Cass. pen., sez. I, sentenza 29/02/2024, n. 18351
CASS
Sentenza 29 febbraio 2024

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Ai fini della revoca di una misura alternativa per condotte di rilievo penale tenute dal condannato nel corso dell'esecuzione della pena, la valutazione del magistrato di sorveglianza in ordine alla loro rilevanza si fonda su un apprezzamento autonomo rispetto a quello svolto dal giudice della cognizione nel procedimento relativo alle medesime condotte, con l'unico limite dell'accertamento dell'insussistenza del fatto o della sua mancata commissione da parte dell'istante. (Fattispecie relativa a revoca della detenzione domiciliare nei confronti di soggetto allontanatosi dalla propria abitazione, nella quale la Corte ha ritenuto irrilevante che il procedimento penale per evasione si fosse concluso con l'assoluzione per particolare tenuità del fatto).

Commentari2

  • 1Incostituzionale vietare permessi premio se c'è denuncia per reato (Corte Cost. 24/25)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 marzo 2025

    Illegittimo costituzionalmente l'art. 30-ter, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), laddove vieta per un biennio la concessione di permessi premio «[n]ei confronti dei soggetti che durante l'espiazione della pena o delle misure restrittive hanno riportato condanna o sono imputati per delitto doloso commesso durante l'espiazione della pena o l'esecuzione di una misura restrittiva della libertà personale". Il venir meno dell'automatismo previsto dalla disposizione all'esame non esclude, naturalmente, che il magistrato di sorveglianza possa fondare la propria valutazione anche …

     Leggi di più…

  • 2Consulta: incostituzionale il divieto automatico di permessi premio (art. 30-ter l. n. 354/1975)
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 8 marzo 2025

    2. Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione Alla luce della situazione esposte, il Magistrato di sorveglianza di Spoleto sollevava, in via principale, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 30-ter, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), in riferimento agli artt. 3, 27, commi secondo e terzo, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e all'art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; in via subordinata, questioni di legittimità costituzionale del …

     Leggi di più…
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 29/02/2024, n. 18351
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18351
Data del deposito : 29 febbraio 2024

Testo completo