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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIX, sentenza 09/02/2026, n. 2147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2147 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2147/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ALVINO FEDERICO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9149/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Basile - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240156711572000 ADD COM 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240156711572000 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 212/2026 depositato il
13/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso presentato in data 14/04/2025, la contribuente impugna la cartella di pagamento n.
07120240156711572 notificata in data 13/02/2025, scaturente dal controllo ex artt. 36 bis del D.P.R. 600/1973 relativo al Modello Unico IRPEF per la dichiarazione dei redditi 2022, per l'anno d'imposta 2021, per "omesso o carente versamento". Deduce di essere venuta a conoscenza della pretesa tributaria con la predetta cartela di pagamento e lamenta la omessa notifica degli atti prodromici.
Si costituisce Agenzia delle Entrate - DP II di Napoli, che dichiara che "nel caso in oggetto vi è stata un'omessa dichiarazione dei redditi" e contesta le doglianze di controparte in quanto "con la cartella esattoriale impugnata si è proceduto a recuperare a tassazione gli omessi versamenti delle imposte e quindi non vi era alcun obbligo gravante sull'Amministrazione Finanziaria di inviare al ricorrente la comunicazione di irregolarità, non essendo all'uopo necessario alcun “dialogo” con il contribuente, non “sussistendo incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione".
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini di cui in motivazione.
Dalla lettura della documentazione in atti, risulta che la contribuente ha ricevuto la cartella di pagamento n.
07120240156711572 all'esito di controllo automatizzato ex art. 36 bis del DPR 600/73, volto, come noto, a rettificare le dichiarazioni presentate dai contribuenti senza svolgere attività ispettive particolari, tramite il semplice riscontro del contenuto delle stesse. E' noto, infatti, l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui "il potere attribuito agli Uffici finanziari dal secondo comma, lett. e, dell'art. 36 bis DPR 597/73 è esercitabile
[…] quando l'errore sia rilevabile 'ictu oculi' a seguito di mero riscontro cartolare delle dichiarazioni presentate, nei casi eccezionali e tassativamente indicati dalla legge, vertenti su errori materiali e di calcolo, non abbisognevoli di alcuna istruttoria ed emendabili dall'Amministrazione anche a vantaggio del contribuente. Allorché sia, invece, necessaria un'indagine interpretativa della documentazione allegata, ovvero una valutazione giuridica della norma applicata, la menzionata disposizione non è applicabile, occorrendo un atto d'accertamento esplicitamente motivato, il quale soltanto è idoneo a rendere edotto il contribuente del processo logico giuridico seguito dall'Amministrazione nella diversa determinazione dell'imponibile ed a metterlo in condizione di potersi adeguatamente difendere" (Cass. 9759/2024. V. pure Cass. 2953/2025; Cass. 21902/2024; Cass. 18078/2024; Cass. 17973/2024; Cass. 15988/2024; Cass. 15889/2024) (Cfr: Cass. Ord. n. 17850/2025).
Di conseguenza, risulta altesì consolidato il principio secondo cui "la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non è stata emessa la comunicazione preventiva prevista dal terzo comma dell'art. 36 bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ogni qual volta la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate. Infatti, la comunicazione preventiva all'iscrizione a ruolo è necessaria solo quando vengano rilevati degli errori nella dichiarazione, mentre in caso di riscontrata regolarità dichiarativa non vi è alcun obbligo di preventiva informazione se il contribuente ha poi omesso di versare gli importi dichiarati, o, con riferimento all' art. 6, comma 5, della legge n. 212 del 2000 , se non "sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione" (cfr. Cass., 17 dicembre 2019, n. 33344 ; Cass., 9 gennaio 2019, n. 376 ; Cass., 17 febbraio 2015, n. 3154 ; Cass., 3 gennaio 2014, n. 42 ; Cass., 23 luglio 2010, n. 17396) (Cass. 5981/2024). Orbene, a fronte della contestazione della contribuente che rappresenta di essere lavoratore autonomo che "ha sempre percepito importi certificati dalle imprese che gli hanno conferito il mandato di agenzia" e di essere venuto a conoscenza della pretesa tributaria solo tramite la cartella di pagamento impugnata, nulla ha in concreto dedotto l'Ufficio per provare, in sede processuale, che la pretesa tributaria risulta fondata su attività di mero riscontro cartolare su dati forniti dallo stesso contribuente e vertenti su errori materiali o di calcolo, tale da rendere legittima la cartella di pagamento impugnata anche in assenza della prodromica comunicazione di irregolarità.
Rileva anzi la Corte che nel caso in esame l'Ufficio ha assunto una difesa contraddittoria in quanto, da un lato, per supportare la legittimità del proprio operato, afferma (pag. 3 delle Controdeduzioni) che "nel caso concreto, con la cartella esattoriale impugnata si è proceduto a recuperare a tassazione gli omessi versamenti delle imposte e quindi non vi era alcun obbligo gravante sull'Amministrazione Finanziaria di inviare al ricorrente la comunicazione di irregolarità, non essendo all'uopo necessario alcun “dialogo” con il contribuente, non “sussistendo incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione", mentre, dall'altro, ha preliminarmente dichiarato (pag 2 delle Controdeduzioni) che "La cartella di pagamento si riferisce al ruolo che scaturisce dal controllo ex artt. 36 bis del D.P.R. 600/1973 relativo al Modello Unico IRPEF per la dichiarazione dei redditi 2022, per l'anno d'imposta 2021. Nel caso in oggetto vi è stata un'omessa dichiarazione dei redditi", che richiede, come noto, un atto di accertamento motivato dell'Amministrazione, in quanto la procedura di controllo automatizzato ex art. 36-bis è illegittima se viene utilizzata per contestare redditi che il contribuente non ha mai dichiarato. La norma presuppone infatti che gli importi richiesti siano ricavabili “direttamente dalla dichiarazione resa”, pertanto non è ammissibile ricostruire o aggiungere redditi omessi tramite il 36-bis; in tal caso l'Amministrazione doveva utilizzare l'accertamento motivato d'ufficio (ad esempio ex art. 41 DPR 600/1973) (Cfr: Cass. Ord. n. 9320/2024).
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando accoglie il ricorso, compensando le spese attesa la complessità della questione, specificatamente in ragione della particolare difficoltà delle questioni trattate, nonché per il riferimento ad aspetti interpretativi non equitativamente comparabili per effetto di orientamenti giurisprudenziali non uniformi.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ALVINO FEDERICO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9149/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Basile - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240156711572000 ADD COM 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240156711572000 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 212/2026 depositato il
13/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso presentato in data 14/04/2025, la contribuente impugna la cartella di pagamento n.
07120240156711572 notificata in data 13/02/2025, scaturente dal controllo ex artt. 36 bis del D.P.R. 600/1973 relativo al Modello Unico IRPEF per la dichiarazione dei redditi 2022, per l'anno d'imposta 2021, per "omesso o carente versamento". Deduce di essere venuta a conoscenza della pretesa tributaria con la predetta cartela di pagamento e lamenta la omessa notifica degli atti prodromici.
Si costituisce Agenzia delle Entrate - DP II di Napoli, che dichiara che "nel caso in oggetto vi è stata un'omessa dichiarazione dei redditi" e contesta le doglianze di controparte in quanto "con la cartella esattoriale impugnata si è proceduto a recuperare a tassazione gli omessi versamenti delle imposte e quindi non vi era alcun obbligo gravante sull'Amministrazione Finanziaria di inviare al ricorrente la comunicazione di irregolarità, non essendo all'uopo necessario alcun “dialogo” con il contribuente, non “sussistendo incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione".
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini di cui in motivazione.
Dalla lettura della documentazione in atti, risulta che la contribuente ha ricevuto la cartella di pagamento n.
07120240156711572 all'esito di controllo automatizzato ex art. 36 bis del DPR 600/73, volto, come noto, a rettificare le dichiarazioni presentate dai contribuenti senza svolgere attività ispettive particolari, tramite il semplice riscontro del contenuto delle stesse. E' noto, infatti, l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui "il potere attribuito agli Uffici finanziari dal secondo comma, lett. e, dell'art. 36 bis DPR 597/73 è esercitabile
[…] quando l'errore sia rilevabile 'ictu oculi' a seguito di mero riscontro cartolare delle dichiarazioni presentate, nei casi eccezionali e tassativamente indicati dalla legge, vertenti su errori materiali e di calcolo, non abbisognevoli di alcuna istruttoria ed emendabili dall'Amministrazione anche a vantaggio del contribuente. Allorché sia, invece, necessaria un'indagine interpretativa della documentazione allegata, ovvero una valutazione giuridica della norma applicata, la menzionata disposizione non è applicabile, occorrendo un atto d'accertamento esplicitamente motivato, il quale soltanto è idoneo a rendere edotto il contribuente del processo logico giuridico seguito dall'Amministrazione nella diversa determinazione dell'imponibile ed a metterlo in condizione di potersi adeguatamente difendere" (Cass. 9759/2024. V. pure Cass. 2953/2025; Cass. 21902/2024; Cass. 18078/2024; Cass. 17973/2024; Cass. 15988/2024; Cass. 15889/2024) (Cfr: Cass. Ord. n. 17850/2025).
Di conseguenza, risulta altesì consolidato il principio secondo cui "la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non è stata emessa la comunicazione preventiva prevista dal terzo comma dell'art. 36 bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ogni qual volta la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate. Infatti, la comunicazione preventiva all'iscrizione a ruolo è necessaria solo quando vengano rilevati degli errori nella dichiarazione, mentre in caso di riscontrata regolarità dichiarativa non vi è alcun obbligo di preventiva informazione se il contribuente ha poi omesso di versare gli importi dichiarati, o, con riferimento all' art. 6, comma 5, della legge n. 212 del 2000 , se non "sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione" (cfr. Cass., 17 dicembre 2019, n. 33344 ; Cass., 9 gennaio 2019, n. 376 ; Cass., 17 febbraio 2015, n. 3154 ; Cass., 3 gennaio 2014, n. 42 ; Cass., 23 luglio 2010, n. 17396) (Cass. 5981/2024). Orbene, a fronte della contestazione della contribuente che rappresenta di essere lavoratore autonomo che "ha sempre percepito importi certificati dalle imprese che gli hanno conferito il mandato di agenzia" e di essere venuto a conoscenza della pretesa tributaria solo tramite la cartella di pagamento impugnata, nulla ha in concreto dedotto l'Ufficio per provare, in sede processuale, che la pretesa tributaria risulta fondata su attività di mero riscontro cartolare su dati forniti dallo stesso contribuente e vertenti su errori materiali o di calcolo, tale da rendere legittima la cartella di pagamento impugnata anche in assenza della prodromica comunicazione di irregolarità.
Rileva anzi la Corte che nel caso in esame l'Ufficio ha assunto una difesa contraddittoria in quanto, da un lato, per supportare la legittimità del proprio operato, afferma (pag. 3 delle Controdeduzioni) che "nel caso concreto, con la cartella esattoriale impugnata si è proceduto a recuperare a tassazione gli omessi versamenti delle imposte e quindi non vi era alcun obbligo gravante sull'Amministrazione Finanziaria di inviare al ricorrente la comunicazione di irregolarità, non essendo all'uopo necessario alcun “dialogo” con il contribuente, non “sussistendo incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione", mentre, dall'altro, ha preliminarmente dichiarato (pag 2 delle Controdeduzioni) che "La cartella di pagamento si riferisce al ruolo che scaturisce dal controllo ex artt. 36 bis del D.P.R. 600/1973 relativo al Modello Unico IRPEF per la dichiarazione dei redditi 2022, per l'anno d'imposta 2021. Nel caso in oggetto vi è stata un'omessa dichiarazione dei redditi", che richiede, come noto, un atto di accertamento motivato dell'Amministrazione, in quanto la procedura di controllo automatizzato ex art. 36-bis è illegittima se viene utilizzata per contestare redditi che il contribuente non ha mai dichiarato. La norma presuppone infatti che gli importi richiesti siano ricavabili “direttamente dalla dichiarazione resa”, pertanto non è ammissibile ricostruire o aggiungere redditi omessi tramite il 36-bis; in tal caso l'Amministrazione doveva utilizzare l'accertamento motivato d'ufficio (ad esempio ex art. 41 DPR 600/1973) (Cfr: Cass. Ord. n. 9320/2024).
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando accoglie il ricorso, compensando le spese attesa la complessità della questione, specificatamente in ragione della particolare difficoltà delle questioni trattate, nonché per il riferimento ad aspetti interpretativi non equitativamente comparabili per effetto di orientamenti giurisprudenziali non uniformi.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.