CASS
Sentenza 3 maggio 2023
Sentenza 3 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/05/2023, n. 18302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18302 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OS LO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 02/02/2023 del TRIB. LIBERTA di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
lette le conclusioni del PG LUIGI ORSI Penale Sent. Sez. 4 Num. 18302 Anno 2023 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: MARI ATTILIO Data Udienza: 06/04/2023 CONSIDERATO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Salerno - adito ai sensi dell'art.310 cod.proc.pen. - ha rigettato l'appello proposto da EL Esposito avverso l'ordinanza con la quale il GIP presso lo stesso Tribunale aveva respinto la richiesta di revoca della misura dell'obbligo di dimora nel Comune di Pagani disposta in relazione al reato previsto dall'art.73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, commesso il 27 marzo 2021. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, con unico, articolato motivo di impugnazione nel quale ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), e c) cod.proc.pen. - l'inosservanza ed erronea applicazione di norme processuali in relazione all'art.275, comma 1-bis e comma 2, cod.proc.pen., nonché, in riferimento all'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen., la mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine al medesimo profilo. 2.1. Ha premesso che, in sede di originaria istanza di revoca della misura, era stato rappresentato come la sentenza di primo grado imponesse una rivalutazione dell'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione e della proporzionalità della misura medesima;
ha quindi rilevato come lo stesso Tribunale avesse convenuto sul carattere di novità da attribuire alla pronuncia di condanna ma che - contraddittoriamente - avesse invece ritenuto che il dato relativo concorresse ad una valutazione di persistenza delle esigenze cautelari desumendo il dato medesimo dal giudizio di condanna stesso. 2.2. Ha quindi argomentato che la motivazione del provvedimento impugnato dovesse ritenersi contraddittoria nella parte in cui, da un lato, evidenziava la rilevanza della sentenza e dall'altro invece la escludeva;
allegando la conseguente violazione di legge determinata dalla, conclusiva, mancata valutazione del dato emergente dalla sentenza medesima ai fini della persistenza del quadro cautelare anche in riferimento al disposto dell'art.275, comma 2, cod.proc.pen.; deducendo altresì la mancanza di resejj considerazione delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti, in relazione al disposto dell'art.275, comma 1-bis, cod.proc.pen.. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Nella motivazione dell'ordinanza, il Tribunale ha rilevato che il ricorrente - all'esito di giudizio abbreviato - era stato condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione in relazione al reato previsto dall'art.73 T.U. Stup.; ha rilevato che l'istanza spiegata di fronte al Giudice procedente era fondata sui dati rappresentati dal tempo trascorso dall'esecuzione della misura, dal comportamento processuale collaborativo tenuto dall'imputato e dal rigoroso rispetto delle prescrizioni connesse alle misure cautelari applicate. 2.1. Il Tribunale ha quindi premesso che - data la situazione di giudicato cautelare derivante dalla originaria conferma della misura deliberata dal giudice del riesame - occorreva analizzare se, nella fattispecie in questione, fossero presenti elementi sopravvenuti idonei a incidere sul quadro indiziario e cautelare già cristallizzato, ritenendo che non potesse ritenersi di idonea valenza, atteso il carattere tendenzialmente neutro, il solo dato rappresentato dal tempo trascorso dall'applicazione della misura;
che, in relazione al disposto dell'art.275, comma 1-bis, cod.proc.pen., l'esito del procedimento dovesse ritenersi concorrente alla valutazione di persistenza delle esigenze cautelari e che non potesse attribuirsi idonea valenza ai soli dati rappresentati dalla concessione delle circostanze attenuanti generiche, trattandosi di aspetti inerenti al solo trattamento sanzionatorio ma non rilevanti ai fini in esame. 2.2. Il Tribunale ha ulteriormente valutato come non rilevante il dato rappresentato dall'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150 in riferimento all'applicabilità della sanzione del lavoro di pubblica utilità in sostituzione di pene detentive non superiori ai tre anni di reclusione. 3. In relazione al profilo di censura attinente a una dedotta contraddittorietà della motivazione in punto di concreta valutazione della rilevanza della sopravvenuta sentenza di condanna deve rilevarsi che, sulla base della complessiva lettura delle premesse e delle conclusioni dell'ordinanza impugnata, la stessa non appare sussistente, connotando conseguentemente di infondatezza il relativo rilievo. 3.1. Nella prima parte della motivazione, il Tribunale ha dato infatti conto della astratta rilevanza della sentenza, sopravvenuta rispetto alla formazione del giudicato cautelare, a incidere sulla complessiva valutazione della 3 posizione dell'indagato in sede di incidente de libertate. Tanto in coerenza con l'esatta interpretazione del disposto del comma 1-bis dell'art.275 cod.proc.pen., il quale - nell'imporre una nuova valutazione delle esigenze cautelari contestualmente alla pronuncia di una sentenza di condanna - attribuisce alla sentenza medesima la valenza di un elemento nuovo, da valutare insieme alle modalità del fatto e agli ulteriori elementi sopravvenuti, da utilizzare ai fini del rinnovato giudizio di congruità della misura, se eventualmente (e come nel caso di specie) già applicata;
tanto ai fini del complessivo giudizio di proporzionalità e adeguatezza peraltro imposto, in sede di esame dell'istanza di revoca, anche dalle disposizioni contenute nell'art.299 cod.proc.pen.. 3.2. In sede di conclusioni della motivazione, il Tribunale ha peraltro dato adeguatamente conto della non rilevanza della sentenza di condanna ai fini del giudizio di proporzionalità e adeguatezza della misura applicata in relazione al comma 2 dell'art.275 cod.proc.pen. e che pure impone di tenere conto, ai fini del giudizio medesimo, dell'entità della sanzione che sia stata o che si ritiene possa essere irrogata;
rilevando, sul punto, come il dato rappresentato dalla pena concretamente inflitta non fosse idoneo a far desumere td, venir meno delle esigenze cautelari, essendo indifferenti gli elementi rappresentati dalla concessione delle circostanze attenuanti generiche e dalla commisurazione della sanzione in termini prossimi al minimo edittale, trattandosi di fattori rilevanti ai soli fini del trattamento sanzionatorio. 4. Operata tale premessa, deve quindi rilevarsi come il ricorso finisca per non confrontarsi concretamente con le motivazioni poste dal Tribunale alla base del persistente giudizio di proporzionalità e adeguatezza della gradata misura dell'obbligo di dimora in relazione al quadro indiziario e cautelare vigente al momento dell'adozione del provvedimento. 4.1. Il Tribunale ha analiticamente rilevato - alla luce della sanzione concretamente inflitta e in considerazione della situazione di giudicato cautelare - l'irrilevanza: del decorso del tempo trascorso dall'applicazione delle misure cautelari (in quanto non considerevole rispetto all'entità della pena); del dato rappresentato dal rispetto delle prescrizioni connesse alle misure medesime in quanto espressione di condotta doverosa e certo non valorizzabile in un'entità di tempo limitata;
dell'avvenuto reinserimento lavorativo, anche in considerazione del fatto che l'imputato aveva utilizzato la propria attività quale strumento per tentare di occultare la propria attività 4 Il Consigliere estensore criminale;
nonché (per le ragioni sopra esposte) del dato rappresentato dalla concreta entità della pena inflitta. 4.2. Deve quindi rilevarsi come, contrariamente alla prospettazione contenuta nel ricorso, il Tribunale abbia valorizzato il complessivo quadro cautelare, non limitandosi a esaminare i soli dati rappresentati dalla sopravvenuta sentenza di condanna e dall'entità della pena inflitta;
in particolare, deve ritenersi che non sussista alcuna intrinseca contraddittorietà nel provvedimento impugnato, il quale ha correttamente valutato l'esito del procedimento ritenendo specificamente che il trattamento sanzionatorio benevolo conseguente all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non abbia, di per sé stesso, alcuna valenza ai fini del giudizio di proporzionalità e adeguatezza della misura applicata. 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 6 aprile 2023 ilresidente
lette le conclusioni del PG LUIGI ORSI Penale Sent. Sez. 4 Num. 18302 Anno 2023 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: MARI ATTILIO Data Udienza: 06/04/2023 CONSIDERATO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Salerno - adito ai sensi dell'art.310 cod.proc.pen. - ha rigettato l'appello proposto da EL Esposito avverso l'ordinanza con la quale il GIP presso lo stesso Tribunale aveva respinto la richiesta di revoca della misura dell'obbligo di dimora nel Comune di Pagani disposta in relazione al reato previsto dall'art.73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, commesso il 27 marzo 2021. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, con unico, articolato motivo di impugnazione nel quale ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), e c) cod.proc.pen. - l'inosservanza ed erronea applicazione di norme processuali in relazione all'art.275, comma 1-bis e comma 2, cod.proc.pen., nonché, in riferimento all'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen., la mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine al medesimo profilo. 2.1. Ha premesso che, in sede di originaria istanza di revoca della misura, era stato rappresentato come la sentenza di primo grado imponesse una rivalutazione dell'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione e della proporzionalità della misura medesima;
ha quindi rilevato come lo stesso Tribunale avesse convenuto sul carattere di novità da attribuire alla pronuncia di condanna ma che - contraddittoriamente - avesse invece ritenuto che il dato relativo concorresse ad una valutazione di persistenza delle esigenze cautelari desumendo il dato medesimo dal giudizio di condanna stesso. 2.2. Ha quindi argomentato che la motivazione del provvedimento impugnato dovesse ritenersi contraddittoria nella parte in cui, da un lato, evidenziava la rilevanza della sentenza e dall'altro invece la escludeva;
allegando la conseguente violazione di legge determinata dalla, conclusiva, mancata valutazione del dato emergente dalla sentenza medesima ai fini della persistenza del quadro cautelare anche in riferimento al disposto dell'art.275, comma 2, cod.proc.pen.; deducendo altresì la mancanza di resejj considerazione delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti, in relazione al disposto dell'art.275, comma 1-bis, cod.proc.pen.. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Nella motivazione dell'ordinanza, il Tribunale ha rilevato che il ricorrente - all'esito di giudizio abbreviato - era stato condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione in relazione al reato previsto dall'art.73 T.U. Stup.; ha rilevato che l'istanza spiegata di fronte al Giudice procedente era fondata sui dati rappresentati dal tempo trascorso dall'esecuzione della misura, dal comportamento processuale collaborativo tenuto dall'imputato e dal rigoroso rispetto delle prescrizioni connesse alle misure cautelari applicate. 2.1. Il Tribunale ha quindi premesso che - data la situazione di giudicato cautelare derivante dalla originaria conferma della misura deliberata dal giudice del riesame - occorreva analizzare se, nella fattispecie in questione, fossero presenti elementi sopravvenuti idonei a incidere sul quadro indiziario e cautelare già cristallizzato, ritenendo che non potesse ritenersi di idonea valenza, atteso il carattere tendenzialmente neutro, il solo dato rappresentato dal tempo trascorso dall'applicazione della misura;
che, in relazione al disposto dell'art.275, comma 1-bis, cod.proc.pen., l'esito del procedimento dovesse ritenersi concorrente alla valutazione di persistenza delle esigenze cautelari e che non potesse attribuirsi idonea valenza ai soli dati rappresentati dalla concessione delle circostanze attenuanti generiche, trattandosi di aspetti inerenti al solo trattamento sanzionatorio ma non rilevanti ai fini in esame. 2.2. Il Tribunale ha ulteriormente valutato come non rilevante il dato rappresentato dall'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150 in riferimento all'applicabilità della sanzione del lavoro di pubblica utilità in sostituzione di pene detentive non superiori ai tre anni di reclusione. 3. In relazione al profilo di censura attinente a una dedotta contraddittorietà della motivazione in punto di concreta valutazione della rilevanza della sopravvenuta sentenza di condanna deve rilevarsi che, sulla base della complessiva lettura delle premesse e delle conclusioni dell'ordinanza impugnata, la stessa non appare sussistente, connotando conseguentemente di infondatezza il relativo rilievo. 3.1. Nella prima parte della motivazione, il Tribunale ha dato infatti conto della astratta rilevanza della sentenza, sopravvenuta rispetto alla formazione del giudicato cautelare, a incidere sulla complessiva valutazione della 3 posizione dell'indagato in sede di incidente de libertate. Tanto in coerenza con l'esatta interpretazione del disposto del comma 1-bis dell'art.275 cod.proc.pen., il quale - nell'imporre una nuova valutazione delle esigenze cautelari contestualmente alla pronuncia di una sentenza di condanna - attribuisce alla sentenza medesima la valenza di un elemento nuovo, da valutare insieme alle modalità del fatto e agli ulteriori elementi sopravvenuti, da utilizzare ai fini del rinnovato giudizio di congruità della misura, se eventualmente (e come nel caso di specie) già applicata;
tanto ai fini del complessivo giudizio di proporzionalità e adeguatezza peraltro imposto, in sede di esame dell'istanza di revoca, anche dalle disposizioni contenute nell'art.299 cod.proc.pen.. 3.2. In sede di conclusioni della motivazione, il Tribunale ha peraltro dato adeguatamente conto della non rilevanza della sentenza di condanna ai fini del giudizio di proporzionalità e adeguatezza della misura applicata in relazione al comma 2 dell'art.275 cod.proc.pen. e che pure impone di tenere conto, ai fini del giudizio medesimo, dell'entità della sanzione che sia stata o che si ritiene possa essere irrogata;
rilevando, sul punto, come il dato rappresentato dalla pena concretamente inflitta non fosse idoneo a far desumere td, venir meno delle esigenze cautelari, essendo indifferenti gli elementi rappresentati dalla concessione delle circostanze attenuanti generiche e dalla commisurazione della sanzione in termini prossimi al minimo edittale, trattandosi di fattori rilevanti ai soli fini del trattamento sanzionatorio. 4. Operata tale premessa, deve quindi rilevarsi come il ricorso finisca per non confrontarsi concretamente con le motivazioni poste dal Tribunale alla base del persistente giudizio di proporzionalità e adeguatezza della gradata misura dell'obbligo di dimora in relazione al quadro indiziario e cautelare vigente al momento dell'adozione del provvedimento. 4.1. Il Tribunale ha analiticamente rilevato - alla luce della sanzione concretamente inflitta e in considerazione della situazione di giudicato cautelare - l'irrilevanza: del decorso del tempo trascorso dall'applicazione delle misure cautelari (in quanto non considerevole rispetto all'entità della pena); del dato rappresentato dal rispetto delle prescrizioni connesse alle misure medesime in quanto espressione di condotta doverosa e certo non valorizzabile in un'entità di tempo limitata;
dell'avvenuto reinserimento lavorativo, anche in considerazione del fatto che l'imputato aveva utilizzato la propria attività quale strumento per tentare di occultare la propria attività 4 Il Consigliere estensore criminale;
nonché (per le ragioni sopra esposte) del dato rappresentato dalla concreta entità della pena inflitta. 4.2. Deve quindi rilevarsi come, contrariamente alla prospettazione contenuta nel ricorso, il Tribunale abbia valorizzato il complessivo quadro cautelare, non limitandosi a esaminare i soli dati rappresentati dalla sopravvenuta sentenza di condanna e dall'entità della pena inflitta;
in particolare, deve ritenersi che non sussista alcuna intrinseca contraddittorietà nel provvedimento impugnato, il quale ha correttamente valutato l'esito del procedimento ritenendo specificamente che il trattamento sanzionatorio benevolo conseguente all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non abbia, di per sé stesso, alcuna valenza ai fini del giudizio di proporzionalità e adeguatezza della misura applicata. 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 6 aprile 2023 ilresidente