Sentenza 29 febbraio 2024
Massime • 1
Ai fini della revoca di una misura alternativa per condotte di rilievo penale tenute dal condannato nel corso dell'esecuzione della pena, la valutazione del magistrato di sorveglianza in ordine alla loro rilevanza si fonda su un apprezzamento autonomo rispetto a quello svolto dal giudice della cognizione nel procedimento relativo alle medesime condotte, con l'unico limite dell'accertamento dell'insussistenza del fatto o della sua mancata commissione da parte dell'istante. (Fattispecie relativa a revoca della detenzione domiciliare nei confronti di soggetto allontanatosi dalla propria abitazione, nella quale la Corte ha ritenuto irrilevante che il procedimento penale per evasione si fosse concluso con l'assoluzione per particolare tenuità del fatto).
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/02/2024, n. 18351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18351 |
| Data del deposito : | 29 febbraio 2024 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IA Odello, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 18351 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 29/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma revocava la misura alternativa della detenzione domiciliare, già concessa ad NI GR, evaso dall'abitazione e postosi spericolatamente alla guida di un motoveicolo. 2. Ricorre GR per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Nei due connessi motivi il ricorrente deduce violazione di legge, vizio di motivazione e mancata valutazione di prova decisiva. Egli rammenta che, nel processo a suo carico intentato per l'evasione, era stata pronunciata sentenza di assoluzione per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., sicché la detenzione domiciliare non avrebbe potuto essere revocata, posto che il comma 9 dell'art. 47 -ter Ord. pen esclude la revoca in caso di fatto di evasione di lieve entità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Se è vero, infatti, che non ogni singola violazione delle prescrizioni della detenzione domiciliare comporta la revoca della misura, che scatta solo quando il comportamento del soggetto risulta incompatibile con il mantenimento del beneficio (tra le molte, Sez. 1, n. 13951 del 04/02/2015, Marotta, Rv. 263077- 01), deve rilevarsi che, nella specie, il Tribunale di sorveglianza ha congruamente argomentato in ordine alla rilevanza ostativa del comportamento trasgressivo messo in atto, anche alla luce delle giustificazioni rese dal condannato. Questi, evadendo, si è posto alla guida di un motoveicolo di grossa cilindrata, condotto a fortissima velocità, con andatura pericolosa per sé e per gli altri utenti della strada. Condivisibilmente il Tribunale ha tratto da tale complessivo comportamento, violativo delle prescrizioni e incidente altresì sulla sicurezza pubblica, il convincimento dell'inidoneità contenitiva e rieducativa della misura alternativa, di cui ha coerentemente decretato la revoca. 3. Il Tribunale di sorveglianza, pur a conoscenza del giudicato penale, ha plausibilmente ritenuto la condotta trasgressiva nient'affatto lieve, in ottica 2 penitenziaria. La revoca risulta dunque giustificata anche a cospetto dell'art. 47- ter, comma 9, Ord. pen. Il giudice penale di cognizione è stato di contrario avviso, per quanto di sua competenza. Ma tale rilievo non introduce alcuna contraddizione di ordine logico- normativo. La valutazione della magistratura di sorveglianza, in caso di condotte di rilievo penale tenute dal detenuto nel corso dell'esecuzione della pena, costituisce infatti oggetto di un apprezzamento autonomo rispetto alla possibile differente valutazione delle stesse condotte, operato -ad altri fini- dal giudice della cognizione, con l'unico limite dell'accertamento dell'insussistenza del fatto o della sua mancata commissione da parte dell'istante (Sez. 1, n. 2380 del 11/10/2018, dep. 2019, La Martina, Rv. 274870-01); limite qui non valicato. 4. Seguono la reiezione del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 29/02/2024