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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 29/07/2025, n. 1079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1079 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Unico VI LL, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 3697 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, posta in decisione all'udienza del 27.05.2025, con i termini ex art. 190 c.p.c. ridotti, e vertente
TRA
, C.F.: , rapp.ta e difesa, Parte_1 CodiceFiscale_1 giusta procura in atti, dall'avv. Angela De Rosa e dall'avv. Maria Letizia Colaguori e presso il loro studio elettivamente domiciliata , attrice
CONTRO
C.F.: , rapp.ta e difesa, giusta CP_1 CodiceFiscale_2 procura in atti, dall'avv. Massimo Signore e presso il suo studio elettivamente domiciliata , convenuta
OGGETTO: risarcimento danni. CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 27/05/2025, che qui si intendono per integralmente trascritte e riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-Con atto di citazione notificato in data 05.10.2018, l'attrice Parte_2 citava la convenuta dinanzi al Tribunale di Cassino al fine di sentir CP_1 accogliere le seguenti conclusioni, come meglio successivamente specificate in sede conclusionale:
“
1. accertare che le cause dei danni da infiltrazioni e da umidità all'appartamento di
1 proprietà dell'attrice, sito in Itri, loc. Madonna delle Grazie, distinto in catasto urbano al fg. di mappa n. 31, particella n. 268, sub. n. 1, cat. A/4, classe 2, di vani 4,5, sono individuabili in perdite provenienti da tubazioni dell'appartamento di proprietà della convenuta, posto al piano immediatamente superiore (sub n. 4), nonché dall'otturazione ed eliminazione, sul lato esterno, dei bocchettoni di aerazione a livello del terreno di posa delle fondazioni, da modifiche di pendenze e da mancata impermeabilizzazione del nuovo pavimento della corte esterna del cortile;
2. condannare la convenuta ad eliminare tutte le perdite alle sue tubazioni, idriche e e/o fognarie, interne al suo appartamento (sub. n. 4) e causa di danno all'appartamento sottostante di proprietà dell'attrice, a ripristinare la normale funzionalità dei bocchettoni di aerazione a livello del terreno di posa delle fondazioni ed a realizzare le opportune opere di modifica della pendenza e l'impermeabilizzazione del nuovo pavimento della corte esterna;
3. condannare la convenuta al pagamento di tutti i danni cagionati alla proprietà attrice per i fatti di cui in premessa, pari alla somma massima di € 25.000,00, di cui € 12.143,25 per i danni al solaio ed ai muri laterali dell'appartamento e corrispondenti esattamente alla somma necessaria al ripristino delle normali condizioni igienico sanitarie e di abitabilità dell'immobile, oltre alle spese tecniche occorrenti per l'esecuzione dell'intervento ed ai danni subiti per effetto del mancato godimento dell'immobile, pari ad € 400,00 mensili, decorrenti dal mese di febbraio del 2018 fino alla data di ripristino delle normali condizioni igienico sanitarie e di abitabilità del bene. Con il favore delle spese, diritti ed onorari di lite” (v. atto introduttivo e successive memorie conclusionali).
-Si costituiva tempestivamente e ritualmente la convenuta che CP_1 contestava le avverse deduzioni e conclusioni, chiedendo il rigetto della domanda attorea con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese e rassegnava le seguenti conclusioni, come meglio precisate nelle successive memorie conclusionali:
“si chiede che l'adito Tribunale Voglia:
-in via preliminare, rimettere la causa sul ruolo istruttorio perché sia rinnovata la CTU o, in subordine, perché sia chiamato a chiarimenti il CTU Ing. per le criticità e Per_1 contraddizioni di cui è intriso l'elaborato peritale in atti;
-sempre preliminarmente, rimettere la causa sul ruolo istruttorio per l'espletamento dei mezzi di prova orale richiesti da questa difesa tempestivamente nelle note istruttorie in atti di questo giudizio;
-in via gradata, alla luce delle contraddittorie ed insufficienti emergenze istruttorie, rigettare la domanda attorea;
-in via ulteriormente subordinata, in accoglimento dei rilievi in punto tecnico svolti da questa difesa nelle note di trattazione scritta della udienza del 06.02.2023, ordinare alla convenuta di procedere in modo risolutivo alla esecuzione di interventi parziali (sole lavorazioni di cui al verbale di udienza del 22.01.2024), solo con riguardo alle parti realmente ammalorate, procedendosi direttamente da parte di impresa incaricata dalla convenuta, sotto la direzione dei lavori affidata all'attrice. Con ogni consequenziale effetto in ordine alle spese di lite” (v. comparsa di costituzione e successiva conclusionale).
-Così instaurato il contraddittorio, concessi i termini ex art. 183 VI° co c.p.c., ammessa ed espletata CTU tecnica, la causa -ritenuta matura per la decisione (v. ordinanza istruttoria del 25.02.2023 resa a sciglimento della riserva assunta all'udienza del 06.02.2023)- viene ora per la decisione, previo infruttuoso tentativo di conciliazione della lite e concesso termine per memorie conclusionali, ritualmente depositate dalle parti.
Ciò posto, in estrema sintesi, in punto di fatto e di svolgimento del processo,
ritiene questo giudice di poter pervenire alla definitiva statuizione sulla base
2 dell'applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo il quale:
“la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre, ponendosi a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisce il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (cfr., tra le altre, Cass. Civ., Sez. I, 21 maggio 2021, n. 14039; Cass. Civ., Sez. VI, 26 novembre 2019, n. 30745; sent. Tribunale Cassino, n. 1548 del 18.11.2022, dr. Pignata;
Tribunale Cassino, sent. 5/2025 del 03.01.2025).
Passando alla disamina delle emergenze processuali, ai fini della decisione, va confermato il provvedimento del 25.02.2023 laddove il precedente Istruttore ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni senza ammettere gli ulteriori mezzi istruttori richiesti e la convocazione del CTU a chiarimenti (v. ordinanza istruttoria del 25.02.2023 resa a sciglimento della riserva assunta all'udienza del 06.02.2023), per cui è da ritenere come esaustiva la CTU in atti, tenuto conto delle argomentazioni difensive svolte da entrambe le parti al riguardo nelle rispettive memorie conclusionali e di replica.
Orbene, le conclusioni del CTU, argomentate in modo logico e condivisibile, esenti da vizi logici, sorrette da idonei riscontri oggettivi, ben possono essere poste a fondamento della presente decisione e alle quali si rinvia per l'eventuale integrazione extra-testuale, se necessaria (cfr. SS.UU. Cass. Civ., 2/7/2012, n. 11066; Tribunale di Cassino, sent. n. 73/2015 del 16.01.2015).
Tale consulenza, dalla quale il Tribunale non ha motivo di discostarsi nella sola parte che in questa sede viene integralmente richiamata e trascritta, essendo priva di alcuna contraddizione o irragionevolezza (v. Cass. 14 ottobre 2021, n. 28043), conferma l'assunto dell'attrice laddove:
- ha accertato le cause dei lamentati vizi, imputabili alla convenuta, così concludendo:
“Gli inconvenienti lamentati da parte attrice sussistono e sono dipesi dalle perdite idriche del bagno del piano primo di proprietà di parte resistente, dalle infiltrazioni dovute alla realizzazione della pavimentazione esterna della corte esclusiva di proprietà della stessa, ed in parte anche se minimale dalla cattiva realizzazione del discendente delle acque meteoriche della copertura lungo il lato Ovest…” (v. relazione e conclusioni del CTU);
- ha puntualmente descritto e quantificato i costi, così concludendo:
“i lavori sono per la maggiore spesa a carico della Resistente e pari ad Euro 13.342,00 oltre IVA e per una parte a carico del pari ad Euro 994,93 oltre IVA, ed oltre alle spese CP_2 tecniche pari complessivamente ad Euro 2.500 ripartibili in proporzione tra le due voci di lavori precedenti. Le spese a carico della Resistente per la sistemazione del bagno al piano primo ammontano a Euro 5.200,00 oltre IVA” (v. relazione e conclusioni del CTU).
In definitiva, questo giudice, tenuto conto delle innanzi trascritte conclusioni del CTU e delle argomentazioni difensive svolte da parte convenuta al riguardo nelle proprie memorie conclusionali e di replica, ritiene di accogliere la domanda con:
3 -condanna della convenuta ad eliminare gli inconvenienti accertati dal CTU “da parte di impresa incaricata dalla convenuta, sotto la direzione dei lavori affidata all'attrice”, come richiesto dalla convenuta (v. memoria conclusionale);
-condanna della convenuta al pagamento dei danni come innanzi accertati dal CTU
“pari ad Euro 13.342,00 oltre IVA oltre alle spese tecniche pari complessivamente ad Euro 2.500 ripartibili in proporzione tra il e la convenuta nella misura accertata dal CTU, nonché CP_2 Euro 5.200,00 oltre IVA per la sistemazione del bagno” (v. relazione e conclusioni del CTU).
Ogni ulteriore istanza e pretesa, reciprocamente avanzata dalle parti -anche di risarcimento del danno richiesto per il mancato godimento dell'immobile, non essendovi agli atti alcuna prova sul punto- deve ritenersi ragionevolmente respinta o assorbita dalla presente pronuncia in forza del richiamato principio della ragione più liquida, come da dispositivo che segue.
Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate secondo la disciplina posta dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, e succ. modif. ed integr., tenuto conto dell'attività difensiva espletata e del relativo scaglione di riferimento, come da dispositivo che segue.
Le spese della C.T.U., già liquidate con separato decreto, attesa la natura della lite e dei rapporti tra le parti in causa, sono poste definitivamente a carico delle parti in solido, essendo, comunque, la consulenza tecnica atto compiuto nell'interesse generale della giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti (Cass. Sez. III, 17.1.2013, n. 1023; Cass. Civ., ordinanza 14300 del 24/6/14; giurisprudenza pacifica di questo Tribunale).
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino VI LL, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
, ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattesa, così provvede: CP_1
a) accoglie la domanda e, per l'effetto,
b) condanna la convenuta ad eliminare gli inconvenienti accertati dal CTU (v. relazione e conclusioni del CTU alla quale si rinvia per l'eventuale integrazione extra-testuale, se necessaria) a mezzo di impresa incaricata dalla convenuta medesima e sotto la direzione dei lavori affidata all'attrice;
c) condanna la convenuta al pagamento dei danni come accertati dal CTU pari ad € 13.342,00 (+ IVA se documentata), oltre alle spese tecniche pari ad € 2.500,00 ripartibili in proporzione tra il e la convenuta nella CP_2
4 misura accertata dal CTU, nonché € 5.200,00 (+ IVA se documentata) per la sistemazione del bagno (v. relazione e conclusioni del CTU alla quale si rinvia per l'eventuale integrazione extra-testuale, se necessaria);
d) condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese del presente giudizio che liquida in € 5.077,00 per compenso tabellare ex D.M. 55/2014, oltre € 296,00 per spese esenti, spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge;
e) pone definitivamente a carico delle parti in solido le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento.
Così deciso in Cassino il 28/07/2025
Il GIUDICE
VI LL
5
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Unico VI LL, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 3697 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, posta in decisione all'udienza del 27.05.2025, con i termini ex art. 190 c.p.c. ridotti, e vertente
TRA
, C.F.: , rapp.ta e difesa, Parte_1 CodiceFiscale_1 giusta procura in atti, dall'avv. Angela De Rosa e dall'avv. Maria Letizia Colaguori e presso il loro studio elettivamente domiciliata , attrice
CONTRO
C.F.: , rapp.ta e difesa, giusta CP_1 CodiceFiscale_2 procura in atti, dall'avv. Massimo Signore e presso il suo studio elettivamente domiciliata , convenuta
OGGETTO: risarcimento danni. CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 27/05/2025, che qui si intendono per integralmente trascritte e riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-Con atto di citazione notificato in data 05.10.2018, l'attrice Parte_2 citava la convenuta dinanzi al Tribunale di Cassino al fine di sentir CP_1 accogliere le seguenti conclusioni, come meglio successivamente specificate in sede conclusionale:
“
1. accertare che le cause dei danni da infiltrazioni e da umidità all'appartamento di
1 proprietà dell'attrice, sito in Itri, loc. Madonna delle Grazie, distinto in catasto urbano al fg. di mappa n. 31, particella n. 268, sub. n. 1, cat. A/4, classe 2, di vani 4,5, sono individuabili in perdite provenienti da tubazioni dell'appartamento di proprietà della convenuta, posto al piano immediatamente superiore (sub n. 4), nonché dall'otturazione ed eliminazione, sul lato esterno, dei bocchettoni di aerazione a livello del terreno di posa delle fondazioni, da modifiche di pendenze e da mancata impermeabilizzazione del nuovo pavimento della corte esterna del cortile;
2. condannare la convenuta ad eliminare tutte le perdite alle sue tubazioni, idriche e e/o fognarie, interne al suo appartamento (sub. n. 4) e causa di danno all'appartamento sottostante di proprietà dell'attrice, a ripristinare la normale funzionalità dei bocchettoni di aerazione a livello del terreno di posa delle fondazioni ed a realizzare le opportune opere di modifica della pendenza e l'impermeabilizzazione del nuovo pavimento della corte esterna;
3. condannare la convenuta al pagamento di tutti i danni cagionati alla proprietà attrice per i fatti di cui in premessa, pari alla somma massima di € 25.000,00, di cui € 12.143,25 per i danni al solaio ed ai muri laterali dell'appartamento e corrispondenti esattamente alla somma necessaria al ripristino delle normali condizioni igienico sanitarie e di abitabilità dell'immobile, oltre alle spese tecniche occorrenti per l'esecuzione dell'intervento ed ai danni subiti per effetto del mancato godimento dell'immobile, pari ad € 400,00 mensili, decorrenti dal mese di febbraio del 2018 fino alla data di ripristino delle normali condizioni igienico sanitarie e di abitabilità del bene. Con il favore delle spese, diritti ed onorari di lite” (v. atto introduttivo e successive memorie conclusionali).
-Si costituiva tempestivamente e ritualmente la convenuta che CP_1 contestava le avverse deduzioni e conclusioni, chiedendo il rigetto della domanda attorea con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese e rassegnava le seguenti conclusioni, come meglio precisate nelle successive memorie conclusionali:
“si chiede che l'adito Tribunale Voglia:
-in via preliminare, rimettere la causa sul ruolo istruttorio perché sia rinnovata la CTU o, in subordine, perché sia chiamato a chiarimenti il CTU Ing. per le criticità e Per_1 contraddizioni di cui è intriso l'elaborato peritale in atti;
-sempre preliminarmente, rimettere la causa sul ruolo istruttorio per l'espletamento dei mezzi di prova orale richiesti da questa difesa tempestivamente nelle note istruttorie in atti di questo giudizio;
-in via gradata, alla luce delle contraddittorie ed insufficienti emergenze istruttorie, rigettare la domanda attorea;
-in via ulteriormente subordinata, in accoglimento dei rilievi in punto tecnico svolti da questa difesa nelle note di trattazione scritta della udienza del 06.02.2023, ordinare alla convenuta di procedere in modo risolutivo alla esecuzione di interventi parziali (sole lavorazioni di cui al verbale di udienza del 22.01.2024), solo con riguardo alle parti realmente ammalorate, procedendosi direttamente da parte di impresa incaricata dalla convenuta, sotto la direzione dei lavori affidata all'attrice. Con ogni consequenziale effetto in ordine alle spese di lite” (v. comparsa di costituzione e successiva conclusionale).
-Così instaurato il contraddittorio, concessi i termini ex art. 183 VI° co c.p.c., ammessa ed espletata CTU tecnica, la causa -ritenuta matura per la decisione (v. ordinanza istruttoria del 25.02.2023 resa a sciglimento della riserva assunta all'udienza del 06.02.2023)- viene ora per la decisione, previo infruttuoso tentativo di conciliazione della lite e concesso termine per memorie conclusionali, ritualmente depositate dalle parti.
Ciò posto, in estrema sintesi, in punto di fatto e di svolgimento del processo,
ritiene questo giudice di poter pervenire alla definitiva statuizione sulla base
2 dell'applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo il quale:
“la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre, ponendosi a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisce il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (cfr., tra le altre, Cass. Civ., Sez. I, 21 maggio 2021, n. 14039; Cass. Civ., Sez. VI, 26 novembre 2019, n. 30745; sent. Tribunale Cassino, n. 1548 del 18.11.2022, dr. Pignata;
Tribunale Cassino, sent. 5/2025 del 03.01.2025).
Passando alla disamina delle emergenze processuali, ai fini della decisione, va confermato il provvedimento del 25.02.2023 laddove il precedente Istruttore ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni senza ammettere gli ulteriori mezzi istruttori richiesti e la convocazione del CTU a chiarimenti (v. ordinanza istruttoria del 25.02.2023 resa a sciglimento della riserva assunta all'udienza del 06.02.2023), per cui è da ritenere come esaustiva la CTU in atti, tenuto conto delle argomentazioni difensive svolte da entrambe le parti al riguardo nelle rispettive memorie conclusionali e di replica.
Orbene, le conclusioni del CTU, argomentate in modo logico e condivisibile, esenti da vizi logici, sorrette da idonei riscontri oggettivi, ben possono essere poste a fondamento della presente decisione e alle quali si rinvia per l'eventuale integrazione extra-testuale, se necessaria (cfr. SS.UU. Cass. Civ., 2/7/2012, n. 11066; Tribunale di Cassino, sent. n. 73/2015 del 16.01.2015).
Tale consulenza, dalla quale il Tribunale non ha motivo di discostarsi nella sola parte che in questa sede viene integralmente richiamata e trascritta, essendo priva di alcuna contraddizione o irragionevolezza (v. Cass. 14 ottobre 2021, n. 28043), conferma l'assunto dell'attrice laddove:
- ha accertato le cause dei lamentati vizi, imputabili alla convenuta, così concludendo:
“Gli inconvenienti lamentati da parte attrice sussistono e sono dipesi dalle perdite idriche del bagno del piano primo di proprietà di parte resistente, dalle infiltrazioni dovute alla realizzazione della pavimentazione esterna della corte esclusiva di proprietà della stessa, ed in parte anche se minimale dalla cattiva realizzazione del discendente delle acque meteoriche della copertura lungo il lato Ovest…” (v. relazione e conclusioni del CTU);
- ha puntualmente descritto e quantificato i costi, così concludendo:
“i lavori sono per la maggiore spesa a carico della Resistente e pari ad Euro 13.342,00 oltre IVA e per una parte a carico del pari ad Euro 994,93 oltre IVA, ed oltre alle spese CP_2 tecniche pari complessivamente ad Euro 2.500 ripartibili in proporzione tra le due voci di lavori precedenti. Le spese a carico della Resistente per la sistemazione del bagno al piano primo ammontano a Euro 5.200,00 oltre IVA” (v. relazione e conclusioni del CTU).
In definitiva, questo giudice, tenuto conto delle innanzi trascritte conclusioni del CTU e delle argomentazioni difensive svolte da parte convenuta al riguardo nelle proprie memorie conclusionali e di replica, ritiene di accogliere la domanda con:
3 -condanna della convenuta ad eliminare gli inconvenienti accertati dal CTU “da parte di impresa incaricata dalla convenuta, sotto la direzione dei lavori affidata all'attrice”, come richiesto dalla convenuta (v. memoria conclusionale);
-condanna della convenuta al pagamento dei danni come innanzi accertati dal CTU
“pari ad Euro 13.342,00 oltre IVA oltre alle spese tecniche pari complessivamente ad Euro 2.500 ripartibili in proporzione tra il e la convenuta nella misura accertata dal CTU, nonché CP_2 Euro 5.200,00 oltre IVA per la sistemazione del bagno” (v. relazione e conclusioni del CTU).
Ogni ulteriore istanza e pretesa, reciprocamente avanzata dalle parti -anche di risarcimento del danno richiesto per il mancato godimento dell'immobile, non essendovi agli atti alcuna prova sul punto- deve ritenersi ragionevolmente respinta o assorbita dalla presente pronuncia in forza del richiamato principio della ragione più liquida, come da dispositivo che segue.
Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate secondo la disciplina posta dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, e succ. modif. ed integr., tenuto conto dell'attività difensiva espletata e del relativo scaglione di riferimento, come da dispositivo che segue.
Le spese della C.T.U., già liquidate con separato decreto, attesa la natura della lite e dei rapporti tra le parti in causa, sono poste definitivamente a carico delle parti in solido, essendo, comunque, la consulenza tecnica atto compiuto nell'interesse generale della giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti (Cass. Sez. III, 17.1.2013, n. 1023; Cass. Civ., ordinanza 14300 del 24/6/14; giurisprudenza pacifica di questo Tribunale).
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino VI LL, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
, ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattesa, così provvede: CP_1
a) accoglie la domanda e, per l'effetto,
b) condanna la convenuta ad eliminare gli inconvenienti accertati dal CTU (v. relazione e conclusioni del CTU alla quale si rinvia per l'eventuale integrazione extra-testuale, se necessaria) a mezzo di impresa incaricata dalla convenuta medesima e sotto la direzione dei lavori affidata all'attrice;
c) condanna la convenuta al pagamento dei danni come accertati dal CTU pari ad € 13.342,00 (+ IVA se documentata), oltre alle spese tecniche pari ad € 2.500,00 ripartibili in proporzione tra il e la convenuta nella CP_2
4 misura accertata dal CTU, nonché € 5.200,00 (+ IVA se documentata) per la sistemazione del bagno (v. relazione e conclusioni del CTU alla quale si rinvia per l'eventuale integrazione extra-testuale, se necessaria);
d) condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese del presente giudizio che liquida in € 5.077,00 per compenso tabellare ex D.M. 55/2014, oltre € 296,00 per spese esenti, spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge;
e) pone definitivamente a carico delle parti in solido le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento.
Così deciso in Cassino il 28/07/2025
Il GIUDICE
VI LL
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