Art. 18.
Per consentire il completamento degli interventi del "Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale" costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell' articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675 , relativamente alle domande presentate entro il 31 dicembre 1982, sono autorizzate le seguenti spese aggiuntive:
a) per le spese di cui all'articolo 29, I, lettera a), della legge 12 agosto 1977, n. 675 :
lire 200 miliardi per l'esercizio finanziario 1983;
lire 400 miliardi per l'esercizio finanziario 1984;
lire 400 miliardi per l'esercizio finanziario 1985;
lire 400 miliardi per l'esercizio finanziario 1986;
lire 400 miliardi per l'esercizio finanziario 1987;
b) per le spese di cui all'articolo 29, I, lettera b), della stessa legge, lire 3.500 miliardi, di cui lire 250 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1983 al 1992 e lire 200 miliardi per gli esercizi finanziari dal 1993 al 1997.
La durata del Fondo e' estesa a tutto il periodo coperto dalle autorizzazioni di spesa previste dalla legge 12 agosto 1977, n. 675 , e successive modificazioni ed integrazioni.
Il CIPI determina, con propria delibera, le quote delle autorizzazioni di spesa di cui al primo comma da destinare a favore delle piccole e medie imprese.
I contributi in conto interessi su emissioni obbligazionarie, previsti dall' articolo 4, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675 , possono essere concessi sia per differenza tassi sia per differenza rate, anche nei casi di obbligazioni convertibili a fine periodo e di emissioni parziali non soggette a preammortamento.
Le spese sostenute possono essere documentate anche mediante elenchi notarili di fatture o elaborati meccanografici di contabilita' industriale.
A tutti gli adempimenti che si rendono necessari per consentire la piu' agile attuazione della stessa legge 12 agosto 1977, n. 675 , nonche' alla istituzione di commissioni per l'accertamento della realizzazione ed eventuale entrata in funzione degli impianti, da effettuare con onere a carico delle imprese interessate, provvede il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
La disciplina di cui al precedente comma puo' essere estesa alle altre norme di incentivazione alle imprese industriali che prevedono fondi gestiti ai sensi dell' articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 .
Per consentire il completamento degli interventi del "Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale" costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell' articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675 , relativamente alle domande presentate entro il 31 dicembre 1982, sono autorizzate le seguenti spese aggiuntive:
a) per le spese di cui all'articolo 29, I, lettera a), della legge 12 agosto 1977, n. 675 :
lire 200 miliardi per l'esercizio finanziario 1983;
lire 400 miliardi per l'esercizio finanziario 1984;
lire 400 miliardi per l'esercizio finanziario 1985;
lire 400 miliardi per l'esercizio finanziario 1986;
lire 400 miliardi per l'esercizio finanziario 1987;
b) per le spese di cui all'articolo 29, I, lettera b), della stessa legge, lire 3.500 miliardi, di cui lire 250 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1983 al 1992 e lire 200 miliardi per gli esercizi finanziari dal 1993 al 1997.
La durata del Fondo e' estesa a tutto il periodo coperto dalle autorizzazioni di spesa previste dalla legge 12 agosto 1977, n. 675 , e successive modificazioni ed integrazioni.
Il CIPI determina, con propria delibera, le quote delle autorizzazioni di spesa di cui al primo comma da destinare a favore delle piccole e medie imprese.
I contributi in conto interessi su emissioni obbligazionarie, previsti dall' articolo 4, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675 , possono essere concessi sia per differenza tassi sia per differenza rate, anche nei casi di obbligazioni convertibili a fine periodo e di emissioni parziali non soggette a preammortamento.
Le spese sostenute possono essere documentate anche mediante elenchi notarili di fatture o elaborati meccanografici di contabilita' industriale.
A tutti gli adempimenti che si rendono necessari per consentire la piu' agile attuazione della stessa legge 12 agosto 1977, n. 675 , nonche' alla istituzione di commissioni per l'accertamento della realizzazione ed eventuale entrata in funzione degli impianti, da effettuare con onere a carico delle imprese interessate, provvede il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
La disciplina di cui al precedente comma puo' essere estesa alle altre norme di incentivazione alle imprese industriali che prevedono fondi gestiti ai sensi dell' articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 .