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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/11/2025, n. 10255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10255 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
I Sezione Civile
S E N T E N Z A
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Napoli I sezione civile nelle persone dei Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente
Dott.ssa Eva Scalfati - giudice
Dott. Alessio Marfè - giudice rel. riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5971/2025 Ruolo Generale degli affari contenziosi
TRA
nato il [...] a [...], C.F. rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. CERASUOLO ALIDA presso la quale elettivamente domicilia attore
E
, nata a [...] l'[...], C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_2 convenuta contumace
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17/03/2025, la parte ricorrente chiedeva pronunziarsi Parte_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in San Controparte_1
Giorgio a Cremano l'11/09/1995 (atto n. 88, P.II, Serie. A, ufficio 1, anno 1995), riferendo che tra le parti era intervenuta separazione in forza di negoziazione assistita ex art. 6, D.L. n. 132/14, convertito in L. n. 162/2014, con provvedimento di nulla osta emesso dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Napoli in data 19/07/2024.
Riferiva altresì che dall'unione tra i predetti nascevano il 04/01/1996 e il 07/03/1999, Per_1 Per_2 maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Solo parte ricorrente compariva in data 28/10/2025, innanzi al Giudice delegato alla trattazione del procedimento ex art. 473 bis.14 c.p.c. e si riportava al ricorso, chiedendone l'accoglimento.
A quel punto, il Giudice, rilevata la ritualità della notifica, dichiarava la contumacia della convenuta né costituita né comparsa e riteneva la causa matura per la decisione, con riserva di riferire al Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di separazione ed essendo perdurata, da tale data, la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Null'altro va disposto in assenza di domande accessorie a quella sullo stato coniugale.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
Trattandosi di giudizio contumaciale instaurato per la pronuncia sul solo stato coniugale, le spese di lite possono dichiararsi irripetibili ex art. 92, co. 2, c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso sopra indicato, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1 ed in San Giorgio a Cremano l'11/09/1995 (atto n. 88, Controparte_1
P.II, Serie. A, ufficio 1, anno 1995);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Giorgio a
Cremano in cui fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000;
• spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 31/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Alessio Marfé Dott. Raffaele Sdino
I Sezione Civile
S E N T E N Z A
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Napoli I sezione civile nelle persone dei Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente
Dott.ssa Eva Scalfati - giudice
Dott. Alessio Marfè - giudice rel. riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5971/2025 Ruolo Generale degli affari contenziosi
TRA
nato il [...] a [...], C.F. rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. CERASUOLO ALIDA presso la quale elettivamente domicilia attore
E
, nata a [...] l'[...], C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_2 convenuta contumace
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17/03/2025, la parte ricorrente chiedeva pronunziarsi Parte_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in San Controparte_1
Giorgio a Cremano l'11/09/1995 (atto n. 88, P.II, Serie. A, ufficio 1, anno 1995), riferendo che tra le parti era intervenuta separazione in forza di negoziazione assistita ex art. 6, D.L. n. 132/14, convertito in L. n. 162/2014, con provvedimento di nulla osta emesso dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Napoli in data 19/07/2024.
Riferiva altresì che dall'unione tra i predetti nascevano il 04/01/1996 e il 07/03/1999, Per_1 Per_2 maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Solo parte ricorrente compariva in data 28/10/2025, innanzi al Giudice delegato alla trattazione del procedimento ex art. 473 bis.14 c.p.c. e si riportava al ricorso, chiedendone l'accoglimento.
A quel punto, il Giudice, rilevata la ritualità della notifica, dichiarava la contumacia della convenuta né costituita né comparsa e riteneva la causa matura per la decisione, con riserva di riferire al Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di separazione ed essendo perdurata, da tale data, la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Null'altro va disposto in assenza di domande accessorie a quella sullo stato coniugale.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
Trattandosi di giudizio contumaciale instaurato per la pronuncia sul solo stato coniugale, le spese di lite possono dichiararsi irripetibili ex art. 92, co. 2, c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso sopra indicato, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1 ed in San Giorgio a Cremano l'11/09/1995 (atto n. 88, Controparte_1
P.II, Serie. A, ufficio 1, anno 1995);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Giorgio a
Cremano in cui fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000;
• spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 31/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Alessio Marfé Dott. Raffaele Sdino