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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 14/11/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 660/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
IO TO Presidente
Valeria Monti Giudice
AB AG Giudice Relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 660/2025 promossa da:
), assistita e difesa dall'Avv. AZZALI Parte_1 C.F._1
MARCO, giusta delega in atti
RICORRENTE
contro
CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: - Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito cattolico in Casalmaggiore (CR), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Casalmaggiore (CR) al n. 40 – Parte II – Serie A, anno 1991, nonché
pagina 1 di 3 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Traversetolo (PR) al n. 14 – Parte II
– Serie B, anno 1991.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto a questo Tribunale che venga pronunciata la cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio contratto con in data 14/09/1991 in CP_1 CASALMAGGIORE, trascritto nel registro degli atti del matrimonio del predetto Comune al n. 40, parte II, serie A, anno 1991, senza formulare ulteriori domande accessorie e dando atto che la figlia , nata il [...], è ormai maggiorenne e Persona_1 economicamente indipendente.
Alla prima udienza di comparizione la convenuta, destinataria di regolare notifica del ricorso, è stata dichiarata contumace in quanto non costituita, pur essendo personalmente comparsa dichiarando di non opporsi al divorzio e di aderire alle domande del ricorrente.
Parte ricorrente, stante la superfluità di ulteriori attività istruttorie, ha dunque precisato le conclusioni indicate in epigrafe, con rinuncia ai termini per il deposito delle comparse conclusionali, e la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
***
La domanda principale, volta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, è fondata e va accolta.
Invero i coniugi, pacificamente, vivono separati sin dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Mantova nel giudizio di separazione conclusosi con decreto omologato il 19.04.2009 n. 165/2009.
In assenza di contestazione sulla circostanza che lo stato di separazione legale tra gli stessi si protrae da un tempo superiore rispetto a quello previsto dalla legge, senza che sia intervenuta tra le parti alcuna riconciliazione, deve ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere ricostituita.
Non vi sono domande accessorie sulle quali il Collegio sia chiamato a pronunciarsi.
Non luogo a provvedere sulle spese processuali, attesa la natura necessaria del giudizio e l'assenza di opposizione del convenuto rimasto contumace
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contumacia del convenuto:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 14/09/1991 in CASALMAGGIORE (MN) tra e iscritto nei Parte_1 CP_1 registri dello Stato Civile del predetto Comune al n. 40, parte II, serie A, anno 1991;
2. ordina al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASALMAGGIORE (MN), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. 396/2000;
pagina 2 di 3 3. nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova in data 13/11/2025
La Giudice Relatrice
Il Presidente
AB AG
IO TO
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
IO TO Presidente
Valeria Monti Giudice
AB AG Giudice Relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 660/2025 promossa da:
), assistita e difesa dall'Avv. AZZALI Parte_1 C.F._1
MARCO, giusta delega in atti
RICORRENTE
contro
CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: - Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito cattolico in Casalmaggiore (CR), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Casalmaggiore (CR) al n. 40 – Parte II – Serie A, anno 1991, nonché
pagina 1 di 3 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Traversetolo (PR) al n. 14 – Parte II
– Serie B, anno 1991.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto a questo Tribunale che venga pronunciata la cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio contratto con in data 14/09/1991 in CP_1 CASALMAGGIORE, trascritto nel registro degli atti del matrimonio del predetto Comune al n. 40, parte II, serie A, anno 1991, senza formulare ulteriori domande accessorie e dando atto che la figlia , nata il [...], è ormai maggiorenne e Persona_1 economicamente indipendente.
Alla prima udienza di comparizione la convenuta, destinataria di regolare notifica del ricorso, è stata dichiarata contumace in quanto non costituita, pur essendo personalmente comparsa dichiarando di non opporsi al divorzio e di aderire alle domande del ricorrente.
Parte ricorrente, stante la superfluità di ulteriori attività istruttorie, ha dunque precisato le conclusioni indicate in epigrafe, con rinuncia ai termini per il deposito delle comparse conclusionali, e la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
***
La domanda principale, volta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, è fondata e va accolta.
Invero i coniugi, pacificamente, vivono separati sin dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Mantova nel giudizio di separazione conclusosi con decreto omologato il 19.04.2009 n. 165/2009.
In assenza di contestazione sulla circostanza che lo stato di separazione legale tra gli stessi si protrae da un tempo superiore rispetto a quello previsto dalla legge, senza che sia intervenuta tra le parti alcuna riconciliazione, deve ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere ricostituita.
Non vi sono domande accessorie sulle quali il Collegio sia chiamato a pronunciarsi.
Non luogo a provvedere sulle spese processuali, attesa la natura necessaria del giudizio e l'assenza di opposizione del convenuto rimasto contumace
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contumacia del convenuto:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 14/09/1991 in CASALMAGGIORE (MN) tra e iscritto nei Parte_1 CP_1 registri dello Stato Civile del predetto Comune al n. 40, parte II, serie A, anno 1991;
2. ordina al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASALMAGGIORE (MN), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. 396/2000;
pagina 2 di 3 3. nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova in data 13/11/2025
La Giudice Relatrice
Il Presidente
AB AG
IO TO
pagina 3 di 3