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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 03/12/2025, n. 798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 798 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente rel. dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 9773 /2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 08/09/2025 da
e da Parte_1 Parte_2 entrambi con il proc. e dom. avv. MELCHIOR MAURO avente ad oggetto: separazione consensuale e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi degli artt. 473 bis 49-51 cpc;
sentito il presidente relatore,
- preso atto della volontà dei coniugi;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.;
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 06.09.2014 in BUJA (UD), con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del suddetto comune al n. 5, Parte
2, Serie A, dell'anno 2014;
- dato atto che dall'unione sono nate le figlie (02.05.2015) e (28.10.2018) Per_1 Per_2 minorenni;
- dato atto che i ricorrenti hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge;
- preso atto degli accordi tra i coniugi, conformi agli interessi delle figlie minori;
1 - preso atto che le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
- rilevato che tale ultima domanda non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni;
- precisato che la pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito
P.Q.M.
omologa la separazione personale dei sig.ri e Parte_1 Pt_2 il cui matrimonio è stato celebrato in data 06.09.2014 in BUJA (UD), con atto
[...] trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del suddetto comune al n. 5, Parte 2, Serie A, dell'anno 2014, alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati nel domicilio che ognuno di loro sceglierà liberamente.
A tal proposito, dà atto che il sig. continuerà ad occupare l'abitazione, già Parte_2 casa coniugale, di Buja (UD) Rive di Sgnaf 9 ed a corrispondere la relativa rata di mutuo per circa euro 900,00 mensili gravante sull'immobile.
Dà atto che la Sig.ra si trasferirà, entro sessanta giorni dal deposito della Parte_1 presente sentenza di separazione, in altra abitazione nelle immediate vicinanze rispetto al
Comune di Buja, ove fisserà la propria residenza anagrafica unitamente alle figlie e Per_1
Persona_3
2) Dispone che le minori e siano affidate congiuntamente ed in via condivisa Per_1 Per_2 ad entrambi i genitori ma con collocazione, come indicato, presso la fissanda abitazione della madre.
3) Dà atto che i genitori dichiarano che, attualmente, le figlie hanno un solo impegno extrascolastico sportivo (da scegliere nel mese di settembre). Prende atto che i coniugi non hanno la necessità di redigere il piano genitoriale per la permanenza di dei figli presso l'uno o l'altro dei ricorrenti stante i loro discreti rapporti e l'accordo di massima trasfuso nel ricorso.
Dispone, pertanto, che:
- dal lunedì al venerdì e stiano con la madre;
Per_1 Per_2
- ogni sabato e domenica (con rientro a scuola direttamente il lunedì) stiano con il padre.
Fermi gli impegni scolatici e ludici delle minori, ciascun genitore frequenterà le medesime reciprocamente in libertà, salvo il solo previo coordinamento telefonico dei tempi.
2 4) Per le festività, c.d. “ponti” e ogni altra sospensione didattica, dispone che i genitori si alternino la gestione e la permanenza in via esclusiva delle minori di modo che le giornate siano il più possibile suddivise in maniera equa tra ciascun genitore (esempio 1.11 padre,
8.12 madre 25.04 padre, 1.05 madre e via di seguito salvo poi ruotare l'anno seguente) salvo ogni diverso accordo tra loro genitori che dovrà essere concordato con congruo preavviso.
Dispone che le vacanze di Natale e pasquali siano fruite per giusta metà da entrambi i genitori con le figlie (ad esempio dal 23.12 al 30.12 e dal 31.12 al 6.1) con rotazione di anno in anno.
5) Dispone che i genitori possano tenere le minori durante le vacanze estive per 15 giorni anche non consecutivi, garantendo all'altro genitore il contatto telefonico giornaliero. A tal proposito, dà atto che gli stessi si impegnano a predisporre un piano ferie entro il mese di maggio di ciascun anno, impegnandosi sempre a comunicare all'altro genitore eventuali viaggi lasciando indicazione del luogo ove alloggeranno e relativo recapito.
6) Dispone che i genitori provvedano direttamente al mantenimento delle figlie quando le medesime staranno presso l'uno e l'altro, secondo le turnazioni di cui al precedente punto 3).
7) Nulla per assegni tra i coniugi.
8) Dà atto che la Sig.ra beneficerà del 100% del c.d. assegno unico e universale Pt_1 nonché del 100% dei benefici fiscali per i genitori.
9). Le spese straordinarie mediche e scolastiche sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno come da osservatorio nazionale sul diritto di famiglia allegato al ricorso e che i ricorrenti dichiarano di conoscere.
10) Dà atto che il Sig. agherà integralmente la rata di mutuo fondiario per la casa Pt_2 ex coniugale, fino all'estinzione del medesimo ovvero fino alla vendita a terzi.
Dà atto che i coniugi sin d'ora si accordano che detta abitazione censita in N.C.E.U. Comune di Buja Foglio 4, p.lla n. 302, sub 2, Riva Rive di Sgnaf 9, Piano S1-T-1, Cat. A/7, Cl. 1, vani
8, RCE 599,09 verrà posta in vendita nell'anno 2026 mediante ricorso ad agenzia immobiliare o personalmente, in relazione a futuri accordi.
Dà atto che il Sig. i impegna infine ad adoperarsi per l'eventuale liberazione dalle Pt_2 garanzie in capo alla Sig.ra verso la banca erogante il mutuo. Pt_1
Dà atto che i coniugi dichiarano che non sussistono altri beni in comproprietà, né altre questioni economiche da risolvere.
3 ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BUJA (UD), di annotare la presente sentenza in calce all' atto n. 5, parte 2, Serie A, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno
2014; rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione;
Spese al definitivo
Udine, li 27.11.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini
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