Art. 1.
Il ruolo organico degli assistenti universitari di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 , ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465 , e' aumentato di diciotto posti.
Il Ministro per la pubblica istruzione provvedera' con proprio decreto alla diretta ripartizione, fra le Universita' e gli Istituti superiori, dei predetti diciotto posti di assistente.
Il ruolo organico degli assistenti universitari di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 , ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465 , e' aumentato di diciotto posti.
Il Ministro per la pubblica istruzione provvedera' con proprio decreto alla diretta ripartizione, fra le Universita' e gli Istituti superiori, dei predetti diciotto posti di assistente.