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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/10/2025, n. 1825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1825 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 14718/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14718/2025 promossa da:
Parte_1
e
CP_1 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. RAONE ROBERTA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 CP_1 TORINO il 26/07/1997.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 5.10.1999 e il 23.04.2002. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 21/07/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. pagina 1 di 2 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 CP_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il sig. contribuisca al mantenimento dei figli e nello specifico: per il figlio CP_1 Per_1 corrisponderà la somma mensile di € 500,00 oltre al pagamento delle tasse universitarie, per il figlio corrisponderà mensilmente la somma di € 250,00; Per_2
PRENDE ATTO che i coniugi sono comproprietari dell'abitazione in cui attualmente vivono, il sig. CP_1
si rende disponibile fin d'ora a trasferire la proprietà della casa coniugale di Rivalta di Torino alla
[...] sig.ra dove la stessa continuerà a risiedere unitamente ai figli, cui si Parte_1 ASSEGNA la casa coniugale;
PRENDE ATTO che la Sig.ra non intende gravare sul sig. e per questo Parte_1 CP_1 si cercherà un lavoro che la renda autonoma;
DISPONE che il sig. , fino a quando la sig.ra non avrà reperito un lavoro, a titolo CP_1 Pt_1 di mantenimento di quest'ultima corrisponderà mensilmente la somma di € 900,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
PRENDE ATTO che il sig. continuerà a corrispondere le rate del mutuo della casa coniugale;
CP_1
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano di avere regolato fra loro ogni rapporto di carattere patrimoniale;
PRENDE ATTO che i coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio o al rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio
Nulla sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14718/2025 promossa da:
Parte_1
e
CP_1 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. RAONE ROBERTA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 CP_1 TORINO il 26/07/1997.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 5.10.1999 e il 23.04.2002. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 21/07/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. pagina 1 di 2 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 CP_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il sig. contribuisca al mantenimento dei figli e nello specifico: per il figlio CP_1 Per_1 corrisponderà la somma mensile di € 500,00 oltre al pagamento delle tasse universitarie, per il figlio corrisponderà mensilmente la somma di € 250,00; Per_2
PRENDE ATTO che i coniugi sono comproprietari dell'abitazione in cui attualmente vivono, il sig. CP_1
si rende disponibile fin d'ora a trasferire la proprietà della casa coniugale di Rivalta di Torino alla
[...] sig.ra dove la stessa continuerà a risiedere unitamente ai figli, cui si Parte_1 ASSEGNA la casa coniugale;
PRENDE ATTO che la Sig.ra non intende gravare sul sig. e per questo Parte_1 CP_1 si cercherà un lavoro che la renda autonoma;
DISPONE che il sig. , fino a quando la sig.ra non avrà reperito un lavoro, a titolo CP_1 Pt_1 di mantenimento di quest'ultima corrisponderà mensilmente la somma di € 900,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
PRENDE ATTO che il sig. continuerà a corrispondere le rate del mutuo della casa coniugale;
CP_1
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano di avere regolato fra loro ogni rapporto di carattere patrimoniale;
PRENDE ATTO che i coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio o al rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio
Nulla sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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