Ordinanza cautelare 8 novembre 2023
Ordinanza collegiale 5 dicembre 2025
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00150/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00696/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 696 del 2023, proposto da
AN ZI, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Fanelli e Fabrizio Righini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Ravenna, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6
per l'annullamento
- del Provvedimento del Questore della Provincia di Ravenna Cat. 6F/ P.A.S./74/2002 del 14 luglio 2023, notificato il 20 luglio 23, con cui è stata disposta la revoca del porto di fucile uso caccia di cui il ricorrente era titolare;
- nonché di ogni atto allo stesso preordinato, presupposto, consequenziale e connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Ravenna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa AR OL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente era titolare della licenza di porto d’armi nr. 238280-O, da ultimo rinnovata dal Commissariato di P.S. di Lugo (RA) in data 14 giugno 2018, la quale è stata revocata a causa del deferimento del sig. ZI all’Autorità giudiziaria a seguito della contestazione di alcune irregolarità nella tenuta delle armi possedute correlate a uno scambio di canne da fucile tra padre (il ricorrente) e figlio.
Avverso il provvedimento sono stati dedotti i vizi di carenza di motivazione ed eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto.
L’istanza cautelare formulata in uno con la proposizione del ricorso è stata rigettata in ragione della mancata dimostrazione della sussistenza di un danno grave ed irreparabile.
In vista della pubblica udienza, parte ricorrente non ha dispiegato alcuna difesa, nemmeno a confutazione degli effetti processuali derivanti dal deposito del provvedimento con cui, in data 14 ottobre 2023, il Prefetto ha decretato il divieto, per l’odierno ricorrente, di detenere armi, munizioni ed altro materiale esplodente.
In esito all’udienza pubblica del 3 dicembre 2025, il Collegio ha adottato un’ordinanza nella quale, ai sensi dell’art. 73 del c.p.a., ha rilevato la potenziale improcedibilità del ricorso in carenza di prova dell’intervenuta impugnazione anche dell’atto sopravvenuto.
Parte ricorrente ha, quindi, depositato una memoria nella quale si sostiene che, poiché al divieto di detenzione di armi e munizioni non è apposto un termine, un’interpretazione costituzionalmente orientata del sistema normativo riconoscerebbe in capo al destinatario un interesse giuridicamente protetto rispetto alla possibilità di chiedere un aggiornamento della sua posizione e, dunque, una revisione del divieto (cfr. TAR Trento 20.09.2021, n. 148).
Dunque, una pronuncia favorevole sul provvedimento di revoca del porto d’armi potrebbe risultare utile al ricorrente al fine di perorare la revisione della propria posizione e, conseguentemente, ottenere la revoca del divieto di detenzione di armi e munizioni.
La tesi non può trovare positivo apprezzamento, in quanto si fonda su di un ribaltamento del rapporto tra divieto di detenzione di armi e munizioni e licenza di porto d’armi del tutto incompatibile con il sistema delineato dalla vigente normativa.
Non è in discussione, nell’ambito del presente giudizio, la, pur riconosciuta dalla giurisprudenza che questo Collegio condivide, possibilità di chiedere la revoca del provvedimento che impedisce al suo destinatario di detenere armi e munizioni, bensì il solo rapporto intercorrente tra tale atto e il correlato ritiro del porto d’armi. Ed esso non può che essere di presupposizione nel senso che, se il porto d’armi può essere revocato anche in assenza di un divieto di detenzione di armi e munizioni, la presenza di quest’ultimo preclude necessariamente il mantenimento della licenza che consente l’uso delle armi.
La giurisprudenza è infatti consolidata - in tema di rapporto tra revoca della licenza di porto d’armi (di competenza del Questore) e divieto di detenere le armi, munizioni e materiali esplodenti ex art. 39 T.U.L.P.S. (di competenza del Prefetto) - nell’affermare l’esistenza di un “rapporto di presupposizione e di conseguenzialità immediata, diretta e necessaria, sicché una volta che il Prefetto abbia emesso il divieto di detenzione ex art. 39 cit., la revoca della licenza di porto d’armi da parte del Questore costituisce una conseguenza diretta e vincolata” (cfr., da ultimo, TAR Brescia, sentenza n. 5/2026, che richiama, ex plurimis , Cons. Stato, sez. III, 8 agosto 2025, n. 6976; Cons. Stato, sez. III, 21 maggio 2025, n. 4348).
Non persuade, al fine di addivenire a una diversa conclusione, il percorso logico seguito dal T.R.G.A. di Trento nella sentenza n. 8 del 2026 – precedente che è stato invocato da parte ricorrente nel corso dell’udienza pubblica – che conduce a concludere che <<il fatto che il ricorrente sia (anche) “destinatario di un provvedimento di divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi di qualsiasi tipo e categoria, tutt’ora in vigore e per il quale non è stata presentata alcuna istanza di revoca”, questa non può avere rilievo su quanto oggetto di causa>> (ovvero il diniego del rilascio di un porto d’armi).
Ciò prendendo le mosse dalla considerazione che “L'obbligo di pronunciarsi sull'istanza di riesame di un provvedimento inibitorio in tema di armi, comporta pertanto l'obbligo dell'Autorità di Pubblica Sicurezza di rinnovare l'istruttoria, esaminando tutte le circostanze e gli elementi sussistenti al momento della presentazione dell'istanza e formulando dunque una nuova prognosi di pericolo di abuso delle armi.” (così sempre la sentenza del T.R.G.A. n 8/2026). Considerazione che non appare conforme alla giurisprudenza costante ed uniforme secondo cui, come affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 500 del 2021, “- a fronte della mancanza di un limite temporale di efficacia del provvedimento - deve riconoscersi in capo al destinatario un interesse giuridicamente protetto ad ottenere, dopo il decorso di un termine ragionevole e in presenza di positive sopravvenienze che abbiano mutato il quadro indiziario posto a base della pregressa valutazione di inaffidabilità, un aggiornamento della propria posizione”.
In assenza di una previsione normativa che imponga un riesame decorso un certo lasso di tempo e in presenza di un principio costituzionale declinato in modo tale da escludere che il divieto possa operare sine die, non esiste, dunque, alcun “obbligo” di riesame in capo alla Prefettura, ma solo il dovere di pronunciarsi sull’eventuale richiesta dell’interessato di revisione della sua posizione alla luce dei fatti nuovi sopravvenuti che sarà suo onere provare e valorizzare.
Il porto d’armi, pertanto, così come non può essere rilasciato, non può nemmeno continuare ad essere detenuto da parte di un soggetto che sia destinatario di un divieto di detenzione di armi e munizioni non impugnato e, dunque, definitivamente valido ed efficace fino all’eventuale sua revoca ovvero in presenza di un divieto la cui assenza è il presupposto per poter ottenere la deroga al generale divieto di portare armi che è garantita dalla concessione della licenza di porto d’armi.
Parte ricorrente, sulla scorta di quanto rappresentato nella memoria da ultimo depositata potrà, quindi, ricorrendone le condizioni, chiedere alla Prefettura una rivalutazione della sua posizione al fine della rimozione del divieto di detenzione di armi e munizioni e, solo allora, formulare la richiesta di concessione di un nuovo porto d’armi.
Non può, invece, ravvisarsi un interesse concreto ad attuale alla decisione del ricorso in esame, posto che il sopravvenuto nuovo provvedimento di divieto di detenzione di armi (che non consta essere stato impugnato nel termine decadenziale di sessanta giorni) esclude che, in capo al ricorrente, sia ravvisabile una qualsiasi utilità derivante da un potenziale accoglimento dell’odierno gravame.
Ne deriva l’improcedibilità del ricorso, mentre le spese non possono che seguire la soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore dell’Amministrazione, in misura pari ad euro 2.000,00 (duemila/00), oltre ad accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OL RP, Presidente
AR OL, Consigliere, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR OL | OL RP |
IL SEGRETARIO