Articolo 2 della Legge 23 agosto 1988, n. 371
Articolo 1Articolo 3
Versione
30 agosto 1988
Art. 2. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 150 milioni per l'anno 1987, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1987-89, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Contributo straordinario alla Forza di Pace in Cipro (UNFICYP)".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 30 agosto 1988