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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/11/2025, n. 2622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2622 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 898/2019
TRA
rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Raffaele Pannone presso il cui Parte_1 studio elett. dom. in Piedimonte Matese, alla via Epitaffio, Palazzo Morelli
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e dif., in virtù di procura generale alle liti indicata CP_1 in atti, dall'avv. Dario Marinuzzi, con cui elett. dom. in Caserta, alla Via Arena Loc. San Benedetto
RESISTENTE
NONCHE'
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e dif., Controparte_2 giusta procura in atti, dall'avv. Alessandro Minucci, presso il cui studio elett. dom. in Napoli alla via D. Fontana n. 27/10
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione ad avviso di addebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.01.2019 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe esponeva di aver ricevuto, in data 26 gennaio 2019, la notifica dell'avviso di addebito n.
32820180007454876000 con il quale l'Istituto previdenziale gli intimava il pagamento dell'importo di euro 8488,46 a titolo di contributi I.V.S. a percentuale sul reddito eccedenti il minimale relativi all'anno 2012.
Tanto premesso, eccepiva la nullità dell'avviso di addebito per mancata notifica dell'atto presupposto e la prescrizione del credito ivi sotteso, concludendo per l'accoglimento dell'opposizione con il conseguente annullamento dell'atto impugnato. Vinte le spese, con attribuzione.
Si costituivano le parti convenute che resistevano al ricorso chiedendone il rigetto. Acquisita la documentazione prodotta, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
************
L'opposizione è ammissibile in quanto tempestivamente proposta nel termine di 40 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito, ai sensi dell'art. 24 del D. L.vo n. 46/99.
Va, preliminarmente, dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Controparte_2
. Difatti, nel giudizio de quo legittimi contraddittori devono ritenersi soltanto
[...]
l'opponente e l'ente impositore, giacché solo quest'ultimo è titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, e non anche il concessionario, non avendo l'istante sollevato alcuna doglianza di carattere formale attinente all'attività esecutiva.
Ciò posto, e venendo al merito, rileva il Tribunale come la presente controversia deve essere risolta alla luce del principio della ragione più liquida.
Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre. (cfr. Cass. 12002 del 28 maggio 2014; Cass. n.17214 del 19 agosto 2016).
Va, dunque, esaminata la eccezione di prescrizione del credito sollevata in ricorso. CP_ Rileva il giudicante come l' costituitosi tempestivamente in giudizio, nella memoria difensiva, al fine di confutare l'eccezione di prescrizione, dava atto della esistenza di un accertamento dell' (avviso n. TF7010201183 asseritamente notificato al contribuente in data Controparte_2
06.06.2017) volto a contestare un reddito eccedente il minimale di legge per l'anno 2012, con conseguente computo anche dell'importo dovuto a titolo di contributi previdenziali sulla differenza di reddito eccedente il minimale.
L'avviso di accertamento presupposto veniva indicato anche nell'avviso di addebito ritualmente notificato al ricorrente.
Parte ricorrente, tuttavia, ha lamentato di non aver mai ricevuto la notifica dell'atto di accertamento, sollevando, peraltro, tale doglianza anche nell'ambito del giudizio tributario che, per quanto dichiarato dalla parte, è allo stato ancora pendente innanzi la Suprema Corte di Cassazione.
Orbene, tanto premesso, rileva il Tribunale che va richiamato il consolidato e condivisibile orientamento della Suprema Corte di Cassazione che ha affermato: “In tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali in forza dell'art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997, l' CP_2
svolge, a norma dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 (a partire dalle dichiarazioni del
[...]
1999, ossia per i redditi del 1998), un'attività di controllo sui dati denunciati dal contribuente, richiedendo anche il pagamento dei contributi e premi omessi o evasi, con successiva trasmissione all' sicché ove il maggior contributo previdenziale dovuto sia accertato dall' CP_1 CP_2
prima dello spirare del termine di prescrizione, la notifica dell'avviso di accertamento
[...] incide sia sul rapporto tributario che su quello contributivo previdenziale, determinando
l'interruzione della prescrizione anche in favore dell' (Cass., sez. lav., 8 settembre 2015, n. CP_1
17769).
In particolare, muovendo proprio dal fatto che l'art. 1, d.lgs. n. 462/1997, ha demandato all
[...]
un'attività di controllo sui dati denunciati dal contribuente, commettendole anche di CP_2 richiedere il pagamento dei contributi e premi omessi o evasi, la Corte ha affermato che, ove il maggior contributo previdenziale dovuto sia accertato dall prima dello spirare del termine CP_2 di prescrizione, la notifica dell'avviso di accertamento incide sia sul rapporto tributario che su quello contributivo-previdenziale, determinando l'interruzione della prescrizione anche in favore dell' . CP_1
La giurisprudenza riconosce efficacia interruttiva della prescrizione di contributi CP_1 all'accertamento unificato dell senza che rilevi la distinzione soggettiva tra Controparte_2 ente accertatore ed ente creditore, agendo l'accertatore fiscale quale rappresentante (o sostituto) ex lege del creditore medesimo, ovvero agendo in tale veste i suoi funzionari. CP_ Tanto esposto, deve, tuttavia evidenziarsi che l'efficacia interruttiva - anche nei confronti dell' - spiegata dagli atti di accertamento emanati dall' presuppone, come Controparte_2 chiaramente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la regolare notifica di tali atti al contribuente, dovendosi ribadire la natura recettizia degli atti di interruzione della prescrizione che, in quanto tali, devono pervenire nella sfera di conoscenza del destinatario onde poter esplicare i propri effetti.
Ebbene, fatta tale premessa, deve rilevarsi che nel caso in esame non è stata offerta alcuna prova della rituale notifica al ricorrente dell'avviso di accertamento emanato dall' , Controparte_2 solo richiamato nell'avviso di addebito oggetto di impugnativa. CP_ Ed, infatti, l' si è limitato a versare in atti una mera schermata interna dalla quale emergerebbe l'avvenuta notifica dell'accertamento n. TF7010201183 in data 06.06.2017.
Tale documentazione non può ritenersi in alcun modo idonea a comprovare l'avvenuta notifica, nella data indicata dall'ente, dell'avviso di accertamento che, pertanto, non può essere ritenuto valido atto interruttivo della prescrizione.
Orbene, considerato che l'avviso di addebito opposto è stato notificato al contribuente in data
26.01.2019, rilevato che i contributi ivi sottesi sono relativi all'anno 2012, alla data della notifica del titolo esecutivo, non essendovi la prova di validi atti interruttivi, il termine di prescrizione quinquennale era certamente già spirato.
Alla luce delle sopraesposte argomentazioni le somme richieste con l'avviso di addebito impugnato non sono dovute per effetto della decorrenza della prescrizione. CP_ Le spese di lite seguono la soccombenza tra il ricorrente e l' e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo;
si compensano integralmente tra il ricorrente e l' Controparte_2
in considerazione delle ragioni della decisione afferenti il merito della pretesa
[...] contributiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) in accoglimento del ricorso dichiara non dovuti, perché prescritti, i contributi previdenziali e le conseguenti sanzioni, di cui all'avviso di addebito n. 32820180007454876000;
b) condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2100,00 oltre IVA, CPA CP_1
e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione;
c) compensa le spese di lite tra il ricorrente e l' . Controparte_2
Santa Maria Capua Vetere, 28 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 898/2019
TRA
rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Raffaele Pannone presso il cui Parte_1 studio elett. dom. in Piedimonte Matese, alla via Epitaffio, Palazzo Morelli
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e dif., in virtù di procura generale alle liti indicata CP_1 in atti, dall'avv. Dario Marinuzzi, con cui elett. dom. in Caserta, alla Via Arena Loc. San Benedetto
RESISTENTE
NONCHE'
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e dif., Controparte_2 giusta procura in atti, dall'avv. Alessandro Minucci, presso il cui studio elett. dom. in Napoli alla via D. Fontana n. 27/10
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione ad avviso di addebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.01.2019 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe esponeva di aver ricevuto, in data 26 gennaio 2019, la notifica dell'avviso di addebito n.
32820180007454876000 con il quale l'Istituto previdenziale gli intimava il pagamento dell'importo di euro 8488,46 a titolo di contributi I.V.S. a percentuale sul reddito eccedenti il minimale relativi all'anno 2012.
Tanto premesso, eccepiva la nullità dell'avviso di addebito per mancata notifica dell'atto presupposto e la prescrizione del credito ivi sotteso, concludendo per l'accoglimento dell'opposizione con il conseguente annullamento dell'atto impugnato. Vinte le spese, con attribuzione.
Si costituivano le parti convenute che resistevano al ricorso chiedendone il rigetto. Acquisita la documentazione prodotta, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
************
L'opposizione è ammissibile in quanto tempestivamente proposta nel termine di 40 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito, ai sensi dell'art. 24 del D. L.vo n. 46/99.
Va, preliminarmente, dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Controparte_2
. Difatti, nel giudizio de quo legittimi contraddittori devono ritenersi soltanto
[...]
l'opponente e l'ente impositore, giacché solo quest'ultimo è titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, e non anche il concessionario, non avendo l'istante sollevato alcuna doglianza di carattere formale attinente all'attività esecutiva.
Ciò posto, e venendo al merito, rileva il Tribunale come la presente controversia deve essere risolta alla luce del principio della ragione più liquida.
Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre. (cfr. Cass. 12002 del 28 maggio 2014; Cass. n.17214 del 19 agosto 2016).
Va, dunque, esaminata la eccezione di prescrizione del credito sollevata in ricorso. CP_ Rileva il giudicante come l' costituitosi tempestivamente in giudizio, nella memoria difensiva, al fine di confutare l'eccezione di prescrizione, dava atto della esistenza di un accertamento dell' (avviso n. TF7010201183 asseritamente notificato al contribuente in data Controparte_2
06.06.2017) volto a contestare un reddito eccedente il minimale di legge per l'anno 2012, con conseguente computo anche dell'importo dovuto a titolo di contributi previdenziali sulla differenza di reddito eccedente il minimale.
L'avviso di accertamento presupposto veniva indicato anche nell'avviso di addebito ritualmente notificato al ricorrente.
Parte ricorrente, tuttavia, ha lamentato di non aver mai ricevuto la notifica dell'atto di accertamento, sollevando, peraltro, tale doglianza anche nell'ambito del giudizio tributario che, per quanto dichiarato dalla parte, è allo stato ancora pendente innanzi la Suprema Corte di Cassazione.
Orbene, tanto premesso, rileva il Tribunale che va richiamato il consolidato e condivisibile orientamento della Suprema Corte di Cassazione che ha affermato: “In tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali in forza dell'art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997, l' CP_2
svolge, a norma dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 (a partire dalle dichiarazioni del
[...]
1999, ossia per i redditi del 1998), un'attività di controllo sui dati denunciati dal contribuente, richiedendo anche il pagamento dei contributi e premi omessi o evasi, con successiva trasmissione all' sicché ove il maggior contributo previdenziale dovuto sia accertato dall' CP_1 CP_2
prima dello spirare del termine di prescrizione, la notifica dell'avviso di accertamento
[...] incide sia sul rapporto tributario che su quello contributivo previdenziale, determinando
l'interruzione della prescrizione anche in favore dell' (Cass., sez. lav., 8 settembre 2015, n. CP_1
17769).
In particolare, muovendo proprio dal fatto che l'art. 1, d.lgs. n. 462/1997, ha demandato all
[...]
un'attività di controllo sui dati denunciati dal contribuente, commettendole anche di CP_2 richiedere il pagamento dei contributi e premi omessi o evasi, la Corte ha affermato che, ove il maggior contributo previdenziale dovuto sia accertato dall prima dello spirare del termine CP_2 di prescrizione, la notifica dell'avviso di accertamento incide sia sul rapporto tributario che su quello contributivo-previdenziale, determinando l'interruzione della prescrizione anche in favore dell' . CP_1
La giurisprudenza riconosce efficacia interruttiva della prescrizione di contributi CP_1 all'accertamento unificato dell senza che rilevi la distinzione soggettiva tra Controparte_2 ente accertatore ed ente creditore, agendo l'accertatore fiscale quale rappresentante (o sostituto) ex lege del creditore medesimo, ovvero agendo in tale veste i suoi funzionari. CP_ Tanto esposto, deve, tuttavia evidenziarsi che l'efficacia interruttiva - anche nei confronti dell' - spiegata dagli atti di accertamento emanati dall' presuppone, come Controparte_2 chiaramente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la regolare notifica di tali atti al contribuente, dovendosi ribadire la natura recettizia degli atti di interruzione della prescrizione che, in quanto tali, devono pervenire nella sfera di conoscenza del destinatario onde poter esplicare i propri effetti.
Ebbene, fatta tale premessa, deve rilevarsi che nel caso in esame non è stata offerta alcuna prova della rituale notifica al ricorrente dell'avviso di accertamento emanato dall' , Controparte_2 solo richiamato nell'avviso di addebito oggetto di impugnativa. CP_ Ed, infatti, l' si è limitato a versare in atti una mera schermata interna dalla quale emergerebbe l'avvenuta notifica dell'accertamento n. TF7010201183 in data 06.06.2017.
Tale documentazione non può ritenersi in alcun modo idonea a comprovare l'avvenuta notifica, nella data indicata dall'ente, dell'avviso di accertamento che, pertanto, non può essere ritenuto valido atto interruttivo della prescrizione.
Orbene, considerato che l'avviso di addebito opposto è stato notificato al contribuente in data
26.01.2019, rilevato che i contributi ivi sottesi sono relativi all'anno 2012, alla data della notifica del titolo esecutivo, non essendovi la prova di validi atti interruttivi, il termine di prescrizione quinquennale era certamente già spirato.
Alla luce delle sopraesposte argomentazioni le somme richieste con l'avviso di addebito impugnato non sono dovute per effetto della decorrenza della prescrizione. CP_ Le spese di lite seguono la soccombenza tra il ricorrente e l' e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo;
si compensano integralmente tra il ricorrente e l' Controparte_2
in considerazione delle ragioni della decisione afferenti il merito della pretesa
[...] contributiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) in accoglimento del ricorso dichiara non dovuti, perché prescritti, i contributi previdenziali e le conseguenti sanzioni, di cui all'avviso di addebito n. 32820180007454876000;
b) condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2100,00 oltre IVA, CPA CP_1
e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione;
c) compensa le spese di lite tra il ricorrente e l' . Controparte_2
Santa Maria Capua Vetere, 28 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni