Articolo 14 della Legge 22 giugno 1954, n. 523
Articolo 13Articolo 15
Versione
14 agosto 1954
Art. 14.
Per stabilire la misura dell'indennita' di buonauscita e dell'indennita' premio di servizio di cui ai precedenti articoli 12 e 13, si determinano i relativi due importi complessivi che risulterebbero dall'applicazione delle norme dell'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato, o dall'Opera di previdenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato nel caso in cui l'ultimo servizio di Stato sia stato reso alle dipendenze delle Ferrovie, e di quelle dell'istituto nazionale di assistenza dei dipendenti degli Enti locali Sezione previdenza in base all'intero servizio utile applicando per la valutazione dei singoli servizi le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.
Ciascuno dei due importi complessivi calcolati per l'Opera e per l'Istituto predetti si attribuiscono per quote proporzionali alle durate dei rispettivi servizi nel modo indicato al secondo comma del precedente art. 5.
Qualora anteriormente alla data della cessazione definitiva dal servizio, l'Opera di previdenza o l'Istituto abbia gia' provveduto a corrispondere l'indennita' di buonuscita o l'indennita' premio di servizio, spetta all'interessato soltanto la quota proporzionale di cui al comma precedente relativa ai servizi resi con iscrizione all'altro Istituto ed Opera di previdenza.
Entrata in vigore il 14 agosto 1954
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