Sentenza 22 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/06/2025, n. 959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 959 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIA
n. rgvg 22845/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino
- Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino
- Giudice rel./est. -
Dott. Viviana Criscuolo
- Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22845 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473
bis.51 cpc
[...]
Parte_1 nato a [...] il [...] c.f. C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. ESPOSITO ANTONIO
presso il quale elettivamente domicilia
E
nata a [...] il [...] c.f. C.F. 2
,rappresentata e P_
difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. GUARRACINO FIORELLA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23/12/2024 Parte_1 e CP_1 premettendo:
-di aver contratto matrimonio in Napoli il 31/01/1994;
- che dalla loro unione sono nati due figli entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 03.04.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni riportate nel ricorso. Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all'
art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
"a) i coniugi vivranno separati: il marito provvederà a trasferire la propria residenza altrove;
la moglie continuerà ad abitare presso l'attuale domicilio in Napoli alla via M. Pilati n. 80/A;
b) la casa coniugale sita in Napoli alla via M. Pilati n.80/A (già via Prov. Sepone a Ponticelli snc), attualmente di proprietà del sig. comprensiva dei suoi arredi, resta assegnata alla Parte_1
Parte_1P_ , che continuerà ad abitarla;
c) i coniugi concordano che il sig. sig.ra verserà alla sig.ra P_ un assegno mensile a titolo di contributo al di lei mantenimento in misura pari ad euro 500,00. Tale obbligazione di pagamento, su accordo esplicito delle parti, sarà estinto in unica soluzione mediante il trasferimento in favore della sig.ra P_ della quota pari al 50% della proprietà degli immobili meglio sopra indicati. Con il trasferimento della predetta quota di proprietà si ritiene estinto altresì il credito di euro 50000,00 vantato dalla sig.ra CP_1
[...] nei confronti del sig. Parte_1 per le motivazioni di cui in premessa ed ogni altro rapporto economico tra le parti. A tal fine il sig. Parte_1 si impegna ed obbliga a trasferire alla sig.ra CP_1 , presso un notaio individuato dalla stessa, entro e non oltre trenta giorni dal provvedimento che definirà il presente procedimento, la proprietà della quota pari al 50% sui predetti immobili.
1. Quota pari al 50% della proprietà dell'immobile ad uso abitativo, sito in Napoli alla Strada
Vicinale Sepone a Ponticelli Snc, piano T, int. 1, riportato al NCF del Comune di Napoli alla Sez.
PON, foglio 4, part. 1349, sub.2, Z.c. 9, cat. A/2, cl. 3, vani 5, R.c. 464,81, con il circostante terreno pertinenziale;
2. Quota pari al 50% della proprietà sull'immobile ad uso abitazione, sito in Napoli alla Strada
Vicinale Sepone a Ponticelli Snc, piano 1, int. 2, riportato nel NCF del Comune di Napoli, alla Sez.
PON, foglio 4, part. 1349, sub 3, z.c. 9, Cat. A/2, Cl. 3, Vani 5,5, R.c. 511,29, con il circostante terreno pertinenziale;
3. Quota pari al 50% dell'unità immobiliare sita in Napoli alla Strada Vicinale Sepone a Ponticelli
Snc, piano T, int. 2, riportato nel NCF del Comune di Napoli alla Sez. PON, foglio 4, part. 1349, sub
5, Z.c. 9, Cat. D/7, R.c. 1708,80, con il circostante terreno pertinenziale.
A trasferimento avvenuto la sig.ra CP_1 non avrà null'altro a pretendere dal marito a titolo di contributo al mantenimento e per le altre ragioni di credito sopra individuate.
d) per quanto altro non previsto le parti si rimettono alle vigenti disposizioni di legge in materia di diritto di famiglia".
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte_1 e [...] CP_1 (atto n.7, parte I, S. Sez. U, reg. Atti Matrimonio anno1994);
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 04/04/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino