TRIB
Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 18/07/2025, n. 1153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1153 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2811/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Sezione Specializzata Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gaetano Savona Presidente dott. Bruno Malagoli Giudice relatore dott. Luca Angioi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2811/2015 promossa da:
c.f. e P. IVA , in proprio e quale mandataria Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 dell' costituita con la con sede in Parma, alla Via Nobel n. 2/A, CP_1 Controparte_2 in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Ing. rappresentata CP_3
e difesa, disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Gregorio Critelli, Pierluigi Piselli e Giovanna
Dessì, ed elettivamente domiciliata nello studio di quest'ultima in AR, alla Via Tiziano
n. 11, in virtù di procura speciale alle liti a margine dell'atto di citazione
ATTRICE contro
(p. iva ), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_3 rappresentante in carica, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di AR, presso i cui uffici in AR, alla Via Dante n. 23, è pure ex lege domiciliata
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attrice:
“Piaccia a Codesto Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattese in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto, in accoglimento delle domande qui formulate,
pagina 1 di 20 nel merito:
1) accertata l'esclusiva responsabilità per il ritardo nel collaudo in capo all'Autorità
Portuale di AR, condannare l'Autorità Portuale di AR, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento del complessivo importo di € 1.839.943,16 (Euro unmilioneottocentotrentanovemilanovecentoquarantatre/16), salvo le ulteriori, o quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e moratori, rivalutazione monetaria nonché oltre al danno da mancata disponibilità finanziaria
e fino all'effettivo soddisfo.
2) accertato il ritardo nel pagamento del saldo lavori di € 97.245,22 avvenuto in data
22.05.2015, condannare l'Autorità Portuale di AR, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento degli interessi legali moratori, già indicati nella riserva n. 9, maturati sul predetto saldo, nell'ammontare di € 37.196,29 alla data del 28.11.2014 di iscrizione della riserva, oltre gli ulteriori pari ad € 3.995,52 per il periodo successivo e fino alla data del 22.05.2015, e per un totale di € 41.191,81, salvo gli ulteriori, o quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e moratori, rivalutazione monetaria nonché oltre al danno da mancata disponibilità finanziaria e fino all'effettivo soddisfo.
In via istruttoria:
A) CTU con il seguente quesito:
Sulla base dei documenti prodotti, di quelli ulteriori che riterrà opportuno acquisire in contraddittorio tra le parti nel corso delle operazioni peritali:
1) esaminato lo sviluppo dell'appalto, accerti il C.T.U. in quale data avrebbero dovuto essere completate dall'Autorità Portuale di AR le operazioni di collaudo delle opere ultimate
e, in caso di ritardo, individui i maggiori oneri sostenuti dall'Impresa a causa di tale ritardo, secondo la prospettazione svolta negli scritti difensivi di parte attrice;
2) accerti il C.T.U. l'entità delle somme eventualmente spettanti per rivalutazione monetaria ed interessi, anche anatocistici, sugli importi che risulteranno dovuti all'Impresa, quantificando anche l'eventuale danno da mancata disponibilità finanziaria;
3) accerti il C.T.U. l'entità del credito spettante all'Impresa a titolo di saldo dei lavori e residuo credito risultante dal certificato di collaudo tecnico amministrativo, calcolando gli interessi legali e moratori stabiliti dal contratto e dalle leggi per l'eventuale ritardo accumulato dall'Amministrazione nel riconoscimento all'Impresa di tale credito, tenuto conto che il pagamento del saldo lavori in favore dell'Impresa è avvenuto in data 22 maggio 2015. pagina 2 di 20 B) Prova orale, sui capitoli di prova non ammessi, come formulati in sede di memoria 183 comma 6, nn. 2 e 3:
[…]
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione della stessa, si chiede di essere ammessi alla prova contraria sui 14 capitoli di prova articolati da controparte con gli stessi testimoni già indicati nella memoria 183 c.p.c. n. 2.”
Nell'interesse della convenuta:
“L'Ecc.mo Tribunale adito, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, voglia: 1) in via pregiudiziale, dichiarare la decadenza dell'impresa dall'azione; 2) in via preliminare di merito, dichiarare la decadenza dell'impresa dalla riserva iscritta e dalle correlative domande per le ragioni tutte in espositiva;
3) in merito respingere ogni avversa domanda perché inammissibile ed infondata , occorrendo anche ai sensi dell'art. 1227 commi 1 e 2 cod. civ. ; 4) respingere la domanda ex art. 186 ter c.p.c. perché inammissibile ed infondata;
5) in tutti i casi, con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In via di premessa si osserva che gli art.132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. prevedono che la sentenza deve contenere decisione>, la quale ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che deve ritenersi conforme al modello normativo richiamato la motivazione c.d. per relationem
(cfr. Cass. S.U. 642/2015), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamati, dunque, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della vicenda controversa, il contenuto assertivo della citazione e quello della comparsa di costituzione e risposta, si osserva quanto segue.
1.1 Con atto di citazione notificato in data 03.04.2015, la (d'ora in avanti anche Parte_1 solo “la società”), in proprio e quale mandataria dell'Associazione Temporanea Parte_2 costituita con la aggiudicataria e appaltatrice dei lavori di adeguamento tecnico CP_2
e funzionale del Molo Sabaudo, nella gara bandita dall'Autorità Portuale di AR (giusto bando pubblicato in G.U.C.E. del 29.07.2003), conveniva in giudizio la Stazione Appaltante pagina 3 di 20 al fine di vederla condannare al risarcimento dei danni subiti dalla appaltatrice per il “grave” ritardo nella definizione del collaudo delle opere realizzate.
In particolare, per quanto di rilievo ai fini della decisione, l'attrice ha esposto che:
- con bando pubblicato in G.U.C.E. il 29.07.2003, l'Autorità portuale di AR indiceva la gara per l'affidamento dei lavori di adeguamento tecnico e funzionale del Molo Sabaudo;
- all'esito dell'espletamento della relativa procedura di gara, veniva disposta (con delibera del
25.5.2004) l'aggiudicazione in favore della Associazione Temporanea d'Imprese costituita dalla e dalla e, successivamente, stipulato il relativo contratto di Parte_1 CP_2 appalto (con atto a rogito Notaio dott.ssa , in data 14.1.2005, Rep. n. 1048 Persona_1
– doc. n. 1 allegato alla citazione); i patti prevedevano l'esecuzione dei lavori di adeguamento tecnico e funzionale del a fronte di un corrispettivo fissato nell'importo netto CP_5 di Euro 17.359.066,23 di cui Euro 619.748,28 per oneri di sicurezza;
- le opere venivano consegnate il 24.02.2005, mentre il termine di ultimazione, ai sensi dell'art. 8 del contratto di appalto, era fissato in 42 mesi dalla consegna, ovvero al 23.08.2008;
- le criticità emerse nel corso dei lavori “imputabili all'ente committente”, avevano imposto l'introduzione di due perizie di variante e dei relativi atti aggiuntivi o di sottomissione;
- i lavori erano stati ultimati il 30.06.2009, come attestato nel Certificato di ultimazione dei lavori, emesso in data 1.7.2009, ovvero nel termine previsto dal secondo atto di sottomissione del 4.2.2009;
- ai sensi dell'art. 14 del contratto d'appalto, il collaudo definitivo dell'opera si sarebbe dovuto concludere entro 180 giorni dall'ultimazione dei lavori, ovvero entro il 27.12.2009;
- le operazioni di collaudo tecnico amministrativo (quelle relative al collaudo statico si erano concluso con esito positivo il 4.7.2009) si erano invece protratte fino all'8.10.2014, “con un ritardo complessivo di giorni 1755, ... imputabile esclusivamente all'Ente committente”;
- in occasione della firma del certificato di collaudo – che aveva anche registrato un credito dell'ATI a titolo di saldo lavori per Euro 97.245,22 – la società, in proprio e nella sua qualità di capogruppo mandataria dell'ATI, aveva sottoscritto lo stesso con riserva – la n. 9 –, chiedendo “di essere reintegrata dei costi per le attività svolte dopo l'ultimazione delle opere, di essere risarcita dei danni da ritardato collaudo nonché degli oneri per attività extracontrattuali in parte già svolte e in parte da svolgere”;
- il ritardo nel collaudo era infatti avvenuto per fatti estranei alla responsabilità dell'appaltatrice; esso era stato dovuto al prolungato esame di un fenomeno marginale
(assestamento differenziale di circa 300 mq di piazzale, rispetto ad un totale di 30.000 mq, pagina 4 di 20 pari quindi all'1% dell'area complessiva interessata dall'appalto), ingiustamente ritenuto causa ostativa alla emissione del collaudo da parte della Parte_3
- tanto che, dopo circa tre anni di indagini suppletive (che non avevano consentito né di ritenere le opere collaudabili, né di ritenerle non collaudabili), la stazione appaltante aveva incaricato un professore universitario di chiara fama nel settore della ingegneria marittima e nella geotecnica, il prof. ing. al fine di individuare le cause del registrato Persona_2
“assestamento”;
- la relazione del prof. aveva escluso ogni responsabilità della impresa ed era stata Per_2 fatta propria dalla Commissione di collaudo, che all'esito di taluni interventi effettuati dalla appaltatrice, sì come indicati dall'esperto, aveva proceduto al collaudo definitivo in data
8.10.2014;
- peraltro, mentre la Commissione di collaudo disquisiva sull'anomalo comportamento di una zona di estensione pari all'1% dell'opera realizzata, l'Autorità Portuale ne aveva utilizzato, a pieno regime, il 99%, autorizzando l'ormeggio di banchine di navi di qualunque grandezza e lo stoccaggio sistematico sui piazzali di mezzi e container in attesa di imbarco;
circostanza che confermava il successo dei lavori svolti.
Con la citata “riserva” – il cui contenuto è stato riportato integralmente nell'atto di citazione
(cfr. pagg. da 5 a 19, nonché doc. n. 5 allegato alla citazione) – la società ha quindi domandato:
a. il pagamento degli oneri sostenuti per l'attività di monitoraggio del piazzale e di bonifica dei cedimenti (comprensivi dei costi per rilievi topografici, sondaggi geotecnici, prove di laboratorio, ripristino localizzato della zona interessata), pari ad Euro 43.386,00;
b. il risarcimento dei danni da ritardato collaudo (comprensivi dell'ammontare complessivo delle spese generali maturate con il ritardo, del costo sostenuto per il personale tecnico, dei maggiori costi sostenuti per le polizze fideiussorie), per un totale quantificato in Euro
1.662.115,65; somma da rivalutarsi sulla base degli indici ISTAT e da maggiorare con gli interessi, nonché con il risarcimento del maggior danno patito per la mancata disponibilità finanziaria (costituito dalla impossibilità di poter utilizzare le somme assorbite dai maggiori costi ed oneri nelle more dell'emissione del certificato di collaudo);
c. il pagamento del saldo lavori, pari ad Euro 97.245,22 (oggetto di istanza ex art. 186 ter c.p.c.) da maggiorare con gli interessi moratori decorrenti dalla sottoscrizione della riserva, per un totale di Euro 134.441,51, oltre interessi successivi fino al soddisfo.
1.2 Si è costituita in giudizio in data 20.07.2015 l'Autorità Portuale di AR, eccependo preliminarmente: pagina 5 di 20 - il difetto di legittimazione attiva di parte attrice, dovendo la mandante essere identificata nella società Strabag s.p.a.;
- la decadenza dall'azione e dalla riserva iscritta, essendo stata l'azione proposta dopo la scadenza del termine di cui all'art. 33 del D.M. 145/2000;
- la decadenza dalla riserva apposta e dalle correlate domande per tardività dell'iscrizione rispetto al primo atto ritenuto lesivo, nonché per decorso dei termini ex art. 203 D.P.R.
554/1999;
- la decadenza e l'inammissibilità di ogni domanda non preventivamente dedotta nella riserva, ed in specie quelle per il riconoscimento di oneri di manutenzione e custodia, di interessi e danno da svalutazione monetaria, nonché di danno da mancata disponibilità finanziaria;
- la decadenza dalla domanda inerente alla reintegra dei costi per future attività di monitoraggio, in quanto non riproposta in citazione e dunque da intendersi rinunciata.
Nel merito, la convenuta ha rilevato l'infondatezza delle pretese di parte attrice, addebitando le cause dei tempi del procedimento di collaudo – ed i correlativi oneri – alla responsabilità dell'impresa appaltatrice.
In particolare, la convenuta ha esposto che:
- durante la visita finale di collaudo del 15.03.2010 era stato riscontrato un cedimento della banchina del Molo Sabaudo, nel lato sud/est: la aveva riscontrato un evidente Parte_3 sprofondamento della pavimentazione, nell'angolo sud/est del pontile;
- la visita era stata quindi sospesa e rinviata ad una fase successiva, per consentire le necessarie verifiche;
- l'abbassamento che era stato riscontrato era avvenuto “senza fenomeni di preavviso”, pertanto risultava essere particolarmente insidioso;
- un ulteriore cedimento differenziato era stato constatato dalla Commissione di collaudo nella zona di raccordo tra il piazzale ed il molo fondato su pali di grande diametro;
- era stata quindi fatta richiesta dalla Commissione di collaudo di procedere ad una campagna di rilevamento dei cedimenti della superficie interessata, nonché di apposite indagini geognostiche con un numero adeguato di carotaggi, in modo da accertare le cause del cedimento;
- i dati risultanti dal monitoraggio, effettuato dall'impresa, erano stati inviati con nota del
13.10.2010;
- la con nota del 25.11.2010, aveva comunicato la sospensione formale delle Parte_3 operazioni di collaudo, in quanto: - i dati trasmessi con il monitoraggio evidenziavano una pagina 6 di 20 situazione non ancora definita e stabile;
- tre aree apparivano interessate dai “vuoti” (due più ampie, di cui una oggetto di sprofondamento;
una terza di dimensioni più ridotte);
- successivamente, era stato conferito incarico ad esperto geotecnico di eseguire una valutazione sui fenomeni verificatisi, dalla quale emergeva, tra l'altro, la necessità di effettuare interventi di ripristino mediante ricarica di materiale;
- nel corso della visita del 15.3.2013 erano state quindi valutate ed individuate le varie possibilità ricostruttive dell'area interessata dallo sprofondamento, con la decisione, ai fini della collaudabilità dell'opera, da parte della Commissione di collaudo, unitamente al RUP, alla Direzione Lavori ed alla stessa impresa, di una bonifica dell'area e ricostruzione secondo il progetto approvato;
- il Direttore dei Lavori aveva poi dato seguito alle decisioni, predisponendo perizia per la bonifica dell'area e dando seguito alla realizzazione della stessa e dei lavori di straordinaria manutenzione dell'area, a cura dell'impresa;
- a seguito di ciò, erano riprese le operazioni di collaudo, con la convocazione della visita definitiva per il 10.9.2013; nel corso di tale visita, la Commissione aveva preso visione dei lavori di bonifica, prescritto il completamento dei lavori di ripristino, prescritto lo svolgimento di prove di carico su tutte le aree interessate dai vuoti;
- il certificato di collaudo, terminate le operazioni di ripristino ed eseguite le prove di carico,
è stato quindi emesso in data 08.10.2014.
La convenuta ha quindi evidenziato che alcuna responsabilità, in relazione al ritardo con cui era stato emesso il certificato di collaudo poteva esserle imputato;
contrariamente a quanto asserito dalla attrice le stesse circostanze dalla stessa addotte, circa “la presenza di frazioni di fondale marino ed alghe caoticamente presenti all'interno del materiale di riporto mediante il quale” era “stato costituito il rilevato” ovvero “il riflusso di una frazione del fondale marino, di scadentissime caratteristiche meccaniche, all'interno del rilevato, al momento della sua realizzazione” non erano comunque idonee ad esonerare l'appaltatore da responsabilità per l'utilizzo di materiale inidoneo o comunque per la mancata verifica e denuncia di siffatte circostanze nel corso dei lavori, trattandosi pacificamente di circostanza afferente la fase di realizzazione. Erano dunque ascrivibili all'appaltatore, e comunque anche ai sensi dell'art. 1227 commi 1 e 2 c.c., sia la responsabilità per i tempi di collaudo, sia gli oneri per le opere di monitoraggio, verifica, bonifica e ripristino, dovendo ritenersi infondato ogni avverso assunto di responsabilità a carico della appaltante.
pagina 7 di 20 Parte convenuta ha poi contestato la fondatezza del quantum delle singole voci di danno addotte da parte attrice, ritenute “manifestamente eccessive, ingiustificate ed indimostrate”.
Quanto alla richiesta di parte attrice in merito al pagamento del saldo lavori, l'Autorità
Portuale ha dato atto di aver provveduto in data 20.05.2015 a liquidare all'impresa appaltatrice il SAL finale risultante dal certificato di collaudo.
1.3 Con la prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., parte attrice ha replicato alle eccezioni preliminari e deduzioni della convenuta nei seguenti termini: Contr
- la quale mandataria dell' era l'unica legittimata ai sensi dell'art. 95 co 6 Parte_1
D.P.R. 554/1999 alla rappresentanza processuale dell'ATI stessa, non rilevando in alcun modo le vicende societarie della mandante (la quale aveva unicamente modificato la CP_2 ragione sociale in Strabag S.p.A.);
- l'eccezione di decadenza dell'Impresa dall'azione ai sensi dell'art. 33 del d.m. 145/2000 era generica in quanto non circoscritta ad una delle ipotesi individuate dalla norma, e comunque infondata rispetto a ciascuna di esse;
- l'eccezione di decadenza dell'Impresa dalle pretese avanzate con la riserva n. 9 per tardività delle stesse era infondata, essendo il certificato di collaudo l'unico atto deputato a ricevere le domande relative alle relative operazioni (quale appunto quella da ritardato collaudo);
- nel merito, le circostanze addotte dalla convenuta erano totalmente infondate, essendo imputabile unicamente alla Stazione appaltante il ritardo e l'eccessiva durata delle operazioni di verifica ordinate dalla peraltro mai sospese, non essendo peraltro l'ipotetica Parte_3 sospensione legittimata e legittimabile dalla disposizione di cui all'art. 77 del capitolato speciale d'appalto; di cui ha eccepito la nullità ex artt. 1341 co 2 e 1229 c.c..
Parte attrice (rinviando ad un futuro giudizio le domanda – che dichiarava non rinunciata – inerente alla reintegra dei costi per le eventuali successive attività di monitoraggio) tenuto conto dell'avvenuto pagamento a titolo di saldo lavori eseguito dalla convenuta all'esito della notifica della citazione, ha dato atto di aver rinunciato, sin dall'udienza del 7.10.2015, alla correlata istanza ex art. 186 ter c.p.c..
1.4 La causa è stata istruita con documenti e prova testimoniale, ed è stata portata all'attenzione del Collegio, all'esito dei termini ex art. 190 c.p.c., per la decisione sulle eccezioni preliminari proposte da parte convenuta.
Il Collegio ritiene che la causa sia matura per essere decisa nel merito in via definitiva.
2.1 L'eccezione preliminare sul difetto di legittimazione attiva – per essere la mandante da identificarsi nella società Strabag s.p.a. – della attrice risulta infondata. pagina 8 di 20 La società ha agito nel presente giudizio in proprio ed anche nella qualità di Parte_1 capogruppo mandataria dell'ATI affidataria dei lavori per cui oggi è causa.
L'art. 95 co 6 DPR 554/1999 riconosce solo in capo al mandatario “la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori, fino alla estinzione di ogni rapporto”.
Di conseguenza, le difese che sono state svolte dalla attrice, sul punto, risultano superflue, essendo pacifico (come dalla stessa evidenziato nella memoria ex art. 183 co 6 n.1 c.p.c.) che la rappresentanza processuale dell'ATI, che si aggiudicato l'appalto oggetto di causa, spetta alla società Parte_1
2.2 Al fine di decidere, giova premettere in fatto quanto segue.
Il contratto di appalto è stato stipulato dall'ATI composto da (capogruppo Parte_4 mandataria) e (mandante), con l'Autorità Portuale di AR, in data 14.1.2005; CP_2
l'oggetto del contratto era costituito dalla esecuzione, presso l'ambito portuale del Porto di
AR, dei lavori di adeguamento tecnico-funzionale del Molo Sabaudo, per un corrispettivo netto di Euro 17.359.066,23 (di cui Euro 619.748,28 per oneri di sicurezza).
Le opere sono state consegnate in data 24.2.2005, il termine di ultimazione dei lavori era originariamente fissato al 23.8.2008 (42 mesi dalla consegna). Nel corso dei lavori sono state approvate due perizie di variante e stipulati, in data 23.7.2007, l'atto aggiuntivo n.1, nonché, in data 4.2.2009, l'atto di sottomissione n.2.
Con tale secondo atto di sottomissione [come si evince dal verbale di collaudo, che rappresenta l'unico documento (oltre al contratto di appalto ed al relativo capitolato d'oneri ed al verbale di visita del 15.3.2010) inerente il rapporto e l'unico atto contabile (unitamente al certificato di collaudo) che è stato prodotto agli atti del giudizio], le parti – oltre a definire transattivamente talune controversie, ingenerate da precedenti riserve della società – avevano previsto quale termine per l'ultimazione dei lavori il 30.6.2009 (per l'attacco del pontile di ponente del Molo Sabaudo era stato prevista la data del 20.5.2009, ma questa circostanza risulta irrilevante ai fini della presente decisione).
In data 1.7.2009 è stato emesso il certificato di ultimazione dei lavori, che ha attestato che i lavori erano stati ultimati in data 30.6.2009 e pertanto entro il termine contrattuale, “salvo quelle lavorazioni inerenti il collegamento della vecchia pavimentazione del molo Sabaudo – lato levante – e la nuova pavimentazione oggetto dei lavori, che non incidono sull'uso e la funzionalità dell'opera...” (cfr. pag. 12 verbale di collaudo). pagina 9 di 20 Lo stato finale dei lavori è stato firmato dalla società con diverse riserve, tutte definite dalle parti (o in via conciliativa, oppure nell'ambito del contenzioso introdotto dalla società, antecedentemente al presente giudizio).
Durante il corso dei lavori (si legge nel certificato di collaudo e le circostanze, ivi attestate, sono incontestate), sono state effettuate in AR n.9 visite di collaudo in corso d'opera, rispettivamente, nelle date del 7.4.2005, 13.3.2006, 9.10.2006, 1.6.2007, 16.6.2008,
22.5.2009, 15.3.2010, 9.7.2012, 15.3.2012; si è inoltre svolta una visita informale in Roma in data 14.3.2012.
I verbali delle suddette visite non sono prodotti agli atti, ad eccezione (come già detto) del verbale del 15.3.2010.
La visita del 15.3.2010 avrebbe dovuto essere quella finale, prodromica al collaudo delle opere;
è invece accaduto che nell'ambito di tale visita si è riscontrato un cedimento localizzato nella parte di levante (molo Ichnusa) del piazzale.
A dispetto di quanto affermato dalla convenuta, non risulta agli atti alcuna formale sospensione delle operazioni di collaudo. In proposito, la convenuta afferma che “con nota del 25.11.2010 era stata comunicata la sospensione formale delle operazioni di collaudo, legittimata peraltro dall'art. 68 c. 2 del capitolato speciale d'appalto”, ma si tratta di una allegazione che è rimasta in giudizio mera asserzione di parte, fermamente contestata dalla parte attrice, che pertanto deve essere superata, in quanto indimostrata.
Nella assenza di una sospensione delle operazioni di collaudo, vi sono stati taluni sopralluoghi informali (indicati dalla convenuta e non contestati dalla attrice) finalizzati ad individuare le possibili soluzioni del problema, che tuttavia si sono rivelati non risolutivi.
Soltanto a seguito della visita del 9.7.2012, al fine di individuare con certezza le cause del cedimento e consentire al RUP di rendere il parere di competenza, il Presidente dell'Autorità
Portuale di AR ha conferito, in data 30.8.2012, incarico di consulenza al Prof. Ing. dell'Università di Padova, che ha reso la propria relazione nel mese di Persona_2 novembre 2012.
Il RUP, in data 3.1.2013, ha comunicato il proprio parere, manifestando la piena condivisione delle conclusioni della suddetta Relazione.
La Relazione non è agli atti del giudizio (ampi stralci di essa, rimasti non contestati nella loro conformità al documento, sono contenuti nella stessa riserva della società).
Sulla base delle indicazioni fornite dal RUP, dal Consulente e dalla stessa Commissione di collaudo, la Direzione dei Lavori ha disposto la realizzazione sull'area oggetto di pagina 10 di 20 sprofondamento di un intervento di bonifica (iniziato in data 29.4.2013 e terminato in data
5.6.2013), completato con la pavimentazione in data 25.6.2013.
La Direzione dei Lavori ha poi dato atto che la riparazione della sovrastruttura di banchina, angolo sud/est della testata del molo, si era conclusa in data 4.7.2013.
In data 10.9.2013 è stata effettuata la visita finale di collaudo;
all'esito di essa, la Commissione ha indicato una serie di verifiche e prove da effettuare;
tali ulteriori verifiche sono state effettuate nel febbraio 2014. All'esito delle stesse, è stato emesso il certificato di collaudo
(datato 8.10.2014, sì come integrato in data 26.11.2014).
2.3 Ciò posto, in punto di fatto, occorre anzitutto stabilire se il fenomeno che ha determinato il parziale cedimento del piazzale indicato in citazione, sia imputabile a responsabilità dell'impresa.
Sotto questo profilo preliminare, le allegazioni della società attrice risultano assai analitiche e si fondano sulla relazione del tecnico individuato dalla stessa appaltante al fine di individuare le cause e le soluzioni del problema riscontrato.
Si legge nel certificato di collaudo (cfr. doc. 5 allegato alla citazione, pag. 37) che, anche sulla base della suddetta relazione, si è tratto il convincimento che il fenomeno di sprofondamento nella zona a sud est del piazzale è stato dovuto “al refluimento verso l'alto dei fanghi presenti nel fondale naturale del porto ed insaccati verso l'angolo sud/est, in quanto costretti tra le fila dei cassoncini posti in opera lato mare e l'avanzamento del fronte di materiale arido costituente il sottofondo del nuovo piazzale”.
Più in particolare, nella relazione (cfr. pag. 11 dell'atto di citazione, con un passaggio che è rimasto privo di rilievi da parte della convenuta) si afferma che:
“il rinterro per la formazione dei piazzali è stato eseguito con sversamento del materiale sul fronte di avanzamento e quindi con spostamento e parziale compenetrazione del fango stesso...per cui nella zona a ponente vi è stato il refluimento del fango di fondo, come evidenziato dai sondaggi ... e dalle prove geofisiche..., con la creazione di un deposito di materiale, all'interno di quello utilizzato per il riporto, di caratteristiche scadenti e tali da dare luogo ad ulteriori cedimenti dei piazzali (...).
(...) Le operazioni di completamento del rinterro per la formazione dei piazzali eseguito ... non hanno consentito il totale spostamento del fango di fondo ostacolato, anche, dalla presenza della scogliera di protezione dell'area archeologica. Le indagini geotecniche hanno messo in luce, poi, non solo che le inclusioni sono ubicate nella zona di chiusura della colmata, ma anche che il riporto è penetrato in modo non sempre omogeneo nel fondale tanto pagina 11 di 20 che è stato individuato a profondità che vanno da 10 a 14 metri rispetto ai 9 metri di quota dell'iniziale fondale.
(...) Il comportamento geotecnico delle opere realizzate è da ritenersi congruo con le previsioni di progetto...nel complesso le opere dal punto di vista geotecnico, a parere dello scrivente, sono collaudabili con ovvia necessità di provvedere al ripristino della funzionalità della porzione del piazzale – circa 300 mq – a ridosso della testata di levante”.
Orbene, a fronte delle suddette valutazioni, la società ha allegato la propria estraneità rispetto alla causale del fenomeno, evidenziando come lo stesso dovesse ritenersi imprevedibile e ricollegandolo, sulla scorta delle conclusioni della Relazione, non ad un difetto della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, ma, per lo più, alla presenza della barriera (indicata nella relazione) realizzata in precedenza per tutelare la zona antistante, dove si erano verificati alcuni importanti ritrovamenti archeologici (che erano stati causa di una significativa variazione al progetto iniziale). E la società ha altresì allegato – circostanza non contestata – che mai, né la Direzione dei Lavori, né la stazione appaltante, avevano ritenuto il fenomeno ricollegabile ad una responsabilità della appaltatrice.
L'eccezione della convenuta, rispetto alla suddetta, analitica, allegazione dell'appaltatrice in relazione alle ragioni che avevano determinato il problema ed alla conseguente propria estraneità sulla non collaudabilità dell'opera all'esito della visita del marzo 2009, appare del tutto generica, limitandosi, a ben vedere, ad affermare la astratta riconducibilità del fenomeno alla responsabilità dell'appaltatore, ciò conseguendo alla non conformità dell'opera, per l'utilizzo di materiale non idoneo e non conforme al progetto approvato.
Invero, se così fosse stato, la stazione appaltante ben avrebbe potuto (e dovuto), già nel corso del rapporto, contestare formalmente e specificamente quanto accaduto, alla società appaltatrice (così peraltro consentendo alla stessa anche una compiuta difesa sul punto), per poi procedere alla formale sospensione delle operazioni di collaudo e, nei tempi necessari a garantire la sicurezza dell'opera, ai successivi accertamenti e lavori di bonifica e messa in sicurezza.
Inoltre, nello stesso certificato di collaudo si dà atto che “… il Direttore dei lavori ha svolto
a campione prelievi e prove sui materiali impiegati per la realizzazione delle opere di che trattasi e che i relativi certificati hanno confermato la rispondenza dei materiali ai requisiti contrattuali” (pag.36 del certificato di collaudo), senza alcuna precisazione o distinguo;
ciò che appare in contrasto con quanto sostenuto in giudizio dalla convenuta rispetto alla inidoneità dei materiali impiegati per i lavori del Molo sud/est. pagina 12 di 20 Essendo questo il quadro probatorio in atti – la prova testimoniale svolta non ha apportato elementi probatori ulteriori (tanto che nessuna delle parti vi ha fatto riferimento nelle memorie conclusionali) – stante le risultanze della stessa Relazione commissionata dalla appaltante, deve ritenersi che il mero riferimento alla non adeguatezza del materiale utilizzato dalla appaltatrice – che peraltro aveva portato a termine con successo i rimanenti lavori dell'appalto, nell'area residua, complessivamente pari all'incirca al 99% (il dato non è contestato) – sia del tutto generico per ritenere l'appaltatrice responsabile del cedimento verificatosi sul piazzale sud/est del interessato dai lavori, e quindi per ribaltare sulla stessa la responsabilità per CP_5 il ritardo accumulatosi nelle operazioni di collaudo.
In ragione di quanto sopra, deve quindi concludersi che il cedimento verificatosi sia stato limitato e circoscritto, avendo riguardato una limitata parte dei lavori dedotti nel contratto (per un'area corrispondente a circa 300 mq, sui complessivi 30000 mq oggetto dell'intervento) e sia stato dovuto ad un fenomeno non imputabile all'impresa.
2.4 Le eccezioni di decadenza formulata dalla convenuta, in relazione alle domande della società, risultano infondate.
2.4.1 L'Autorità Portuale di AR ha, anzitutto, eccepito la decadenza delle domande ex art. 33 del d.m. 145/2000.
L'eccezione di decadenza è formulata in modo assolutamente generico e, come tale, deve essere superata. L'Autorità Portuale eccepisce infatti la decadenza della società attrice dall'azione proposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del d.m. 145/2000, senza contestualizzare ed individuare quali siano le ragioni poste a sostegno della eccezione.
Come evidenziato dalla attrice, tale circostanza “...acquista ancora più rilevanza stante il tenore dell'art. 33 d.m. 145/2000. Tale previsione normativa, infatti, nel disciplinare la decadenza dall'azione, individua distinti momenti da cui far decorrere il termine di decadenza, distinguendo in ragione della fattispecie concreta oggetto di contestazione.
Appare, pertanto, di tutta evidenza che, la mancata specifica individuazione da parte dell'odierna convenuta dell'ipotesi nella quale intende ricondurre la fattispecie de qua, non consente alla Società attrice di formulare adeguatamente le proprie difese, sostanziandosi in una palese lesione del proprio diritto di difesa”.
L'art. 33 richiamato stabilisce che:
“
1. L'appaltatore che intenda far valere le proprie pretese nel giudizio ordinario o arbitrale deve proporre la domanda entro il termine di decadenza di sessanta giorni, decorrente dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 149, comma 3, del regolamento, o della pagina 13 di 20 determinazione prevista dai commi 1 e 2 dell'articolo 32 del capitolato, oppure dalla scadenza dei termini previsti dagli stessi commi 1 e 2.
2. Salvo diverso accordo delle parti, e qualora la domanda non abbia ad oggetto questioni la cui definizione non è differibile nel tempo, la controversia arbitrale non può svolgersi prima che siano decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 32.
3. Se nel corso dell'appalto sono state proposte più domande di arbitrato in relazione a diverse procedure di accordo bonario, queste sono decise in un unico giudizio ai sensi del comma 2”.
Ebbene, la convenuta non ha chiarito i termini ed i presupposti della propria eccezione, con la conseguenza che la stessa deve, per ciò solo, essere superata.
2.4.2 La convenuta ha poi eccepito la tardività della riserva, per non essere stata tempestivamente apposta dalla società negli atti contabili dell'appalto.
In particolare, l'Autorità ha dedotto che:
“La riserva inerente tale asserito ritardo e ogni domanda e pretesa per asseriti maggiori oneri
e danni avrebbe quindi dovuto essere tempestivamente iscritta nel primo atto successivo al verificarsi dell'evento che si assume lesivo e, quindi, all'atto della sospensione delle operazioni di collaudo in data 15.3.2010 o, al più tardi , alla data del 25.11.2010.
L'impresa non ha invece iscritto tempestiva riserva nell'atto di sospensione, né ha iscritto riserva nei verbali relativi alle visite della Commissione di collaudo del 9.7.2012, del
15.3.2013, del 10.9. 2013.
Neppure ha iscritto riserva negli atti relativi alla esecuzione dei lavori di bonifica, effettuati dall'Impresa in data 29.4.2013 e completati in data 3.5.2013 (con eccezione della pavimentazione , eseguita in data 4.7.2013); né ha iscritto riserva negli atti relativi ai lavori di collegamento degli attacchi dei pontili est/ovest, eseguiti dall'Impresa nel primo semestre
2013. ... La riserva iscritta solo in data 28.11.2014 assumendo la sussistenza di una situazione lesiva e di danni fin dal dicembre 2009 è pertanto all'evidenza tardiva e l'appaltatore decaduto da ogni eventuale diritto e pretesa”.
Orbene, la società ha lamentato un danno derivato dal ritardo accumulato per le operazioni di collaudo, imputabile all'appaltante, formulando nel certificato di collaudo una domanda per un fatto continuativo dell'appaltante.
L'art. 191 del dpr 207/2010, applicabile ratione temporis, stabilisce, al comma 2, che: “Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio pagina 14 di 20 dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate”. Il comma 3 precisa inoltre che: “Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute”.
Dunque, l'impresa poteva iscrivere la riserva in questione nel primo atto (contabile) dell'appalto idoneo a riceverla successivo alla cessazione del fatto che ha causato il pregiudizio, coincidente con l'emissione del certificato di collaudo, sicché la riserva è tempestiva. Ed invero, per i c.d. fatti continuativi l'onere della tempestiva formulazione delle riserve sorge, a pena di decadenza, al cessare del fatto pregiudizievole, quando è possibile esplicitare con esattezza il danno subito, ovvero quando può formularsi la “precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute”, giusta il disposto del comma 3 sopra citato (cfr. Tribunale di Roma 11.1.2023).
Nel caso di specie, nella assenza di un atto formale di sospensione dei lavori, l'unico atto contabile idoneo a ricevere la riserva della società era costituito dal certificato di collaudo.
Le “occasioni” indicate dalla appaltante ai fini della suddetta formulazione, costituite dai verbali dei sopralluoghi finalizzati ad individuare le soluzioni percorribili per superare la problematica del cedimento verificatosi sul versante di levante del non costituiscono CP_5 atti contabili dell'appalto e non risultano neppure citate nel verbale di collaudo finale, oltre a non essere state neppure documentati agli atti del giudizio.
La riserva deve dunque ritenersi tempestiva.
2.4.3 Solo con la comparsa conclusionale di replica, la convenuta ha articolato compiutamente l'eccezione di decadenza, anche rispetto ad un ulteriore (nuovo) profilo, affermando che la domanda sarebbe stata formulata dopo i 20 giorni dalla ricezione dell'atto di collaudo, che sarebbe stato nella disponibilità della società sin dal 28.10.2014.
Sotto tale profilo, l'eccezione risulta tardiva e deve dunque essere dichiarata inammissibile.
Può inoltre (e comunque) osservarsi che, dal tenore delle deduzioni della convenuta sviluppate nella comparsa di replica, non è in realtà controverso tra le parti, quanto rappresentato dalla società circa il fatto che: - non vi era mai stata una formale convocazione per la sottoscrizione del collaudo;
- con semplice e-mail, il segretario della Commissione di collaudo aveva trasmesso, in data 28.10.2014, il certificato, con una sottoscrizione del RUP contenente una pagina 15 di 20 postilla relativa al contenuto della pagina 28 dello stesso collaudo (cfr. doc. 35 della società);
- soltanto il successivo 26.11.2014, la stessa segreteria della commissione di collaudo aveva trasmesso alla via fax, la pagina 28 del certificato di collaudo sostitutiva di quella Pt_1 contenuta nel certificato di collaudo trasmesso il precedente 28.10.2014.
L'Autorità Portuale, nella comparsa di replica, non pone in discussione la suddetta ricostruzione fattuale (che è peraltro corroborata documenti 35 e 36 prodotti dalla società), ma osserva come non abbia fondamento l'assunto della attrice, per il quale la rettifica ad una pagina del verbale di collaudo inciderebbe sui termini per la formulazione della riserva.
La suddetta tesi – fermo restando la tardività della contestazione – non può comunque essere seguita, dovendo ritenersi che il certificato trasmesso in data 28.10.2014, peraltro in modo del tutto informale alla società, non fosse stato ancora completato, con la conseguenza che la società ha legittimamente atteso la compiuta definizione del certificato (avvenuta solo all'esito della correzione comunicata successivamente, in data 26.11.2014), prima di procedere a formulare le proprie domande (e ciò, a maggior ragione, considerando la circostanza che la postilla apposta dal RUP al primo documento comunicato, atteneva specificamente alla individuazione delle ragioni del ritardo nel collaudo dell'opera).
L'apposizione della riserva in data 28.11.2014 è dunque avvenuta nel rispetto del termine di
20 giorni dalla ricezione del certificato di collaudo.
2.5.1 Passando alle pretese creditorie della attrice, giova evidenziare che la voce inerente gli
“oneri per attività di manutenzione del piazzale e di bonifica dei cedimenti” costituisce un costo aggiuntivo che l'appaltatore ha dovuto affrontare al fine di rendere l'opera collaudabile.
Per quanto detto credito sia maturato successivamente alla ultimazione dei lavori, esso è volto garantire il riequilibrio contrattuale, alterato dalla sopravvenuta ed imprevista necessità di un supplemento dei lavori da svolgere. La conseguenza è che il credito in questione non assolve la funzione di reintegrare il patrimonio del creditore a seguito di perdite determinate dall'inadempimento o dal fatto illecito dell'appaltante, ma mira a ripartire tra le parti il maggior costo della prestazione dell'appaltatore, derivato, in definitiva, da difficoltà di esecuzione non previste.
In sostanza, si tratta di un credito che ha una funzione causale assimilabile a quella del corrispettivo, dando luogo, al pari di questo, ad un debito di valuta, sul quale non è quindi dovuta la rivalutazione monetaria.
Ciò posto, gli oneri in questione sono stati compiutamente calcolati e dimostrati dalla società.
pagina 16 di 20 Gli oneri per l'attività di monitoraggio e bonifica dei cedimenti del piazzale sono stati quantificati dalla attrice in Euro 43.386,00 (per rilievi topografici eseguiti, campagna sondaggi eseguiti a roto-ripercussione, ripristino localizzato del piazzale); detta quantificazione trova conforto nei documenti dalla stessa prodotti (cfr. docc.
6 -12 allegati alla memoria ex art. 183 co 6 n.2 c.p.c.).
L'Autorità portuale di AR deve pertanto essere condannata a corrispondere alla società attrice la somma di Euro 43.386,00 oltre interessi dal giorno della domanda al saldo.
Le ulteriori pretese risarcitorie della attrice risultano invece tutte indimostrate, né, alla luce della lacunosa documentazione prodotta in giudizio, risulta ammissibile la consulenza richiesta che si profilerebbe come inutile ed esplorativa.
Anzitutto, la società pretende il riconoscimento del mancato ammortamento delle spese generali, pretendendo di commisurare dette spese sulla base dell'importo complessivo del corrispettivo dell'appalto.
Come osservato dal Tribunale di Roma in una recente sentenza, non vi è dubbio sul fatto che il ritardo nell'emissione del certificato di collaudo e nella sua approvazione, qualora sia imputabile al comportamento della stazione appaltante, senza che possa addebitarsi all'appaltatore alcun comportamento ostativo alle operazioni di collaudo, delinea una fattispecie di inadempimento contrattuale, suscettibile di richiesta di risarcimento danno;
ed il danno subito a causa del ritardo nell'emissione del certificato di collaudo comprende le spese generali, limitatamente a quelle che continuano ad operare nelle more della emissione dello stesso certificato, afferenti alle spese amministrative d'impresa ancora attive e alla custodia e guardiania delle opere cui l'appaltatore è tenuto fino al collaudo, nonché ai premi pagati per garanzie fideiussorie e per la copertura assicurativa dei danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi. Grava, tuttavia, sull'appaltatore l'onere probatorio in ordine al danno preteso per il ritardo nell'emissione degli atti conclusivi del contratto e, in particolare, del certificato di collaudo, non potendosi ricorrere a criteri puramente equitativi per la sua liquidazione in mancanza di prova dell'an debeatur (cfr. Tribunale di Roma sentenza 11.1.2023).
Nel caso di specie, non si rinviene in atti alcun documento giustificativo delle spese generali effettivamente sostenute dall'appaltatore (spese amministrative d'impresa ancora attive, spese di custodia e guardiania) per il mantenimento della propria struttura dalla data della ultimazione dei lavori fino al collaudo;
deve dunque ritenersi che il danno sia, nel suo stesso an, sia del tutto indimostrato.
pagina 17 di 20 Altresì indimostrato, per le medesime ragioni, quanto lamentato dalla attrice in relazione al maggior costo per personale tecnico;
essendo del tutto assente in atti una qualche documentazione attestante i suddetti costi.
Quanto ai maggiori oneri dovuti ai costi delle polizze fideiussorie, occorre invece osservare che, non solo, non risultano prodotti i contratti di assicurazione, ma i documenti prodotti, ovvero le quietanze della compagnia Zurich, risultano del tutto equivoci, posto che nelle quietanze prodotte non si rinvengono neppure elementi certi per ricollegare gli esborsi che essi attestano all'appalto dedotto in causa.
Indimostrato il danno da ritardo, risulta assorbito il rigetto di quanto domandato in relazione agli oneri finanziari accessori, che risulta comunque, di per sé, totalmente generico.
2.5.2 Occorre poi considerare la pretesa creditoria della società, in relazione agli interessi maturati sul pagamento tardivo del credito (pari ad Euro 97.245,22) per saldo-lavori risultante dal certificato di collaudo.
Occorre precisare che parte attrice domanda la corresponsione degli interessi sulla quota saldo lavori “a partire dal momento della data contrattualmente prevista per il pagamento del saldo lavori [...] quantificato nella riserva n. 9, nella misura di € 37.196,29 calcolato fino al giorno di iscrizione della stessa (28.11.2014)”, cui devono aggiungersi gli ulteriori interessi maturati dalla predetta data e fino all'effettivo soddisfo avvenuto in data 22 maggio 2015, pari ad Euro
3.995,52, per un totale di Euro 41.191,81.
Risulta pacifico in causa che, a seguito della notifica della citazione, l'Autorità portuale di
AR abbia pagato quanto preteso dalla società, a titolo di saldo lavori, con una delle domande rassegnate in citazione.
La convenuta assume tuttavia che gli interessi pretesi dalla società non siano dovuti, avendo proceduto al pagamento del saldo, solo una volta maturate le condizioni necessarie.
In particolare, l'Autorità Portuale ha allegato (cfr. pag. 19 della comparsa di costituzione) di non aver potuto pagare tempestivamente il saldo, poiché sino al 10.4.2015, la società non aveva presentato la garanzia fideiussoria dovuta (ex art. 29 D.M. 145/2000), ed inoltre dalla comunicazione di uno dei subappaltatori, la società non risultavano pagate CP_6 dalla società somme per alcune fatture, relative ad attività prestate dal subappaltatore, per un importo complessivo di Euro 36.973,82; elementi entrambi ostativi per procedere al pagamento dovuto.
La stazione appaltante ha affermato, dunque, di aver provveduto immediatamente al pagamento all'esito della trasmissione da parte dell'impresa appaltatrice in data 14.4.2015 pagina 18 di 20 della assicurazione decennale postuma, e della ricezione delle fatture quietanzate dal subappaltatore in data 18.5.2015.
L'eccezione della convenuta è fondata.
In primo luogo, occorre evidenziare che la richiesta di pagamento degli interessi soffre dell'erronea individuazione del dies a quo di decorrenza, dovendo ritenersi che soltanto una volta collaudati i lavori, e rilasciato il relativo certificato, l'Autorità portuale fosse tenuta al pagamento del saldo, essendo solo a far data da tale momento che si è cristallizzato il debito, di valuta, in questione.
In secondo luogo, in disparte la questione dell'inapplicabilità al caso di specie (contratto di appalto stipulato nel 2004) dell'art. 118 del d.lgs. 163/2006 (in relazione alla possibilità per l'appaltante di sospendere il pagamento del saldo in presenza di pendenze debitorie dell'appaltatore con eventuali subappaltatori), resta l'applicabilità dell'art. 29 del d.m.
145/2000 che legittima l'appaltante a non procedere al pagamento del saldo, in assenza della presentazione di una garanzia fideiussoria da parte dell'appaltatore.
Occorre inoltre aggiungere che il contratto, all'art. 15 (esplicitamente richiamato all'art. 8 del certificato di collaudo, cfr. doc. 5, pag. 5), prevedeva espressamente che la società dovesse obbligatoriamente stipulare ai sensi dell'art. 30 co 4 della legge 109/1994, con decorrenza dalla data di emissione del collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi della medesima durata (cfr. doc. 1, pag. 15).
Ebbene, detta polizza, come documentato dalla appaltante (cfr. doc. 9 allegato alla memoria ex art. 183 co 6 n.2 della Avvocatura), è stata trasmessa alla Autorità Portuale in data
14.4.2015.
Il pagamento è stato liquidato nel successivo mese di maggio ed appare dunque tempestivo
(alla luce del dato contrattuale), con conseguente infondatezza della pretesa della attrice.
***
In conclusione, l'Autorità Portuale di AR deve essere condannata a corrispondere alla società per gli oneri dalla stessa sostenuti per il monitoraggio e la bonifica del Parte_1 piazzale coinvolto nel cedimento, la somma di Euro 43.386,00 oltre interessi dal giorno della domanda (giudiziale) al saldo.
Tutte le altre pretese devono essere disattese.
Stante l'esito del giudizio, caratterizzato da una soccombenza parziale della attrice, rispetto alla originaria pretesa risarcitoria, le spese devono essere compensate nella misura di 2/3.
pagina 19 di 20 La restante parte va posta a carico dell'Autorità Portuale di AR e va liquidata, in base al d.m. 55/2014, tenuto conto della effettiva attività svoltasi in giudizio (con l'applicazione dei parametri minimi per la fase decisoria, caratterizzata dalla mera reiterazione degli argomenti difensivi nelle memorie conclusionali), in Euro 11.000,00 oltre spese generali ed accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: condanna l'Autorità Portuale di AR a corrispondere alla società la somma Parte_1 di Euro 43.386,00 oltre interessi dal giorno della domanda al saldo;
rigetta tutte le altre domande;
condanna l'Autorità Portuale di AR alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla società
che liquida in Euro 11.000,00 oltre spese generali ed accessori. Parte_1
AR, 11.7.2025
Il Giudice relatore
Bruno Malagoli
Il Presidente
Gaetano Savona
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Sezione Specializzata Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gaetano Savona Presidente dott. Bruno Malagoli Giudice relatore dott. Luca Angioi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2811/2015 promossa da:
c.f. e P. IVA , in proprio e quale mandataria Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 dell' costituita con la con sede in Parma, alla Via Nobel n. 2/A, CP_1 Controparte_2 in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Ing. rappresentata CP_3
e difesa, disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Gregorio Critelli, Pierluigi Piselli e Giovanna
Dessì, ed elettivamente domiciliata nello studio di quest'ultima in AR, alla Via Tiziano
n. 11, in virtù di procura speciale alle liti a margine dell'atto di citazione
ATTRICE contro
(p. iva ), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_3 rappresentante in carica, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di AR, presso i cui uffici in AR, alla Via Dante n. 23, è pure ex lege domiciliata
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attrice:
“Piaccia a Codesto Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattese in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto, in accoglimento delle domande qui formulate,
pagina 1 di 20 nel merito:
1) accertata l'esclusiva responsabilità per il ritardo nel collaudo in capo all'Autorità
Portuale di AR, condannare l'Autorità Portuale di AR, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento del complessivo importo di € 1.839.943,16 (Euro unmilioneottocentotrentanovemilanovecentoquarantatre/16), salvo le ulteriori, o quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e moratori, rivalutazione monetaria nonché oltre al danno da mancata disponibilità finanziaria
e fino all'effettivo soddisfo.
2) accertato il ritardo nel pagamento del saldo lavori di € 97.245,22 avvenuto in data
22.05.2015, condannare l'Autorità Portuale di AR, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento degli interessi legali moratori, già indicati nella riserva n. 9, maturati sul predetto saldo, nell'ammontare di € 37.196,29 alla data del 28.11.2014 di iscrizione della riserva, oltre gli ulteriori pari ad € 3.995,52 per il periodo successivo e fino alla data del 22.05.2015, e per un totale di € 41.191,81, salvo gli ulteriori, o quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e moratori, rivalutazione monetaria nonché oltre al danno da mancata disponibilità finanziaria e fino all'effettivo soddisfo.
In via istruttoria:
A) CTU con il seguente quesito:
Sulla base dei documenti prodotti, di quelli ulteriori che riterrà opportuno acquisire in contraddittorio tra le parti nel corso delle operazioni peritali:
1) esaminato lo sviluppo dell'appalto, accerti il C.T.U. in quale data avrebbero dovuto essere completate dall'Autorità Portuale di AR le operazioni di collaudo delle opere ultimate
e, in caso di ritardo, individui i maggiori oneri sostenuti dall'Impresa a causa di tale ritardo, secondo la prospettazione svolta negli scritti difensivi di parte attrice;
2) accerti il C.T.U. l'entità delle somme eventualmente spettanti per rivalutazione monetaria ed interessi, anche anatocistici, sugli importi che risulteranno dovuti all'Impresa, quantificando anche l'eventuale danno da mancata disponibilità finanziaria;
3) accerti il C.T.U. l'entità del credito spettante all'Impresa a titolo di saldo dei lavori e residuo credito risultante dal certificato di collaudo tecnico amministrativo, calcolando gli interessi legali e moratori stabiliti dal contratto e dalle leggi per l'eventuale ritardo accumulato dall'Amministrazione nel riconoscimento all'Impresa di tale credito, tenuto conto che il pagamento del saldo lavori in favore dell'Impresa è avvenuto in data 22 maggio 2015. pagina 2 di 20 B) Prova orale, sui capitoli di prova non ammessi, come formulati in sede di memoria 183 comma 6, nn. 2 e 3:
[…]
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione della stessa, si chiede di essere ammessi alla prova contraria sui 14 capitoli di prova articolati da controparte con gli stessi testimoni già indicati nella memoria 183 c.p.c. n. 2.”
Nell'interesse della convenuta:
“L'Ecc.mo Tribunale adito, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, voglia: 1) in via pregiudiziale, dichiarare la decadenza dell'impresa dall'azione; 2) in via preliminare di merito, dichiarare la decadenza dell'impresa dalla riserva iscritta e dalle correlative domande per le ragioni tutte in espositiva;
3) in merito respingere ogni avversa domanda perché inammissibile ed infondata , occorrendo anche ai sensi dell'art. 1227 commi 1 e 2 cod. civ. ; 4) respingere la domanda ex art. 186 ter c.p.c. perché inammissibile ed infondata;
5) in tutti i casi, con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In via di premessa si osserva che gli art.132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. prevedono che la sentenza deve contenere decisione>, la quale ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che deve ritenersi conforme al modello normativo richiamato la motivazione c.d. per relationem
(cfr. Cass. S.U. 642/2015), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamati, dunque, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della vicenda controversa, il contenuto assertivo della citazione e quello della comparsa di costituzione e risposta, si osserva quanto segue.
1.1 Con atto di citazione notificato in data 03.04.2015, la (d'ora in avanti anche Parte_1 solo “la società”), in proprio e quale mandataria dell'Associazione Temporanea Parte_2 costituita con la aggiudicataria e appaltatrice dei lavori di adeguamento tecnico CP_2
e funzionale del Molo Sabaudo, nella gara bandita dall'Autorità Portuale di AR (giusto bando pubblicato in G.U.C.E. del 29.07.2003), conveniva in giudizio la Stazione Appaltante pagina 3 di 20 al fine di vederla condannare al risarcimento dei danni subiti dalla appaltatrice per il “grave” ritardo nella definizione del collaudo delle opere realizzate.
In particolare, per quanto di rilievo ai fini della decisione, l'attrice ha esposto che:
- con bando pubblicato in G.U.C.E. il 29.07.2003, l'Autorità portuale di AR indiceva la gara per l'affidamento dei lavori di adeguamento tecnico e funzionale del Molo Sabaudo;
- all'esito dell'espletamento della relativa procedura di gara, veniva disposta (con delibera del
25.5.2004) l'aggiudicazione in favore della Associazione Temporanea d'Imprese costituita dalla e dalla e, successivamente, stipulato il relativo contratto di Parte_1 CP_2 appalto (con atto a rogito Notaio dott.ssa , in data 14.1.2005, Rep. n. 1048 Persona_1
– doc. n. 1 allegato alla citazione); i patti prevedevano l'esecuzione dei lavori di adeguamento tecnico e funzionale del a fronte di un corrispettivo fissato nell'importo netto CP_5 di Euro 17.359.066,23 di cui Euro 619.748,28 per oneri di sicurezza;
- le opere venivano consegnate il 24.02.2005, mentre il termine di ultimazione, ai sensi dell'art. 8 del contratto di appalto, era fissato in 42 mesi dalla consegna, ovvero al 23.08.2008;
- le criticità emerse nel corso dei lavori “imputabili all'ente committente”, avevano imposto l'introduzione di due perizie di variante e dei relativi atti aggiuntivi o di sottomissione;
- i lavori erano stati ultimati il 30.06.2009, come attestato nel Certificato di ultimazione dei lavori, emesso in data 1.7.2009, ovvero nel termine previsto dal secondo atto di sottomissione del 4.2.2009;
- ai sensi dell'art. 14 del contratto d'appalto, il collaudo definitivo dell'opera si sarebbe dovuto concludere entro 180 giorni dall'ultimazione dei lavori, ovvero entro il 27.12.2009;
- le operazioni di collaudo tecnico amministrativo (quelle relative al collaudo statico si erano concluso con esito positivo il 4.7.2009) si erano invece protratte fino all'8.10.2014, “con un ritardo complessivo di giorni 1755, ... imputabile esclusivamente all'Ente committente”;
- in occasione della firma del certificato di collaudo – che aveva anche registrato un credito dell'ATI a titolo di saldo lavori per Euro 97.245,22 – la società, in proprio e nella sua qualità di capogruppo mandataria dell'ATI, aveva sottoscritto lo stesso con riserva – la n. 9 –, chiedendo “di essere reintegrata dei costi per le attività svolte dopo l'ultimazione delle opere, di essere risarcita dei danni da ritardato collaudo nonché degli oneri per attività extracontrattuali in parte già svolte e in parte da svolgere”;
- il ritardo nel collaudo era infatti avvenuto per fatti estranei alla responsabilità dell'appaltatrice; esso era stato dovuto al prolungato esame di un fenomeno marginale
(assestamento differenziale di circa 300 mq di piazzale, rispetto ad un totale di 30.000 mq, pagina 4 di 20 pari quindi all'1% dell'area complessiva interessata dall'appalto), ingiustamente ritenuto causa ostativa alla emissione del collaudo da parte della Parte_3
- tanto che, dopo circa tre anni di indagini suppletive (che non avevano consentito né di ritenere le opere collaudabili, né di ritenerle non collaudabili), la stazione appaltante aveva incaricato un professore universitario di chiara fama nel settore della ingegneria marittima e nella geotecnica, il prof. ing. al fine di individuare le cause del registrato Persona_2
“assestamento”;
- la relazione del prof. aveva escluso ogni responsabilità della impresa ed era stata Per_2 fatta propria dalla Commissione di collaudo, che all'esito di taluni interventi effettuati dalla appaltatrice, sì come indicati dall'esperto, aveva proceduto al collaudo definitivo in data
8.10.2014;
- peraltro, mentre la Commissione di collaudo disquisiva sull'anomalo comportamento di una zona di estensione pari all'1% dell'opera realizzata, l'Autorità Portuale ne aveva utilizzato, a pieno regime, il 99%, autorizzando l'ormeggio di banchine di navi di qualunque grandezza e lo stoccaggio sistematico sui piazzali di mezzi e container in attesa di imbarco;
circostanza che confermava il successo dei lavori svolti.
Con la citata “riserva” – il cui contenuto è stato riportato integralmente nell'atto di citazione
(cfr. pagg. da 5 a 19, nonché doc. n. 5 allegato alla citazione) – la società ha quindi domandato:
a. il pagamento degli oneri sostenuti per l'attività di monitoraggio del piazzale e di bonifica dei cedimenti (comprensivi dei costi per rilievi topografici, sondaggi geotecnici, prove di laboratorio, ripristino localizzato della zona interessata), pari ad Euro 43.386,00;
b. il risarcimento dei danni da ritardato collaudo (comprensivi dell'ammontare complessivo delle spese generali maturate con il ritardo, del costo sostenuto per il personale tecnico, dei maggiori costi sostenuti per le polizze fideiussorie), per un totale quantificato in Euro
1.662.115,65; somma da rivalutarsi sulla base degli indici ISTAT e da maggiorare con gli interessi, nonché con il risarcimento del maggior danno patito per la mancata disponibilità finanziaria (costituito dalla impossibilità di poter utilizzare le somme assorbite dai maggiori costi ed oneri nelle more dell'emissione del certificato di collaudo);
c. il pagamento del saldo lavori, pari ad Euro 97.245,22 (oggetto di istanza ex art. 186 ter c.p.c.) da maggiorare con gli interessi moratori decorrenti dalla sottoscrizione della riserva, per un totale di Euro 134.441,51, oltre interessi successivi fino al soddisfo.
1.2 Si è costituita in giudizio in data 20.07.2015 l'Autorità Portuale di AR, eccependo preliminarmente: pagina 5 di 20 - il difetto di legittimazione attiva di parte attrice, dovendo la mandante essere identificata nella società Strabag s.p.a.;
- la decadenza dall'azione e dalla riserva iscritta, essendo stata l'azione proposta dopo la scadenza del termine di cui all'art. 33 del D.M. 145/2000;
- la decadenza dalla riserva apposta e dalle correlate domande per tardività dell'iscrizione rispetto al primo atto ritenuto lesivo, nonché per decorso dei termini ex art. 203 D.P.R.
554/1999;
- la decadenza e l'inammissibilità di ogni domanda non preventivamente dedotta nella riserva, ed in specie quelle per il riconoscimento di oneri di manutenzione e custodia, di interessi e danno da svalutazione monetaria, nonché di danno da mancata disponibilità finanziaria;
- la decadenza dalla domanda inerente alla reintegra dei costi per future attività di monitoraggio, in quanto non riproposta in citazione e dunque da intendersi rinunciata.
Nel merito, la convenuta ha rilevato l'infondatezza delle pretese di parte attrice, addebitando le cause dei tempi del procedimento di collaudo – ed i correlativi oneri – alla responsabilità dell'impresa appaltatrice.
In particolare, la convenuta ha esposto che:
- durante la visita finale di collaudo del 15.03.2010 era stato riscontrato un cedimento della banchina del Molo Sabaudo, nel lato sud/est: la aveva riscontrato un evidente Parte_3 sprofondamento della pavimentazione, nell'angolo sud/est del pontile;
- la visita era stata quindi sospesa e rinviata ad una fase successiva, per consentire le necessarie verifiche;
- l'abbassamento che era stato riscontrato era avvenuto “senza fenomeni di preavviso”, pertanto risultava essere particolarmente insidioso;
- un ulteriore cedimento differenziato era stato constatato dalla Commissione di collaudo nella zona di raccordo tra il piazzale ed il molo fondato su pali di grande diametro;
- era stata quindi fatta richiesta dalla Commissione di collaudo di procedere ad una campagna di rilevamento dei cedimenti della superficie interessata, nonché di apposite indagini geognostiche con un numero adeguato di carotaggi, in modo da accertare le cause del cedimento;
- i dati risultanti dal monitoraggio, effettuato dall'impresa, erano stati inviati con nota del
13.10.2010;
- la con nota del 25.11.2010, aveva comunicato la sospensione formale delle Parte_3 operazioni di collaudo, in quanto: - i dati trasmessi con il monitoraggio evidenziavano una pagina 6 di 20 situazione non ancora definita e stabile;
- tre aree apparivano interessate dai “vuoti” (due più ampie, di cui una oggetto di sprofondamento;
una terza di dimensioni più ridotte);
- successivamente, era stato conferito incarico ad esperto geotecnico di eseguire una valutazione sui fenomeni verificatisi, dalla quale emergeva, tra l'altro, la necessità di effettuare interventi di ripristino mediante ricarica di materiale;
- nel corso della visita del 15.3.2013 erano state quindi valutate ed individuate le varie possibilità ricostruttive dell'area interessata dallo sprofondamento, con la decisione, ai fini della collaudabilità dell'opera, da parte della Commissione di collaudo, unitamente al RUP, alla Direzione Lavori ed alla stessa impresa, di una bonifica dell'area e ricostruzione secondo il progetto approvato;
- il Direttore dei Lavori aveva poi dato seguito alle decisioni, predisponendo perizia per la bonifica dell'area e dando seguito alla realizzazione della stessa e dei lavori di straordinaria manutenzione dell'area, a cura dell'impresa;
- a seguito di ciò, erano riprese le operazioni di collaudo, con la convocazione della visita definitiva per il 10.9.2013; nel corso di tale visita, la Commissione aveva preso visione dei lavori di bonifica, prescritto il completamento dei lavori di ripristino, prescritto lo svolgimento di prove di carico su tutte le aree interessate dai vuoti;
- il certificato di collaudo, terminate le operazioni di ripristino ed eseguite le prove di carico,
è stato quindi emesso in data 08.10.2014.
La convenuta ha quindi evidenziato che alcuna responsabilità, in relazione al ritardo con cui era stato emesso il certificato di collaudo poteva esserle imputato;
contrariamente a quanto asserito dalla attrice le stesse circostanze dalla stessa addotte, circa “la presenza di frazioni di fondale marino ed alghe caoticamente presenti all'interno del materiale di riporto mediante il quale” era “stato costituito il rilevato” ovvero “il riflusso di una frazione del fondale marino, di scadentissime caratteristiche meccaniche, all'interno del rilevato, al momento della sua realizzazione” non erano comunque idonee ad esonerare l'appaltatore da responsabilità per l'utilizzo di materiale inidoneo o comunque per la mancata verifica e denuncia di siffatte circostanze nel corso dei lavori, trattandosi pacificamente di circostanza afferente la fase di realizzazione. Erano dunque ascrivibili all'appaltatore, e comunque anche ai sensi dell'art. 1227 commi 1 e 2 c.c., sia la responsabilità per i tempi di collaudo, sia gli oneri per le opere di monitoraggio, verifica, bonifica e ripristino, dovendo ritenersi infondato ogni avverso assunto di responsabilità a carico della appaltante.
pagina 7 di 20 Parte convenuta ha poi contestato la fondatezza del quantum delle singole voci di danno addotte da parte attrice, ritenute “manifestamente eccessive, ingiustificate ed indimostrate”.
Quanto alla richiesta di parte attrice in merito al pagamento del saldo lavori, l'Autorità
Portuale ha dato atto di aver provveduto in data 20.05.2015 a liquidare all'impresa appaltatrice il SAL finale risultante dal certificato di collaudo.
1.3 Con la prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., parte attrice ha replicato alle eccezioni preliminari e deduzioni della convenuta nei seguenti termini: Contr
- la quale mandataria dell' era l'unica legittimata ai sensi dell'art. 95 co 6 Parte_1
D.P.R. 554/1999 alla rappresentanza processuale dell'ATI stessa, non rilevando in alcun modo le vicende societarie della mandante (la quale aveva unicamente modificato la CP_2 ragione sociale in Strabag S.p.A.);
- l'eccezione di decadenza dell'Impresa dall'azione ai sensi dell'art. 33 del d.m. 145/2000 era generica in quanto non circoscritta ad una delle ipotesi individuate dalla norma, e comunque infondata rispetto a ciascuna di esse;
- l'eccezione di decadenza dell'Impresa dalle pretese avanzate con la riserva n. 9 per tardività delle stesse era infondata, essendo il certificato di collaudo l'unico atto deputato a ricevere le domande relative alle relative operazioni (quale appunto quella da ritardato collaudo);
- nel merito, le circostanze addotte dalla convenuta erano totalmente infondate, essendo imputabile unicamente alla Stazione appaltante il ritardo e l'eccessiva durata delle operazioni di verifica ordinate dalla peraltro mai sospese, non essendo peraltro l'ipotetica Parte_3 sospensione legittimata e legittimabile dalla disposizione di cui all'art. 77 del capitolato speciale d'appalto; di cui ha eccepito la nullità ex artt. 1341 co 2 e 1229 c.c..
Parte attrice (rinviando ad un futuro giudizio le domanda – che dichiarava non rinunciata – inerente alla reintegra dei costi per le eventuali successive attività di monitoraggio) tenuto conto dell'avvenuto pagamento a titolo di saldo lavori eseguito dalla convenuta all'esito della notifica della citazione, ha dato atto di aver rinunciato, sin dall'udienza del 7.10.2015, alla correlata istanza ex art. 186 ter c.p.c..
1.4 La causa è stata istruita con documenti e prova testimoniale, ed è stata portata all'attenzione del Collegio, all'esito dei termini ex art. 190 c.p.c., per la decisione sulle eccezioni preliminari proposte da parte convenuta.
Il Collegio ritiene che la causa sia matura per essere decisa nel merito in via definitiva.
2.1 L'eccezione preliminare sul difetto di legittimazione attiva – per essere la mandante da identificarsi nella società Strabag s.p.a. – della attrice risulta infondata. pagina 8 di 20 La società ha agito nel presente giudizio in proprio ed anche nella qualità di Parte_1 capogruppo mandataria dell'ATI affidataria dei lavori per cui oggi è causa.
L'art. 95 co 6 DPR 554/1999 riconosce solo in capo al mandatario “la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori, fino alla estinzione di ogni rapporto”.
Di conseguenza, le difese che sono state svolte dalla attrice, sul punto, risultano superflue, essendo pacifico (come dalla stessa evidenziato nella memoria ex art. 183 co 6 n.1 c.p.c.) che la rappresentanza processuale dell'ATI, che si aggiudicato l'appalto oggetto di causa, spetta alla società Parte_1
2.2 Al fine di decidere, giova premettere in fatto quanto segue.
Il contratto di appalto è stato stipulato dall'ATI composto da (capogruppo Parte_4 mandataria) e (mandante), con l'Autorità Portuale di AR, in data 14.1.2005; CP_2
l'oggetto del contratto era costituito dalla esecuzione, presso l'ambito portuale del Porto di
AR, dei lavori di adeguamento tecnico-funzionale del Molo Sabaudo, per un corrispettivo netto di Euro 17.359.066,23 (di cui Euro 619.748,28 per oneri di sicurezza).
Le opere sono state consegnate in data 24.2.2005, il termine di ultimazione dei lavori era originariamente fissato al 23.8.2008 (42 mesi dalla consegna). Nel corso dei lavori sono state approvate due perizie di variante e stipulati, in data 23.7.2007, l'atto aggiuntivo n.1, nonché, in data 4.2.2009, l'atto di sottomissione n.2.
Con tale secondo atto di sottomissione [come si evince dal verbale di collaudo, che rappresenta l'unico documento (oltre al contratto di appalto ed al relativo capitolato d'oneri ed al verbale di visita del 15.3.2010) inerente il rapporto e l'unico atto contabile (unitamente al certificato di collaudo) che è stato prodotto agli atti del giudizio], le parti – oltre a definire transattivamente talune controversie, ingenerate da precedenti riserve della società – avevano previsto quale termine per l'ultimazione dei lavori il 30.6.2009 (per l'attacco del pontile di ponente del Molo Sabaudo era stato prevista la data del 20.5.2009, ma questa circostanza risulta irrilevante ai fini della presente decisione).
In data 1.7.2009 è stato emesso il certificato di ultimazione dei lavori, che ha attestato che i lavori erano stati ultimati in data 30.6.2009 e pertanto entro il termine contrattuale, “salvo quelle lavorazioni inerenti il collegamento della vecchia pavimentazione del molo Sabaudo – lato levante – e la nuova pavimentazione oggetto dei lavori, che non incidono sull'uso e la funzionalità dell'opera...” (cfr. pag. 12 verbale di collaudo). pagina 9 di 20 Lo stato finale dei lavori è stato firmato dalla società con diverse riserve, tutte definite dalle parti (o in via conciliativa, oppure nell'ambito del contenzioso introdotto dalla società, antecedentemente al presente giudizio).
Durante il corso dei lavori (si legge nel certificato di collaudo e le circostanze, ivi attestate, sono incontestate), sono state effettuate in AR n.9 visite di collaudo in corso d'opera, rispettivamente, nelle date del 7.4.2005, 13.3.2006, 9.10.2006, 1.6.2007, 16.6.2008,
22.5.2009, 15.3.2010, 9.7.2012, 15.3.2012; si è inoltre svolta una visita informale in Roma in data 14.3.2012.
I verbali delle suddette visite non sono prodotti agli atti, ad eccezione (come già detto) del verbale del 15.3.2010.
La visita del 15.3.2010 avrebbe dovuto essere quella finale, prodromica al collaudo delle opere;
è invece accaduto che nell'ambito di tale visita si è riscontrato un cedimento localizzato nella parte di levante (molo Ichnusa) del piazzale.
A dispetto di quanto affermato dalla convenuta, non risulta agli atti alcuna formale sospensione delle operazioni di collaudo. In proposito, la convenuta afferma che “con nota del 25.11.2010 era stata comunicata la sospensione formale delle operazioni di collaudo, legittimata peraltro dall'art. 68 c. 2 del capitolato speciale d'appalto”, ma si tratta di una allegazione che è rimasta in giudizio mera asserzione di parte, fermamente contestata dalla parte attrice, che pertanto deve essere superata, in quanto indimostrata.
Nella assenza di una sospensione delle operazioni di collaudo, vi sono stati taluni sopralluoghi informali (indicati dalla convenuta e non contestati dalla attrice) finalizzati ad individuare le possibili soluzioni del problema, che tuttavia si sono rivelati non risolutivi.
Soltanto a seguito della visita del 9.7.2012, al fine di individuare con certezza le cause del cedimento e consentire al RUP di rendere il parere di competenza, il Presidente dell'Autorità
Portuale di AR ha conferito, in data 30.8.2012, incarico di consulenza al Prof. Ing. dell'Università di Padova, che ha reso la propria relazione nel mese di Persona_2 novembre 2012.
Il RUP, in data 3.1.2013, ha comunicato il proprio parere, manifestando la piena condivisione delle conclusioni della suddetta Relazione.
La Relazione non è agli atti del giudizio (ampi stralci di essa, rimasti non contestati nella loro conformità al documento, sono contenuti nella stessa riserva della società).
Sulla base delle indicazioni fornite dal RUP, dal Consulente e dalla stessa Commissione di collaudo, la Direzione dei Lavori ha disposto la realizzazione sull'area oggetto di pagina 10 di 20 sprofondamento di un intervento di bonifica (iniziato in data 29.4.2013 e terminato in data
5.6.2013), completato con la pavimentazione in data 25.6.2013.
La Direzione dei Lavori ha poi dato atto che la riparazione della sovrastruttura di banchina, angolo sud/est della testata del molo, si era conclusa in data 4.7.2013.
In data 10.9.2013 è stata effettuata la visita finale di collaudo;
all'esito di essa, la Commissione ha indicato una serie di verifiche e prove da effettuare;
tali ulteriori verifiche sono state effettuate nel febbraio 2014. All'esito delle stesse, è stato emesso il certificato di collaudo
(datato 8.10.2014, sì come integrato in data 26.11.2014).
2.3 Ciò posto, in punto di fatto, occorre anzitutto stabilire se il fenomeno che ha determinato il parziale cedimento del piazzale indicato in citazione, sia imputabile a responsabilità dell'impresa.
Sotto questo profilo preliminare, le allegazioni della società attrice risultano assai analitiche e si fondano sulla relazione del tecnico individuato dalla stessa appaltante al fine di individuare le cause e le soluzioni del problema riscontrato.
Si legge nel certificato di collaudo (cfr. doc. 5 allegato alla citazione, pag. 37) che, anche sulla base della suddetta relazione, si è tratto il convincimento che il fenomeno di sprofondamento nella zona a sud est del piazzale è stato dovuto “al refluimento verso l'alto dei fanghi presenti nel fondale naturale del porto ed insaccati verso l'angolo sud/est, in quanto costretti tra le fila dei cassoncini posti in opera lato mare e l'avanzamento del fronte di materiale arido costituente il sottofondo del nuovo piazzale”.
Più in particolare, nella relazione (cfr. pag. 11 dell'atto di citazione, con un passaggio che è rimasto privo di rilievi da parte della convenuta) si afferma che:
“il rinterro per la formazione dei piazzali è stato eseguito con sversamento del materiale sul fronte di avanzamento e quindi con spostamento e parziale compenetrazione del fango stesso...per cui nella zona a ponente vi è stato il refluimento del fango di fondo, come evidenziato dai sondaggi ... e dalle prove geofisiche..., con la creazione di un deposito di materiale, all'interno di quello utilizzato per il riporto, di caratteristiche scadenti e tali da dare luogo ad ulteriori cedimenti dei piazzali (...).
(...) Le operazioni di completamento del rinterro per la formazione dei piazzali eseguito ... non hanno consentito il totale spostamento del fango di fondo ostacolato, anche, dalla presenza della scogliera di protezione dell'area archeologica. Le indagini geotecniche hanno messo in luce, poi, non solo che le inclusioni sono ubicate nella zona di chiusura della colmata, ma anche che il riporto è penetrato in modo non sempre omogeneo nel fondale tanto pagina 11 di 20 che è stato individuato a profondità che vanno da 10 a 14 metri rispetto ai 9 metri di quota dell'iniziale fondale.
(...) Il comportamento geotecnico delle opere realizzate è da ritenersi congruo con le previsioni di progetto...nel complesso le opere dal punto di vista geotecnico, a parere dello scrivente, sono collaudabili con ovvia necessità di provvedere al ripristino della funzionalità della porzione del piazzale – circa 300 mq – a ridosso della testata di levante”.
Orbene, a fronte delle suddette valutazioni, la società ha allegato la propria estraneità rispetto alla causale del fenomeno, evidenziando come lo stesso dovesse ritenersi imprevedibile e ricollegandolo, sulla scorta delle conclusioni della Relazione, non ad un difetto della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, ma, per lo più, alla presenza della barriera (indicata nella relazione) realizzata in precedenza per tutelare la zona antistante, dove si erano verificati alcuni importanti ritrovamenti archeologici (che erano stati causa di una significativa variazione al progetto iniziale). E la società ha altresì allegato – circostanza non contestata – che mai, né la Direzione dei Lavori, né la stazione appaltante, avevano ritenuto il fenomeno ricollegabile ad una responsabilità della appaltatrice.
L'eccezione della convenuta, rispetto alla suddetta, analitica, allegazione dell'appaltatrice in relazione alle ragioni che avevano determinato il problema ed alla conseguente propria estraneità sulla non collaudabilità dell'opera all'esito della visita del marzo 2009, appare del tutto generica, limitandosi, a ben vedere, ad affermare la astratta riconducibilità del fenomeno alla responsabilità dell'appaltatore, ciò conseguendo alla non conformità dell'opera, per l'utilizzo di materiale non idoneo e non conforme al progetto approvato.
Invero, se così fosse stato, la stazione appaltante ben avrebbe potuto (e dovuto), già nel corso del rapporto, contestare formalmente e specificamente quanto accaduto, alla società appaltatrice (così peraltro consentendo alla stessa anche una compiuta difesa sul punto), per poi procedere alla formale sospensione delle operazioni di collaudo e, nei tempi necessari a garantire la sicurezza dell'opera, ai successivi accertamenti e lavori di bonifica e messa in sicurezza.
Inoltre, nello stesso certificato di collaudo si dà atto che “… il Direttore dei lavori ha svolto
a campione prelievi e prove sui materiali impiegati per la realizzazione delle opere di che trattasi e che i relativi certificati hanno confermato la rispondenza dei materiali ai requisiti contrattuali” (pag.36 del certificato di collaudo), senza alcuna precisazione o distinguo;
ciò che appare in contrasto con quanto sostenuto in giudizio dalla convenuta rispetto alla inidoneità dei materiali impiegati per i lavori del Molo sud/est. pagina 12 di 20 Essendo questo il quadro probatorio in atti – la prova testimoniale svolta non ha apportato elementi probatori ulteriori (tanto che nessuna delle parti vi ha fatto riferimento nelle memorie conclusionali) – stante le risultanze della stessa Relazione commissionata dalla appaltante, deve ritenersi che il mero riferimento alla non adeguatezza del materiale utilizzato dalla appaltatrice – che peraltro aveva portato a termine con successo i rimanenti lavori dell'appalto, nell'area residua, complessivamente pari all'incirca al 99% (il dato non è contestato) – sia del tutto generico per ritenere l'appaltatrice responsabile del cedimento verificatosi sul piazzale sud/est del interessato dai lavori, e quindi per ribaltare sulla stessa la responsabilità per CP_5 il ritardo accumulatosi nelle operazioni di collaudo.
In ragione di quanto sopra, deve quindi concludersi che il cedimento verificatosi sia stato limitato e circoscritto, avendo riguardato una limitata parte dei lavori dedotti nel contratto (per un'area corrispondente a circa 300 mq, sui complessivi 30000 mq oggetto dell'intervento) e sia stato dovuto ad un fenomeno non imputabile all'impresa.
2.4 Le eccezioni di decadenza formulata dalla convenuta, in relazione alle domande della società, risultano infondate.
2.4.1 L'Autorità Portuale di AR ha, anzitutto, eccepito la decadenza delle domande ex art. 33 del d.m. 145/2000.
L'eccezione di decadenza è formulata in modo assolutamente generico e, come tale, deve essere superata. L'Autorità Portuale eccepisce infatti la decadenza della società attrice dall'azione proposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del d.m. 145/2000, senza contestualizzare ed individuare quali siano le ragioni poste a sostegno della eccezione.
Come evidenziato dalla attrice, tale circostanza “...acquista ancora più rilevanza stante il tenore dell'art. 33 d.m. 145/2000. Tale previsione normativa, infatti, nel disciplinare la decadenza dall'azione, individua distinti momenti da cui far decorrere il termine di decadenza, distinguendo in ragione della fattispecie concreta oggetto di contestazione.
Appare, pertanto, di tutta evidenza che, la mancata specifica individuazione da parte dell'odierna convenuta dell'ipotesi nella quale intende ricondurre la fattispecie de qua, non consente alla Società attrice di formulare adeguatamente le proprie difese, sostanziandosi in una palese lesione del proprio diritto di difesa”.
L'art. 33 richiamato stabilisce che:
“
1. L'appaltatore che intenda far valere le proprie pretese nel giudizio ordinario o arbitrale deve proporre la domanda entro il termine di decadenza di sessanta giorni, decorrente dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 149, comma 3, del regolamento, o della pagina 13 di 20 determinazione prevista dai commi 1 e 2 dell'articolo 32 del capitolato, oppure dalla scadenza dei termini previsti dagli stessi commi 1 e 2.
2. Salvo diverso accordo delle parti, e qualora la domanda non abbia ad oggetto questioni la cui definizione non è differibile nel tempo, la controversia arbitrale non può svolgersi prima che siano decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 32.
3. Se nel corso dell'appalto sono state proposte più domande di arbitrato in relazione a diverse procedure di accordo bonario, queste sono decise in un unico giudizio ai sensi del comma 2”.
Ebbene, la convenuta non ha chiarito i termini ed i presupposti della propria eccezione, con la conseguenza che la stessa deve, per ciò solo, essere superata.
2.4.2 La convenuta ha poi eccepito la tardività della riserva, per non essere stata tempestivamente apposta dalla società negli atti contabili dell'appalto.
In particolare, l'Autorità ha dedotto che:
“La riserva inerente tale asserito ritardo e ogni domanda e pretesa per asseriti maggiori oneri
e danni avrebbe quindi dovuto essere tempestivamente iscritta nel primo atto successivo al verificarsi dell'evento che si assume lesivo e, quindi, all'atto della sospensione delle operazioni di collaudo in data 15.3.2010 o, al più tardi , alla data del 25.11.2010.
L'impresa non ha invece iscritto tempestiva riserva nell'atto di sospensione, né ha iscritto riserva nei verbali relativi alle visite della Commissione di collaudo del 9.7.2012, del
15.3.2013, del 10.9. 2013.
Neppure ha iscritto riserva negli atti relativi alla esecuzione dei lavori di bonifica, effettuati dall'Impresa in data 29.4.2013 e completati in data 3.5.2013 (con eccezione della pavimentazione , eseguita in data 4.7.2013); né ha iscritto riserva negli atti relativi ai lavori di collegamento degli attacchi dei pontili est/ovest, eseguiti dall'Impresa nel primo semestre
2013. ... La riserva iscritta solo in data 28.11.2014 assumendo la sussistenza di una situazione lesiva e di danni fin dal dicembre 2009 è pertanto all'evidenza tardiva e l'appaltatore decaduto da ogni eventuale diritto e pretesa”.
Orbene, la società ha lamentato un danno derivato dal ritardo accumulato per le operazioni di collaudo, imputabile all'appaltante, formulando nel certificato di collaudo una domanda per un fatto continuativo dell'appaltante.
L'art. 191 del dpr 207/2010, applicabile ratione temporis, stabilisce, al comma 2, che: “Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio pagina 14 di 20 dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate”. Il comma 3 precisa inoltre che: “Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute”.
Dunque, l'impresa poteva iscrivere la riserva in questione nel primo atto (contabile) dell'appalto idoneo a riceverla successivo alla cessazione del fatto che ha causato il pregiudizio, coincidente con l'emissione del certificato di collaudo, sicché la riserva è tempestiva. Ed invero, per i c.d. fatti continuativi l'onere della tempestiva formulazione delle riserve sorge, a pena di decadenza, al cessare del fatto pregiudizievole, quando è possibile esplicitare con esattezza il danno subito, ovvero quando può formularsi la “precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute”, giusta il disposto del comma 3 sopra citato (cfr. Tribunale di Roma 11.1.2023).
Nel caso di specie, nella assenza di un atto formale di sospensione dei lavori, l'unico atto contabile idoneo a ricevere la riserva della società era costituito dal certificato di collaudo.
Le “occasioni” indicate dalla appaltante ai fini della suddetta formulazione, costituite dai verbali dei sopralluoghi finalizzati ad individuare le soluzioni percorribili per superare la problematica del cedimento verificatosi sul versante di levante del non costituiscono CP_5 atti contabili dell'appalto e non risultano neppure citate nel verbale di collaudo finale, oltre a non essere state neppure documentati agli atti del giudizio.
La riserva deve dunque ritenersi tempestiva.
2.4.3 Solo con la comparsa conclusionale di replica, la convenuta ha articolato compiutamente l'eccezione di decadenza, anche rispetto ad un ulteriore (nuovo) profilo, affermando che la domanda sarebbe stata formulata dopo i 20 giorni dalla ricezione dell'atto di collaudo, che sarebbe stato nella disponibilità della società sin dal 28.10.2014.
Sotto tale profilo, l'eccezione risulta tardiva e deve dunque essere dichiarata inammissibile.
Può inoltre (e comunque) osservarsi che, dal tenore delle deduzioni della convenuta sviluppate nella comparsa di replica, non è in realtà controverso tra le parti, quanto rappresentato dalla società circa il fatto che: - non vi era mai stata una formale convocazione per la sottoscrizione del collaudo;
- con semplice e-mail, il segretario della Commissione di collaudo aveva trasmesso, in data 28.10.2014, il certificato, con una sottoscrizione del RUP contenente una pagina 15 di 20 postilla relativa al contenuto della pagina 28 dello stesso collaudo (cfr. doc. 35 della società);
- soltanto il successivo 26.11.2014, la stessa segreteria della commissione di collaudo aveva trasmesso alla via fax, la pagina 28 del certificato di collaudo sostitutiva di quella Pt_1 contenuta nel certificato di collaudo trasmesso il precedente 28.10.2014.
L'Autorità Portuale, nella comparsa di replica, non pone in discussione la suddetta ricostruzione fattuale (che è peraltro corroborata documenti 35 e 36 prodotti dalla società), ma osserva come non abbia fondamento l'assunto della attrice, per il quale la rettifica ad una pagina del verbale di collaudo inciderebbe sui termini per la formulazione della riserva.
La suddetta tesi – fermo restando la tardività della contestazione – non può comunque essere seguita, dovendo ritenersi che il certificato trasmesso in data 28.10.2014, peraltro in modo del tutto informale alla società, non fosse stato ancora completato, con la conseguenza che la società ha legittimamente atteso la compiuta definizione del certificato (avvenuta solo all'esito della correzione comunicata successivamente, in data 26.11.2014), prima di procedere a formulare le proprie domande (e ciò, a maggior ragione, considerando la circostanza che la postilla apposta dal RUP al primo documento comunicato, atteneva specificamente alla individuazione delle ragioni del ritardo nel collaudo dell'opera).
L'apposizione della riserva in data 28.11.2014 è dunque avvenuta nel rispetto del termine di
20 giorni dalla ricezione del certificato di collaudo.
2.5.1 Passando alle pretese creditorie della attrice, giova evidenziare che la voce inerente gli
“oneri per attività di manutenzione del piazzale e di bonifica dei cedimenti” costituisce un costo aggiuntivo che l'appaltatore ha dovuto affrontare al fine di rendere l'opera collaudabile.
Per quanto detto credito sia maturato successivamente alla ultimazione dei lavori, esso è volto garantire il riequilibrio contrattuale, alterato dalla sopravvenuta ed imprevista necessità di un supplemento dei lavori da svolgere. La conseguenza è che il credito in questione non assolve la funzione di reintegrare il patrimonio del creditore a seguito di perdite determinate dall'inadempimento o dal fatto illecito dell'appaltante, ma mira a ripartire tra le parti il maggior costo della prestazione dell'appaltatore, derivato, in definitiva, da difficoltà di esecuzione non previste.
In sostanza, si tratta di un credito che ha una funzione causale assimilabile a quella del corrispettivo, dando luogo, al pari di questo, ad un debito di valuta, sul quale non è quindi dovuta la rivalutazione monetaria.
Ciò posto, gli oneri in questione sono stati compiutamente calcolati e dimostrati dalla società.
pagina 16 di 20 Gli oneri per l'attività di monitoraggio e bonifica dei cedimenti del piazzale sono stati quantificati dalla attrice in Euro 43.386,00 (per rilievi topografici eseguiti, campagna sondaggi eseguiti a roto-ripercussione, ripristino localizzato del piazzale); detta quantificazione trova conforto nei documenti dalla stessa prodotti (cfr. docc.
6 -12 allegati alla memoria ex art. 183 co 6 n.2 c.p.c.).
L'Autorità portuale di AR deve pertanto essere condannata a corrispondere alla società attrice la somma di Euro 43.386,00 oltre interessi dal giorno della domanda al saldo.
Le ulteriori pretese risarcitorie della attrice risultano invece tutte indimostrate, né, alla luce della lacunosa documentazione prodotta in giudizio, risulta ammissibile la consulenza richiesta che si profilerebbe come inutile ed esplorativa.
Anzitutto, la società pretende il riconoscimento del mancato ammortamento delle spese generali, pretendendo di commisurare dette spese sulla base dell'importo complessivo del corrispettivo dell'appalto.
Come osservato dal Tribunale di Roma in una recente sentenza, non vi è dubbio sul fatto che il ritardo nell'emissione del certificato di collaudo e nella sua approvazione, qualora sia imputabile al comportamento della stazione appaltante, senza che possa addebitarsi all'appaltatore alcun comportamento ostativo alle operazioni di collaudo, delinea una fattispecie di inadempimento contrattuale, suscettibile di richiesta di risarcimento danno;
ed il danno subito a causa del ritardo nell'emissione del certificato di collaudo comprende le spese generali, limitatamente a quelle che continuano ad operare nelle more della emissione dello stesso certificato, afferenti alle spese amministrative d'impresa ancora attive e alla custodia e guardiania delle opere cui l'appaltatore è tenuto fino al collaudo, nonché ai premi pagati per garanzie fideiussorie e per la copertura assicurativa dei danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi. Grava, tuttavia, sull'appaltatore l'onere probatorio in ordine al danno preteso per il ritardo nell'emissione degli atti conclusivi del contratto e, in particolare, del certificato di collaudo, non potendosi ricorrere a criteri puramente equitativi per la sua liquidazione in mancanza di prova dell'an debeatur (cfr. Tribunale di Roma sentenza 11.1.2023).
Nel caso di specie, non si rinviene in atti alcun documento giustificativo delle spese generali effettivamente sostenute dall'appaltatore (spese amministrative d'impresa ancora attive, spese di custodia e guardiania) per il mantenimento della propria struttura dalla data della ultimazione dei lavori fino al collaudo;
deve dunque ritenersi che il danno sia, nel suo stesso an, sia del tutto indimostrato.
pagina 17 di 20 Altresì indimostrato, per le medesime ragioni, quanto lamentato dalla attrice in relazione al maggior costo per personale tecnico;
essendo del tutto assente in atti una qualche documentazione attestante i suddetti costi.
Quanto ai maggiori oneri dovuti ai costi delle polizze fideiussorie, occorre invece osservare che, non solo, non risultano prodotti i contratti di assicurazione, ma i documenti prodotti, ovvero le quietanze della compagnia Zurich, risultano del tutto equivoci, posto che nelle quietanze prodotte non si rinvengono neppure elementi certi per ricollegare gli esborsi che essi attestano all'appalto dedotto in causa.
Indimostrato il danno da ritardo, risulta assorbito il rigetto di quanto domandato in relazione agli oneri finanziari accessori, che risulta comunque, di per sé, totalmente generico.
2.5.2 Occorre poi considerare la pretesa creditoria della società, in relazione agli interessi maturati sul pagamento tardivo del credito (pari ad Euro 97.245,22) per saldo-lavori risultante dal certificato di collaudo.
Occorre precisare che parte attrice domanda la corresponsione degli interessi sulla quota saldo lavori “a partire dal momento della data contrattualmente prevista per il pagamento del saldo lavori [...] quantificato nella riserva n. 9, nella misura di € 37.196,29 calcolato fino al giorno di iscrizione della stessa (28.11.2014)”, cui devono aggiungersi gli ulteriori interessi maturati dalla predetta data e fino all'effettivo soddisfo avvenuto in data 22 maggio 2015, pari ad Euro
3.995,52, per un totale di Euro 41.191,81.
Risulta pacifico in causa che, a seguito della notifica della citazione, l'Autorità portuale di
AR abbia pagato quanto preteso dalla società, a titolo di saldo lavori, con una delle domande rassegnate in citazione.
La convenuta assume tuttavia che gli interessi pretesi dalla società non siano dovuti, avendo proceduto al pagamento del saldo, solo una volta maturate le condizioni necessarie.
In particolare, l'Autorità Portuale ha allegato (cfr. pag. 19 della comparsa di costituzione) di non aver potuto pagare tempestivamente il saldo, poiché sino al 10.4.2015, la società non aveva presentato la garanzia fideiussoria dovuta (ex art. 29 D.M. 145/2000), ed inoltre dalla comunicazione di uno dei subappaltatori, la società non risultavano pagate CP_6 dalla società somme per alcune fatture, relative ad attività prestate dal subappaltatore, per un importo complessivo di Euro 36.973,82; elementi entrambi ostativi per procedere al pagamento dovuto.
La stazione appaltante ha affermato, dunque, di aver provveduto immediatamente al pagamento all'esito della trasmissione da parte dell'impresa appaltatrice in data 14.4.2015 pagina 18 di 20 della assicurazione decennale postuma, e della ricezione delle fatture quietanzate dal subappaltatore in data 18.5.2015.
L'eccezione della convenuta è fondata.
In primo luogo, occorre evidenziare che la richiesta di pagamento degli interessi soffre dell'erronea individuazione del dies a quo di decorrenza, dovendo ritenersi che soltanto una volta collaudati i lavori, e rilasciato il relativo certificato, l'Autorità portuale fosse tenuta al pagamento del saldo, essendo solo a far data da tale momento che si è cristallizzato il debito, di valuta, in questione.
In secondo luogo, in disparte la questione dell'inapplicabilità al caso di specie (contratto di appalto stipulato nel 2004) dell'art. 118 del d.lgs. 163/2006 (in relazione alla possibilità per l'appaltante di sospendere il pagamento del saldo in presenza di pendenze debitorie dell'appaltatore con eventuali subappaltatori), resta l'applicabilità dell'art. 29 del d.m.
145/2000 che legittima l'appaltante a non procedere al pagamento del saldo, in assenza della presentazione di una garanzia fideiussoria da parte dell'appaltatore.
Occorre inoltre aggiungere che il contratto, all'art. 15 (esplicitamente richiamato all'art. 8 del certificato di collaudo, cfr. doc. 5, pag. 5), prevedeva espressamente che la società dovesse obbligatoriamente stipulare ai sensi dell'art. 30 co 4 della legge 109/1994, con decorrenza dalla data di emissione del collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi della medesima durata (cfr. doc. 1, pag. 15).
Ebbene, detta polizza, come documentato dalla appaltante (cfr. doc. 9 allegato alla memoria ex art. 183 co 6 n.2 della Avvocatura), è stata trasmessa alla Autorità Portuale in data
14.4.2015.
Il pagamento è stato liquidato nel successivo mese di maggio ed appare dunque tempestivo
(alla luce del dato contrattuale), con conseguente infondatezza della pretesa della attrice.
***
In conclusione, l'Autorità Portuale di AR deve essere condannata a corrispondere alla società per gli oneri dalla stessa sostenuti per il monitoraggio e la bonifica del Parte_1 piazzale coinvolto nel cedimento, la somma di Euro 43.386,00 oltre interessi dal giorno della domanda (giudiziale) al saldo.
Tutte le altre pretese devono essere disattese.
Stante l'esito del giudizio, caratterizzato da una soccombenza parziale della attrice, rispetto alla originaria pretesa risarcitoria, le spese devono essere compensate nella misura di 2/3.
pagina 19 di 20 La restante parte va posta a carico dell'Autorità Portuale di AR e va liquidata, in base al d.m. 55/2014, tenuto conto della effettiva attività svoltasi in giudizio (con l'applicazione dei parametri minimi per la fase decisoria, caratterizzata dalla mera reiterazione degli argomenti difensivi nelle memorie conclusionali), in Euro 11.000,00 oltre spese generali ed accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: condanna l'Autorità Portuale di AR a corrispondere alla società la somma Parte_1 di Euro 43.386,00 oltre interessi dal giorno della domanda al saldo;
rigetta tutte le altre domande;
condanna l'Autorità Portuale di AR alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla società
che liquida in Euro 11.000,00 oltre spese generali ed accessori. Parte_1
AR, 11.7.2025
Il Giudice relatore
Bruno Malagoli
Il Presidente
Gaetano Savona
pagina 20 di 20