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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 03/03/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1268/2016 R.G.
TRIBUNALE DI POTENZA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza – Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Generoso Valitutti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo il 07/04/2016 al n. 1268/2016
R.G., avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n.
108/2016 emesso dal Tribunale di Potenza il 29/01/2016 (n. 3635/2015
R.G.);
TRA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso, come da procura in atti, dagli Avv.ti Antonio Murano e Vincenzo
Paolino, presso il cui studio elettivamente domicilia in Rionero in Vulture alla via Galliano Pal. Controparte_1
OPPONENTE
E
(C.F. e P.IVA , e per essa, quale Controparte_2 P.IVA_1
mandataria, (C.F. e P.IVA ), in Controparte_3 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dagli
Avv.ti Antonio Romualdo Rabossi, Antonio Schiavone e Simone Tumino, domiciliata come in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 13/11/2024, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da relativi atti, qui da intendersi richiamati.
1 Proc. n. 1268/2016 R.G.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 29/03/2016,
[...]
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 108/2016 emesso Pt_1
dal Tribunale di Potenza il 29/01/2016 (n. 3635/2015 R.G.), con il quale, su ricorso della società quale mandataria di Controparte_3 CP_2
gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 7.204,00, oltre
[...]
interessi e spese della procedura, a titolo di debitoria residua derivante dai contratti di contratto di prestito personale n. 0000000034559849 e di credito revolving n. 6064198990041305, stipulati con Agos Ducato S.p.A.
e oggetto di successiva cessione in favore della società ricorrente.
1.1. A sostegno dell'opposizione veniva dedotta, in sintesi: 1) la nullità della procura alle liti e il conseguente difetto di mandato in capo ai difensori della società ricorrente;
2) la carenza di legittimazione attiva della ricorrente;
3) l'insussistenza di valida prova del credito;
4) la natura usuraria e/o anatocistica degli interessi pattuiti;
5) il disconoscimento della documentazione informatica e/o fotostatica allegata al fascicolo monitorio.
1.2. Su tali basi, l'opponente instava per la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria delle spese di lite.
2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 22/07/2016, si costituiva in giudizio la società opposta, contestando nel merito le avverse deduzioni e, per l'effetto, chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto.
3. Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto impugnato, la causa, in assenza di attività istruttoria, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, e all'udienza del 13/11/2024, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella formulazione vigente ratione temporis.
4. Tanto premesso, ritiene il Tribunale che l'eccezione pregiudiziale sollevata dall'opponente in merito al difetto di capacità processuale della ricorrente sia fondato.
4.1. L'eccezione, articolata nell'atto di opposizione, muove dal presupposto che la procura speciale allegata al ricorso monitorio (doc. A)
2 Proc. n. 1268/2016 R.G.
non sia in alcun modo riferibile alla vicenda fattuale (e al giudizio) per cui
è causa, in ragione del fatto che, in essa, il soggetto conferente la procura è la società tale atto si riferisce a crediti di titolarità Controparte_3 di quest'ultima, e non della ricorrente Controparte_2
4.2. In effetti, nel corpo del documento si legge che la società , quale CP_3 procuratrice speciale di (quest'ultima a sua Controparte_4
volta procuratrice speciale di , nomina quali procuratori Controparte_2
speciali – tra gli altri – gli Avv.ti indicati nel ricorso monitorio (Gaetano
Arnò e Michele Giuliani) affinché compiano tutti gli atti idonei a riscuotere i crediti, presumibilmente, di titolarità della società conferente (ossia
. CP_3
4.3. In ogni caso, pur volendo valorizzare il fatto che la Controparte_4
(della quale la società conferente la procura, è
[...] CP_3
procuratrice speciale) è declinata quale procuratrice speciale di CP_2
– e dunque, pur a voler ritenere che la procura sia stata conferita al
[...]
fine di riscuotere i crediti spettanti alla società oggi opposta – è CP_2
decisivo, a parere del Tribunale, il rilievo per cui, nel corpo del documento, viene fatto riferimento a due cessioni di crediti intervenute, rispettivamente, tra da un lato, e le società e Controparte_2 CP_5
, dall'altro, in relazione alle quali deve ritenersi che la Controparte_6
procura sia stata conferita.
Orbene, essendo tali cessioni (e i relativi crediti) del tutto estranee alla fattispecie oggetto della presente controversia – che involge crediti derivanti da contratti di finanziamento stipulati dall'opponente con Agos
Ducato S.p.A., e poi da quest'ultima ceduti a - non può Controparte_2
ritenersi concretizzato un valido collegamento tra la procura speciale e la presente controversia, con il consequenziale difetto dello ius postulandi in capo alla società ricorrente/opposta.
4.4. Da ciò deriva, come conseguenza, che la procura alle liti esibita in uno al ricorso monitorio deve ritenersi inesistente.
Al riguardo, nella giurisprudenza di legittimità si è osservato che “In tema di conferimento della procura speciale per il ricorso per cassazione, benché la redazione della procura a margine dell'atto e la sottoscrizione del difensore costituiscano prova certa della provenienza dell'atto dalla
3 Proc. n. 1268/2016 R.G.
parte che l'ha conferita e permettano di presumere che essa si riferisca al giudizio cui accede l'atto, nel caso in cui la medesima faccia riferimento ad una causa, ad una sentenza e ad una parte diversa da quella nei cui confronti è proposto il ricorso, la procura deve ritenersi in detta ipotesi inesistente, in quanto non riferibile al ricorso 'de quo' e, conseguentemente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, anche
d'ufficio” (così Cass. Sez. L, Sentenza n. 9173 del 07/06/2003, sottolineatura aggiunta;
in termini analoghi si vedano, ex multis: Cass. Sez.
1, Sentenza n. 23381 del 16/12/2004; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6070 del
21/03/2005; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18257 del 24/07/2017; Cass.
Sez. L, Ordinanza n. 28146 del 05/11/2018).
4.5. Trattandosi di un'ipotesi di inesistenza della procura, la stessa – come chiarito dalla sentenza 21 dicembre 2022, n. 37434 delle Sezioni Unite – non è suscettibile di sanatoria, essendo la presente controversia assoggettata al rito previgente rispetto a quello delineato dalla cd. riforma
Cartabia.
5. Conseguentemente, alla luce dei suesposti rilievi, l'opposizione va accolta e il decreto impugnato va revocato, con assorbimento di ogni ulteriore questione controversa.
6. Quanto alle spese di lite, esse, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico di parte opposta nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei valori tabellari minimi (in ragione dell'attività defensionale concretamente svolta e del grado di difficoltà della controversia) di cui al D.M. 55/2014, parametrati al disputatum
(scaglione da € 5.201 a € 26.000).
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice Dott. Generoso Valitutti, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta nel procedimento n. 1268/2016
R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
4 Proc. n. 1268/2016 R.G.
2) condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore di parte opponente, che si liquidano in € 145,50 per spese vive ed € 2.540,00 per competenze legali, oltre iva cpa e rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge.
Così deciso in Potenza, lì 03/03/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
5
TRIBUNALE DI POTENZA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza – Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Generoso Valitutti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo il 07/04/2016 al n. 1268/2016
R.G., avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n.
108/2016 emesso dal Tribunale di Potenza il 29/01/2016 (n. 3635/2015
R.G.);
TRA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso, come da procura in atti, dagli Avv.ti Antonio Murano e Vincenzo
Paolino, presso il cui studio elettivamente domicilia in Rionero in Vulture alla via Galliano Pal. Controparte_1
OPPONENTE
E
(C.F. e P.IVA , e per essa, quale Controparte_2 P.IVA_1
mandataria, (C.F. e P.IVA ), in Controparte_3 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dagli
Avv.ti Antonio Romualdo Rabossi, Antonio Schiavone e Simone Tumino, domiciliata come in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 13/11/2024, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da relativi atti, qui da intendersi richiamati.
1 Proc. n. 1268/2016 R.G.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 29/03/2016,
[...]
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 108/2016 emesso Pt_1
dal Tribunale di Potenza il 29/01/2016 (n. 3635/2015 R.G.), con il quale, su ricorso della società quale mandataria di Controparte_3 CP_2
gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 7.204,00, oltre
[...]
interessi e spese della procedura, a titolo di debitoria residua derivante dai contratti di contratto di prestito personale n. 0000000034559849 e di credito revolving n. 6064198990041305, stipulati con Agos Ducato S.p.A.
e oggetto di successiva cessione in favore della società ricorrente.
1.1. A sostegno dell'opposizione veniva dedotta, in sintesi: 1) la nullità della procura alle liti e il conseguente difetto di mandato in capo ai difensori della società ricorrente;
2) la carenza di legittimazione attiva della ricorrente;
3) l'insussistenza di valida prova del credito;
4) la natura usuraria e/o anatocistica degli interessi pattuiti;
5) il disconoscimento della documentazione informatica e/o fotostatica allegata al fascicolo monitorio.
1.2. Su tali basi, l'opponente instava per la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria delle spese di lite.
2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 22/07/2016, si costituiva in giudizio la società opposta, contestando nel merito le avverse deduzioni e, per l'effetto, chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto.
3. Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto impugnato, la causa, in assenza di attività istruttoria, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, e all'udienza del 13/11/2024, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella formulazione vigente ratione temporis.
4. Tanto premesso, ritiene il Tribunale che l'eccezione pregiudiziale sollevata dall'opponente in merito al difetto di capacità processuale della ricorrente sia fondato.
4.1. L'eccezione, articolata nell'atto di opposizione, muove dal presupposto che la procura speciale allegata al ricorso monitorio (doc. A)
2 Proc. n. 1268/2016 R.G.
non sia in alcun modo riferibile alla vicenda fattuale (e al giudizio) per cui
è causa, in ragione del fatto che, in essa, il soggetto conferente la procura è la società tale atto si riferisce a crediti di titolarità Controparte_3 di quest'ultima, e non della ricorrente Controparte_2
4.2. In effetti, nel corpo del documento si legge che la società , quale CP_3 procuratrice speciale di (quest'ultima a sua Controparte_4
volta procuratrice speciale di , nomina quali procuratori Controparte_2
speciali – tra gli altri – gli Avv.ti indicati nel ricorso monitorio (Gaetano
Arnò e Michele Giuliani) affinché compiano tutti gli atti idonei a riscuotere i crediti, presumibilmente, di titolarità della società conferente (ossia
. CP_3
4.3. In ogni caso, pur volendo valorizzare il fatto che la Controparte_4
(della quale la società conferente la procura, è
[...] CP_3
procuratrice speciale) è declinata quale procuratrice speciale di CP_2
– e dunque, pur a voler ritenere che la procura sia stata conferita al
[...]
fine di riscuotere i crediti spettanti alla società oggi opposta – è CP_2
decisivo, a parere del Tribunale, il rilievo per cui, nel corpo del documento, viene fatto riferimento a due cessioni di crediti intervenute, rispettivamente, tra da un lato, e le società e Controparte_2 CP_5
, dall'altro, in relazione alle quali deve ritenersi che la Controparte_6
procura sia stata conferita.
Orbene, essendo tali cessioni (e i relativi crediti) del tutto estranee alla fattispecie oggetto della presente controversia – che involge crediti derivanti da contratti di finanziamento stipulati dall'opponente con Agos
Ducato S.p.A., e poi da quest'ultima ceduti a - non può Controparte_2
ritenersi concretizzato un valido collegamento tra la procura speciale e la presente controversia, con il consequenziale difetto dello ius postulandi in capo alla società ricorrente/opposta.
4.4. Da ciò deriva, come conseguenza, che la procura alle liti esibita in uno al ricorso monitorio deve ritenersi inesistente.
Al riguardo, nella giurisprudenza di legittimità si è osservato che “In tema di conferimento della procura speciale per il ricorso per cassazione, benché la redazione della procura a margine dell'atto e la sottoscrizione del difensore costituiscano prova certa della provenienza dell'atto dalla
3 Proc. n. 1268/2016 R.G.
parte che l'ha conferita e permettano di presumere che essa si riferisca al giudizio cui accede l'atto, nel caso in cui la medesima faccia riferimento ad una causa, ad una sentenza e ad una parte diversa da quella nei cui confronti è proposto il ricorso, la procura deve ritenersi in detta ipotesi inesistente, in quanto non riferibile al ricorso 'de quo' e, conseguentemente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, anche
d'ufficio” (così Cass. Sez. L, Sentenza n. 9173 del 07/06/2003, sottolineatura aggiunta;
in termini analoghi si vedano, ex multis: Cass. Sez.
1, Sentenza n. 23381 del 16/12/2004; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6070 del
21/03/2005; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18257 del 24/07/2017; Cass.
Sez. L, Ordinanza n. 28146 del 05/11/2018).
4.5. Trattandosi di un'ipotesi di inesistenza della procura, la stessa – come chiarito dalla sentenza 21 dicembre 2022, n. 37434 delle Sezioni Unite – non è suscettibile di sanatoria, essendo la presente controversia assoggettata al rito previgente rispetto a quello delineato dalla cd. riforma
Cartabia.
5. Conseguentemente, alla luce dei suesposti rilievi, l'opposizione va accolta e il decreto impugnato va revocato, con assorbimento di ogni ulteriore questione controversa.
6. Quanto alle spese di lite, esse, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico di parte opposta nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei valori tabellari minimi (in ragione dell'attività defensionale concretamente svolta e del grado di difficoltà della controversia) di cui al D.M. 55/2014, parametrati al disputatum
(scaglione da € 5.201 a € 26.000).
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice Dott. Generoso Valitutti, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta nel procedimento n. 1268/2016
R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
4 Proc. n. 1268/2016 R.G.
2) condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore di parte opponente, che si liquidano in € 145,50 per spese vive ed € 2.540,00 per competenze legali, oltre iva cpa e rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge.
Così deciso in Potenza, lì 03/03/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
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