quindi non si è di fatto concretizzata la condizione preliminare prevista dalla normativa di settore per poter procedere ad eventuali incrementi delle pretese indennità.
16. In ogni caso il ricorrente non ha dato prova né di aver presentato domanda all' CP_1
6, come richiesto dall'art.
2. A dell'Accordo per i medici di medicina generale della Regione
[...]
Lazio, né di aver aderito ad una UCP Complessa a sede unica.
Ed invero, dal certificato di cui all'allegato 1 al ricorso, si evince che il ricorrente, dal 1° maggio 2016 al 31/7/2022, è passato alla “UCP n. 1727” e non, quindi, ad una UCP a sede unica.
17. Il DCA 565/2017 ha, infatti, recepito l'Accordo regionale che, all'art.
2.A apriva la possibilità ad un adeguamento in melius dell' indennità di UCP, ma subordinava tale evenienza al raggiungimento di intese con le OO.SS. di categoria, che al momento non sono state raggiunte. In questa situazione, in cui la condizione posta dalla Regione per l'aumento delle indennità di cui è causa non si è verificata, alcun diritto può essere vantato al riguardo dal ricorrente, il quale peraltro non ha dato prova di essere passato ad una UCP a sede unica.
6 18. Per i motivi sin qui illustrati il ricorso è infondato e va dunque rigettato.
3. Le spese di lite
19. La novità della questione trattata e l'esistenza di contrasti nella giurisprudenza di merito inducono a compensare integralmente le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Velletri, il 4 luglio 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Art. 4 del DCA 376/2014: Le diverse forme associative di Unità di Cure Primarie attualmente presenti e regolamentate dalla determina regionale n. D3407 del 20/10/2009 verranno gradualmente trasformate in un'unica forma associativa della medicina convenzionata denominata Unità di Cure Primarie a sede Unica (UCP). Le 321 UCPS (unità di cure primarie semplici) attualmente presenti, cesseranno di esistere entro il 31.12.2015. Tale trasformazione organizzativa avverrà, su base volontaria e progressivamente a partire dal 1° novembre 2014 con le seguenti modalità. Prioritariamente: a) ingresso dei componenti di per l'attività di UCP, nelle istituende Case della Salute fatte salve le attuali Pt_3 indennità; Con b) costituzione, da parte dei componenti di di nuove UCP presso le sedi delle o altre sedi, Pt_3 Con opportunamente messe a disposizione dalle di cui sarà valutata la modalità nell'ultimo trimestre del 2015; E successivamente ingresso dei componenti di per le attività di UCP, nelle UCP a sede unica esistenti. Pt_3
[…] Le attuali indennità verranno mantenute solo per coloro che aderiscono al percorso di cui al presente articolo.
[…] La trasformazione delle UCP-S a UCP, con le modalità di cui al presente articolo, avviene tendenzialmente a saldi invariati per la Regione”.
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