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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 01/12/2025, n. 1214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1214 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
594/2024 r.g.a.c.c.
Tribunale Ordinario di Trani
VERBALE ex art. 281 sexies c.p.c.
UDIENZA DEL 01.12.2025
Alle ore 10.09, con l'assistenza del funzionario , dott.ssa viene chiamato il CP_1 Persona_1 procedimento in epigrafe.
È presente per l'avv. ROCCO ANDREA CATALDO in sostituzione dell'avv. CP_2
PIERLUIGI QUARANTA.
È presente per l'avv. TOMMASO D'AMORE in sostituzione Controparte_3 dell'avv. FEDERICO CAPPELLA.
Il Giudice
Si dà ingresso alla discussione orale.
L'avv. CATALDO precisa le conclusioni riportandosi ai motivi di appello reiterati nelle note conclusive autorizzate e ne chiede l'accoglimento.
L'avv. D'AMORE precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in tutti i propri scritti e nelle note conclusive autorizzate e chiede il rigetto dell'appello.
Il Giudice decide come da allegata sentenza.
Trani, 01.12.2025 Il Giudice dott.ssa Roberta Picardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Giudice, in funzione di Giudice di Appello in composizione monocratica, Roberta Picardi, all'udienza dell'1.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 594/2024 del Ruolo Generale
tra
1 e , rappresentati e difesi come da procura alle liti in atti dagli avv.ti Parte_1 Parte_2
RL RA ed IO De Benedictis, presso il cui studio in Bari alla via Dante Alighieri n. 3
eleggono domicilio
-appellanti-
e in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e Controparte_4
difeso dall'Avv. Federico Cappella ed elettivamente domiciliato ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
-appellata-
OGGETTO: “appello avverso sentenza del Giudice di Pace”
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza di cui la presente sentenza costituisce parte integrante
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, notificato il 02.11.2020 e - Parte_1 Parte_2
avendo esperito infruttuosamente il prescritto procedimento di negoziazione assistita - convenivano in giudizio la in persona del Presidente p.t., chiedendo accertarsi e Controparte_5
dichiararsi la responsabilità del suddetto ente in ordine al sinistro verificatosi il giorno 18.08.2019, alle ore
14:55 ca. in località Andria (BA) sulla S.P. 231, direzione di marcia Canosa di Puglia/Andria, all'altezza del
Km 54+700, allorquando il motociclo BE di , condotto da rovinava al suolo Parte_1 Parte_2
a causa di una profonda buca sulla carreggiata, non presegnalata e, per l'effetto, condannarsi l'ente al risarcimento di tutti i danni occorsi agli attori quantificati quanto a nella misura di € 2.659,30 e Parte_1
quanto a nella misura di € 1.175,00 per i danni fisici ed ulteriori € 2.209,74 per i danni Parte_2
materiali (importi rettificati a verbale della prima udienza dinanzi al GdP).
La Provincia restava contumace.
Istruito il giudizio mediante prova testimoniale e ctu tecnico ricostruttiva, il GdP di Andria, con sentenza n.
107/2023 del 13.7.2023 rigettava la domanda, ponendo a carico degli attori le spese di ctu.
2 Avverso la sentenza con atto di citazione notificato l'8.2.2024, interponevano appello e Parte_1
, deducendo violazione e/o errata applicazione della legge (art. 2051 c.c.);vizio di motivazione;
Pt_2
omessa e/o errata valutazione di elementi di fatto e di diritto- ingiustizia della decisione.
Gli appellanti concludevano chiedendo in riforma della sentenza di primo grado: condannare la
[...]
in persona del Presidente p.t. a risarcire tutti i danni occorsi al motociclo di Controparte_5
proprietà di nella misura di € 2.459,34 come quantificati nella Consulenza Tecnica d'Ufficio; Parte_1
condannare la in persona del Presidente p.t. a risarcire tutti i danni Controparte_5
materiali occorsi a. nella misura di € 2.009,79 come quantificati nella Consulenza Tecnica di Parte_2
Ufficio; condannare la in persona del Presidente p.t. a risarcire a. Controparte_5
la somma di € 1.175,00 per le lesioni patite in occasione del sinistro (invalidità temporanea Parte_2
10 gg. al 100% e 30 gg. al 50%) con vittoria delle spese di lite sia del primo grado di giudizio che di quello di appello.
Cont Con comparsa di costituzione e risposta del 24.4.2024 si costituiva la provincia in persona del presidente p.t. deducendo l'infondatezza dell'appello di cui ha chiesto il rigetto con vittoria delle spese di lite.
Istruito il giudizio mediante acquisizione del fascicolo di primo grado e le produzioni documentali in atti, la causa è stata rinviata all'odierna udienza per precisazione delle conclusioni, discussione orale e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e al termine, viene decisa mediante redazione e lettura, unitamente al dispositivo, della motivazione della sentenza.
***
L'appello è stato tempestivamente proposto con atto di citazione dell'8.2.2024, nel termine di sei mesi dal deposito della sentenza di primo grado, computando in detto termine la sospensione feriale dei termini processuali
L'appello è infondato e va rigettato.
Il primo giudice facendo buon governo delle risultanze istruttorie, adeguatamente valutata la documentazione in atti e ponendosi in continuità con consolidati orientamenti della Suprema Corte, ha
3 rigettato la domanda risarcitoria, in sostanza ritenendo che la condotta imprudente e disattenta del motociclista si fosse posta quale causa efficiente del sinistro.
È incontestato che il sinistro si sia effettivamente verificato nelle circostanze di tempo e di luogo indicate dagli attori.
Ovvero il 18.8.2019, alle ore 14.55, , alla guida del motociclo BE, tg. EG69696, mentre Parte_2
percorreva la S.P.231, direzione Canosa di Puglia-Andria in compagnia di e Controparte_7 CP_8
escussi come testi, imbattutosi in una buca ovale, ha perso il controllo del mezzo rovinando al suolo
[...]
e riportando danni materiali e lesioni personali.
Tanto risulta dalla relazione di servizio redatta da agenti della polizia stradale e trova riscontro anche nella relazione del pronto soccorso ove il è giunto in autoambulanza. Pt_2
I due testi escussi che hanno assistito alla caduta del hanno confermato che la moto è finita nella buca Pt_2
raffigurata nelle fotografie allegate al fascicolo di primo grado degli attori.
Il ctu nominato in primo grado ha confermato che la perdita di controllo del motociclo e il conseguente rovesciamento con scarrocciamento al suolo sono in rapporto di causa-effetto con l'ammaloramento stradale.
E tuttavia, la buca, come dedotto in citazione, confermato dai testi, riscontrato dal ctu e visibile nelle riproduzioni fotografiche in atti, era larga circa 50 cm e profonda 15 cm, si trovava vicino alla striscia di mezzeria a 4,20 metri dal margine destro della carreggiata, era pienamente visibile su un tratto rettilineo di una strada percorsa nelle prime ore di un pomeriggio estivo, senza che vi fossero ostacoli di sorta al suo avvistamento.
Il motociclista che precedeva il , ha evitato la sconnessione del manto stradale, laddove CP_7 Pt_2
invece il , omettendo di mantenere il margine destro, come prescritto dal codice della strada, ha Pt_2
percorso proprio il tratto di strada caratterizzato da asperità e da ammanco di materiale bituminoso, con ciò
serbando una condotta sicuramente imprudente, tenuto conto della instabilità del mezzo a bordo del quale viaggiava e della agevole possibilità di avvistare il pericolo, collocandosi sul margine destro.
La decisione di primo grado va qui confermata perché conforme alla giurisprudenza della Suprema Corte
in materia di rilevanza della condotta del danneggiato nella fattispecie di cui all'art. 2051 c.c.
4 Come si legge in un arresto in termini, in tema di danni conseguiti ad una caduta da motociclo per
presenza di una buca sul manto stradale, va esclusa la responsabilità dell'ente gestore se la buca era di
ampie dimensioni, ubicata al centro della carreggiata percorsa dal ciclomotore lungo un più ampio tratto
stradale, tutto dissestato e sconnesso, e pienamente visibile ed evitabile con la dovuta attenzione>
(Cassazione civile sez. VI, 30/10/2018, n.27724).
Il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più
incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (Cass. civ.,
sez. VI, 17/11/2021, n. 34883; Cass. civ., Sez. III, 28/06/2019, n. 17443).
Da ultimo, la Suprema Corte nel ripercorrere l'istituto della responsabilità della PA da cose in custodia ex art. 2051 c.c., prendendo le mosse dalla natura oggettiva della responsabilità del custode e dalla distinzione tra caso fortuito e fatto del danneggiato o del terzo, ha riaffermato che il requisito legale "della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza", e ciò perché,
mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sull'evento di danno sul piano della causalità materiale, al contrario il fatto colposo comporta la riduzione del risarcimento sul piano della causalità giuridica, "secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate".
Già con le decisioni nn. 2477-2483, rese pubbliche in data 1 febbraio 2018, si è avuto modo di precisare
5 che: "In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro".
Tale orientamento ha ricevuto una definitiva conferma dalle Sezioni Unite di questa Corte che, con la decisione n. 20943 del 30/06/2022, seguita anche da Cass. n. 11152 del 2023, hanno ribadito che "La
responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode". Con le ulteriori precisazioni (punti 8.4. e ss. della sentenza 20943/2022) che:
"il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode" mentre il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.: quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che
6 detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale".
Tali principi sono stati ulteriormente ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità che li ha compendiati statuendo che sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo
(rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227
cod. civ. (bastando la colpa del leso: Cass., sez. 3, 20/07/2023, n. 21675; Cass., sez. 3, 24/01/2024, n. 2376)
o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole.Tanto comporta che la prova liberatoria che il custode è onerato di dare, nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, non può avere ad oggetto l'assenza di colpa, ma piuttosto la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo) che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi,
ai sensi dell'art. 41, secondo comma, primo periodo, cod. pen., come causa esclusiva di tale evento (così, in motivazione, Cass., n. 26142/2023, cit.; Cass., n. 18518/2024, cit.).Si è in tal modo confermato che la condotta del danneggiato può assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa", fermo restando, però, che nel "formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività
causale del fatto del danneggiato, non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile"
(così, Cass., sez. 3, n. 14228 del 2023, cit.), in conformità ai principi espressi dalla sentenza delle Sezioni
Unite n. 20943/2022> (Cass. 15355/2025).
7 Tornando alla vicenda in parola e in applicazione di tutti i principi innanzi richiamati, per effetto della violazione del dovere di cautela da parte del che ha percorso il tratto di strada ampiamente disconnesso Pt_2
nonostante la chiara percezione del pericolo e la possibilità di mantenersi sul lato destro della carreggiata, si
è interrotto pertanto il nesso eziologico fra fatto ed evento dannoso.
La doglianza dagli appellanti secondo la quale la contumacia della convenuta in primo grado avrebbe precluso al primo giudice di fondare il rigetto della domanda sull'efficienze causale della condotta del Pt_2
nella causazione del sinistro, perché non eccepita, è infondata.
In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, il grado di incidenza causale sull'evento dannoso della condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa, rileva sull'applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, comma 1, c.c. (ex multis: Cass. 34886/2021)
In conclusione, la sentenza di primo grado è immune dalle censure avanzate dagli appellanti e va pertanto confermata a tanto conseguendo il rigetto dell'appello.
Quanto alle spese del presente grado, queste liquidate nella misura indicata in dispositivo, secondo i valori minimi previsti dalla tabella allegata al DM 55/2014,seguono la soccombenza dell'appellante.
Poiché l'appello è rigettato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla
L. n. 228 del 2012, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della parte appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1- bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica - in persona del Giudice Roberta Picardi –pronunciando nella causa civile iscritta al n. 598/2024 del Ruolo Generale, ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e per l'effetto, conferma la sentenza nr. 107/2023 del Giudice di Pace di CP_5
2. condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'ente appellato delle spese di lite che liquida in euro
2.552,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, cpa ed
Iva come per legge;
8 3. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17, l.
24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Trani, 1.12.2025
Il Giudice dott.ssa Roberta Picardi
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Tribunale Ordinario di Trani
VERBALE ex art. 281 sexies c.p.c.
UDIENZA DEL 01.12.2025
Alle ore 10.09, con l'assistenza del funzionario , dott.ssa viene chiamato il CP_1 Persona_1 procedimento in epigrafe.
È presente per l'avv. ROCCO ANDREA CATALDO in sostituzione dell'avv. CP_2
PIERLUIGI QUARANTA.
È presente per l'avv. TOMMASO D'AMORE in sostituzione Controparte_3 dell'avv. FEDERICO CAPPELLA.
Il Giudice
Si dà ingresso alla discussione orale.
L'avv. CATALDO precisa le conclusioni riportandosi ai motivi di appello reiterati nelle note conclusive autorizzate e ne chiede l'accoglimento.
L'avv. D'AMORE precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in tutti i propri scritti e nelle note conclusive autorizzate e chiede il rigetto dell'appello.
Il Giudice decide come da allegata sentenza.
Trani, 01.12.2025 Il Giudice dott.ssa Roberta Picardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Giudice, in funzione di Giudice di Appello in composizione monocratica, Roberta Picardi, all'udienza dell'1.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 594/2024 del Ruolo Generale
tra
1 e , rappresentati e difesi come da procura alle liti in atti dagli avv.ti Parte_1 Parte_2
RL RA ed IO De Benedictis, presso il cui studio in Bari alla via Dante Alighieri n. 3
eleggono domicilio
-appellanti-
e in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e Controparte_4
difeso dall'Avv. Federico Cappella ed elettivamente domiciliato ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
-appellata-
OGGETTO: “appello avverso sentenza del Giudice di Pace”
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza di cui la presente sentenza costituisce parte integrante
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, notificato il 02.11.2020 e - Parte_1 Parte_2
avendo esperito infruttuosamente il prescritto procedimento di negoziazione assistita - convenivano in giudizio la in persona del Presidente p.t., chiedendo accertarsi e Controparte_5
dichiararsi la responsabilità del suddetto ente in ordine al sinistro verificatosi il giorno 18.08.2019, alle ore
14:55 ca. in località Andria (BA) sulla S.P. 231, direzione di marcia Canosa di Puglia/Andria, all'altezza del
Km 54+700, allorquando il motociclo BE di , condotto da rovinava al suolo Parte_1 Parte_2
a causa di una profonda buca sulla carreggiata, non presegnalata e, per l'effetto, condannarsi l'ente al risarcimento di tutti i danni occorsi agli attori quantificati quanto a nella misura di € 2.659,30 e Parte_1
quanto a nella misura di € 1.175,00 per i danni fisici ed ulteriori € 2.209,74 per i danni Parte_2
materiali (importi rettificati a verbale della prima udienza dinanzi al GdP).
La Provincia restava contumace.
Istruito il giudizio mediante prova testimoniale e ctu tecnico ricostruttiva, il GdP di Andria, con sentenza n.
107/2023 del 13.7.2023 rigettava la domanda, ponendo a carico degli attori le spese di ctu.
2 Avverso la sentenza con atto di citazione notificato l'8.2.2024, interponevano appello e Parte_1
, deducendo violazione e/o errata applicazione della legge (art. 2051 c.c.);vizio di motivazione;
Pt_2
omessa e/o errata valutazione di elementi di fatto e di diritto- ingiustizia della decisione.
Gli appellanti concludevano chiedendo in riforma della sentenza di primo grado: condannare la
[...]
in persona del Presidente p.t. a risarcire tutti i danni occorsi al motociclo di Controparte_5
proprietà di nella misura di € 2.459,34 come quantificati nella Consulenza Tecnica d'Ufficio; Parte_1
condannare la in persona del Presidente p.t. a risarcire tutti i danni Controparte_5
materiali occorsi a. nella misura di € 2.009,79 come quantificati nella Consulenza Tecnica di Parte_2
Ufficio; condannare la in persona del Presidente p.t. a risarcire a. Controparte_5
la somma di € 1.175,00 per le lesioni patite in occasione del sinistro (invalidità temporanea Parte_2
10 gg. al 100% e 30 gg. al 50%) con vittoria delle spese di lite sia del primo grado di giudizio che di quello di appello.
Cont Con comparsa di costituzione e risposta del 24.4.2024 si costituiva la provincia in persona del presidente p.t. deducendo l'infondatezza dell'appello di cui ha chiesto il rigetto con vittoria delle spese di lite.
Istruito il giudizio mediante acquisizione del fascicolo di primo grado e le produzioni documentali in atti, la causa è stata rinviata all'odierna udienza per precisazione delle conclusioni, discussione orale e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e al termine, viene decisa mediante redazione e lettura, unitamente al dispositivo, della motivazione della sentenza.
***
L'appello è stato tempestivamente proposto con atto di citazione dell'8.2.2024, nel termine di sei mesi dal deposito della sentenza di primo grado, computando in detto termine la sospensione feriale dei termini processuali
L'appello è infondato e va rigettato.
Il primo giudice facendo buon governo delle risultanze istruttorie, adeguatamente valutata la documentazione in atti e ponendosi in continuità con consolidati orientamenti della Suprema Corte, ha
3 rigettato la domanda risarcitoria, in sostanza ritenendo che la condotta imprudente e disattenta del motociclista si fosse posta quale causa efficiente del sinistro.
È incontestato che il sinistro si sia effettivamente verificato nelle circostanze di tempo e di luogo indicate dagli attori.
Ovvero il 18.8.2019, alle ore 14.55, , alla guida del motociclo BE, tg. EG69696, mentre Parte_2
percorreva la S.P.231, direzione Canosa di Puglia-Andria in compagnia di e Controparte_7 CP_8
escussi come testi, imbattutosi in una buca ovale, ha perso il controllo del mezzo rovinando al suolo
[...]
e riportando danni materiali e lesioni personali.
Tanto risulta dalla relazione di servizio redatta da agenti della polizia stradale e trova riscontro anche nella relazione del pronto soccorso ove il è giunto in autoambulanza. Pt_2
I due testi escussi che hanno assistito alla caduta del hanno confermato che la moto è finita nella buca Pt_2
raffigurata nelle fotografie allegate al fascicolo di primo grado degli attori.
Il ctu nominato in primo grado ha confermato che la perdita di controllo del motociclo e il conseguente rovesciamento con scarrocciamento al suolo sono in rapporto di causa-effetto con l'ammaloramento stradale.
E tuttavia, la buca, come dedotto in citazione, confermato dai testi, riscontrato dal ctu e visibile nelle riproduzioni fotografiche in atti, era larga circa 50 cm e profonda 15 cm, si trovava vicino alla striscia di mezzeria a 4,20 metri dal margine destro della carreggiata, era pienamente visibile su un tratto rettilineo di una strada percorsa nelle prime ore di un pomeriggio estivo, senza che vi fossero ostacoli di sorta al suo avvistamento.
Il motociclista che precedeva il , ha evitato la sconnessione del manto stradale, laddove CP_7 Pt_2
invece il , omettendo di mantenere il margine destro, come prescritto dal codice della strada, ha Pt_2
percorso proprio il tratto di strada caratterizzato da asperità e da ammanco di materiale bituminoso, con ciò
serbando una condotta sicuramente imprudente, tenuto conto della instabilità del mezzo a bordo del quale viaggiava e della agevole possibilità di avvistare il pericolo, collocandosi sul margine destro.
La decisione di primo grado va qui confermata perché conforme alla giurisprudenza della Suprema Corte
in materia di rilevanza della condotta del danneggiato nella fattispecie di cui all'art. 2051 c.c.
4 Come si legge in un arresto in termini, in tema di danni conseguiti ad una caduta da motociclo per
presenza di una buca sul manto stradale, va esclusa la responsabilità dell'ente gestore se la buca era di
ampie dimensioni, ubicata al centro della carreggiata percorsa dal ciclomotore lungo un più ampio tratto
stradale, tutto dissestato e sconnesso, e pienamente visibile ed evitabile con la dovuta attenzione>
(Cassazione civile sez. VI, 30/10/2018, n.27724).
Il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più
incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (Cass. civ.,
sez. VI, 17/11/2021, n. 34883; Cass. civ., Sez. III, 28/06/2019, n. 17443).
Da ultimo, la Suprema Corte nel ripercorrere l'istituto della responsabilità della PA da cose in custodia ex art. 2051 c.c., prendendo le mosse dalla natura oggettiva della responsabilità del custode e dalla distinzione tra caso fortuito e fatto del danneggiato o del terzo, ha riaffermato che il requisito legale "della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza", e ciò perché,
mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sull'evento di danno sul piano della causalità materiale, al contrario il fatto colposo comporta la riduzione del risarcimento sul piano della causalità giuridica, "secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate".
Già con le decisioni nn. 2477-2483, rese pubbliche in data 1 febbraio 2018, si è avuto modo di precisare
5 che: "In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro".
Tale orientamento ha ricevuto una definitiva conferma dalle Sezioni Unite di questa Corte che, con la decisione n. 20943 del 30/06/2022, seguita anche da Cass. n. 11152 del 2023, hanno ribadito che "La
responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode". Con le ulteriori precisazioni (punti 8.4. e ss. della sentenza 20943/2022) che:
"il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode" mentre il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.: quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che
6 detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale".
Tali principi sono stati ulteriormente ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità che li ha compendiati statuendo che sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo
(rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227
cod. civ. (bastando la colpa del leso: Cass., sez. 3, 20/07/2023, n. 21675; Cass., sez. 3, 24/01/2024, n. 2376)
o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole.Tanto comporta che la prova liberatoria che il custode è onerato di dare, nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, non può avere ad oggetto l'assenza di colpa, ma piuttosto la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo) che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi,
ai sensi dell'art. 41, secondo comma, primo periodo, cod. pen., come causa esclusiva di tale evento (così, in motivazione, Cass., n. 26142/2023, cit.; Cass., n. 18518/2024, cit.).Si è in tal modo confermato che la condotta del danneggiato può assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa", fermo restando, però, che nel "formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività
causale del fatto del danneggiato, non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile"
(così, Cass., sez. 3, n. 14228 del 2023, cit.), in conformità ai principi espressi dalla sentenza delle Sezioni
Unite n. 20943/2022> (Cass. 15355/2025).
7 Tornando alla vicenda in parola e in applicazione di tutti i principi innanzi richiamati, per effetto della violazione del dovere di cautela da parte del che ha percorso il tratto di strada ampiamente disconnesso Pt_2
nonostante la chiara percezione del pericolo e la possibilità di mantenersi sul lato destro della carreggiata, si
è interrotto pertanto il nesso eziologico fra fatto ed evento dannoso.
La doglianza dagli appellanti secondo la quale la contumacia della convenuta in primo grado avrebbe precluso al primo giudice di fondare il rigetto della domanda sull'efficienze causale della condotta del Pt_2
nella causazione del sinistro, perché non eccepita, è infondata.
In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, il grado di incidenza causale sull'evento dannoso della condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa, rileva sull'applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, comma 1, c.c. (ex multis: Cass. 34886/2021)
In conclusione, la sentenza di primo grado è immune dalle censure avanzate dagli appellanti e va pertanto confermata a tanto conseguendo il rigetto dell'appello.
Quanto alle spese del presente grado, queste liquidate nella misura indicata in dispositivo, secondo i valori minimi previsti dalla tabella allegata al DM 55/2014,seguono la soccombenza dell'appellante.
Poiché l'appello è rigettato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla
L. n. 228 del 2012, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della parte appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1- bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica - in persona del Giudice Roberta Picardi –pronunciando nella causa civile iscritta al n. 598/2024 del Ruolo Generale, ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e per l'effetto, conferma la sentenza nr. 107/2023 del Giudice di Pace di CP_5
2. condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'ente appellato delle spese di lite che liquida in euro
2.552,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, cpa ed
Iva come per legge;
8 3. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17, l.
24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Trani, 1.12.2025
Il Giudice dott.ssa Roberta Picardi
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