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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 31/10/2025, n. 4587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4587 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13971/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
* * *
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del dott. Alessandro Pernigotto, nel procedimento iscritto al n.r.g. 13971/2024, promosso da:
, nato in [...] il [...]; Parte_1 con il patrocinio dell'avv. CASTELLONE ANTONELLA;
, nato in [...] il [...]; Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. CASTELLONE ANTONELLA;
RICORRENTI contro
Controparte_2
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENUTO
In esito all'udienza del 30.10.2025, tenutasi nelle forme previste dall'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
* * *
RILEVATO IN FATTO
1. Con atto depositato il 13/11/2024, i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis.
2. Con decreto depositato in data 21.11.2024, il Giudice ha fissato l'udienza di discussione del ricorso, assumendo ogni ulteriore provvedimento in ordine all'instaurazione del contraddittorio.
3. Con decreto depositato in data 8.10.2025, il Giudice – stante l'approssimarsi dell'udienza – ha invitato parte ricorrente a depositare con urgenza prova della notificazione del ricorso e del decreto su menzionato.
1 4. Parte ricorrente, per parte propria, né per mezzo delle note d'udienza depositate né in altro modo ha depositato prova dell'avvenuta notificazione della domanda.
5. Il non si è costituito. Controparte_2
6. Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato, si è limitato a prenderne visione.
* * *
RITENUTO IN DIRITTO
1. Il ricorso va dichiarato improcedibile, per le ragioni che seguono.
Nell'ipotesi di omessa notificazione della domanda introduttiva del processo (alla quale va equiparata quella dell'inesistenza giuridica della notificazione), la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che si produca una definitiva situazione di carenza del contraddittorio non emendabile attraverso l'applicazione delle disposizioni dettate dall'art. 291 c.p.c. per il diverso caso della semplice nullità della notificazione e tale da imporre la definizione del giudizio con la pronuncia, di mero rito, dichiarativa dell'improcedibilità (cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. II, 10.2.2009, n. 8377 ovvero Id., Sez. Lav., 12.9.2008, n. 23571 nonché Id., 2.6.1994, n. 5369).
Nel caso in esame parte ricorrente, pur a seguito di espresso invito da parte del giudice, ha omesso di fornire prova di aver provveduto alla notificazione del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza alle parti resistenti.
Ed invero, anziché depositare le prescritte note d'udienza, parte ricorrente ha depositato il corpo di un ricorso relativo ad un diverso processo e la prova della notificazione di detto ricorso e del correlativo decreto di fissazione d'udienza: si tratta all'evidenza di atti completamente estranei al presente giudizio.
In difetto di prova dell'esistenza della notificazione, il ricorso va dunque dichiarato improcedibile.
7. Alla luce della dimensione unilaterale in cui si è arrestato il procedimento, non vi è luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda,
- dichiara improcedibile il ricorso;
- dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia, il 30/10/2025
Il Giudice Alessandro Pernigotto
2
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
* * *
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del dott. Alessandro Pernigotto, nel procedimento iscritto al n.r.g. 13971/2024, promosso da:
, nato in [...] il [...]; Parte_1 con il patrocinio dell'avv. CASTELLONE ANTONELLA;
, nato in [...] il [...]; Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. CASTELLONE ANTONELLA;
RICORRENTI contro
Controparte_2
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENUTO
In esito all'udienza del 30.10.2025, tenutasi nelle forme previste dall'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
* * *
RILEVATO IN FATTO
1. Con atto depositato il 13/11/2024, i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis.
2. Con decreto depositato in data 21.11.2024, il Giudice ha fissato l'udienza di discussione del ricorso, assumendo ogni ulteriore provvedimento in ordine all'instaurazione del contraddittorio.
3. Con decreto depositato in data 8.10.2025, il Giudice – stante l'approssimarsi dell'udienza – ha invitato parte ricorrente a depositare con urgenza prova della notificazione del ricorso e del decreto su menzionato.
1 4. Parte ricorrente, per parte propria, né per mezzo delle note d'udienza depositate né in altro modo ha depositato prova dell'avvenuta notificazione della domanda.
5. Il non si è costituito. Controparte_2
6. Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato, si è limitato a prenderne visione.
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RITENUTO IN DIRITTO
1. Il ricorso va dichiarato improcedibile, per le ragioni che seguono.
Nell'ipotesi di omessa notificazione della domanda introduttiva del processo (alla quale va equiparata quella dell'inesistenza giuridica della notificazione), la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che si produca una definitiva situazione di carenza del contraddittorio non emendabile attraverso l'applicazione delle disposizioni dettate dall'art. 291 c.p.c. per il diverso caso della semplice nullità della notificazione e tale da imporre la definizione del giudizio con la pronuncia, di mero rito, dichiarativa dell'improcedibilità (cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. II, 10.2.2009, n. 8377 ovvero Id., Sez. Lav., 12.9.2008, n. 23571 nonché Id., 2.6.1994, n. 5369).
Nel caso in esame parte ricorrente, pur a seguito di espresso invito da parte del giudice, ha omesso di fornire prova di aver provveduto alla notificazione del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza alle parti resistenti.
Ed invero, anziché depositare le prescritte note d'udienza, parte ricorrente ha depositato il corpo di un ricorso relativo ad un diverso processo e la prova della notificazione di detto ricorso e del correlativo decreto di fissazione d'udienza: si tratta all'evidenza di atti completamente estranei al presente giudizio.
In difetto di prova dell'esistenza della notificazione, il ricorso va dunque dichiarato improcedibile.
7. Alla luce della dimensione unilaterale in cui si è arrestato il procedimento, non vi è luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda,
- dichiara improcedibile il ricorso;
- dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia, il 30/10/2025
Il Giudice Alessandro Pernigotto
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