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Sentenza breve 29 dicembre 2025
Sentenza breve 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 29/12/2025, n. 1205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 1205 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01446/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 29/12/2025
N. 01205 /2025 REG.PROV.COLL. N. 01446/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1446 del 2025, proposto da
AM El AS, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Giliberti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Cremona, in persona del Ministro e del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia N. 01446/2025 REG.RIC.
- della nota di rigetto dell'istanza di aggiornamento presentata in data 17/02/2024 per il permesso di soggiorno n. I18834053 notificato a mani il 15/09/2025;
- di ogni altro atto preordinato, prodromico, connesso, dipendente e/o conseguente, comunque lesivo della posizione del ricorrente ancorché non comunicato al ricorrente e di cui egli non sia a conoscenza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di
Cremona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa Francesca
CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
FATTO e DIRITTO
1.- AM El AS, cittadino marocchino, regolare sul territorio italiano dal 2016
e, da ultimo, titolare di permesso di soggiorno per attesa occupazione rilasciato il
19.12.2022 e valido sino all'8.12.2023, in data 17.2.2024 ha presentato istanza di suo rinnovo per motivi di lavoro subordinato/attesa occupazione.
2.- Con preavviso di diniego del 29.11.2024 la Questura di Cremona ha richiesto un'integrazione della documentazione necessaria ai fini del rilascio del titolo autorizzatorio, ossia la ricevuta di iscrizione anagrafica e la fotocopia di tutte le pagine del passaporto, assegnando termine di giorni trenta per l'incombente.
3.- Rilevato l'omesso riscontro della predetta comunicazione, con decreto del 7.4.2025 la Questura ha rigettato l'istanza.
4.- Con ricorso notificato al Ministero dell'Interno ed alla Questura di Cremona in data 14.11.2025, successivamente depositato, AM El AS ha impugnato il N. 01446/2025 REG.RIC.
provvedimento di diniego, chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, sulla base del seguente motivo di ricorso “Eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto - Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 286/1998 e del D.P.R. 394/1999”.
A dire del ricorrente l'omesso inoltro della ricevuta di iscrizione anagrafica non potrebbe costituire causa ostativa al rilascio del titolo richiesto, essendo detta iscrizione un mero adempimento dichiarativo della presenza dello straniero sul territorio e non un requisito costitutivo del diritto al soggiorno.
Lo stesso, inoltre, rappresenta di essersi attivato per tempo presso il Comune di riferimento, ma per inefficienze amministrative l'attestazione sarebbe stata rilasciata soltanto in data 8.11.2025.
Inoltre, la disponibilità di un alloggio, intesa come bene abitativo dotato di specifici requisiti di idoneità, non costituirebbe requisito generalizzato né per l'ingresso né per il mantenimento della regolarità del soggiorno dello straniero, bensì condizione speciale, prevista solo in casi tassativi e non estensibile in via analogica ad ogni ipotesi di rinnovo del permesso di soggiorno.
Il ricorrente, poi, denuncia eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, avendo la Questura competente immotivatamente rigettato l'stanza di rinnovo del permesso di soggiorno e sulla base di ragioni contrastanti con la vigente normativa.
5.- Le Amministrazioni si sono costituite con atto di mera forma.
6.- All'udienza camerale del 18.12.2025 il Collegio – previa sottoposizione alle parti, ex art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile inammissibilità del ricorso, che censura solo uno dei capi che sorreggono il provvedimento gravato – ha riservato la definizione del ricorso ex art. 60 c.p.a..
7.- Il ricorso, effettivamente, è inammissibile. N. 01446/2025 REG.RIC.
L'impugnato rigetto, infatti, va ascritto alla categoria del provvedimento plurimotivato, avendo la Questura di Cremona evidenziato due carenze documentali, concorrenti ed autonome tra loro, relative: i) alla ricevuta di iscrizione anagrafica; ii) alla fotocopia di tutte le pagine del passaporto.
Il ricorrente, tuttavia, ha rivolto le proprie censure solo nei confronti della ragione sub i), trascurando totalmente di considerare che il divieto opposto è autonomamente sorretto anche dal mancato inoltro di copia del passaporto– ragione che non è stata in alcun modo contestata in atti.
Si richiama, in, proposito il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, secondo cui “qualora l'atto impugnato si basi su una pluralità di motivazioni autonome (c.d. atto pluri-motivato), il ricorso con il quale non si contestino tutte le motivazioni deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse, atteso che l'eventuale riconoscimento della fondatezza delle doglianze proposte non esclude l'esistenza e la validità della restante causa giustificatrice dell'atto…In presenza di un provvedimento amministrativo sorretto da plurime motivazioni, ricade, infatti, su chi abbia interesse a rimuoverlo l'onere di contestarne integralmente e tempestivamente l'intero apparato giustificativo, pena altrimenti la definitiva inoppugnabilità dell'atto nelle parti non contestate, quando esse siano autonomamente in grado di supportarne validamente la dimensione motivazionale … il provvedimento impugnato, infatti, continuerebbe a produrre i suoi effetti perché mantenuto in vita dal motivo non contestato e da solo sufficiente a giustificare la determinazione in esso contenuta” (Tar Trieste, n. 393 del 23.12.2021).
Del resto, tali affermazioni sono coerenti con la parallela questione - sempre attinente il provvedimento plurimotivato – dell'infondatezza di anche uno solo dei motivi formulati avverso un atto amministrativo di carattere negativo, che determina l'inammissibilità dei residui per difetto di interesse, non potendo il privato ricavare alcuna soddisfazione dall'eventuale accoglimento di una delle restanti censure, N. 01446/2025 REG.RIC.
reggendosi la decisione dell'Amministrazione su altro autonomo motivo passato indenne al vaglio di legittimità (C.d.S., Sez. V, n.10643 del 5.12.2022).
In definitiva, quindi, non avendo il ricorrente formulato alcuna doglianza avverso la seconda, autonoma, ragione fondante il divieto impugnato, vale a dire la mancata trasmissione di copia del passaporto, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.
Infatti, quand'anche venisse accolta la censura relativa alla ricevuta di iscrizione anagrafica (invero infondata, anche in considerazione del fatto che la stessa attestazione rilasciata dal Comune di Soresina – prodotta in uno al ricorso introduttivo
– riporta che la relativa richiesta è stata presentata dall'interessato solo il 29.10.2025, ossia successivamente alla notifica del rigetto gravato), comunque la determinazione amministrativa non verrebbe travolta, stante la intangibilità dell'ulteriore ragione posta a sua base dalla Questura.
8.- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per carenza di interesse.
Condanna il ricorrente a rimborsare all'Amministrazione le spese di lite, liquidate in euro 1.000,00, oltre oneri ed accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati: N. 01446/2025 REG.RIC.
NG BR, Presidente
Francesca CA, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
L'ESTENSORE
Francesca CA
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
NG BR
Pubblicato il 29/12/2025
N. 01205 /2025 REG.PROV.COLL. N. 01446/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1446 del 2025, proposto da
AM El AS, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Giliberti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Cremona, in persona del Ministro e del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia N. 01446/2025 REG.RIC.
- della nota di rigetto dell'istanza di aggiornamento presentata in data 17/02/2024 per il permesso di soggiorno n. I18834053 notificato a mani il 15/09/2025;
- di ogni altro atto preordinato, prodromico, connesso, dipendente e/o conseguente, comunque lesivo della posizione del ricorrente ancorché non comunicato al ricorrente e di cui egli non sia a conoscenza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di
Cremona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa Francesca
CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
FATTO e DIRITTO
1.- AM El AS, cittadino marocchino, regolare sul territorio italiano dal 2016
e, da ultimo, titolare di permesso di soggiorno per attesa occupazione rilasciato il
19.12.2022 e valido sino all'8.12.2023, in data 17.2.2024 ha presentato istanza di suo rinnovo per motivi di lavoro subordinato/attesa occupazione.
2.- Con preavviso di diniego del 29.11.2024 la Questura di Cremona ha richiesto un'integrazione della documentazione necessaria ai fini del rilascio del titolo autorizzatorio, ossia la ricevuta di iscrizione anagrafica e la fotocopia di tutte le pagine del passaporto, assegnando termine di giorni trenta per l'incombente.
3.- Rilevato l'omesso riscontro della predetta comunicazione, con decreto del 7.4.2025 la Questura ha rigettato l'istanza.
4.- Con ricorso notificato al Ministero dell'Interno ed alla Questura di Cremona in data 14.11.2025, successivamente depositato, AM El AS ha impugnato il N. 01446/2025 REG.RIC.
provvedimento di diniego, chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, sulla base del seguente motivo di ricorso “Eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto - Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 286/1998 e del D.P.R. 394/1999”.
A dire del ricorrente l'omesso inoltro della ricevuta di iscrizione anagrafica non potrebbe costituire causa ostativa al rilascio del titolo richiesto, essendo detta iscrizione un mero adempimento dichiarativo della presenza dello straniero sul territorio e non un requisito costitutivo del diritto al soggiorno.
Lo stesso, inoltre, rappresenta di essersi attivato per tempo presso il Comune di riferimento, ma per inefficienze amministrative l'attestazione sarebbe stata rilasciata soltanto in data 8.11.2025.
Inoltre, la disponibilità di un alloggio, intesa come bene abitativo dotato di specifici requisiti di idoneità, non costituirebbe requisito generalizzato né per l'ingresso né per il mantenimento della regolarità del soggiorno dello straniero, bensì condizione speciale, prevista solo in casi tassativi e non estensibile in via analogica ad ogni ipotesi di rinnovo del permesso di soggiorno.
Il ricorrente, poi, denuncia eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, avendo la Questura competente immotivatamente rigettato l'stanza di rinnovo del permesso di soggiorno e sulla base di ragioni contrastanti con la vigente normativa.
5.- Le Amministrazioni si sono costituite con atto di mera forma.
6.- All'udienza camerale del 18.12.2025 il Collegio – previa sottoposizione alle parti, ex art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile inammissibilità del ricorso, che censura solo uno dei capi che sorreggono il provvedimento gravato – ha riservato la definizione del ricorso ex art. 60 c.p.a..
7.- Il ricorso, effettivamente, è inammissibile. N. 01446/2025 REG.RIC.
L'impugnato rigetto, infatti, va ascritto alla categoria del provvedimento plurimotivato, avendo la Questura di Cremona evidenziato due carenze documentali, concorrenti ed autonome tra loro, relative: i) alla ricevuta di iscrizione anagrafica; ii) alla fotocopia di tutte le pagine del passaporto.
Il ricorrente, tuttavia, ha rivolto le proprie censure solo nei confronti della ragione sub i), trascurando totalmente di considerare che il divieto opposto è autonomamente sorretto anche dal mancato inoltro di copia del passaporto– ragione che non è stata in alcun modo contestata in atti.
Si richiama, in, proposito il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, secondo cui “qualora l'atto impugnato si basi su una pluralità di motivazioni autonome (c.d. atto pluri-motivato), il ricorso con il quale non si contestino tutte le motivazioni deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse, atteso che l'eventuale riconoscimento della fondatezza delle doglianze proposte non esclude l'esistenza e la validità della restante causa giustificatrice dell'atto…In presenza di un provvedimento amministrativo sorretto da plurime motivazioni, ricade, infatti, su chi abbia interesse a rimuoverlo l'onere di contestarne integralmente e tempestivamente l'intero apparato giustificativo, pena altrimenti la definitiva inoppugnabilità dell'atto nelle parti non contestate, quando esse siano autonomamente in grado di supportarne validamente la dimensione motivazionale … il provvedimento impugnato, infatti, continuerebbe a produrre i suoi effetti perché mantenuto in vita dal motivo non contestato e da solo sufficiente a giustificare la determinazione in esso contenuta” (Tar Trieste, n. 393 del 23.12.2021).
Del resto, tali affermazioni sono coerenti con la parallela questione - sempre attinente il provvedimento plurimotivato – dell'infondatezza di anche uno solo dei motivi formulati avverso un atto amministrativo di carattere negativo, che determina l'inammissibilità dei residui per difetto di interesse, non potendo il privato ricavare alcuna soddisfazione dall'eventuale accoglimento di una delle restanti censure, N. 01446/2025 REG.RIC.
reggendosi la decisione dell'Amministrazione su altro autonomo motivo passato indenne al vaglio di legittimità (C.d.S., Sez. V, n.10643 del 5.12.2022).
In definitiva, quindi, non avendo il ricorrente formulato alcuna doglianza avverso la seconda, autonoma, ragione fondante il divieto impugnato, vale a dire la mancata trasmissione di copia del passaporto, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.
Infatti, quand'anche venisse accolta la censura relativa alla ricevuta di iscrizione anagrafica (invero infondata, anche in considerazione del fatto che la stessa attestazione rilasciata dal Comune di Soresina – prodotta in uno al ricorso introduttivo
– riporta che la relativa richiesta è stata presentata dall'interessato solo il 29.10.2025, ossia successivamente alla notifica del rigetto gravato), comunque la determinazione amministrativa non verrebbe travolta, stante la intangibilità dell'ulteriore ragione posta a sua base dalla Questura.
8.- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per carenza di interesse.
Condanna il ricorrente a rimborsare all'Amministrazione le spese di lite, liquidate in euro 1.000,00, oltre oneri ed accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati: N. 01446/2025 REG.RIC.
NG BR, Presidente
Francesca CA, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
L'ESTENSORE
Francesca CA
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
NG BR