CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 13/01/2026, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 177/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MONTARULI SALVATORE, Giudice monocratico per ottemperanza in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 2709/2025 depositato il 18/06/2025, relativo alla sentenza n. Ricorrente_1 sezione 10
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Nicola La Strada - Piazza Municipio N. 1 81020 San Resistente_1 La Strada CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5130/2025 depositato il Resistente_2
Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste per la condanna alle spese.
Resistente//
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto datato 18/06/2025 il dott. Ricorrente_2 proponeva ricorso per ottemperanza ex art. 70 del D.Lgs 546/92 al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo di conformarsi al decisum della sentenza n. 4466/2024 della sezione n. 10 della Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Caserta, emessa nell'udienza del 22/10/2024 e depositata il 31/10/2024, R.G.R. n. 2973/2024, passata in giudicato per omessa impugnazione, riportante una condanna del Comune di San Nicola La Strada alle spese di lite per un importo pari ad € 250,00, oltre a spese generali 15%, CUT, IVA, CP e oneri accessori come per legge in favore del difensore Ricorrente_2 dichiaratosi antistatario ove il ricorrente risulta Nominativo_1.
Il detto professionista dott. Ricorrente_2 aveva provveduto in data 13/01/2025 a notificare al Comune resistente la messa in mora affinché disponesse entro e non oltre i trenta giorni il pagamento delle somme liquidate nella detta sentenza 4466/2024 della CGT di Caserta. Oggi contestualmente all'ottemperanza chiede ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs 546/92 la condanna alle spese del giudizio di ottemperanza sempre in suo favore.
Con sua nota parte resistente depositava in atti del fascicolo processuale copia del proprio mandato di pagamento con accredito sul c/c del ricorrente Ricorrente_2 dell'importo complessivo netto di € 13.558,61 (importo lordo di € 15.865,61 da cui risulta defalcata la ritenuta fiscale di € 2.307,00). Detto pagamento è relativo a n. 34 fatture emesse dal Ricorrente_2 nei confronti del Comune di San Nicola La Strada per richiedere il pagamento delle spese di lite riconosciutegli con diverse sentenze della CGT di Caserta tra cui la Fattura
n. 27 del 2010 di complessivi di € 394,78 relativa alla detta sentenza n. 4466/2024 per la quale qui si chiede l'ottemperanza.
In data odierna, questo Giudice visti gli atti di causa ed esaminati i documenti prodotti dalle parti, pone la causa in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per il ricorso di cui qui è causa, stante l'avvenuto pagamento delle spese richieste, in ottemperanza a quanto deciso con sent. CGT CE n. 4466/10/2024, si impone qui la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Tale declaratoria non esime il Comune di San Nicola La Strada dal pagamento delle spese del presente giudizio espressamente richieste dal ricorrente, atteso che l'intervenuta cessazione della materia del contendere, dichiarata ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs n. 546/92, non esclude la soccombenza virtuale dell'Ente impositore il quale tardivamente è intervenuto nel dare esecuzione ad una sentenza costringendo il ricorrente ad instaurare un giudizio per vedere riconosciute le sue ragioni;
sarebbe sicuramente irragionevole ed ingiustificatamente lesivo dei diritti di quest'ultimo porre a suo carico le spese di un giudizio correttamente instaurato.
Alla luce di quanto sopra questo Giudice dichiara, quanto alla richiesta di ottemperanza, estinto il presente giudizio per cessata materia del contendere;
condanna il Comune di San Nicola La Strada al pagamento, in favore del ricorrente dott. Ricorrente_2, delle spese di questo giudizio così come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Questo Giudice dichiara estinto il processo per cessata materia del contendere;
condanna il Comune di
San Nicola La Strada al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 150,00 comprensivi di
CUT e spese generali, oltre IVA e CP se dovuti.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MONTARULI SALVATORE, Giudice monocratico per ottemperanza in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 2709/2025 depositato il 18/06/2025, relativo alla sentenza n. Ricorrente_1 sezione 10
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Nicola La Strada - Piazza Municipio N. 1 81020 San Resistente_1 La Strada CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5130/2025 depositato il Resistente_2
Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste per la condanna alle spese.
Resistente//
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto datato 18/06/2025 il dott. Ricorrente_2 proponeva ricorso per ottemperanza ex art. 70 del D.Lgs 546/92 al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo di conformarsi al decisum della sentenza n. 4466/2024 della sezione n. 10 della Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Caserta, emessa nell'udienza del 22/10/2024 e depositata il 31/10/2024, R.G.R. n. 2973/2024, passata in giudicato per omessa impugnazione, riportante una condanna del Comune di San Nicola La Strada alle spese di lite per un importo pari ad € 250,00, oltre a spese generali 15%, CUT, IVA, CP e oneri accessori come per legge in favore del difensore Ricorrente_2 dichiaratosi antistatario ove il ricorrente risulta Nominativo_1.
Il detto professionista dott. Ricorrente_2 aveva provveduto in data 13/01/2025 a notificare al Comune resistente la messa in mora affinché disponesse entro e non oltre i trenta giorni il pagamento delle somme liquidate nella detta sentenza 4466/2024 della CGT di Caserta. Oggi contestualmente all'ottemperanza chiede ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs 546/92 la condanna alle spese del giudizio di ottemperanza sempre in suo favore.
Con sua nota parte resistente depositava in atti del fascicolo processuale copia del proprio mandato di pagamento con accredito sul c/c del ricorrente Ricorrente_2 dell'importo complessivo netto di € 13.558,61 (importo lordo di € 15.865,61 da cui risulta defalcata la ritenuta fiscale di € 2.307,00). Detto pagamento è relativo a n. 34 fatture emesse dal Ricorrente_2 nei confronti del Comune di San Nicola La Strada per richiedere il pagamento delle spese di lite riconosciutegli con diverse sentenze della CGT di Caserta tra cui la Fattura
n. 27 del 2010 di complessivi di € 394,78 relativa alla detta sentenza n. 4466/2024 per la quale qui si chiede l'ottemperanza.
In data odierna, questo Giudice visti gli atti di causa ed esaminati i documenti prodotti dalle parti, pone la causa in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per il ricorso di cui qui è causa, stante l'avvenuto pagamento delle spese richieste, in ottemperanza a quanto deciso con sent. CGT CE n. 4466/10/2024, si impone qui la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Tale declaratoria non esime il Comune di San Nicola La Strada dal pagamento delle spese del presente giudizio espressamente richieste dal ricorrente, atteso che l'intervenuta cessazione della materia del contendere, dichiarata ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs n. 546/92, non esclude la soccombenza virtuale dell'Ente impositore il quale tardivamente è intervenuto nel dare esecuzione ad una sentenza costringendo il ricorrente ad instaurare un giudizio per vedere riconosciute le sue ragioni;
sarebbe sicuramente irragionevole ed ingiustificatamente lesivo dei diritti di quest'ultimo porre a suo carico le spese di un giudizio correttamente instaurato.
Alla luce di quanto sopra questo Giudice dichiara, quanto alla richiesta di ottemperanza, estinto il presente giudizio per cessata materia del contendere;
condanna il Comune di San Nicola La Strada al pagamento, in favore del ricorrente dott. Ricorrente_2, delle spese di questo giudizio così come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Questo Giudice dichiara estinto il processo per cessata materia del contendere;
condanna il Comune di
San Nicola La Strada al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 150,00 comprensivi di
CUT e spese generali, oltre IVA e CP se dovuti.