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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VI, sentenza 02/02/2026, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 418/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ROSSI EUGENIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4222/2025 depositato il 21/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259011916732000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato telematicamente il 21.10.2025 Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 028/2025/9011916732, notificata il 22.09.2025, con la quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione chiedeva il versamento di euro 218,30 quale Tassa Automobilistica dovuta, per l'anno 2011, alla Regione Campania, già richiesta con cartella di pagamento n. 028/2016/0033936370.
Il ricorrente, assistito dall'avv. Difensore_1, eccepiva la mancata notifica degli atti prodromici e, quindi, l'intervenuta prescrizione della cartella.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione che chiedeva il rigetto del ricorso, evidenziando che gli atti prodromici erano stati ritualmente notificati e non impugnati.
Non si costituiva la Regione Campania.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il giudice rileva che l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha documentato l'avvenuta rituale notifica della cartella n. 02820160033936370 in data 27.09.2021 nelle mani del ricorrente, nonché della successiva intimazione n. 02820239014811528, inviata via pec in data 13.12.2023.
L'avvenuta rituale notifica dei prodromici atti rende infondato il primo motivo di ricorso relativo alla irregolare e/o mancanza di notifica degli stessi.
L'avvenuta rituale notifica degli stessi rende, altresì, infondato il motivo di ricorso relativo all'intervenuta prescrizione in quanto – tenuto conto della data di notifica della cartella e dell'intimazione (27.09.2021 e
13.13.2023) e dell'impugnata cartella (22.09.2025) - non è decorso il termine triennale affinché la stessa possa considerarsi compiuta.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
il giudice rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ROSSI EUGENIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4222/2025 depositato il 21/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259011916732000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato telematicamente il 21.10.2025 Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 028/2025/9011916732, notificata il 22.09.2025, con la quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione chiedeva il versamento di euro 218,30 quale Tassa Automobilistica dovuta, per l'anno 2011, alla Regione Campania, già richiesta con cartella di pagamento n. 028/2016/0033936370.
Il ricorrente, assistito dall'avv. Difensore_1, eccepiva la mancata notifica degli atti prodromici e, quindi, l'intervenuta prescrizione della cartella.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione che chiedeva il rigetto del ricorso, evidenziando che gli atti prodromici erano stati ritualmente notificati e non impugnati.
Non si costituiva la Regione Campania.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il giudice rileva che l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha documentato l'avvenuta rituale notifica della cartella n. 02820160033936370 in data 27.09.2021 nelle mani del ricorrente, nonché della successiva intimazione n. 02820239014811528, inviata via pec in data 13.12.2023.
L'avvenuta rituale notifica dei prodromici atti rende infondato il primo motivo di ricorso relativo alla irregolare e/o mancanza di notifica degli stessi.
L'avvenuta rituale notifica degli stessi rende, altresì, infondato il motivo di ricorso relativo all'intervenuta prescrizione in quanto – tenuto conto della data di notifica della cartella e dell'intimazione (27.09.2021 e
13.13.2023) e dell'impugnata cartella (22.09.2025) - non è decorso il termine triennale affinché la stessa possa considerarsi compiuta.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
il giudice rigetta il ricorso. Compensa le spese.