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Articolo 5 della Legge 15 giugno 1984, n. 241
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Legge 15 giugno 1984, n. 241
Articolo 5 della Legge 15 giugno 1984, n. 241
Versione
21 giugno 1984
Art. 5.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 21 giugno 1984
Vedi fonte istituzionale
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