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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. VI, sentenza 30/01/2026, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 156/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 6, riunita in udienza il 05/11/2025 alle ore
09:00 in composizione monocratica:
NAPOLIELLO ASSUNTA, Giudice monocratico in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1887/2024 depositato il 10/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Andria - Via Bari 75 76123 Andria BT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 70920231898 IMU 2012
- INGIUNZIONE n. 70920231898 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
chiamate le parti alle ore 9.25 nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con ricorso tempestivo impugnava l'ingiunzione di pagamento n. ING/709-2023-1898 del 07/12/2023 emessa dal Comune di Andria (BT) – Ufficio Entrate Tributarie e Patrimoniali – anni d'imposta
2012 e 2013 e notificata a mezzo raccomandata A/R in data 11/01/2024.
Contestava la natura di aree fabbricabili attribuita ai fondi in questione dall'Ufficio Tributi e così la determinazione e quantificazione della imposta;
sollevava altri motivi di censura dell'ingiunzione, l'omessa notifica degli atti prodromici, eccepiva la prescrizione del diritto per mancata notifica di atti interruttivi.
Si costituiva il Comune di Andria contestando la fondatezza del ricorso del quale chiedeva il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto e deciso sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, c.d. principio della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., che impone un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c..
L'atto impugnato vede come suo presupposto due avvisi di accertamento che l'odierno ricorrente contesta essergli mai stati notificati.
In presenza di tale contestazione, sarebbe stato onere del Comune fornire la prova della regolare notificazione dell'atto presupposto della ingiunzione da essa inviata e cioè degli avvisi di accertamento in questione.
Sta di fatto che tale prova non è stata adeguatamente fornita perché il Comune si è limitato a produrre, la copia degli avvisi privi di relata di notifica ed una cartolina di ritorno, priva di qualsiasi riferimento all'avviso, che si assume essere stata notificata in data 26.1.2017.
Prescindendo da tale rilievo, si deve altresì rilevare che, quand'anche si ritenesse che la relata di notifica prodotta si riferisca effettivamente all'avviso di accertamento anno 2012, il credito da essa portato sarebbe comunque prescritto alla data di ricevimento dell'atto impugnato, atteso che, i crediti per tributi locali sono soggetti al termine di prescrizione quinquennale, come affermato, ex multis, da Cass. 4283/2010, che, confermando un orientamento consolidato, ha richiamato il termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4,
C.c., strutturandosi i tributi locali come prestazioni periodiche con cadenza annuale, aventi connotati di autonomia nell'ambito di una "causa debendi" di tipo continuativo, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza dei presupposti impositivi. Prescrizione che a maggior ragione vale per l'annualità 2018 per la quale non vi è alcuna produzione documentale di atti notificati.
Né può valere quale prova l'estratto dei debiti prodotto dal Comune trattandosi di atto di formazione unilaterale che non prova l'effettiva ricezione degli atti da parte del contribuente.
Il ricorrente ha disconosciuto di aver ricevuto gli avvisi di accertamento relativo alla imposta in questione, cosicché in mancanza di prova della notificazione di tale atto che avrebbe interrotto il termine di prescrizione quinquennale deve ritenersi tardiva la notificazione della intimazione opposta.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto con annullamento dell'atto presupposto, rappresentato dagli avvisi di accertamento mai notificati e comunque prescritti, nonché della intimazione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte tributaria di primo grado in composizione monocratica accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato.
Condanna il Comune di Andria al pagamento delle spese che liquida in complessivi € 1200,00 omnicomprensivi.
Bari, 5.11.2025 Il Giudice
TA LO
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 6, riunita in udienza il 05/11/2025 alle ore
09:00 in composizione monocratica:
NAPOLIELLO ASSUNTA, Giudice monocratico in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1887/2024 depositato il 10/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Andria - Via Bari 75 76123 Andria BT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 70920231898 IMU 2012
- INGIUNZIONE n. 70920231898 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
chiamate le parti alle ore 9.25 nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con ricorso tempestivo impugnava l'ingiunzione di pagamento n. ING/709-2023-1898 del 07/12/2023 emessa dal Comune di Andria (BT) – Ufficio Entrate Tributarie e Patrimoniali – anni d'imposta
2012 e 2013 e notificata a mezzo raccomandata A/R in data 11/01/2024.
Contestava la natura di aree fabbricabili attribuita ai fondi in questione dall'Ufficio Tributi e così la determinazione e quantificazione della imposta;
sollevava altri motivi di censura dell'ingiunzione, l'omessa notifica degli atti prodromici, eccepiva la prescrizione del diritto per mancata notifica di atti interruttivi.
Si costituiva il Comune di Andria contestando la fondatezza del ricorso del quale chiedeva il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto e deciso sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, c.d. principio della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., che impone un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c..
L'atto impugnato vede come suo presupposto due avvisi di accertamento che l'odierno ricorrente contesta essergli mai stati notificati.
In presenza di tale contestazione, sarebbe stato onere del Comune fornire la prova della regolare notificazione dell'atto presupposto della ingiunzione da essa inviata e cioè degli avvisi di accertamento in questione.
Sta di fatto che tale prova non è stata adeguatamente fornita perché il Comune si è limitato a produrre, la copia degli avvisi privi di relata di notifica ed una cartolina di ritorno, priva di qualsiasi riferimento all'avviso, che si assume essere stata notificata in data 26.1.2017.
Prescindendo da tale rilievo, si deve altresì rilevare che, quand'anche si ritenesse che la relata di notifica prodotta si riferisca effettivamente all'avviso di accertamento anno 2012, il credito da essa portato sarebbe comunque prescritto alla data di ricevimento dell'atto impugnato, atteso che, i crediti per tributi locali sono soggetti al termine di prescrizione quinquennale, come affermato, ex multis, da Cass. 4283/2010, che, confermando un orientamento consolidato, ha richiamato il termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4,
C.c., strutturandosi i tributi locali come prestazioni periodiche con cadenza annuale, aventi connotati di autonomia nell'ambito di una "causa debendi" di tipo continuativo, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza dei presupposti impositivi. Prescrizione che a maggior ragione vale per l'annualità 2018 per la quale non vi è alcuna produzione documentale di atti notificati.
Né può valere quale prova l'estratto dei debiti prodotto dal Comune trattandosi di atto di formazione unilaterale che non prova l'effettiva ricezione degli atti da parte del contribuente.
Il ricorrente ha disconosciuto di aver ricevuto gli avvisi di accertamento relativo alla imposta in questione, cosicché in mancanza di prova della notificazione di tale atto che avrebbe interrotto il termine di prescrizione quinquennale deve ritenersi tardiva la notificazione della intimazione opposta.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto con annullamento dell'atto presupposto, rappresentato dagli avvisi di accertamento mai notificati e comunque prescritti, nonché della intimazione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte tributaria di primo grado in composizione monocratica accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato.
Condanna il Comune di Andria al pagamento delle spese che liquida in complessivi € 1200,00 omnicomprensivi.
Bari, 5.11.2025 Il Giudice
TA LO