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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XII, sentenza 22/01/2026, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 393/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 12, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
ORIO ATTILIO FRANCO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3877/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
RICORRENTE_1 Srls - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CESSAZIO P. IVA n. P.IVA_2
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 249/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 23/07/2025 il l.r. di RICORRENTE_1 srls, a mezzo del proprio difensore, presenta ricorso avverso provvedimento di cessazione della partita Iva P.IVA_3_2025 disposto d'ufficio dall'Agenzia delle
Entrate di Salerno con atto REGISTRO UFFICIALE 150727 del 15.05.2025, emesso ai sensi dell'art. 35, comma 15- bis del D.P.R. n. 633/1972 e contestuale irrogazione della sanzione ex art. 36, comma 14 del
D.Lgs. n. 173/2024 notificato a mezzo pec in data 15.05.2025.
Il ricorrente lamenta l'omesso invito a fornire osservazioni e documentazione prima di disporre la chiusura della partita IVA come richiesto dall'art. 35 comma 15-bis del DPR 633/72, e, quindi, l'invalidità del provvedimento impugnato per omesso contraddittorio come previsto dall'art.
6-bis dello Statuto del contribuente;
contesta, poi, la motivazione del provvedimento laddove l'ufficio ha individuato elementi di rischio nella tipologia e modalità di svolgimento dell'attività, nel mancato rinvenimento dell'indirizzo indicato in Camera di Commercio e in Anagrafe Tributaria nonostante non sia rilevante, per una società che svolge attività di pulizia generale di edifici, una sede effettiva della società, peraltro rilevabile da un contratto di locazione del 26/10/2023 avente ad oggetto un immobile destinato a sede legale. Ancora, rileva che l'attività della società, costituita nel settembre 2023, aveva ad oggetto attività appaltate da un unico committente nei cui confronti la società vanta un considerevole credito, e la sua concreta operatività si desume anche dalle buste paga dei dipendenti. Si tratta di elementi che escludono la pericolosità fiscale del soggetto, e non sono ravvisabili gravi e sistematiche violazioni delle norme tributarie.
Regolarmente notificato il ricorso introduttivo, si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate, controdeducendo che l'Ufficio aveva rilevato gravi incongruenze nei dati forniti dalla società, ed aveva riscontrato l'assenza di struttura, attività, rappresentante legale, dipendenti, utenze e contratti per l'acquisto di beni strumentali;
e la verifica negativa su completezza ed esattezza dei dati conduceva verso la soluzione della chiusura d'ufficio della partita IVA, secondo la disposizione dell'art. 35 comma 15-bis dpr 633/72; richiama poi i successivi commi 15-bis.1 e 15-bis.2 sulle conseguenze del mancato invito a comparire e sulla possibilità di richiedere nuova partita IVA come imprenditore individuale.
All'udienza del 21 gennaio 2026, esaminati gli atti, svolta la relazione e sentite le parti presenti la Corte delibera come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
In primo luogo, si osserva che non occorre il contraddittorio preventivo per la chiusura d'ufficio della partita
IVA, che a mente del comma 15-bis dell'art. 35 dpr 633/72 presuppone l'esecuzione di riscontri automatizzati
-sulla base dei “dati forniti”- per l'individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio del numero di p.
IVA; “Gli Uffici, avvalendosi dei poteri di cui al presente decreto, verificano che i dati forniti da soggetti per la loro identificazione ai fini dell'IVA, siano completi ed esatti. In caso di esito negativo, l'Ufficio emana provvedimento di cessazione della partiva IVA e provvede all'esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie”. Ed invero, il comma 2 dell'art.
6-bis St.
Contribuente introdotto con d.lgs. 219/2023 prevede che “Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
Quindi, stante la natura del controllo sulla completezza ed esattezza dei dati forniti dai soggetti per la loro identificazione ai fini della partita IVA, non sussiste il diritto al contraddittorio, ricorrendo un'ipotesi eccettuativa di quanto prescritto al primo comma: “tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.” Le ulteriori argomentazioni prospettate dal ricorrente a sostegno della insussistenza di elementi di rischio per l'operatività commerciale del titolare di partita IVA non sono decisive né dirimenti, sia in ordine alla rilevanza di una sede conoscibile a terzi (e non risulta la pubblicità della sede né l'opponibilità di un contratto di locazione che non indica la destinazione del bene locato), sia in ordine ai rapporti con l'unico committente
(sintomatica di esclusività e continuità con l'interesse di quest'ultimo, di cui è destinata a subire le sorti contrattuali e finanziarie, in tal modo dismettendo la società ricorrente ogni profilo di autonomia organizzativa e gestionale.
Ritiene la Corte che al rigetto del ricorso non faccia seguito la condanna alle spese stante la non irrilevante complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. compensa le spese di lite.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 12, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
ORIO ATTILIO FRANCO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3877/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
RICORRENTE_1 Srls - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CESSAZIO P. IVA n. P.IVA_2
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 249/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 23/07/2025 il l.r. di RICORRENTE_1 srls, a mezzo del proprio difensore, presenta ricorso avverso provvedimento di cessazione della partita Iva P.IVA_3_2025 disposto d'ufficio dall'Agenzia delle
Entrate di Salerno con atto REGISTRO UFFICIALE 150727 del 15.05.2025, emesso ai sensi dell'art. 35, comma 15- bis del D.P.R. n. 633/1972 e contestuale irrogazione della sanzione ex art. 36, comma 14 del
D.Lgs. n. 173/2024 notificato a mezzo pec in data 15.05.2025.
Il ricorrente lamenta l'omesso invito a fornire osservazioni e documentazione prima di disporre la chiusura della partita IVA come richiesto dall'art. 35 comma 15-bis del DPR 633/72, e, quindi, l'invalidità del provvedimento impugnato per omesso contraddittorio come previsto dall'art.
6-bis dello Statuto del contribuente;
contesta, poi, la motivazione del provvedimento laddove l'ufficio ha individuato elementi di rischio nella tipologia e modalità di svolgimento dell'attività, nel mancato rinvenimento dell'indirizzo indicato in Camera di Commercio e in Anagrafe Tributaria nonostante non sia rilevante, per una società che svolge attività di pulizia generale di edifici, una sede effettiva della società, peraltro rilevabile da un contratto di locazione del 26/10/2023 avente ad oggetto un immobile destinato a sede legale. Ancora, rileva che l'attività della società, costituita nel settembre 2023, aveva ad oggetto attività appaltate da un unico committente nei cui confronti la società vanta un considerevole credito, e la sua concreta operatività si desume anche dalle buste paga dei dipendenti. Si tratta di elementi che escludono la pericolosità fiscale del soggetto, e non sono ravvisabili gravi e sistematiche violazioni delle norme tributarie.
Regolarmente notificato il ricorso introduttivo, si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate, controdeducendo che l'Ufficio aveva rilevato gravi incongruenze nei dati forniti dalla società, ed aveva riscontrato l'assenza di struttura, attività, rappresentante legale, dipendenti, utenze e contratti per l'acquisto di beni strumentali;
e la verifica negativa su completezza ed esattezza dei dati conduceva verso la soluzione della chiusura d'ufficio della partita IVA, secondo la disposizione dell'art. 35 comma 15-bis dpr 633/72; richiama poi i successivi commi 15-bis.1 e 15-bis.2 sulle conseguenze del mancato invito a comparire e sulla possibilità di richiedere nuova partita IVA come imprenditore individuale.
All'udienza del 21 gennaio 2026, esaminati gli atti, svolta la relazione e sentite le parti presenti la Corte delibera come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
In primo luogo, si osserva che non occorre il contraddittorio preventivo per la chiusura d'ufficio della partita
IVA, che a mente del comma 15-bis dell'art. 35 dpr 633/72 presuppone l'esecuzione di riscontri automatizzati
-sulla base dei “dati forniti”- per l'individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio del numero di p.
IVA; “Gli Uffici, avvalendosi dei poteri di cui al presente decreto, verificano che i dati forniti da soggetti per la loro identificazione ai fini dell'IVA, siano completi ed esatti. In caso di esito negativo, l'Ufficio emana provvedimento di cessazione della partiva IVA e provvede all'esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie”. Ed invero, il comma 2 dell'art.
6-bis St.
Contribuente introdotto con d.lgs. 219/2023 prevede che “Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
Quindi, stante la natura del controllo sulla completezza ed esattezza dei dati forniti dai soggetti per la loro identificazione ai fini della partita IVA, non sussiste il diritto al contraddittorio, ricorrendo un'ipotesi eccettuativa di quanto prescritto al primo comma: “tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.” Le ulteriori argomentazioni prospettate dal ricorrente a sostegno della insussistenza di elementi di rischio per l'operatività commerciale del titolare di partita IVA non sono decisive né dirimenti, sia in ordine alla rilevanza di una sede conoscibile a terzi (e non risulta la pubblicità della sede né l'opponibilità di un contratto di locazione che non indica la destinazione del bene locato), sia in ordine ai rapporti con l'unico committente
(sintomatica di esclusività e continuità con l'interesse di quest'ultimo, di cui è destinata a subire le sorti contrattuali e finanziarie, in tal modo dismettendo la società ricorrente ogni profilo di autonomia organizzativa e gestionale.
Ritiene la Corte che al rigetto del ricorso non faccia seguito la condanna alle spese stante la non irrilevante complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. compensa le spese di lite.