CASS
Sentenza 28 aprile 2026
Sentenza 28 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/04/2026, n. 15425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15425 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA su ricorsi proposti nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nato a [...], quale imputato XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nato a [...], quale parte civile, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulle minori XXXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX nel procedimento a carico di: XXXXXXXXXXXXXX, nato a [...] il XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nata a [...]’XXXXXXXXXX avverso la sentenza del 04/04/2025 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio in relazione al delitto di cui al capo c) e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto nell’interesse della parte civile;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. Antonino Rossi, che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 2 Num. 15425 Anno 2026 Presidente: ALMA MARCO MARIA Relatore: LEOPIZZI ES Data Udienza: 21/04/2026 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 4 novembre 2022 dal Tribunale di Piacenza, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di XXXXXXXXXXXXXXXXXXX in relazione al delitto di cui all’art. 612 cod. pen. contestato al capo b), limitatamente all’episodio commesso il 13 gennaio 2017, perché estinto per prescrizione, rideterminando conseguentemente la pena e confermando nel resto la condanna del medesimo XXXXXXXXXXX, in relazione ai reati di cui agli artt. 612 e 635 cod. pen. (capi b) e c)), e l’assoluzione di XXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX per i reati di cui agli artt. 110 e 612-bis cod. pen. (capo a)). 2. Ha proposto ricorso per cassazione XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, quale imputato, a mezzo del proprio difensore, formulando due motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione dell’art. 131-bis cod. pen. e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in relazione al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto per quel che concerne il delitto di danneggiamento. Il ricorrente avrebbe, infatti, onestamente riconosciuto la propria condotta, giustificandola con lo stato di frustrazione per le tensioni di vicinato. Il diniego della Corte di appello contrasterebbe con la concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla luce della ridotta gravità della vicenda, obliterando l’episodicità del fatto, il contesto di reciproche ruggini, l’irrisorietà del danno e l’immediata offerta di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno.
2.2. Violazione dell’art. 635 cod. pen. e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione al rigetto della richiesta di subordinare la sospensione condizionale della pena per il delitto di danneggiamento non al risarcimento del danno liquidato alla parte civile, ma alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività. Non potrebbe reputarsi, a tal fine, necessaria una manifestazione di non opposizione, non prevista dalla legge. 3. Il medesimo XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulle figlie minori XXXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ricorre anche quale parte civile costituita nei confronti di XXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, deducendo due ulteriori motivi di impugnazione.
3.1. Violazione dell’art. 546, comma 3, cod. proc. pen., eccependo la nullità della sentenza per mancanza o incompletezza di elementi essenziali nel dispositivo (in particolare, per quanto attiene all’appello presentato quale parte civile).
3.2. Violazione dell’art. 612-bis cod. pen., in relazione alla mancata affermazione di responsabilità degli imputati XXXXXXXe XXXXXXXXXXXin ordine al delitto loro contestato. 4. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili, perché proposti con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. 2. Per quel che concerne, innanzitutto, la invocata particolare tenuità del fatto (in questa sede, limitata dal ricorrente al solo delitto di cui al capo c)), entrambi i giudici di merito hanno concordemente escluso la sussistenza di questa causa di non punibilità in relazione a tutti i reati contestati a XXXXXXXXXXX, stigmatizzando soprattutto le modalità della condotta (sentenza di appello, pp. 19-20: «la minaccia commessa il 09.10.2017 contestata sub capo b si è, infatti, collocata in un contesto in cui XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dopo averla pronunciata, è effettivamente passato all’azione, cagionando un danno seppure solo alle cose nei confronti di XXXXXXXXXXXXXX e scagliando inoltre oggetti contundenti contro di lui. Quanto al danneggiamento di cui al capo c contestualmente posto in essere, rileva la Corte trattarsi di episodio non solo accompagnato da contestuali minacce ma anche costituente il culmine di contrasti da un lato già da tempo precedentemente coltivati e dall’altro non esauritisi in quella data»; sentenza di primo grado, p. 25: «il danneggiamento è stato accompagnato da gesti diretti a sfidare la persona offesa a confrontarsi fisicamente nonché da ripetuti lanci di sassi contro l’abitazione del XXXXXXX, connotati da evidente pericolosità per l’incolumità personale dello stesso e di terzi»). Peraltro, l’offerta di euro 50, quale indennizzo per la distruzione della cassetta della posta, risulta avanzata, nell’immediatezza dei fatti, non dall’imputato, ma da sua moglie (cfr. sentenza del Tribunale, p. 10). Tali conclusioni sono coerenti con i principi di diritto costantemente espressi da questa Corte regolatrice, secondo cui, per escludere la particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale, occorre tenere conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall’entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall’intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti (Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064-01). Peraltro, il giudizio sulla tenuità dell’offesa deve essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044-01; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647-01; Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678- 01). Non vi è contraddizione, infine, tra il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e il riconoscimento delle attenuanti generiche, atteso che i parametri di 3 valutazione previsti dall’art. 131-bis, comma primo, cod. pen. hanno natura e struttura oggettive (pena edittale, modalità e particolare tenuità della condotta, esiguità del danno), mentre quelli da valutare ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche sono prevalentemente collegati ai profili soggettivi del reo (Sez. 7, Ord. n. 10911 del 10/03/2026, De Crescenzo, non mass.; Sez. 5, n. 17246 del 19/02/2020, Pascucci, Rv. 279112-01; Sez. 5, n. 45533 del 22/07/2016, Bianchini, Rv. 268307-01). A fronte di un congruo discorso giustificativo, reso nella pienezza della giurisdizione di merito, i profili di censura articolati dal ricorrente non risultano consentiti, siccome meramente rivalutativi e appaiono, comunque, manifestamente infondati in punto di diritto. 3. Ai sensi dell’art. 635, quarto comma, cod. pen. (che replica, in parte e in termini di obbligatorietà, la disposizione di cui all’art. 165, primo comma, cod. pen.), «la sospensione condizionale della pena è subordinata all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna». Il Tribunale aveva condizionato la sospensione della pena all’integrale risarcimento del danno in favore della persona offesa, argomentatamente liquidata in complessivi euro 1.500 a titolo di danno non patrimoniale, con ulteriore condanna generica per danni esistenziali e patrimoniali (pp. 26-27). L’appello dell’imputato ha chiesto, stringatamente, di subordinare invece la sospensione condizionale allo svolgimento di lavori a favore della collettività. La Corte territoriale ha rigettato il motivo di gravame, in quanto, da un lato, generico, e, dall’altro, privo della espressa manifestazione di non opposizione. Dal momento che, quando non si verta in tema di pena concordata tra le parti, «l’attuazione dell’obbligo di subordinare la concessione del beneficio ad una prestazione necessita, comunque, della mediazione dei poteri discrezionali del giudice» (Sez. U, n. 23400 del 27/01/2022, Boccardo, Rv. 283191-01, in motivazione), le brevi doglianze espresse nell’atto di gravame – a prescindere dalla formale esplicitazione dell’assenso (rectius, non opposizione) dell’interessato – si pongono in termini meramente assertivi, senza prendere minimamente posizione sulle ragioni che hanno fondato la statuizione del Tribunale. In tal senso, questa insuperabile aspecificità, già correttamente còlta dai giudici di appello, permane anche nell’atto di ricorso, che si limita a contestare la necessità di una procura speciale e a negare apoditticamente la natura generica della richiesta («non è dato comprendere con quale formula dovesse essere esplicitata la stessa se non in base al contenuto dei motivi d’appello»). Il ricorrente postula così, del tutto erroneamente, che gli obblighi ulteriori connessi alla concessione del beneficio debbano essere parametrati 4 indefettibilmente sui desiderata dell’imputato, in una sorta di diritto potestativo di scelta, senza illustrare le ragioni per cui avrebbe dovuto essere superata la decisione del primo giudice, che riposava su un più che adeguato discorso giustificativo. Una lettura sistematica della norma, d’altronde, conferma tali conclusioni, non potendo escludersi ogni rilievo, in ordine alla scelta del risarcimento, quale modalità di eliminazione delle conseguenze dannose del reato, o alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, alla natura strettamente privatistica ovvero pubblica, collettiva o diffusa degli interessi lesi o posti in pericolo. 4. Non superano, analogamente, la soglia dell’ammissibilità neppure le censure articolate nel ricorso proposto nella qualità di parte civile, anche in nome e per conto delle figlie minori.
4.1. Il primo motivo, in tema di asserita incompletezza del dispositivo, è manifestamente infondato, posto che la formula «Conferma nel resto», richiamato dallo stesso ricorrente, non può che ritenersi del tutto equipollente a un’espressa dichiarazione di rigetto anche dell’appello presentato dalla parte civile.
4.2. Il secondo motivo non è consentito, siccome diretto a sollecitare, sotto l’abito della violazione di legge (e, senza neppure censurare, in concreto, alcuna contraddittorietà o illogicità della motivazione), un nuovo apprezzamento delle risultanze processuali, precluso a questa Corte di legittimità. 5. I ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 21/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 5
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio in relazione al delitto di cui al capo c) e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto nell’interesse della parte civile;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. Antonino Rossi, che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 2 Num. 15425 Anno 2026 Presidente: ALMA MARCO MARIA Relatore: LEOPIZZI ES Data Udienza: 21/04/2026 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 4 novembre 2022 dal Tribunale di Piacenza, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di XXXXXXXXXXXXXXXXXXX in relazione al delitto di cui all’art. 612 cod. pen. contestato al capo b), limitatamente all’episodio commesso il 13 gennaio 2017, perché estinto per prescrizione, rideterminando conseguentemente la pena e confermando nel resto la condanna del medesimo XXXXXXXXXXX, in relazione ai reati di cui agli artt. 612 e 635 cod. pen. (capi b) e c)), e l’assoluzione di XXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX per i reati di cui agli artt. 110 e 612-bis cod. pen. (capo a)). 2. Ha proposto ricorso per cassazione XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, quale imputato, a mezzo del proprio difensore, formulando due motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione dell’art. 131-bis cod. pen. e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in relazione al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto per quel che concerne il delitto di danneggiamento. Il ricorrente avrebbe, infatti, onestamente riconosciuto la propria condotta, giustificandola con lo stato di frustrazione per le tensioni di vicinato. Il diniego della Corte di appello contrasterebbe con la concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla luce della ridotta gravità della vicenda, obliterando l’episodicità del fatto, il contesto di reciproche ruggini, l’irrisorietà del danno e l’immediata offerta di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno.
2.2. Violazione dell’art. 635 cod. pen. e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione al rigetto della richiesta di subordinare la sospensione condizionale della pena per il delitto di danneggiamento non al risarcimento del danno liquidato alla parte civile, ma alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività. Non potrebbe reputarsi, a tal fine, necessaria una manifestazione di non opposizione, non prevista dalla legge. 3. Il medesimo XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulle figlie minori XXXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ricorre anche quale parte civile costituita nei confronti di XXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, deducendo due ulteriori motivi di impugnazione.
3.1. Violazione dell’art. 546, comma 3, cod. proc. pen., eccependo la nullità della sentenza per mancanza o incompletezza di elementi essenziali nel dispositivo (in particolare, per quanto attiene all’appello presentato quale parte civile).
3.2. Violazione dell’art. 612-bis cod. pen., in relazione alla mancata affermazione di responsabilità degli imputati XXXXXXXe XXXXXXXXXXXin ordine al delitto loro contestato. 4. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili, perché proposti con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. 2. Per quel che concerne, innanzitutto, la invocata particolare tenuità del fatto (in questa sede, limitata dal ricorrente al solo delitto di cui al capo c)), entrambi i giudici di merito hanno concordemente escluso la sussistenza di questa causa di non punibilità in relazione a tutti i reati contestati a XXXXXXXXXXX, stigmatizzando soprattutto le modalità della condotta (sentenza di appello, pp. 19-20: «la minaccia commessa il 09.10.2017 contestata sub capo b si è, infatti, collocata in un contesto in cui XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dopo averla pronunciata, è effettivamente passato all’azione, cagionando un danno seppure solo alle cose nei confronti di XXXXXXXXXXXXXX e scagliando inoltre oggetti contundenti contro di lui. Quanto al danneggiamento di cui al capo c contestualmente posto in essere, rileva la Corte trattarsi di episodio non solo accompagnato da contestuali minacce ma anche costituente il culmine di contrasti da un lato già da tempo precedentemente coltivati e dall’altro non esauritisi in quella data»; sentenza di primo grado, p. 25: «il danneggiamento è stato accompagnato da gesti diretti a sfidare la persona offesa a confrontarsi fisicamente nonché da ripetuti lanci di sassi contro l’abitazione del XXXXXXX, connotati da evidente pericolosità per l’incolumità personale dello stesso e di terzi»). Peraltro, l’offerta di euro 50, quale indennizzo per la distruzione della cassetta della posta, risulta avanzata, nell’immediatezza dei fatti, non dall’imputato, ma da sua moglie (cfr. sentenza del Tribunale, p. 10). Tali conclusioni sono coerenti con i principi di diritto costantemente espressi da questa Corte regolatrice, secondo cui, per escludere la particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale, occorre tenere conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall’entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall’intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti (Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064-01). Peraltro, il giudizio sulla tenuità dell’offesa deve essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044-01; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647-01; Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678- 01). Non vi è contraddizione, infine, tra il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e il riconoscimento delle attenuanti generiche, atteso che i parametri di 3 valutazione previsti dall’art. 131-bis, comma primo, cod. pen. hanno natura e struttura oggettive (pena edittale, modalità e particolare tenuità della condotta, esiguità del danno), mentre quelli da valutare ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche sono prevalentemente collegati ai profili soggettivi del reo (Sez. 7, Ord. n. 10911 del 10/03/2026, De Crescenzo, non mass.; Sez. 5, n. 17246 del 19/02/2020, Pascucci, Rv. 279112-01; Sez. 5, n. 45533 del 22/07/2016, Bianchini, Rv. 268307-01). A fronte di un congruo discorso giustificativo, reso nella pienezza della giurisdizione di merito, i profili di censura articolati dal ricorrente non risultano consentiti, siccome meramente rivalutativi e appaiono, comunque, manifestamente infondati in punto di diritto. 3. Ai sensi dell’art. 635, quarto comma, cod. pen. (che replica, in parte e in termini di obbligatorietà, la disposizione di cui all’art. 165, primo comma, cod. pen.), «la sospensione condizionale della pena è subordinata all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna». Il Tribunale aveva condizionato la sospensione della pena all’integrale risarcimento del danno in favore della persona offesa, argomentatamente liquidata in complessivi euro 1.500 a titolo di danno non patrimoniale, con ulteriore condanna generica per danni esistenziali e patrimoniali (pp. 26-27). L’appello dell’imputato ha chiesto, stringatamente, di subordinare invece la sospensione condizionale allo svolgimento di lavori a favore della collettività. La Corte territoriale ha rigettato il motivo di gravame, in quanto, da un lato, generico, e, dall’altro, privo della espressa manifestazione di non opposizione. Dal momento che, quando non si verta in tema di pena concordata tra le parti, «l’attuazione dell’obbligo di subordinare la concessione del beneficio ad una prestazione necessita, comunque, della mediazione dei poteri discrezionali del giudice» (Sez. U, n. 23400 del 27/01/2022, Boccardo, Rv. 283191-01, in motivazione), le brevi doglianze espresse nell’atto di gravame – a prescindere dalla formale esplicitazione dell’assenso (rectius, non opposizione) dell’interessato – si pongono in termini meramente assertivi, senza prendere minimamente posizione sulle ragioni che hanno fondato la statuizione del Tribunale. In tal senso, questa insuperabile aspecificità, già correttamente còlta dai giudici di appello, permane anche nell’atto di ricorso, che si limita a contestare la necessità di una procura speciale e a negare apoditticamente la natura generica della richiesta («non è dato comprendere con quale formula dovesse essere esplicitata la stessa se non in base al contenuto dei motivi d’appello»). Il ricorrente postula così, del tutto erroneamente, che gli obblighi ulteriori connessi alla concessione del beneficio debbano essere parametrati 4 indefettibilmente sui desiderata dell’imputato, in una sorta di diritto potestativo di scelta, senza illustrare le ragioni per cui avrebbe dovuto essere superata la decisione del primo giudice, che riposava su un più che adeguato discorso giustificativo. Una lettura sistematica della norma, d’altronde, conferma tali conclusioni, non potendo escludersi ogni rilievo, in ordine alla scelta del risarcimento, quale modalità di eliminazione delle conseguenze dannose del reato, o alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, alla natura strettamente privatistica ovvero pubblica, collettiva o diffusa degli interessi lesi o posti in pericolo. 4. Non superano, analogamente, la soglia dell’ammissibilità neppure le censure articolate nel ricorso proposto nella qualità di parte civile, anche in nome e per conto delle figlie minori.
4.1. Il primo motivo, in tema di asserita incompletezza del dispositivo, è manifestamente infondato, posto che la formula «Conferma nel resto», richiamato dallo stesso ricorrente, non può che ritenersi del tutto equipollente a un’espressa dichiarazione di rigetto anche dell’appello presentato dalla parte civile.
4.2. Il secondo motivo non è consentito, siccome diretto a sollecitare, sotto l’abito della violazione di legge (e, senza neppure censurare, in concreto, alcuna contraddittorietà o illogicità della motivazione), un nuovo apprezzamento delle risultanze processuali, precluso a questa Corte di legittimità. 5. I ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 21/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 5