Art. 2. Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo II del Protocollo del 27 giugno 1997 e dell'articolo 9 del Protocollo dell'8 ottobre 2002.
Versione
13 aprile 2008
13 aprile 2008