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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVIII, sentenza 27/01/2026, n. 909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 909 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 909/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
07/04/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
AZ AL, Presidente
DIBISCEGLIA MICHELE, Relatore
PERROTTI MASSIMO, Giudice
in data 07/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4610/2024 depositato il 02/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.g.e.t. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 17144/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
17 e pubblicata il 07/12/2023
Atti impositivi:
- PIGNORAMENTO PT n. 382726-2022 IMU 2012
- PIGNORAMENTO PT n. 382726-2022 IMU 2013
- PIGNORAMENTO PT n. 382726-2022 IMU 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2399/2025 depositato il
14/04/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:Si riporta agli atti
Resistente/Appellato: Si riporta agli atti chiedendo le spese di giustizia per il primo grado e secondo grado per lite temeraria da parte del contribuente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ll Sig. Ricorrente_1 impugnava un pignoramento presso terzi notificato dalla SO.G.E.T. S.p.A. eccependo la nullità del pignoramento per omessa notifica degli atti prodromici, la carenza di legittimazione della SO.G.E.T. di porre in essere attività per conto del Comune di CA di
BI , la perdita del potere precettivo delle ingiunzioni di pagamento menzionate nell'atto opposto, ai sensi dell'art. 50 co.2 del D.P.R. 602/73, la decadenza dal potere di accertamento e la prescrizione, il difetto di motivazione, nullità insanabile in quanto non è dettagliato il conteggio dell'importo dovuto e degli eventuali interessi e delle aliquote eventualmente applicate allo stesso.
Si costituiva in Giudizio la SO.G.E.T. S.p.A. contestando quanto eccepito dal ricorrente deducendo l'infondatezza, inammissibilità ed insussistenza delle eccezioni formulate nel ricorso.
Con sentenza n. 17144 depositata il 07/12/2023 la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli rigettava il ricorso rilevando che risultava notificata per ultima un'intimazione di pagamento in data
11/05/2022 e mai opposta, rendendo così consolidato il credito.
Avverso detta sentenza ricorre in appello il sig. Ricorrente_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to Difensore_1 sostenendo che la sentenza è viziata per omesso rilievo d'ufficio del difetto di jus postulandi del difensore costituito, è viziata in quanto i Giudici di primo grado non hanno accertato la inesistenza della notifica dell'atto di intimazione di pagamento, oltre che il mancato perfezionamento della notifica delle ingiunzioni di pagamento e degli avvisi di accertamento presupposti al pignoramento opposto, è viziata perché l'assenza di data certa della notifica dell'intimazione di pagamento comporta la impossibilità, da parte del contribuente, di verificare il rispetto del termine decadenziale previsto dall'art. 50 del DPR 602/1973, essenziale per garantire che l'azione esecutiva posta in essere dall'A.F. sia avvenuta entro i limiti temporali imposti dalla legge, è viziata perchè il giudice ha omesso di pronunciarsi sul difetto di motivazione dell'atto impugnato con particolare riferimento al conteggio degli interessi e alle aliquote applicate, ed infine è viziata perché il giudice ha ritenuto la SO S.p.A. legittimata a svolgere attività esattiva per il Comune di CA di BI pur non avendo la stessa fornito alcuna prova documentale in merito al possesso di titolo, contratto o concessione per il compimento di tale attività atteso che, il servizio di accertamento e riscossione era stato affidato ad altra Società Concessionaria, la
Municipia S.p.A.
Si costituisce in giudizio l'appellato contestando i rilievi dell'appellante ed affermando la correttezza della sentenza. Con successive memorie la SO fa rilevare che il difetto di Jus postulandi del difensore deve essere considerato motivo mai proposto in 1° grado in violazione dell'art. 24 D.Lgs n. 546/1992 e ad ogni modo si deposita visura camerale da cui risulta la qualifica del soggetto che ha conferito il mandato al difensore. Si eccepisce che l'atto di appello deve essere dichiarato inammissibile in quanto non contiene motivi specifici d'impugnazione in palese violazione dell'art. 53 d.lgs.546/92. Si contestano tutti i motivi di appello proposti dichiarando la piena legittimità dell'operato della SO. Con successiva memoria l'appellante contesta la produzione della nuova documentazione depositata dall'appellante in violazione del novellato art. 58, co. 1, del D.Lgs. n. 546/92. Si ribadisce la carenza di legittimazione della
SO e la mancata prova della notifica degli atti presupposti all'atto impugnato riservandosi di presentare una querela di falso sui documenti esibiti in fotocopia che attesterebbero le notifiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte preliminarmente ritiene che la produzione di nuova documentazione non violi il novellato art
58 d.lgs 546/92 in quanto, come chiarito dalla Corte Costituzionale e dalla Cassazione, il processo tributario risulta incardinato nel primo grado prima del 5 gennaio 2024. Dalla documentazione esibita risulta superata anche l'eccezione del difetto di Jus postulandi del difensore.
Inconsistente anche la contestazione circa la mancata notifica dell'ingiunzione immediatamente precedente l'atto impugnato che correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto valida. Ed in effetti dalla ricevuta depositata si evince chiaramente che la notifica è avvenuta. La mancanza dell'anno non inficia la prova che l'atto è stato ricevuto in data 11/05 e siccome nel frontespizio si legge chiaramente la data di spedizione del 06-05-2022 è palese che il ricevimento sia del maggio 2022. Oltretutto il contribuente in fase precontenziosa ha ricevuto copia di tutte le notifiche degli atti prodromici e se avesse voluto avrebbe avuto tutto il tempo di proporre querela di falso, unica ipotesi che può mettere in seria discussione la notifica. Come già evidenziato dal giudice di primo grado la mancata impugnazione dell'intimazione notificata il giorno 11 maggio 2022 rende definitiva la pretesa. Quanto alla legittimazione attiva della SO S.P.A. alla data della notifica dell'atto impugnato è da rilevare la piena legittimità.
Infatti come risulta dalla documentazione depositata nel fascicolo, il contratto d'appalto tra il Comune di
CA di BI e la società SO.G.E.T. S.p.A prevedeva una durata di cinque anni decorrenti dal
26/05/2016 al 26/05/2021 e successivamente prorogato al 31.12.2022. Se ne deduce che essendo stato emesso l'atto impugnato prima del 31/12/2022 le doglianze dell'appellante non possono trovare accoglimento.
P.Q.M.
1) Rigetta l'appello; 2) Condanna il soccombente alle spese di giudizio quantificate in € 500,00 oltre cut e oneri di legge.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
07/04/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
AZ AL, Presidente
DIBISCEGLIA MICHELE, Relatore
PERROTTI MASSIMO, Giudice
in data 07/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4610/2024 depositato il 02/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.g.e.t. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 17144/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
17 e pubblicata il 07/12/2023
Atti impositivi:
- PIGNORAMENTO PT n. 382726-2022 IMU 2012
- PIGNORAMENTO PT n. 382726-2022 IMU 2013
- PIGNORAMENTO PT n. 382726-2022 IMU 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2399/2025 depositato il
14/04/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:Si riporta agli atti
Resistente/Appellato: Si riporta agli atti chiedendo le spese di giustizia per il primo grado e secondo grado per lite temeraria da parte del contribuente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ll Sig. Ricorrente_1 impugnava un pignoramento presso terzi notificato dalla SO.G.E.T. S.p.A. eccependo la nullità del pignoramento per omessa notifica degli atti prodromici, la carenza di legittimazione della SO.G.E.T. di porre in essere attività per conto del Comune di CA di
BI , la perdita del potere precettivo delle ingiunzioni di pagamento menzionate nell'atto opposto, ai sensi dell'art. 50 co.2 del D.P.R. 602/73, la decadenza dal potere di accertamento e la prescrizione, il difetto di motivazione, nullità insanabile in quanto non è dettagliato il conteggio dell'importo dovuto e degli eventuali interessi e delle aliquote eventualmente applicate allo stesso.
Si costituiva in Giudizio la SO.G.E.T. S.p.A. contestando quanto eccepito dal ricorrente deducendo l'infondatezza, inammissibilità ed insussistenza delle eccezioni formulate nel ricorso.
Con sentenza n. 17144 depositata il 07/12/2023 la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli rigettava il ricorso rilevando che risultava notificata per ultima un'intimazione di pagamento in data
11/05/2022 e mai opposta, rendendo così consolidato il credito.
Avverso detta sentenza ricorre in appello il sig. Ricorrente_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to Difensore_1 sostenendo che la sentenza è viziata per omesso rilievo d'ufficio del difetto di jus postulandi del difensore costituito, è viziata in quanto i Giudici di primo grado non hanno accertato la inesistenza della notifica dell'atto di intimazione di pagamento, oltre che il mancato perfezionamento della notifica delle ingiunzioni di pagamento e degli avvisi di accertamento presupposti al pignoramento opposto, è viziata perché l'assenza di data certa della notifica dell'intimazione di pagamento comporta la impossibilità, da parte del contribuente, di verificare il rispetto del termine decadenziale previsto dall'art. 50 del DPR 602/1973, essenziale per garantire che l'azione esecutiva posta in essere dall'A.F. sia avvenuta entro i limiti temporali imposti dalla legge, è viziata perchè il giudice ha omesso di pronunciarsi sul difetto di motivazione dell'atto impugnato con particolare riferimento al conteggio degli interessi e alle aliquote applicate, ed infine è viziata perché il giudice ha ritenuto la SO S.p.A. legittimata a svolgere attività esattiva per il Comune di CA di BI pur non avendo la stessa fornito alcuna prova documentale in merito al possesso di titolo, contratto o concessione per il compimento di tale attività atteso che, il servizio di accertamento e riscossione era stato affidato ad altra Società Concessionaria, la
Municipia S.p.A.
Si costituisce in giudizio l'appellato contestando i rilievi dell'appellante ed affermando la correttezza della sentenza. Con successive memorie la SO fa rilevare che il difetto di Jus postulandi del difensore deve essere considerato motivo mai proposto in 1° grado in violazione dell'art. 24 D.Lgs n. 546/1992 e ad ogni modo si deposita visura camerale da cui risulta la qualifica del soggetto che ha conferito il mandato al difensore. Si eccepisce che l'atto di appello deve essere dichiarato inammissibile in quanto non contiene motivi specifici d'impugnazione in palese violazione dell'art. 53 d.lgs.546/92. Si contestano tutti i motivi di appello proposti dichiarando la piena legittimità dell'operato della SO. Con successiva memoria l'appellante contesta la produzione della nuova documentazione depositata dall'appellante in violazione del novellato art. 58, co. 1, del D.Lgs. n. 546/92. Si ribadisce la carenza di legittimazione della
SO e la mancata prova della notifica degli atti presupposti all'atto impugnato riservandosi di presentare una querela di falso sui documenti esibiti in fotocopia che attesterebbero le notifiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte preliminarmente ritiene che la produzione di nuova documentazione non violi il novellato art
58 d.lgs 546/92 in quanto, come chiarito dalla Corte Costituzionale e dalla Cassazione, il processo tributario risulta incardinato nel primo grado prima del 5 gennaio 2024. Dalla documentazione esibita risulta superata anche l'eccezione del difetto di Jus postulandi del difensore.
Inconsistente anche la contestazione circa la mancata notifica dell'ingiunzione immediatamente precedente l'atto impugnato che correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto valida. Ed in effetti dalla ricevuta depositata si evince chiaramente che la notifica è avvenuta. La mancanza dell'anno non inficia la prova che l'atto è stato ricevuto in data 11/05 e siccome nel frontespizio si legge chiaramente la data di spedizione del 06-05-2022 è palese che il ricevimento sia del maggio 2022. Oltretutto il contribuente in fase precontenziosa ha ricevuto copia di tutte le notifiche degli atti prodromici e se avesse voluto avrebbe avuto tutto il tempo di proporre querela di falso, unica ipotesi che può mettere in seria discussione la notifica. Come già evidenziato dal giudice di primo grado la mancata impugnazione dell'intimazione notificata il giorno 11 maggio 2022 rende definitiva la pretesa. Quanto alla legittimazione attiva della SO S.P.A. alla data della notifica dell'atto impugnato è da rilevare la piena legittimità.
Infatti come risulta dalla documentazione depositata nel fascicolo, il contratto d'appalto tra il Comune di
CA di BI e la società SO.G.E.T. S.p.A prevedeva una durata di cinque anni decorrenti dal
26/05/2016 al 26/05/2021 e successivamente prorogato al 31.12.2022. Se ne deduce che essendo stato emesso l'atto impugnato prima del 31/12/2022 le doglianze dell'appellante non possono trovare accoglimento.
P.Q.M.
1) Rigetta l'appello; 2) Condanna il soccombente alle spese di giudizio quantificate in € 500,00 oltre cut e oneri di legge.