Sentenza 1 dicembre 1998
Massime • 1
In materia di sequestro preventivo, il pericolo attinente alla libera disponibilità della cosa, rilevante ai fini del provvedimento cautelare, va inteso in senso oggettivo, come probabilità di danno futuro, connesso alla effettiva disponibilità materiale o giuridica della cosa o al suo uso, sicché non è di ostacolo all'adozione della misura il fatto che il reato sia già consumato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/12/1998, n. 6520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6520 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi sigg.: Camera di consiglio
Dott. CONSOLI EP PRESIDENTE del 1.12.1998
1. Dott. BADIA GIOVANNI CONSIGLIERE SENTENZA
2. " NE RA " N.6520
3. " LA NA " REGISTRO GENERALE
4. " SI EP " N.28698/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LI RI nata a [...] il [...]
avverso l'ordinanza del Tribunale di Bologna in data 26.6.1998 dal Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Marrone Udito il Procuratore Generale dott. Gianfranco Viglietta che ha concluso per il rigetto del ricorso
Uditi l'avv. Pierluigi Coliva del foro di Bologna per la ricorrente e l'avv. Enrica Selvatici, in sostituzione dell'avv. Guido Magnisi per la parte civile
M O T I V I
1) A seguito di denuncia di UL OR socio della Srl "Quercia d'oro" per appropriazione indebita nei confronti dell'amministratore UI CC, il GIP del Tribunale di Bologna disponeva il sequestro preventivo della somma di lire 185 milioni investita in BOT a scadenza annuale appartenenti a RI CA, socia anch'essa della "Quercia d'oro".
In sede di riesame del provvedimento il Tribunale confermava il sequestro ed affermava:
- condivisibile la qualificazione di cosa pertinente al reato attribuita alla somma indebitamente distratta
- configurabile il reato di appropriazione indebita in base sia alla iniziale apprensione materiale della somma da parte dello CC, sia suo successivo comportamento "uti dominus"
- che i plurimi passaggi delle somme poste in essere dallo CC, erano cessati con il confluire di parte della somma sul c/c della CA, socia della "Quercia d'oro" e convivente dello CC - che appare provata la relazione tra le somme investite da CC e gli assegni tratti sul conto della "Quercia d'oro"
- che "se appare pressoché certo che la somma utilizzata all'origine dei vari trapassi fosse comprensiva anche delle quote spettanti alla CA, risulta difficilmente sostenibile che, all'esito delle complessive operazioni descritte, le specifiche somme vincolate, contenute nel deposito titoli, siano quelle di pertinenza dell'istante. Tale effetto è dovuto anche alla naturale fungibilità del denaro, la cui originaria confluenza sul conto CC determinava un effetto confusorio, tanto che non poteva distinguersene la provenienza".
2) Col ricorso la difesa della CA deduce violazioni di legge, in quanto il Tribunale ha ritenuto applicabile il sequestro preventivo anche a fronte di un reato già perfezionato ed ha assimilato il corpo di reato alle cose pertinenti al reato. 3) Il ricorso non è fondato.
Entrambe le questioni giuridiche poste dalla difesa sono state ripetutamente affrontate da questa Corte e risolte nel senso indicato dal Tribunale di Bologna.
Quanto all'ammissibilità del sequestro preventivo in relazione a reato già consumato è ormai ius receptum che il pericolo attinente alla libera disponibilità della cosa, rilevante ai fini del sequestro preventivo, va inteso in senso oggettivo, come probabilità di danno futuro, connesso alla effettiva disponibilità materiale o giuridica della cosa o al suo uso, sicché non è di ostacolo all'adozione della misura il fatto che il reato sia già consumato (v. da ultimo Cass. Sez. V, 10.2.1998, Meoli, sent. n. 759).
Per quanto riguarda poi il rapporto di pertinenzialità richiesto dall'art. 321 c.p.p., è da rilevare che la fungibilità dei beni non esclude la loro sequestrabilità e che compete al giudice del merito indicare gli elementi in base ai quali i beni debbono essere valutati pertinenti al reato.
Nell'ipotesi in cui, come nel caso in esame, la motivazione del provvedimento, sul punto, è esente da vizi logici, essa è insindacabile in sede di legittimità, onde le argomentazioni difensive riguardanti l'attribuibilità delle somme sequestrate alla CA, piuttosto che allo CC, non sono valutabili in questa sede. Pertanto, il ricorso va rigettato.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 1999