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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/11/2025, n. 8775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8775 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott. Martina
Brizzi, a seguito dell'udienza del 22 ottobre 2025, svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8349/2023 R.G. vertente
TRA
in persona dell'amministratore unico e legale Parte_1 rappresentante pro tempore, , rappresentato e difeso Parte_2 dall'avv. OCCHIUZZI MARCO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, come da procura a margine del ricorso introduttivo;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp. pt. , Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. IMPROTA DIEGO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
nonché
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Anna di Stefano, giusta procura generale alle liti del 23.01.2023 Repertorio n.37590 Raccolta n.7131 , a rogito notaio in FIUMICINO-distretto notarile di Roma - ed Persona_1 elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell' con il quale elettivamente domicilia in Napoli, presso CP_2 l'Ufficio Legale alla Via Alcide De Gasperi, n.55; CP_2
RESISTENTI
Svolgimento del processo
1 Con ricorso depositato il 2 maggio 2023, la società ricorrente ha chiesto l'annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202300000050000
Fascicolo n. 2023/2165, notificata in data 13.04.2023 dall' Controparte_1
, a mezzo posta elettronica certificata, con la quale si intimava il pagamento,
[...] entro 30 giorni dalla data di notifica, dell'importo complessivo di € 4.550.649,37, comprensivo di sanzioni ed interessi di mora, pena l'iscrizione di ipoteca ai sensi dell'art. 77, comma 2 bis, del D.P.R. n. 602/1973, fondata tra l'altro su una serie di CP_ cartelle di pagamento per pretese impugnate nel presente giudizio, eccependo la nullità di tale comunicazione preventiva, per carenza di indicazione del bene da sottoporre a garanzia;
nonché l'omessa notifica degli avvisi di addebito prodromici, formulando eccezione di prescrizione.
Si è costituta l' deducendo che la società ricorrente ha presentato istanza di CP_3
adesione agevolata per una parte degli avvisi impugnati, concludendo per il rigetto del ricorso.
CP_ Si è costituita l' eccependo l'inammissibilità e la tardività dell'opposizione, deducendo di aver ritualmente notificato gli avvisi di addebito, concludendo per il rigetto del ricorso.
La causa è stata assegnata ad altra collega e assegnata alla sottoscritta dopo la prima udienza, solo in data 11 ottobre 2023, per consentire la trattazione unitaria, con analoghe controversie proposte dalla parte ricorrente.
All'udienza del 14 maggio 2025, il Giudice ha invitato le parti a discutere in CP_ contraddittorio in merito alla prove fornite dall' invitando l'istituto a ridepositare le prove delle notifiche esclusivamente degli ava contestati dalla parte ricorrente, tenuto conto dell'elevato numero di avvisi richiamati nell'atto impugnato.
All'esito dell'udienza in presenza del 19 settembre 2025, il Giudice ha rinviato per la discussione al 22 ottobre 2025, data in cui ha dovuto fruire di un periodo di congedo giustificato.
Disposta la trattazione scritta, ai sensi 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione del provvedimento del giudice entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito della citate note;
accertata la rituale ricezione della comunicazione di cancelleria della trattazione scritta;
preso atto della comparizione all'udienza di tutte le parti mediante il deposito delle note di trattazione scritta da parte dei difensori di tutte le parti costituite, che non hanno richiesto la trattazione in presenza;
lette le note scritte regolarmente depositate, il Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita dal deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. citato, decide la causa con la presente sentenza.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Va premesso che sussiste l'interesse ad agire in quanto la parte ricorrente ha prospettato di non aver avuto conoscenza degli Ava indicati nel preavviso di ipoteca.
Gli Ava impugnati sono i seguenti: avvisi di addebito nn.
37120170000700756000, 37120170001035859000, 37120170001035960000,
37120170001037374000, 37120170001590829000, 37120170001714860000,
37120170002659319000, 37120170002667205000, 37120170009431032000,
37120170009450642000, 37120170013642720000, 37120170014153917000,
37120170015364129000, 37120170015457735000, 37120180000150019000,
37120180000150120000, 37120180000150827000, 37120180010136805000,
37120180010229906000, 37120180010231522000, 37120180010274580000,
37120180012056645000, 37120180012056746000, 37120210000389639000,
37120210000389740000, 37120210000821782000, 37120210000828658000,
37120210000828759000, 37120210000836847000, 37120210002907616000,
37120210010951712000, 37120210010952722000, 37120210010952823000,
37120220000233946000, 37120220002378812000, 37120220007047008000,
37120220011947704000.
L costituita ritualmente ha dedotto e comprovato che la parte ricorrente CP_3
aveva già avuto piena conoscenza di taluni Ava in ragione della presentazione delle istanze di agevolazione versate in atti. Sottoscrivendo le citate istanze la società ricorrente implicitamente è venuta a conoscenza della pretesa tributaria ed ha espressamente rinunziato a promuovere giudizi aventi ad oggetto i carichi per i quali la dichiarazione si riferisce.
Pa La stessa parte ricorrente ha ammesso nelle note di di aver presentato l'istanza di adesione alla definizione agevolata con e riferimento agli avvisi di addebito nn. 37120170000700756000, 37120170001035859000,
37120170001035960000, 37120170001590829000, 37120170001714860000,
37120170002659319000, 37120170002667205000, 37120170009431032000,
37120170009450642000.
3 Ne consegue che per tali avvisi l'allegazione circa l'assenza di previa conoscenza dei carichi di ruolo non corrisponde a verità.
La parte ricorrente ha dunque comprovato la conoscenza dei citati avvisi di addebito.
La presentazione dell'istanza di adesione costituisce anche indice della previa conoscenza di tutti i carichi di ruolo che sono precedenti rispetto alla domanda di definizione agevolata.
CP_
L' comunque, ha comprovato la regolare notifica degli avvisi di addebito con il deposito delle notifiche effettuate a mezzo pec degli avvisi di addebito. Il
Tribunale, al fine di agevolare l'esame di tutte le notifiche ha ordinato un nuovo deposito delle sole pec contestate, ai sensi dell'art, 421 c.p.c.
La parte ricorrente ha contestato la sussistenza delle previe notifiche dei seguenti Ava:
37120170013642720000, 37120170014153917000, 37120170015364129000,
37120170015457735000, 37120180000150019000, 37120180000150827000. CP_ L' però ha comprovato la rituale consegna a mezzo pec di tutti gli avvisi contestati.
Con le note del 21 ottobre, la parte ricorrente ha contestato “la notifica dell'AVA 37120180000150827000”, deducendo altresì che “ per l'avviso n.
37120170015457735000 è stata depositata soltanto l'attestazione di spedizione
(non di ricezione)”.
Tali assunti non corrispondono al vero come comprova la documentazione CP_ prodotta dall' CP_ In particolare, con riferimento all' AVA 37120170015457735000, l' ha prodotto la cartolina di ritorno che comprova la notifica a mezzo posta.
Né la generica eccezione ex art. 2719 c.c. può valere, in assenza di concreti elementi da cui debba desumersi l'alterazione di tali documenti, ad inficiarne il valore probatorio, che in questa sede è soggetto al criterio di libera apprezzabilità da parte del giudice ex art. 116 c.p.c.
In tema di prova documentale, infatti, l'onere, stabilito dall'art. 2719 cod. civ., di disconoscere "espressamente" la copia fotografica (o fotostatica) di una scrittura, con riguardo sia alla conformità della copia al suo originale, che alla sottoscrizione o al contenuto della scrittura stessa, implica che il disconoscimento sia fatto in modo formale e specifico, con una dichiarazione che contenga una non
4 equivoca negazione della genuinità della copia. Pertanto, la relativa eccezione non può essere formulata in maniera solo generica, ma deve contenere specifico riferimento al documento ed al profilo di esso che venga contestato (così ad es.
Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16232 del 19/08/2004; Cass. n. 28096/2009; da ultimo:
Cass. n. 27633 del 30.10.2018).
Va osservato, inoltre, che le risultanze della relata di notifica sono notoriamente assistite da fede privilegiata, fino a querela di falso. ( Cfr: Cass. civ., sez. I, 15-04-2005, n. 7827).
Si richiama anche il costante orientamento della Suprema Corte che ha ribadito anche di recente che “qualora la notifica dell'atto impositivo sia eseguita mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge 20 novembre 1982, n. 890, per cui non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto le norme concernenti il servizio postale ordinario non prevedono tale formalità, giustificandosi tale forma
"semplificata" di notificazione, come affermato dalla Corte Costituzionale nelle sentenze n. 175 del 2018 e n. 104 del 2019, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'Agenzia volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello
Stato (così, tra le tante, anche da ultimo, Cass., Sez. T., 11 aprile 2024, n. 9866, che richiama Cass., Sez. VI/V, 12 novembre 2018, n. 28872 e Cass., Sez. VI/V,
10 aprile 2019, n. 10037; nello stesso senso, tra le tante, Cass., Sez. T., 29 novembre 2023, n. 33236; Cass., Sez. T., 4 ottobre 2023, n. 27983; Cass., Sez. T.,
22 settembre 2023, n. 27101; Cass., Sez. T, 10 agosto 2023, n. 24492; Cass., Sez.
V, 4 aprile 2018, n. 8293 ed anche Cass., Sez. T. 18 gennaio 2024, n. 1896, che richiama Cass., Sez. T. 3 aprile 2019, n. 9240 e Cass., Sez. I, 19 gennaio 2023, n.
1686 e tante altre in dette pronunce citate ( Cfr: Cass. civ., Sez. V, Ord., (data ud.
04/07/2024) 12/09/2024, n. 24555).
In materia di notificazione diretta a mezzo posta della cartella esattoriale, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982; pertanto, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'atto senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi
5 raccomandati. Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico e l'atto, pervenuto all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione, restando pertanto irrilevante che accanto al nome della persona che ha sottoscritto per ricevuta la consegna di ciascuno degli avvisi di addebito, presso la sede legale della impresa, non sia riportata la qualifica in forza della quale tale ritiro sia avvenuto. ( Tribunale Firenze,
Sez. lavoro, Sentenza, 03/05/2022, n. 303).
L'art. 30 D.L. n. 78 del 2010 prevede, del resto, che "l'avviso di addebito e' notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e
, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica puo' CP_2
essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento".
Dalla chiara formulazione della norma, si evince, dunque, che l' può CP_2
procedere direttamente in proprio alla notifica a mezzo di raccomandata servendosi del servizio postale, similmente a quanto previsto dall'art. 26 D.P.R. n.
602 del 1973 per la notifica delle cartelle esattoriali che, infatti, prevede che "la cartella e' notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica puo' essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella e' notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove e' l'abitazione, l'ufficio o l'azienda".
In materia, la Cassazione, con sentenza n. 11708 del 27/05/2011, ha affermato che "La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del D.M. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al
6 domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata".
L'eccezione di prescrizione, per tutti i motivi esposti, tenuto conto della prova della notifica degli ava, nonché delle richiesta di definizione agevolata, risulta infondata, in quanto l' ha interrotto ritualmente il decorso delle CP_1
prescrizione notificando il preavviso per cui è causa.
Si richiama, inoltre, l'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, che dispone, al comma 2 : “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Successivamente il decreto Milleproroghe n. 183 2020, decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2021, n. 21, (articolo 11) ha aggiunto un ulteriore periodo di sospensione pari a 182 giorni , a partire dal 31 dicembre 2020 e fino al 30 giugno 2021.»
Per tali motivi, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
7
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, - dott. Martina Brizzi- così provvede
- rigetta il ricorso;
- condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, in favore di entrambe le parti resistenti, liquidate in complessivi € 5000,00, in favore dell' oltre iva e cpa;
nonché in € 50000,00 in favore dell' oltre iva e CP_3 CP_4 cpa.
Si comunichi. Napoli, il 22/10/2025 - 27/11/2025 Il
Giudice
NA RI
Sentenza depositata in formato digitale, con firma digitale il 27/11/2025 in
Cancelleria
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott. Martina
Brizzi, a seguito dell'udienza del 22 ottobre 2025, svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8349/2023 R.G. vertente
TRA
in persona dell'amministratore unico e legale Parte_1 rappresentante pro tempore, , rappresentato e difeso Parte_2 dall'avv. OCCHIUZZI MARCO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, come da procura a margine del ricorso introduttivo;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp. pt. , Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. IMPROTA DIEGO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
nonché
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Anna di Stefano, giusta procura generale alle liti del 23.01.2023 Repertorio n.37590 Raccolta n.7131 , a rogito notaio in FIUMICINO-distretto notarile di Roma - ed Persona_1 elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell' con il quale elettivamente domicilia in Napoli, presso CP_2 l'Ufficio Legale alla Via Alcide De Gasperi, n.55; CP_2
RESISTENTI
Svolgimento del processo
1 Con ricorso depositato il 2 maggio 2023, la società ricorrente ha chiesto l'annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202300000050000
Fascicolo n. 2023/2165, notificata in data 13.04.2023 dall' Controparte_1
, a mezzo posta elettronica certificata, con la quale si intimava il pagamento,
[...] entro 30 giorni dalla data di notifica, dell'importo complessivo di € 4.550.649,37, comprensivo di sanzioni ed interessi di mora, pena l'iscrizione di ipoteca ai sensi dell'art. 77, comma 2 bis, del D.P.R. n. 602/1973, fondata tra l'altro su una serie di CP_ cartelle di pagamento per pretese impugnate nel presente giudizio, eccependo la nullità di tale comunicazione preventiva, per carenza di indicazione del bene da sottoporre a garanzia;
nonché l'omessa notifica degli avvisi di addebito prodromici, formulando eccezione di prescrizione.
Si è costituta l' deducendo che la società ricorrente ha presentato istanza di CP_3
adesione agevolata per una parte degli avvisi impugnati, concludendo per il rigetto del ricorso.
CP_ Si è costituita l' eccependo l'inammissibilità e la tardività dell'opposizione, deducendo di aver ritualmente notificato gli avvisi di addebito, concludendo per il rigetto del ricorso.
La causa è stata assegnata ad altra collega e assegnata alla sottoscritta dopo la prima udienza, solo in data 11 ottobre 2023, per consentire la trattazione unitaria, con analoghe controversie proposte dalla parte ricorrente.
All'udienza del 14 maggio 2025, il Giudice ha invitato le parti a discutere in CP_ contraddittorio in merito alla prove fornite dall' invitando l'istituto a ridepositare le prove delle notifiche esclusivamente degli ava contestati dalla parte ricorrente, tenuto conto dell'elevato numero di avvisi richiamati nell'atto impugnato.
All'esito dell'udienza in presenza del 19 settembre 2025, il Giudice ha rinviato per la discussione al 22 ottobre 2025, data in cui ha dovuto fruire di un periodo di congedo giustificato.
Disposta la trattazione scritta, ai sensi 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione del provvedimento del giudice entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito della citate note;
accertata la rituale ricezione della comunicazione di cancelleria della trattazione scritta;
preso atto della comparizione all'udienza di tutte le parti mediante il deposito delle note di trattazione scritta da parte dei difensori di tutte le parti costituite, che non hanno richiesto la trattazione in presenza;
lette le note scritte regolarmente depositate, il Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita dal deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. citato, decide la causa con la presente sentenza.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Va premesso che sussiste l'interesse ad agire in quanto la parte ricorrente ha prospettato di non aver avuto conoscenza degli Ava indicati nel preavviso di ipoteca.
Gli Ava impugnati sono i seguenti: avvisi di addebito nn.
37120170000700756000, 37120170001035859000, 37120170001035960000,
37120170001037374000, 37120170001590829000, 37120170001714860000,
37120170002659319000, 37120170002667205000, 37120170009431032000,
37120170009450642000, 37120170013642720000, 37120170014153917000,
37120170015364129000, 37120170015457735000, 37120180000150019000,
37120180000150120000, 37120180000150827000, 37120180010136805000,
37120180010229906000, 37120180010231522000, 37120180010274580000,
37120180012056645000, 37120180012056746000, 37120210000389639000,
37120210000389740000, 37120210000821782000, 37120210000828658000,
37120210000828759000, 37120210000836847000, 37120210002907616000,
37120210010951712000, 37120210010952722000, 37120210010952823000,
37120220000233946000, 37120220002378812000, 37120220007047008000,
37120220011947704000.
L costituita ritualmente ha dedotto e comprovato che la parte ricorrente CP_3
aveva già avuto piena conoscenza di taluni Ava in ragione della presentazione delle istanze di agevolazione versate in atti. Sottoscrivendo le citate istanze la società ricorrente implicitamente è venuta a conoscenza della pretesa tributaria ed ha espressamente rinunziato a promuovere giudizi aventi ad oggetto i carichi per i quali la dichiarazione si riferisce.
Pa La stessa parte ricorrente ha ammesso nelle note di di aver presentato l'istanza di adesione alla definizione agevolata con e riferimento agli avvisi di addebito nn. 37120170000700756000, 37120170001035859000,
37120170001035960000, 37120170001590829000, 37120170001714860000,
37120170002659319000, 37120170002667205000, 37120170009431032000,
37120170009450642000.
3 Ne consegue che per tali avvisi l'allegazione circa l'assenza di previa conoscenza dei carichi di ruolo non corrisponde a verità.
La parte ricorrente ha dunque comprovato la conoscenza dei citati avvisi di addebito.
La presentazione dell'istanza di adesione costituisce anche indice della previa conoscenza di tutti i carichi di ruolo che sono precedenti rispetto alla domanda di definizione agevolata.
CP_
L' comunque, ha comprovato la regolare notifica degli avvisi di addebito con il deposito delle notifiche effettuate a mezzo pec degli avvisi di addebito. Il
Tribunale, al fine di agevolare l'esame di tutte le notifiche ha ordinato un nuovo deposito delle sole pec contestate, ai sensi dell'art, 421 c.p.c.
La parte ricorrente ha contestato la sussistenza delle previe notifiche dei seguenti Ava:
37120170013642720000, 37120170014153917000, 37120170015364129000,
37120170015457735000, 37120180000150019000, 37120180000150827000. CP_ L' però ha comprovato la rituale consegna a mezzo pec di tutti gli avvisi contestati.
Con le note del 21 ottobre, la parte ricorrente ha contestato “la notifica dell'AVA 37120180000150827000”, deducendo altresì che “ per l'avviso n.
37120170015457735000 è stata depositata soltanto l'attestazione di spedizione
(non di ricezione)”.
Tali assunti non corrispondono al vero come comprova la documentazione CP_ prodotta dall' CP_ In particolare, con riferimento all' AVA 37120170015457735000, l' ha prodotto la cartolina di ritorno che comprova la notifica a mezzo posta.
Né la generica eccezione ex art. 2719 c.c. può valere, in assenza di concreti elementi da cui debba desumersi l'alterazione di tali documenti, ad inficiarne il valore probatorio, che in questa sede è soggetto al criterio di libera apprezzabilità da parte del giudice ex art. 116 c.p.c.
In tema di prova documentale, infatti, l'onere, stabilito dall'art. 2719 cod. civ., di disconoscere "espressamente" la copia fotografica (o fotostatica) di una scrittura, con riguardo sia alla conformità della copia al suo originale, che alla sottoscrizione o al contenuto della scrittura stessa, implica che il disconoscimento sia fatto in modo formale e specifico, con una dichiarazione che contenga una non
4 equivoca negazione della genuinità della copia. Pertanto, la relativa eccezione non può essere formulata in maniera solo generica, ma deve contenere specifico riferimento al documento ed al profilo di esso che venga contestato (così ad es.
Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16232 del 19/08/2004; Cass. n. 28096/2009; da ultimo:
Cass. n. 27633 del 30.10.2018).
Va osservato, inoltre, che le risultanze della relata di notifica sono notoriamente assistite da fede privilegiata, fino a querela di falso. ( Cfr: Cass. civ., sez. I, 15-04-2005, n. 7827).
Si richiama anche il costante orientamento della Suprema Corte che ha ribadito anche di recente che “qualora la notifica dell'atto impositivo sia eseguita mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge 20 novembre 1982, n. 890, per cui non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto le norme concernenti il servizio postale ordinario non prevedono tale formalità, giustificandosi tale forma
"semplificata" di notificazione, come affermato dalla Corte Costituzionale nelle sentenze n. 175 del 2018 e n. 104 del 2019, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'Agenzia volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello
Stato (così, tra le tante, anche da ultimo, Cass., Sez. T., 11 aprile 2024, n. 9866, che richiama Cass., Sez. VI/V, 12 novembre 2018, n. 28872 e Cass., Sez. VI/V,
10 aprile 2019, n. 10037; nello stesso senso, tra le tante, Cass., Sez. T., 29 novembre 2023, n. 33236; Cass., Sez. T., 4 ottobre 2023, n. 27983; Cass., Sez. T.,
22 settembre 2023, n. 27101; Cass., Sez. T, 10 agosto 2023, n. 24492; Cass., Sez.
V, 4 aprile 2018, n. 8293 ed anche Cass., Sez. T. 18 gennaio 2024, n. 1896, che richiama Cass., Sez. T. 3 aprile 2019, n. 9240 e Cass., Sez. I, 19 gennaio 2023, n.
1686 e tante altre in dette pronunce citate ( Cfr: Cass. civ., Sez. V, Ord., (data ud.
04/07/2024) 12/09/2024, n. 24555).
In materia di notificazione diretta a mezzo posta della cartella esattoriale, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982; pertanto, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'atto senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi
5 raccomandati. Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico e l'atto, pervenuto all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione, restando pertanto irrilevante che accanto al nome della persona che ha sottoscritto per ricevuta la consegna di ciascuno degli avvisi di addebito, presso la sede legale della impresa, non sia riportata la qualifica in forza della quale tale ritiro sia avvenuto. ( Tribunale Firenze,
Sez. lavoro, Sentenza, 03/05/2022, n. 303).
L'art. 30 D.L. n. 78 del 2010 prevede, del resto, che "l'avviso di addebito e' notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e
, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica puo' CP_2
essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento".
Dalla chiara formulazione della norma, si evince, dunque, che l' può CP_2
procedere direttamente in proprio alla notifica a mezzo di raccomandata servendosi del servizio postale, similmente a quanto previsto dall'art. 26 D.P.R. n.
602 del 1973 per la notifica delle cartelle esattoriali che, infatti, prevede che "la cartella e' notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica puo' essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella e' notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove e' l'abitazione, l'ufficio o l'azienda".
In materia, la Cassazione, con sentenza n. 11708 del 27/05/2011, ha affermato che "La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del D.M. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al
6 domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata".
L'eccezione di prescrizione, per tutti i motivi esposti, tenuto conto della prova della notifica degli ava, nonché delle richiesta di definizione agevolata, risulta infondata, in quanto l' ha interrotto ritualmente il decorso delle CP_1
prescrizione notificando il preavviso per cui è causa.
Si richiama, inoltre, l'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, che dispone, al comma 2 : “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Successivamente il decreto Milleproroghe n. 183 2020, decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2021, n. 21, (articolo 11) ha aggiunto un ulteriore periodo di sospensione pari a 182 giorni , a partire dal 31 dicembre 2020 e fino al 30 giugno 2021.»
Per tali motivi, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
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P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, - dott. Martina Brizzi- così provvede
- rigetta il ricorso;
- condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, in favore di entrambe le parti resistenti, liquidate in complessivi € 5000,00, in favore dell' oltre iva e cpa;
nonché in € 50000,00 in favore dell' oltre iva e CP_3 CP_4 cpa.
Si comunichi. Napoli, il 22/10/2025 - 27/11/2025 Il
Giudice
NA RI
Sentenza depositata in formato digitale, con firma digitale il 27/11/2025 in
Cancelleria
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