Art. 2. Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo II del Protocollo del 27 giugno 1997 e dell'articolo 9 del Protocollo dell'8 ottobre 2002.
Articolo 1Articolo 3
- Legge 18 marzo 2008, n. 71
Articolo 2 della Legge 18 marzo 2008, n. 71
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13 aprile 2008
13 aprile 2008
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