Sentenza 2 novembre 2023
Rigetto
Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 03/03/2026, n. 1666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1666 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01666/2026REG.PROV.COLL.
N. 03654/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3654 del 2024, proposto dalla Fondazione President And Fellows Of Harvard College, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Bianchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Annalisa Minucci, Antonella Pisapia, Francesca Palagi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Comune di Fiesole, la Città Metropolitana di Firenze, la Regione Toscana, non costituitr in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta) n. 00997/2023, resa tra le parti, sul ricorso per l’annullamento del Provvedimento dirigenziale del Comune di Firenze n° 2016/DD/04764 del 11/07/2016 della Direzione Ambiente, Servizio Parchi Giardini Aree Verdi nonché di ogni altro atto precedente, presupposto, successivo o conseguente ancorché non noto
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2025 la consigliera SI TI;
Uditi gli avvocati delle parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Fondazione odierna appellante è proprietaria della Villa “i Tatti”, dove ha sede il Centro per gli studi per il Rinascimento Italiano costituito dalla Harvard University, e dei terreni agricoli circostanti che sono attraversati dalla via vicinale della Mensola.
Oggetto della domanda di annullamento proposta in primo grado è il provvedimento dirigenziale n. 4764 dell’11 luglio 2016, avente ad oggetto: “ Riqualificazione sentiero Scalpellini – completamento – Approvazione progetto esecutivo – annullamento codici opera 130202-130203-130262 – scelta procedura di gara ”, afferente ad un progetto approvato dalla Giunta comunale con delibera n. 447 del 20 novembre 2015, di riqualificazione della sentieristica già presente nell’Area naturale di interesse locale del Torrente Mensola.
Secondo la Relazione tecnica allegata al progetto l’intervento è teso a restituire alla collettività la fruizione di alcuni tratti di vecchie strade mediante la “ riapertura di percorsi non percorribili da tempo per la presenza di alberi, cespugli e arbusti spontanei, rovi, vecchie recinzioni e pietre e l’installazione di segnaletica dei percorsi. Tale intervento è inserito nell’ambito dell’iniziativa di riqualificazione e recupero della sentieristica dell’Area naturale di Interesse Locale (ANPIL) del Torrente Mensola, posta a cavallo dei territori dei Comuni di Firenze, e di Fiesole, grazie alla quale è già stato recentemente ultimato il recupero di un tratto del percorso denominato storicamente “Sentiero degli Scalpellini”. Le strade interessate dal progetto sono classificate come viabilità vicinale ad uso pubblico ”.
I percorsi oggetto dell’intervento verranno recuperati mediante “ pulizia, sfalcio, risagomatura del piano di calpestio in terra naturale, ricostruzione dei bassi muretti a secco di delimitazione con materiale presente sul posto, eliminazione di materiali di risulta non riutilizzabili, taglio di macchie di rovi, selezione e abbattimento di alcuni alberi e arbusti infestanti ”.
Lo scopo del progetto è infatti “ quello di rendere tali percorsi fruibili a piedi senza la completa "apertura", lasciando cioè una cospicua copertura arborea e il sottobosco in modo da mantenere la naturalità dell'ambiente ”.
La riapertura al pubblico passaggio di tale strada vicinale della Mensola lederebbe l’interesse della ricorrente a preservare la tranquillità e il silenzio dell’area circostante la Villa, ove vengono ospitati giovani ricercatori provenienti da diversi Stati esteri.
1.1. La ricorrente ha dapprima proposto un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per l’annullamento della suddetta determinazione dirigenziale che, a seguito di opposizione del Comune di Firenze, è stato trasposto dinanzi al T.a.r. per la Toscana.
1.2. A fondamento del gravame la ricorrente ha dedotto tre motivi, così sintetizzati nella sentenza impugnata:
- violazione dell’obbligo di previa comunicazione di avvio del procedimento, e ciò nonostante oggetto del provvedimento sia una strada vicinale che attraversa per buona parte il terreno della ricorrente;
- eccesso di potere per travisamento dei fatti e per sviamento, nonché la violazione dell’art. 97 della Costituzione e dell’art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004, non essendo in realtà il sentiero in questione gravato da servitù di pubblico passaggio, che peraltro non sarebbe stata né verificata, né accertata da parte del Comune attraverso un’idonea istruttoria; tale servitù sarebbe comunque da tempo cessata, essendo il vecchio percorso della strada vicinale occupato da una propaggine del bosco presente nella collina retrostante. Inoltre non sarebbe stata acquisita l’autorizzazione paesaggistica necessaria per l’intervento di riqualificazione in questione;
- violazione dell’art. 9 della Costituzione e del Regolamento di Gestione dell’Area naturale protetta di interesse locale (ANPIL), essendo l’intervento pregiudizievole per l’ambiente e per lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica, e comunque non consentito in base al suddetto Regolamento laddove si tutelano le aree boschive e si richiede comunque l’acquisizione del parere del Comitato di Gestione dell’ANPIL
2. Con la sentenza oggetto dell’odierna impugnativa il T.a.r. ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, in relazione all’omessa impugnativa della delibera di approvazione del progetto esecutivo.
3. L’appello della Fondazione ricorrente, rimasta soccombente, è affidato ai seguenti motivi.
I. ERRONEITA’ E ILLEGITTIMITA’ DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE, D.LGS. 104/2020, ART. 35. FALSO PRESUPPOSTO DI FATTO E DI DIRITTO, DIFETTO, ILLOGICITA’ E INCONGRUENZA DELLA MOTIVAZIONE, E VIOLAZIONE DELL’ART. 3 C.P.A. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA’, IRRAZIONALITA’, CONTRADDITTORIETA’, FALSO PRESUPPOSTO DI FATTO E DI DIRITTO
Secondo il T.a.r. l’atto lesivo degli interessi della Fondazione è la delibera della Giunta Comunale n. 447 del 20 novembre 2015 con la quale il Comune di Firenze ha approvato il progetto esecutivo della “Riqualificazione della sentieristica degli Scarpellini dell’ANPIL – Torrente Mensola”, e non la impugnata determina dirigenziale n. 4764 dell’11 luglio 2016 la quale costituirebbe “ sia formalmente che sostanzialmente un atto del dirigente, il quale, in qualità di R.U.P., ha inteso modificare alcuni “codici opera” dell’intervento e dare disposizioni in ordine alla fese esecutiva dell’affidamento e della realizzazione dei lavori ”.
L’appellante tuttavia ribadisce che, con il provvedimento dirigenziale impugnato, malgrado nell’epigrafe esso sia qualificato come “dirigenziale”, sarebbe la Giunta comunale, come risulta dal corpo del medesimo, che, pur richiamando nelle premesse la propria precedente delibera n. 447/2015, dà atto che quell’intervento, non avendo avuto copertura finanziaria tramite contributi regionali, non ha avuto corso e quindi lo approva nuovamente.
Peraltro lo stesso Comune di Firenze, nella relazione in allegato a) del giudizio di primo grado, a pagina 6 precisa che il provvedimento n. 2016/DD/04764 non solo ha annullato i precedenti “codici opera” - essendo venuti meno i finanziamenti regionali ed essendosi reso necessario inserire l’opera nel nuovo piano triennale degli investimenti 2016-2018 - ma ha proceduto anche a “riapprovare e sostituire gli elaborati già approvati con delibera di Giunta n. 2015/G/00447”, confermandone l’esattezza, per aggiornarli al d.lgs. n. 50 del 2016.
Il provvedimento impugnato ha quindi sostituito il precedente e sarebbe l’unico lesivo degli interessi della Fondazione.
Quanto all’osservazione del T.a.r. secondo cui i relativi lavori risultano già contabilizzati, aggiudicati e contrattualizzati, la stessa non elide il fatto che ciò è avvenuto, a dire della ricorrente, non in esecuzione della delibera della Giunta Comunale del 20 novembre 2015, bensì del provvedimento dirigenziale dell’11 luglio 2016, come risulta dal doc. 16 depositato dalla difesa comunale nel giudizio di primo grado.
La sentenza sarebbe viziata anche perché non tiene conto del fatto che la Fondazione ha impugnato anche ogni altro atto precedente e presupposto al provvedimento dirigenziale n. 4764 dell’11 luglio 2016, tra cui anche la citata delibera della Giunta Comunale di Firenze n. 447/2015, del pari mai notificata, ma conosciuta dall’appellante solo a seguito dell’accesso agli atti.
II. MOTIVI DI DIRITTO NON ESAMINATI NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.
L’appellante ha quindi devoluto in appello tutti i motivi di impugnazione svolti in primo grado, riportati integralmente al paragrafo 5 dell’atto di appello:
1) VIOLAZIONE ARTT. 7 E 9 L. 241/90 E SUCCESSIVE MODIFICHE.
La Fondazione non ha mai avuto comunicazione del procedimento che ha portato all'adozione del provvedimento impugnato sebbene esso, a dire della ricorrente, sia destinato ad incidere “pesantemente” sui propri legittimi interessi.
Oggetto del provvedimento è infatti una strada vicinale che attraversa per buona parte il terreno della ricorrente e la cui natura è stata, del tutto unilateralmente, assunta nel provvedimento quale “area di proprietà comunale” o comunque “gravata da servitù di pubblico passaggio”.
Su tale aspetto l’odierna ricorrente avrebbe potuto opporre le proprie osservazioni in senso contrario.
Oltre a ciò, la riapertura della predetta strada quale sentiero di natura escursionistica avrebbe come immediata conseguenza l’accesso per fini turistici di un numero indeterminato di persone sui terreni di proprietà esclusiva della ricorrente, attraverso i quali la strada si snoda, con tutti i problemi e i rischi che ciò comporta.
Sarebbe quindi evidente che le ragioni di potenziale pregiudizio in danno della ricorrente siano più di una e ben si sarebbero dovute sottoporre al vaglio dell'Amministrazione, al fine di un corretto contemperamento fra ragioni dell'azione amministrativa e ragioni del singolo.
Né potrebbe trovare applicazione l’art. 21 – octies della l. n. 241 del 1990 poiché la localizzazione dell’intervento è frutto di una attività amministrativa di natura discrezionale.
Secondo l’appellante, per consentire l’arrivo al punto di inizio del sentiero degli Scalpellini, l’Amministrazione avrebbe potuto scegliere di recuperare altre strade, quale, ad esempio via di Corbigliano.
2) ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI. PER SVIAMENTO. VIOLAZIONE DI LEGGE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE, DELL’ART. 146 DELLA L. 42/04.
Nel provvedimento impugnato l’Amministrazione assume che “ l’Area su cui saranno eseguiti gli interventi è di proprietà comunale o comunque risulta gravata da servitù di pubblico passaggio, tale da legittimare l’intervento del comune di Firenze (vedi nota direzione avvocatura prot. n. 4027/AG del 17.05.10) ”.
Questo parere sarebbe stato espresso in relazione a tutt’altro intervento, ovvero in relazione alla “Riqualificazione della sentieristica degli Scalpellini” (doc. 5) e in particolar modo del “Sentiero degli Scalpellini”, un percorso ben preciso che da Settignano portava alle Cave di Maiano ed era rimasto interrotto da una frana.
Nel parere non si farebbe alcun riferimento alla strada vicinale della Mensola.
Vi sarebbe quindi un difetto di istruttoria in ordine all’esistenza di una servitù di uso pubblico.
Quanto al profilo paesaggistico, non vi sarebbero altre e diverse autorizzazioni paesaggistiche oltre quella rilasciata nel 2010, che tuttavia si riferisce ad un intervento diverso, e che, in ogni caso, era ormai scaduta all’atto dell’approvazione del progetto esecutivo.
L’appellante sostiene altresì che la “ex” Strada vicinale della Mensola, sarebbe ormai occupata da una vera e propria propaggine del bosco presente nella collina retrostante, con tutta la sua complessità di fauna.
L’odierna ricorrente ha affidato ad un tecnico Agronomo l’incarico di valutare la vegetazione presente su tale percorso (doc. 2).
Secondo il tecnico “ la descritta fascia vegetazionale arboreo arbustiva, formata da specie vegetali autoctone e poco o nulla infestata da specie alloctone corre in maniera trasversale alla valle e rappresenta, di fatto, un prezioso ecotono. Infatti costituisce elemento di discontinuità entro un’area agricola pressoché uniforme, utile elemento di rifugio per la fauna e corridoio ecologico in grado di collegare due ecosistemi differenti quali sono le formazioni boscose a nord est presso CO ed il corso del Mensola sud ovest ”.
L’intervento, prosegue quindi la ricorrente, comporterebbe la “cancellazione di un intero ecosistema boschivo”, con lavori strutturali e di sistemazione di forte impatto anche per il territorio circostante.
Secondo la Fondazione l’alternativa più razionale per consentire il collegamento tra Ponte a Mensola e CO, sarebbe stato quello di utilizzare il sentiero CAI che corre lungo la via di CO.
3) VIOLAZIONE DI LEGGE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 9 DELLA COSTITUZIONE, DELL’ART. 12 DELLA L.R. TOSCANA N° 49 DELL’11 APRILE 1995 NONCHE’ DEL REGOLAMENTO DI GESTIONE DELL’AREA NATURALE PROTETTA DI INTERESSE LOCALE – A.N.P.I.L. MENSOLA, ART. 8 COMMA 1 N. 2 LETT. A), B) E G) E DELLA DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE 29/08 DI SUA APPROVAZIONE.
La delibera impugnata comporterebbe la distruzione di un’importante fascia boschiva oltre a compromettere la quiete della villa, per effetto della presenza di “torme di gitanti in festa, escursionisti e gruppi”.
Lo stesso Regolamento che presiede alla corretta gestione dell’area protetta, all’art. 8, comma 1 n. 2) vieta le “ trasformazioni dei boschi, ovvero interventi che comportino l’eliminazione della vegetazione per un uso del suolo diverso da quello forestale; fanno eccezione le trasformazioni connesse alla necessità di realizzare opere di pubblico interesse. In tal caso, l’autorizzazione sarà rilasciata dal Comune e dalla Provincia per le rispettive competenze, previa acquisizione del parere del Comitato di Gestione dell’ANPIL, formulato a seguito delle considerazioni del Comitato Scientifico; in particolare dovrà essere valutata l’interazione tra l’intervento e la presenza di ecosistemi di comprovata valenza naturalistica, indicando eventuali particolari prescrizioni per la loro tutela ”.
Nel caso in esame non è stato chiesto il parere del Comitato di Gestione dell’ANPIL né sarebbe stata valutata “ l’interazione fra l’intervento e la presenza di ecosistemi di comprovata valenza naturalistica ”.
La lettera g) del citato articolo del Codice di Gestione, prescrive poi che, per quanto riguarda i Popolamenti di vegetazione igrofila: “ in tali aree sono consentiti esclusivamente interventi di conservazione degli ecosistemi umidi con particolare riferimento alle fasce verdi ripariali. Solo nel caso di dimostrato rischio per la pubblica sicurezza, possono essere autorizzati particolari interventi che prevedano anche l’eliminazione di esemplari arborei di pregio ”.
L’area boschiva che ricopre l’antico tracciato della via vicinale della Mensola rappresenterebbe appunto “vegetazione igrofila” ma, soprattutto, come evidenziato dall’Agronomo, è da considerarsi a pieno titolo “fascia ripariale” (cioè una fascia di vegetazione fra campi lavorati ove gli animali selvatici possono trovare rifugio).
L’intervento previsto dal Comune di Firenze contrasterebbe anche con tali disposizioni.
4. Si è costituito, per resistere, il Comune di Firenze.
5. Le parti hanno prodotto ulteriori memorie, in vista della pubblica udienza del 20 novembre 2025 alla quale l’appello è stato trattenuto per la decisione.
6. L’appello è infondato e deve essere respinto.
Al riguardo, si osserva quanto segue.
7. Il T.a.r. ha accolto l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune sul rilievo che il provvedimento dirigenziale impugnato è inidoneo ad arrecare qualsivoglia nocumento agli interessi della Fondazione poiché “ l’annullamento dell’atto dirigenziale non porterebbe alcuna utilità alla ricorrente, ben potendo il Comune di Firenze comunque dar corso al progetto approvato dall’organo di governo nel novembre del 2015, i cui lavori risultano, peraltro, già definitivamente contabilizzati, aggiudicati e contrattualizzat i”. Il provvedimento potenzialmente lesivo deve infatti essere identificato nella delibera della Giunta comunale n. 447 del 20 novembre 2015 con cui è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento, non impugnata dalla ricorrente.
7.1. Il rilievo del T.a.r. va confermato perché il provvedimento non è, né formalmente né sostanzialmente, una delibera di Giunta, come l’appellante sostiene con il primo mezzo.
Dal punto di vista formale, non si fa in esso alcun riferimento ad una seduta della Giunta e ai membri presenti, né ad una discussione o ad una votazione.
L’atto, firmato dal Dirigente della Direzione Ambiente, Servizio Parchi Giardini e Aree verdi, si limita ad aggiornare sul piano formale alcuni elaborati progettuali, per adeguarli al sopravvenuto d.lgs. n. 50 del 2016, e a predisporre gli atti tecnico – contabili per l’affidamento dei lavori, senza modificare la sostanza del progetto quale approvato dalla Giunta nel 2015.
Non vi è stata cioè l’espressione di una volontà della Giunta sostitutiva della delibera del 2015 mentre il Dirigente si è limitato a dare seguito al mandato all’epoca conferitogli per portare ad esecuzione tale volontà.
8. In ogni caso, il ricorso di primo grado è da ritenersi infondato anche nel merito.
8.1. In primo luogo, la Fondazione non doveva essere obbligatoriamente e specificamente notiziata dell’avvio del procedimento di approvazione dell’opera pubblica in quanto non è destinataria di atti ablatori.
L’Amministrazione riferisce – e al riguardo non vi è prova contraria – che l’intervento di riqualificazione si limita a garantire la percorribilità di sentieri da tempo immemore utilizzati ed aperti all’uso della collettività; alcun danno viene comunque arrecato alla proprietà della ricorrente, neanche sotto forma di aggravio dell’uso pubblico già esistente.
Al riguardo, non è contestato dalla Fondazione che la strada vicinale della Mensola sia da tempo immemorabile “ la via più breve di collegamento dell’antico Borgo di CO con la Chiesa di San TI a Mensola e comunque uno di quei percorsi che portano al vero e proprio sentiero degli Scalpellini ” (come riferito dalla Direzione Patrimonio del Comune di Firenze in primo grado – doc. A)
Nelle mappe catastali essa viene indicata come “strada vicinale della Mensola” e come tale viene chiamata anche nel ricorso, senza tuttavia fare alcun riferimento ad uno specifico ed esclusivo uso privato di tale sentiero da parte dei frontisti, confliggente con quello richiamato dal Comune di Firenze.
8.2. L’argomentazione della ricorrente è, peraltro, non già che il sentiero fosse ad uso esclusivamente privato ma che esso sia stato abbandonato da “decenni” con la conseguente estinzione della servitù di uso pubblico.
Premesso che, in materia di diritti reali, le statuizioni del giudice amministrativo hanno valenza meramente incidentale ai fini della risoluzione della questione posta al suo esame, il Collegio reputa che il Comune di Firenze abbia fornito sufficienti elementi di prova sull’esistenza di una servitù e sul permanente interesse pubblico ad esercitarla, sebbene quest’ultimo abbia assunto una connotazione prettamente storico – culturale – ambientale, trattandosi oggi di percorsi aventi più valenza naturalistica che di vere e proprie vie di comunicazione.
Tale interesse risulta in tempi recenti rafforzato dall’inserimento nell’Area naturale di interesse locale del Torrente della Mensola (istituita ai sensi della l.r. n. 49 del 1995) tra le cui finalità vi è anche quella di “ recupero delle strade esistenti, pubbliche e vicinali, ai fini della valorizzazione degli itinerari turistico – naturalistici ” (art. 6, punto 7, del Regolamento).
8.3. Quanto alla doglianza relativa alla scadenza dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata nel 2010, il Comune ha chiarito che la stessa riguarda il precedente intervento di riqualificazione, avente ad oggetto il c.d. “Sentiero degli scalpellini”, ossia l’antico percorso, sito in prossimità della località Feliceto, che collega la frazione di Settignano con le Cave di Maiano.
Per il successivo intervento, qui in esame, la Commissione comunale per il paesaggio, nel parere del 9 settembre 2014, ha invece ritenuto che “ l’intervento proposto, non recando, per la sua minima entità, per le caratteristiche costruttive e per i materiali usati – alterazione dello stato dei luoghi e dell’aspetto esteriore dell’edificio, e risultando pertanto compatibile con il contesto paesaggistico di riferimento, sia riconducibile alle fattispecie di cui all’art. 149 comma 1 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica ”.
Va soggiunto che, stando a quanto descritto nella Relazione tecnica, i lavori di recupero di cui trattasi consistono nella “ pulizia, sfalcio, risagomatura del piano di calpestio in terra naturale, ricostruzione dei bassi muretti a secco di delimitazione con materiale presente sul posto, eliminazione di materiali di risulta non riutilizzabili, taglio di macchie di rovi, selezione e abbattimento di alcuni alberi e arbusti infestanti [...] Lo scopo prefissato del progetto è quello di rendere tali percorsi fruibili a piedi senza la completa “apertura”, lasciando cioè una cospicua copertura arborea e il sottobosco in modo da mantenere la naturalità dell’ambiente ”.
Non è quindi previsto alcun intervento di trasformazione del bosco o eliminazione della vegetazione forestale.
Al riguardo, si osserva che le relazioni del tecnico agronomo, versate in atti dalla Fondazione, si limitano a descrivere il contesto ambientale e paesaggistico, ma non recano alcuna analisi specificamente riferita ai lavori previsti dal progetto in esame, aventi il mero fine di recupero del sentiero esistente “ ai fini della valorizzazione degli itinerari turistico-naturalistici ”,
Le affermazioni dell’appellante circa la “cancellazione di un intero sistema boschivo”, non hanno quindi alcun riscontro nella documentazione in atti.
L’entità degli interventi in esame non richiedeva pertanto neanche l’acquisizione del parere del Comitato di gestione dell’ANPIL, previsto esclusivamente (cfr. l’art. 8, comma 2, lett. a) del Regolamento) in relazione alle “ trasformazioni dei boschi, ovvero interventi che comportino l’eliminazione della vegetazione per un uso diverso da quello forestale ”.
9. Per quanto sopra esposto, l’appello deve essere respinto.
In considerazione della natura sensibile degli interessi coinvolti, si ritengono sussistenti i presupposti di legge per la compensazione integrale tra le parti delle spese del grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese del grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CE LO, Presidente
SI TI, Consigliere, Estensore
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI TI | CE LO |
IL SEGRETARIO