TRIB
Sentenza 3 agosto 2025
Sentenza 3 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 03/08/2025, n. 1907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1907 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2025 |
Testo completo
N. 795/2022 R.G.
REPVBR
Tribunale di Torre Annunziata
SEZ. II CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, sez. II civile, dott.ssa Luisa Zicari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 795/2022 R.G., vertente
TRA Parte_1 (C.F. C.F. 1 (), nato a [...] 1'8.11.1934 e residente in [...], elettivamente domiciliato in Roma alla via dei Monti Parioli n. 28, presso lo studio dell'avv. Domenico Festa che lo rappresenta e difende, in virtù di procura in calce all'atto di citazione.
OPPONENTE
E CP_1 (P.T. P.IVA_1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli alla via Macedonia n. 11 - Parco Le Palme, presso lo studio dell'Avv. Antonio Vinciguerra, che la rappresenta e difende, in virtù di procura in calce all'atto di ricorso per decreto ingiuntivo.
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1041/2021.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta dell'udienza del 16.4.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.Con decreto ingiuntivo n. 1041/2021 del 23/7/2021, il Tribunale di Torre Annunziata, su istanza della CP_1 ingiungeva a Parte_1 il pagamento della somma di euro 15.400,00 oltre '
interessi legali e spese, a titolo pagamento della fattura elettronica del 21.6.2021 relativa alla prestazione commerciale avente ad oggetto l'organizzazione dell'evento- presentazione del libro
"Stabia e il suo porto 79 d.c." tenutosi il 28.10.2017 presso il locale "Bar Piazza Vanvitelli" locato dall'odierna opposta e sito in Castellammare alla Corso Vittorio Emanuele n. 80.
Con ricorso per decreto ingiuntivo, la CP_1 deduceva che la prestazione commerciale consisteva in fitto, allestimento tavoli ed erogazione a buffet di bevande e alimenti per 120 persone per le quali le parti pattuivano un importo di euro 14.000,00.
In data 2.11.2021 la ricorrente depositava istanza di esecutorietà del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c., in ragione della mancata opposizione e con decreto del 18.1.2022, rilevata la ritualità della notifica del 14.9.2021, il decreto oggi opposto veniva dichiarato definitivamente esecutivo.
Con atto di citazione in opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. notificato in data 7.2.2022, Parte_1 proponeva formale opposizione avverso il suddetto decreto, chiedendone la revoca ovvero, in via subordinata, ridurre la pretesa creditoria alla somma di euro 400,00 con vittoria di spese di lite e condanna dell'opposta alla lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. In via preliminare, eccepiva l'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo opposto, deducendo che alcun avviso di deposito era stato rinvenuto nella propria cassetta postale ovvero la nullità della notificazione stante la ricorrenza di una causa di forza maggiore in capo all'opponente; inoltre, eccepiva la nullità di tutti gli atti notificati deducendo l'irregolarità della procura conferita da parte opposta in quanto sfornita del nominativo del soggetto legale rappresentante patrocinato.
Nel merito, dopo aver riconosciuto l'effettiva fruizione della prestazione commerciale, ne contestava il quantum osservando che la CP_1 era venuta meno agli accordi assunti con "menù preventivo del 10.10.2017", fornendo un servizio scadente in termini di allocazione dell'evento (che si svolgeva nel giardino esterno del bar) e di organizzazione del buffet ( misero nelle quantità e scadente nella qualità); inoltre, contestava di aver sottoscritto alcun preventivo e che comunque le parti avevano pattuito informalmente che tale erogazione sarebbe avvenuta gratuitamente.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva la CP_1 la quale in via preliminare chiedeva dichiararsi inammissibile la proposta eccezione in quanto tardiva;
nel merito, contestava le avverse deduzioni chiedendo il rigetto dell'opposizione con condanna dell'opposta al pagamento delle spese e competenze di giudizio con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
La prova articolata dalle parti è stata ritenuta inammissibile in quanto fondata su circostanze in parte documentali e in parte valutative.
All'udienza del 16.4.2024 la causa veniva riservata in decisione previa assegnazione di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
2. In rito.
2.1.Sulla domanda preliminare di inesistenza del procedimento di notificazione del decreto ingiuntivo.
L'attore ha rinunziato alla suddetta domanda e tuttavia nelle comparse conclusionali ribadisce le sue difese sul punto.
Lo stesso aveva dedotto l'inesistenza del procedimento di notificazione del decreto ingiuntivo tardivamente impugnato, essendo mancata da parte dell'agente postale sia l'attività materiale di introduzione dell'atto nella buca postale che quella di consegna per mancato ritiro della certificazione di deposito.
A tal uopo allegava che: in data 3.9.2021, attesa la "temporanea assenza del destinatario", l'agente postale emetteva la spedizione di comunicazione di deposito che, decorsi 10 giorni e stante il mancato ritiro, si perfezionava in data 14.9.2021; non ne aveva mai avuto conoscenza in quanto alcuna comunicazione gli era pervenuta né risultava inserita nella propria cassetta postale alcuna comunicazione di avvenuto deposito;
per causa di forza maggiore dovuta a problemi di deambulazione, che lo costringevano a un ricovero ospedaliero d'urgenza dal 3.6.2021 al 21.8.2021, sarebbe comunque stato nella impossibilità di ritirare la posta consegnata e di proporre opposizione.
Ciò posto, è pacifico nonché documentalmente provato che l'agente postale in data 1.9.2021 tentava l'accesso presso la residenza del destinatario dell'atto da notificare e che lo stesso era temporaneamente assente, pertanto in data 3.9.2021 rilasciava raccomandata informativa di avvenuto deposito e, infine, in data 14.9.2021 dava atto che erano decorsi i 10 giorni utili dalla comunicazione di avvenuto deposito e nulla era stato ritirato. (cfr. allegato 1 produzione di parte opponente depositata unitamente all'atto di citazione)
Parimenti pacifico, in quanto ammesso dallo stesso opponente, è che il signor Pt_1, al momento del primo accesso e per tutto il periodo precedente al perfezionamento della notifica, si trovava presso la propria abitazione in stato di degenza e che, per tale ragione, godeva dell'assistenza della figlia e di un domestico.
Orbene, in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimento costituisce il solo documento idoneo a provare sia l'avvenuta consegna del plico con la relativa data, sia l'identità della persona alla quale la consegna stessa è stata eseguita, e che ha sottoscritto l'avviso; esso riveste natura di atto pubblico e, riguardando un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale, gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ovverosia della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 c.c. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza, pertanto, il destinatario che intenda contestare la notificazione, affermando di non aver mai ricevuto l'atto ed in particolare di non aver mai apposto la propria firma sull'avviso, ha l'onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso.
Da quanto precede deriva che non essendo stata proposta querela di falso avverso la relata di notifica contestata e l'avviso di ricevimento, l'attività di notificazione dell'agente postale non poteva dirsi inesistente o irregolare essendo state compiute tutte le operazioni materiali necessarie.
La notifica pertanto doveva ritenersi correttamente perfezionata.
2. 2. Sulla dedotta esistenza del requisito della forza maggiore. Non può ritenersi neppure integrato il requisito della forza maggiore, alternativamente richiesto ai fini dell'applicabilità dell'art. 650 c.p.c., in quanto essa consiste in una forza esterna ostativa in modo assoluto ed in un fatto di carattere oggettivo estraneo all'umana volontà e causativo dell'evento per forza propria.
Il caso di mancata conoscenza del decreto determinata da uno stato di impedimento di salute tale da impedire al destinatario di poter materialmente recarsi a ritirare la posta consegnata al suo domicilio
è fatto non assolutamente ostativo ma superabile attraverso l'uso di cautele idonee a permettere la ricezione o almeno la conoscenza delle missive pervenutegli nel periodo di assenza;
pertanto, la mancata predisposizione delle misure necessarie alla recezione della notificazione è fatto imputabile al Pt_1.
A tal riguardo, è lo stesso opponente ad allegare che nel periodo immediatamente successivo alle dimissioni e stante la personale impossibilità ad attendere alle più elementari esigenze quotidiane, veniva assistito dalla figlia CP_2 e da un domestico.
Tale circostanza è sufficiente a ritenere che, anche laddove il Pt_1 fosse stato personalmente impossibilitato a porre in essere qualsivoglia tipo di attività quotidiana (dato che non emerge dalla lettura del certificato medico depositato unitamente all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo), la presenza della figlia presso il di lui domicilio era precipuamente volta a sostituirlo in quegli impegni della vita che il padre non era in grado di assolvere, in cui di certo rientrava il ritiro della posta consegnata, tanto più ove si consideri che dal momento della comunicazione al momento di perfezionamento della notificazione, è trascorso tempo sufficientemente lungo (10 giorni) tale da CP far ritenere verosimile che la figlia del Pt_1 ( -) ben avrebbe potuto verificare il ricevimento della posta al padre indirizzata.
3. Nel merito.
L'opposizione deve, pertanto, ritenersi inammissibile con assorbimento del merito.
All'inammissibilità dell'opposizione consegue l'accertamento del passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto tardivamente. Il credito recato dal decreto è, dunque, coperto dal giudicato, con l'effetto che l'estinzione del credito per avvenuto pagamento potrebbe farsi valere solo per fatti sopravvenuti alla formazione del giudicato medesimo, mentre, nel caso in esame, gli asseriti pagamenti sarebbero anteriori (Cass. 3412/03).
4. Sulla domanda di condanna ex art. 96 cpc. Relativamente alla richiesta di condanna dell'opposto ai sensi dell'art. 96 c.p.c., la stessa non può essere accolta. Invero, tale condanna presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo dell'illecito, e cioè l'aver agito o resistito in giudizio per dolo o colpa grave, sia di quello oggettivo dell'entità del danno sofferto (Cass. civ. sez. II, 1-12-1995 n. 12422). Pertanto, non sussistendo la prova dell'elemento soggettivo, ed in carenza della prova dell'elemento oggettivo, non emergendo dagli atti processuali elementi obiettivi dai quali desumere la concreta esistenza del danno, tale richiesta non può essere accolta.
5. Sulle spese di lite.
di ufficio in assenza di nota speseLe spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano depositata- come da dispositivo sulla base dei DM 55/14 e 147/22 (applicando i minimi in ragione della ridotta attività svolta, della semplicità delle questioni affrontate, e del valore della causa) in favore dell'Avv. Antonio Vinciguerra dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo n. 1041/2021; condanna Parte_1 al pagamento, in favore della società attrice, delle spese di lite che si liquidano in euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge, da distrarsi in favore dell' avv. Antonio Vinciguerra.
Torre Annunziata, 2 agosto 2025
Il giudice monocratico dott. ssa Luisa Zicari
REPVBR
Tribunale di Torre Annunziata
SEZ. II CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, sez. II civile, dott.ssa Luisa Zicari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 795/2022 R.G., vertente
TRA Parte_1 (C.F. C.F. 1 (), nato a [...] 1'8.11.1934 e residente in [...], elettivamente domiciliato in Roma alla via dei Monti Parioli n. 28, presso lo studio dell'avv. Domenico Festa che lo rappresenta e difende, in virtù di procura in calce all'atto di citazione.
OPPONENTE
E CP_1 (P.T. P.IVA_1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli alla via Macedonia n. 11 - Parco Le Palme, presso lo studio dell'Avv. Antonio Vinciguerra, che la rappresenta e difende, in virtù di procura in calce all'atto di ricorso per decreto ingiuntivo.
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1041/2021.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta dell'udienza del 16.4.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.Con decreto ingiuntivo n. 1041/2021 del 23/7/2021, il Tribunale di Torre Annunziata, su istanza della CP_1 ingiungeva a Parte_1 il pagamento della somma di euro 15.400,00 oltre '
interessi legali e spese, a titolo pagamento della fattura elettronica del 21.6.2021 relativa alla prestazione commerciale avente ad oggetto l'organizzazione dell'evento- presentazione del libro
"Stabia e il suo porto 79 d.c." tenutosi il 28.10.2017 presso il locale "Bar Piazza Vanvitelli" locato dall'odierna opposta e sito in Castellammare alla Corso Vittorio Emanuele n. 80.
Con ricorso per decreto ingiuntivo, la CP_1 deduceva che la prestazione commerciale consisteva in fitto, allestimento tavoli ed erogazione a buffet di bevande e alimenti per 120 persone per le quali le parti pattuivano un importo di euro 14.000,00.
In data 2.11.2021 la ricorrente depositava istanza di esecutorietà del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c., in ragione della mancata opposizione e con decreto del 18.1.2022, rilevata la ritualità della notifica del 14.9.2021, il decreto oggi opposto veniva dichiarato definitivamente esecutivo.
Con atto di citazione in opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. notificato in data 7.2.2022, Parte_1 proponeva formale opposizione avverso il suddetto decreto, chiedendone la revoca ovvero, in via subordinata, ridurre la pretesa creditoria alla somma di euro 400,00 con vittoria di spese di lite e condanna dell'opposta alla lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. In via preliminare, eccepiva l'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo opposto, deducendo che alcun avviso di deposito era stato rinvenuto nella propria cassetta postale ovvero la nullità della notificazione stante la ricorrenza di una causa di forza maggiore in capo all'opponente; inoltre, eccepiva la nullità di tutti gli atti notificati deducendo l'irregolarità della procura conferita da parte opposta in quanto sfornita del nominativo del soggetto legale rappresentante patrocinato.
Nel merito, dopo aver riconosciuto l'effettiva fruizione della prestazione commerciale, ne contestava il quantum osservando che la CP_1 era venuta meno agli accordi assunti con "menù preventivo del 10.10.2017", fornendo un servizio scadente in termini di allocazione dell'evento (che si svolgeva nel giardino esterno del bar) e di organizzazione del buffet ( misero nelle quantità e scadente nella qualità); inoltre, contestava di aver sottoscritto alcun preventivo e che comunque le parti avevano pattuito informalmente che tale erogazione sarebbe avvenuta gratuitamente.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva la CP_1 la quale in via preliminare chiedeva dichiararsi inammissibile la proposta eccezione in quanto tardiva;
nel merito, contestava le avverse deduzioni chiedendo il rigetto dell'opposizione con condanna dell'opposta al pagamento delle spese e competenze di giudizio con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
La prova articolata dalle parti è stata ritenuta inammissibile in quanto fondata su circostanze in parte documentali e in parte valutative.
All'udienza del 16.4.2024 la causa veniva riservata in decisione previa assegnazione di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
2. In rito.
2.1.Sulla domanda preliminare di inesistenza del procedimento di notificazione del decreto ingiuntivo.
L'attore ha rinunziato alla suddetta domanda e tuttavia nelle comparse conclusionali ribadisce le sue difese sul punto.
Lo stesso aveva dedotto l'inesistenza del procedimento di notificazione del decreto ingiuntivo tardivamente impugnato, essendo mancata da parte dell'agente postale sia l'attività materiale di introduzione dell'atto nella buca postale che quella di consegna per mancato ritiro della certificazione di deposito.
A tal uopo allegava che: in data 3.9.2021, attesa la "temporanea assenza del destinatario", l'agente postale emetteva la spedizione di comunicazione di deposito che, decorsi 10 giorni e stante il mancato ritiro, si perfezionava in data 14.9.2021; non ne aveva mai avuto conoscenza in quanto alcuna comunicazione gli era pervenuta né risultava inserita nella propria cassetta postale alcuna comunicazione di avvenuto deposito;
per causa di forza maggiore dovuta a problemi di deambulazione, che lo costringevano a un ricovero ospedaliero d'urgenza dal 3.6.2021 al 21.8.2021, sarebbe comunque stato nella impossibilità di ritirare la posta consegnata e di proporre opposizione.
Ciò posto, è pacifico nonché documentalmente provato che l'agente postale in data 1.9.2021 tentava l'accesso presso la residenza del destinatario dell'atto da notificare e che lo stesso era temporaneamente assente, pertanto in data 3.9.2021 rilasciava raccomandata informativa di avvenuto deposito e, infine, in data 14.9.2021 dava atto che erano decorsi i 10 giorni utili dalla comunicazione di avvenuto deposito e nulla era stato ritirato. (cfr. allegato 1 produzione di parte opponente depositata unitamente all'atto di citazione)
Parimenti pacifico, in quanto ammesso dallo stesso opponente, è che il signor Pt_1, al momento del primo accesso e per tutto il periodo precedente al perfezionamento della notifica, si trovava presso la propria abitazione in stato di degenza e che, per tale ragione, godeva dell'assistenza della figlia e di un domestico.
Orbene, in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimento costituisce il solo documento idoneo a provare sia l'avvenuta consegna del plico con la relativa data, sia l'identità della persona alla quale la consegna stessa è stata eseguita, e che ha sottoscritto l'avviso; esso riveste natura di atto pubblico e, riguardando un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale, gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ovverosia della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 c.c. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza, pertanto, il destinatario che intenda contestare la notificazione, affermando di non aver mai ricevuto l'atto ed in particolare di non aver mai apposto la propria firma sull'avviso, ha l'onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso.
Da quanto precede deriva che non essendo stata proposta querela di falso avverso la relata di notifica contestata e l'avviso di ricevimento, l'attività di notificazione dell'agente postale non poteva dirsi inesistente o irregolare essendo state compiute tutte le operazioni materiali necessarie.
La notifica pertanto doveva ritenersi correttamente perfezionata.
2. 2. Sulla dedotta esistenza del requisito della forza maggiore. Non può ritenersi neppure integrato il requisito della forza maggiore, alternativamente richiesto ai fini dell'applicabilità dell'art. 650 c.p.c., in quanto essa consiste in una forza esterna ostativa in modo assoluto ed in un fatto di carattere oggettivo estraneo all'umana volontà e causativo dell'evento per forza propria.
Il caso di mancata conoscenza del decreto determinata da uno stato di impedimento di salute tale da impedire al destinatario di poter materialmente recarsi a ritirare la posta consegnata al suo domicilio
è fatto non assolutamente ostativo ma superabile attraverso l'uso di cautele idonee a permettere la ricezione o almeno la conoscenza delle missive pervenutegli nel periodo di assenza;
pertanto, la mancata predisposizione delle misure necessarie alla recezione della notificazione è fatto imputabile al Pt_1.
A tal riguardo, è lo stesso opponente ad allegare che nel periodo immediatamente successivo alle dimissioni e stante la personale impossibilità ad attendere alle più elementari esigenze quotidiane, veniva assistito dalla figlia CP_2 e da un domestico.
Tale circostanza è sufficiente a ritenere che, anche laddove il Pt_1 fosse stato personalmente impossibilitato a porre in essere qualsivoglia tipo di attività quotidiana (dato che non emerge dalla lettura del certificato medico depositato unitamente all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo), la presenza della figlia presso il di lui domicilio era precipuamente volta a sostituirlo in quegli impegni della vita che il padre non era in grado di assolvere, in cui di certo rientrava il ritiro della posta consegnata, tanto più ove si consideri che dal momento della comunicazione al momento di perfezionamento della notificazione, è trascorso tempo sufficientemente lungo (10 giorni) tale da CP far ritenere verosimile che la figlia del Pt_1 ( -) ben avrebbe potuto verificare il ricevimento della posta al padre indirizzata.
3. Nel merito.
L'opposizione deve, pertanto, ritenersi inammissibile con assorbimento del merito.
All'inammissibilità dell'opposizione consegue l'accertamento del passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto tardivamente. Il credito recato dal decreto è, dunque, coperto dal giudicato, con l'effetto che l'estinzione del credito per avvenuto pagamento potrebbe farsi valere solo per fatti sopravvenuti alla formazione del giudicato medesimo, mentre, nel caso in esame, gli asseriti pagamenti sarebbero anteriori (Cass. 3412/03).
4. Sulla domanda di condanna ex art. 96 cpc. Relativamente alla richiesta di condanna dell'opposto ai sensi dell'art. 96 c.p.c., la stessa non può essere accolta. Invero, tale condanna presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo dell'illecito, e cioè l'aver agito o resistito in giudizio per dolo o colpa grave, sia di quello oggettivo dell'entità del danno sofferto (Cass. civ. sez. II, 1-12-1995 n. 12422). Pertanto, non sussistendo la prova dell'elemento soggettivo, ed in carenza della prova dell'elemento oggettivo, non emergendo dagli atti processuali elementi obiettivi dai quali desumere la concreta esistenza del danno, tale richiesta non può essere accolta.
5. Sulle spese di lite.
di ufficio in assenza di nota speseLe spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano depositata- come da dispositivo sulla base dei DM 55/14 e 147/22 (applicando i minimi in ragione della ridotta attività svolta, della semplicità delle questioni affrontate, e del valore della causa) in favore dell'Avv. Antonio Vinciguerra dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo n. 1041/2021; condanna Parte_1 al pagamento, in favore della società attrice, delle spese di lite che si liquidano in euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge, da distrarsi in favore dell' avv. Antonio Vinciguerra.
Torre Annunziata, 2 agosto 2025
Il giudice monocratico dott. ssa Luisa Zicari