Art. 25.
Le plusvalenze emergenti a seguito di liquidazione degli indennizzi concessi in applicazione della presente legge e i contributi erogati in forza della legge stessa non concorrono alla formazione del reddito imponibile di ricchezza mobile e dell'imposta sulle societa'.
I contributi e gli indennizzi di cui - al precedente comma sono esenti dall'imposta generale sull'entrata.
La liquidazione di indennizzi e contributi il cui importo sia inferiore al limite di esenzione stabilito dallo articolo 9, secondo comma, della legge 12 maggio 1949, n. 206 , sono esenti dall'imposta di successione e dalla imposta sul valore globale dell'asse netto ereditario.
Le plusvalenze emergenti a seguito di liquidazione degli indennizzi concessi in applicazione della presente legge e i contributi erogati in forza della legge stessa non concorrono alla formazione del reddito imponibile di ricchezza mobile e dell'imposta sulle societa'.
I contributi e gli indennizzi di cui - al precedente comma sono esenti dall'imposta generale sull'entrata.
La liquidazione di indennizzi e contributi il cui importo sia inferiore al limite di esenzione stabilito dallo articolo 9, secondo comma, della legge 12 maggio 1949, n. 206 , sono esenti dall'imposta di successione e dalla imposta sul valore globale dell'asse netto ereditario.