Sentenza 23 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/12/2002, n. 18289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18289 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2002 |
Testo completo
| Aula 'A' 18289 702 LO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G. N. 10952/00 Cron. 43070 Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO - Rel. Consigliere Rep Dott. Paolo STILE . CATALDI Consigliere Ud. 15/10/02 Dott. Grazia LA TERZA Consigliere Dott. Maura ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO LAVORO, in del legale rappresentante pro tempore, persona elettivamente domiciliato in ROMA VIA ASIAGO 9. presso 1'Avvocato ROBERTO BERNARDINI che la rappresenta e difende in unione all'avvocato PIER RODOLFO MENICHETTI, giusta procura speciale atto notar TOMMASO SUSSARELU di TRENTO del 13.04.2000, rep. N. 24376; - ricorrente
contro
IO LA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VARRONE 9, presso lo studio dell'avvocato SILVIA 2002 CINQUEMANI, rappresentato e difeso dall'avvocato 4011 -1- GIOVANNI DE' LUTTI, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 29/00 del Tribunale di ROVERETO, depositata il 06/03/00 - R.G.N. 1262/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/10/02 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato BERNARDINI;
udito l'Avvocato DE LUTTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per l'inammissibilità ed in subordine rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 6 ottobre 1999, LA GI, in qualità di titolare della omonima ditta individuale, proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione emessa dal Dirigente del Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento in data 14 marzo 1999, chiedendo la sospensione dell'esecuzione e l'annullamento del provvedimento. Esponeva che l'ente convenuto, a seguito di controlli, gli inviava, con lettera del 17 febbraio 1999, un verbale di accertamento di infrazione (n. 035/50), contestandogli di avere assunto come dipendenti i signori ER e UI AM, e che, nonostante i chiarimenti resi sia verbalmente che documentalmente, si era visto notificare la predetta ordinanza ingiunzione con la quale gli si contestava la violazione degli artt. 5 - 12 della legge n.112/1935, 9 bis della legge n. 608/96 e 1 - 5 della legge n.4/1935. Chiariva che con i predetti AM, nel periodo dicembre 1997-maggio 1998, era in corso un contratto di prestazione d'opera, tanto che la "ditta AM" aveva continuato a lavorare presso altri cantieri, provvedendo anche a pagare i contributi dovuti agli enti previdenziali. Si costituiva la Provincia Autonoma di Trento-Servizio Lavoro e chiedeva il rigetto dell'opposizione, asserendo che le risultanze degli accertamenti si erano basate sulle dichiarazioni rese in data 2 dicembre 1998 dallo stesso LA GI e sull'esame delle fatture fiscali. L'adito Tribunale di Rovereto, rigettata l'istanza di sospensione, esperito il tentativo di conciliazione e disposto il libero interrogatorio delle parti, dopo avere assunto le dedotte prove testimoniali, con sentenza del 3-6 marzo 2000, accoglieva l'opposizione, ritenendo non provato il rapporto di dipendenza tra i AM ed il GI. 1 Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Provincia Autonoma di Trento - - Servizio Lavoro con due motivi, ulteriormente illustrato da memoria ex art.378 c.p.c.. Resiste il GI con controricorso, presentando, a sua volta memoria, con la quale, tra l'altro, ha dichiarato di rinunciare alle eccezioni avanzate col precedente atto difensivo, relative alla omessa, corretta indicazione della sentenza impugnata ed al difetto di procura speciale -disposta con atto separato-, per non essere stato menzionato nel ricorso il nome e lo studio del professionista, che l'aveva redatta. MOTIVI DELLA DECISIONE Con primo motivo, la ricorrente Provincia Autonoma di Trento, denunciando omessa ed insufficiente motivazione su un punto essenziale della controversia, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 2094 c.c. in tema di lavoro subordinato e 116 c.p.c. in tema di valutazione delle prove, si duole della "estrema sintesi" e della "assoluta vaghezza" della motivazione adottata dal Giudice a quo nella individuazione dei criteri identificativi della natura subordinata o meno del rapporto, oggetto di giudizio, e della "palese erroneità" dei pochi riferimenti individuativi del tipo lavoro subordinato. Più specificamente -osserva la ricorrente-, risolvendosi l'oggetto del contendere nell'accertamento circa la legittimità della pretesa punitiva dell'Ispettorato del Lavoro di Trento in merito alle contestate violazioni della normativa sul collocamento e agli obblighi accessori in tema di assunzione con riferimento alla contestata natura subordinata di rapporti di lavoro, qualificati come autonomi dall'opponente, si imponeva una netta e chiara definizione dei criteri di qualificazione che il Giudicante riteneva prioritari per l'identificazione della fattispecie;
criteri che dovevano tener conto della peculiare attività svolta dai signori Bergamini, la quale, consistendo in quella di lavoro idraulico, non comportava concreta necessità di direttive tecnico professionali continue o 2 reiterati interventi datoriali per l'organizzazione del lavoro svolto dai suoi collaboratori. Di conseguenza, il riferimento, operato dal Giudice, alla subordinazione quale assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro, senza alcuna considerazione di altri criteri di qualificazione, appariva erroneo;
così come fuorviante era il richiamo di circostanze come quella concernente "un preteso contemporaneo impegno dei lavoratori in altri lavori diversi da quelli per cui è causa"- prive di ogni significato ai fini qualificativi. Con il secondo motivo, la ricorrente, ricollegandosi al precedente, denuncia difetto di motivazione e violazione degli artt.1 legge 1369/60, 116 c.p.c. e 2697 c.c. sull'onere della prova, deducendo non solo la erronea applicazione, da parte del Giudice di Rovereto, delle norme richiamate, ma anche l'omessa o quanto meno insufficiente motivazione, in relazione alle risultanze istruttorie ed alla documentazione in atti, in merito alla presenza di elementi di fatto idonei a far ritenere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Entrambi i motivi, da trattarsi congiuntamente per la loro evidente connessione, sono infondati. Va in proposito rammentato che - come questa Corte ha avuto più volte modo di affermare (cfr., in particolare, tra le tante, Cass. sez. un.27 dicembre 1997 n.13045)- il vizio di motivazione non può consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello auspicato dalle parti, perché spetta solo al giudice del merito di individuare le fonti del proprio convincimento ed all'uopo valutarne le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvi i casi tassativamente previsti dall'ordinamento. Ne consegue che il giudice di merito è libero di formarsi il proprio convincimento utilizzando gli elementi probatori che ritiene 3 rilevanti per la decisione, senza necessità di prendere in considerazione tutte le risultanze processuali e di confutare ogni argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che indichi gli elementi sui quali fonda il suo convincimento, dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene specificamente non menzionati, siano incompatibili con la decisione adottata. In questa prospettiva, pertanto, il controllo del giudice di legittimità sulla motivazione del giudice del merito non deve tradursi in un riesame del fatto o in una ripetizione del giudizio di fatto, non tendendo il giudizio di cassazione a stabilire se gli elementi di prova confermino, in modo sufficiente, l'esistenza dei fatti posti a fondamento della decisione. Il controllo, dunque, non ha per oggetto le prove, ma solo il ragionamento giustificativo. Esso ripercorre l'argomentazione svolta nella motivazione dal giudice del merito a sostegno della decisione assunta e ne valuta la correttezza e la sufficienza. Nel giudizio di cassazione, quindi, anche sotto il profilo della mancanza, insufficienza o contraddittorietà della motivazione il riesame nel merito inammissibile (Cass. 9 maggio 1991 n. 5196). Orbene, il Tribunale di Rovereto, dopo avere correttamente evidenziato che il verbale di accertamento del pubblico ufficiale, e quindi anche del funzionario dell'ispettorato del lavoro, ai sensi dell'art. 2700 c.c., fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che lo stesso pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ha altrettanto correttamente precisato che tale efficacia non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante (cfr. Cass. sez. un. 25 novembre 1992 n.12545). Da tale premessa ha coerentemente fatto discendere la conclusione che, nella specie, "dal verbale di accertamento in oggetto. essendo la dichiarazione dell'opponente resa ad altri fini, il verbalizzante ha tratto apprezzamenti e valutazioni che ben possono costituire oggetto di prova e che non assurgono a piena prova fino a querela di falso" Ha quindi proseguito nell'esame delle risultanze istruttorie, indicando le circostanze da esse emergenti, e cioè che : a) i signori AM si recavano sui cantieri con il proprio mezzo;
b) avevano ricevuto incarico dal GI all'inizio del lavoro;
c) usavano i propri attrezzi mentre il GI aveva fornito il materiale (cioè i sanitari che dovevano essere installati); d) non erano sempre vicino al GI;
e) svolgevano contemporaneamente altri lavori. Nessuna di tali circostanze -ad avviso del Tribunale- era indicativa della sussistenza di rapporti di lavoro subordinato, essendo, tale forma di lavoro, contraddistinta dall'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro;
anzi l'ultima circostanza elencata, ricavantesi almeno da una delle fatture prodotte, induceva a propendere che l'attività prestata dai AM si svolgeva in regime di autonomia. In questo quadro istruttorio, il Tribunale ha ritenuto che, in mancanza di prova sufficiente per ritenere la sussistenza dei contestati rapporti di lavoro subordinato, gravando sull'Amministrazione l'onere della dimostrazione degli elementi posti a base della opposta ordinanza ingiunzione, l'opposizione andava accolta. Osserva il Collegio che tale motivazione sfugge alle censure mosse alla impugnata decisione, sia sotto il profilo della coerenza della motivazione sia sotto quello del rispetto dei criteri identificativi del rapporto di lavoro subordinato, rispondenti a quanto in più occasioni affermato da questa Corte (cfr. Cass.5464/98; Cass.3634/98), sia, infine, sotto quello della corretta applicazione delle regole in materia di onere della prova (art.2697 c.c.), incombendo su chi vuol far valer un diritto in giudizio l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Né può sostenersi che siffatta conclusione viene a porsi in contrasto con la normativa di cui all'art. 1 della legge n.1369/60, trattandosi di un tema non prospettato dinanzi al Giudice del merito e, quindi, non deducibile in questa sede. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio, , oltre € 1.500,00 (millecinquecento/00) per onorari.liquidate in € 19,50 Roma, 15 ottobre 2002. Il Consigliere est. Il Presidente Vincenzo Willo IL CANCELLERE Depositato Cancelleria 90g, 7-3/PVC/2002 IL CANCELLIERE 6