Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 15/12/2025, n. 8129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8129 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08129/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04689/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4689 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
AN AT, IA IR AP, GI AP, ZO AP, DO Fatti, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Leone e Benedetta Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Leone in OL, viale Gramsci, 23;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Transizione Ecologica, Ministero della Cultura, Ministero dello Sviluppo Economico, Commissario Straordinario del Governo per la Bonifica Ambientale e La Rigenerazione Urbana dell'Area, Presidenza della Repubblica, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Ispra Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, Arpac Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania, Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale OL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di OL, domiciliataria ex lege in OL, via Diaz 11;
Agenzia Nazionale per L'Attrazione degli Investimenti e Lo Sviluppo D'Impresa (Invitalia) Spa, rappresenta e difesa dall'avvocato Angelo Violi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio SI Colla' Ruvolo in OL, Centro Direzionale Isola G 1;
Comune di OL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Accattatis Chalons D'Oranges e Antonio Andreottola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Andreottola in OL, p.zza Municipio, Palazzo San Giacomo;
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosaria Saturno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Asl OL 1, Città Metropolitana di OL, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento del Commissario straordinario del Governo per la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana dell'area rilevante di interesse nazionale Bagnoli-Coroglio in data 25 agosto 2021, non notificato, né pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul Bollettino ufficiale della Regione Campania, ma solo sui siti web della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del soggetto attuatore, con il quale sono state introdotte modifiche e integrazioni alle Norme Tecniche di Attuazione dello Stralcio urbanistico del Programma di Risanamento Ambientale e di Rigenerazione urbana (PRARU) approvato con D.P.R. 6 agosto 2019 e del planovolumetrico;
2) della nota della Regione Campania, Direzione generale per la difesa del suolo e dell'ecosistema prot. n. 0418970 del 13 agosto 2021 recante raccomandazioni vincolanti al piano, non conosciuta se non nei suoi estremi;
3) della nota del Comune di OL, Direzione operativa di Area Tecnica prot. 617049 del 16 agosto 2021;
4) della nota del Ministero della Cultura, Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio prot. n. 27051 del 6 agosto 2021;
5) nonché di tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenziali, di cui si chiede sin da questo momento l'esibizione in giudizio, tra cui l'eventuale decreto del Presidente della Repubblica di approvazione dello Stralcio Urbanistico.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da AT AN il 22/12/2022:
-del provvedimento del Commissario straordinario del Governo per la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana dell'area rilevante di interesse nazionale Bagnoli-Coroglio in data 25 agosto 2021, non notificato, né pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul Bollettino ufficiale della Regione Campania, ma solo sui siti web della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del soggetto attuatore, con il quale sono state introdotte modifiche e integrazioni alle Norme Tecniche di Attuazione dello Stralcio urbanistico del Programma di Risanamento Ambientale e di Rigenerazione urbana (PRARU) approvato con D.P.R. 6 agosto 2019 e del planovolumetrico;
2) della nota della Regione Campania, Direzione generale per la difesa del suolo e dell'ecosistema prot. n. 0418970 del 13 agosto 2021 recante raccomandazioni vincolanti al piano, non conosciuta se non nei suoi estremi, e poi depositata in giudizio dall'Avvocatura distrettuale dello Stato per conto del Commissario straordinario del Governo; nonché di tutti gli atti anteriori, preordinati, connessi e conseguenziali indicati nel ricorso introduttivo, ed in particolare:
3) della nota del Comune di OL, Direzione operativa di Area Tecnica prot. 617049 del 16 agosto 2021;
4) della nota del Ministero della Cultura, Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio prot. n. 27051 del 6 agosto 2021.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Transizione Ecologica, del Ministero della Cultura, del Ministero dello Sviluppo Economico, dell’ Agenzia Nazionale per L'Attrazione degli Investimenti e Lo Sviluppo D'Impresa Spa, del Comune di OL, della Regione Campania e del Commissario Straordinario del Governo per la Bonifica Ambientale e La Rigenerazione Urbana dell'Area, della Presidenza della Repubblica, del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, dell’ Ispra Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, dell’ Arpac Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania e dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale OL;
Vista la memoria del 6 novembre 2025 con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 dicembre 2025 la dott.ssa NA Lo SA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.-Con il ricorso introduttivo, i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento del Commissario straordinario del Governo per la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana dell’area rilevante di interesse nazionale Bagnoli-Coroglio del 25 agosto 2021, con il quale sarebbero state introdotte modifiche e integrazioni alle Norme Tecniche di Attuazione dello Stralcio Urbanistico del Programma di Risanamento Ambientale e di Rigenerazione Urbana (PRARU), approvato con D.P.R. 6 agosto 2019, nonché al relativo planovolumetrico, nonché le note endoprocedimentali, indicate in epigrafe, della Regione Campania, del Comune di OL, del Ministero della Cultura Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio.
2. Con ricorso per motivi aggiunti, le parti hanno impugnato la nota della Regione Campania prot. n. 418970 del 13 agosto 2021, recante raccomandazioni vincolanti al Piano, che era già indicata nell’oggetto del ricorso introduttivo, ma che le parti riferiscono di aver conosciuta nel contenuto solo all’esito del suo deposito in giudizio, da parte del Commissario straordinario di Governo.
3. In data 6 novembre 2025 ed in vista dell’udienza di smaltimento dell’11 dicembre 2025, le parti hanno dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio (motivando tale espressa dichiarazione anche con il sopravvenuto atto del Commissario n. 4 del 4 maggio 2023).
4. In ossequio al principio della domanda che regge il processo amministrativo deve dichiararsi il giudizio improcedibile, imponendosi tale declaratoria a fronte della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse delle parti.
Tale questione processuale, per quanto logicamente subordinata alle questioni in rito di inammissibilità sollevate dal Comune e dalla Regione, consente di definire il giudizio sulla base della “ ragione più liquida ” (cfr. da ultimo CGAS, 27 maggio 2025, n. 388 anche per i precedenti ivi richiamati: C.d.S., II, 7 novembre 2023, n. 9594; VII, 17 luglio 2023, n. 6928; V, 7 aprile 2023, n. 3622; III, 4 gennaio 2023, n. 179; Ad. plen., 5 gennaio 2015, n. 5; C.G.A., Sez. giur., 3 aprile 2023, n. 259; 5 giugno 2023, n. 387), di immediata soluzione, senza sacrificare l’effettività della tutela e in coerenza con il canone della ragionevole durata del processo ex art. 1 c.p.a. e 111 Cost.
5. Le spese di lite possono essere compensate, poiché il presente giudizio si colloca in una più ampia complessiva controversia intercorrente tra plurime parti, che da ultimo è sfociata nell’adozione del decreto del Commissario ad acta n. 4/2023 (citato sia da parte ricorrente nella sua dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse che da Invitalia) e di cui il Tribunale ha già dato conto con la separata sentenza n. 5077/2023.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in OL nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MO LI Di OL, Presidente
NA Lo SA, Consigliere, Estensore
Costanza Cappelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA Lo SA | MO LI Di OL |
IL SEGRETARIO