Sentenza 13 settembre 2023
Massime • 1
Il rinvio dell'udienza, disposto d'ufficio dal giudice al fine di consentire l'elaborazione, nei confronti dell'imputato ammesso alla prova, del programma di trattamento da parte dell'Ufficio di esecuzione penale esterna, non determina la sospensione del decorso dei termini di prescrizione, trattandosi di differimento non dovuto ad esigenze attinenti alla acquisizione di elementi di prova o al riconoscimento di termini a difesa ai sensi dell'art. 159, comma primo, n. 3), cod. pen.
Commentari • 2
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1.Il ricorso è fondato limitatamente al terzo e, parzialmente, al quinto motivo, è infondato quanto al primo e al secondo motivo; è inammissibile nel resto. 2.Dalla lettura della sentenza di primo grado risulta che: 2.1.Eta Srl, società legalmente rappresentata da Gi.Si., negli anni 2016-2017 aveva utilizzato in compensazione crediti inesistenti per importi pari, rispettivamente, ad Euro 62.798 per il 2016 e ad Euro 91.927 per il 2017; 2.2.si trattava, in particolare, di rimborsi a dipendenti in realtà mai effettuati, del cd. "bonus Renzi", di agevolazioni non previste per la Regione Toscana o per incremento occupazionale; di crediti, in buona sostanza, legati a rapporti di lavoro in …
Leggi di più… - 2. Sospensione del procedimento con messa alla prova e risarcimento del dannoAvv. Matteo Cremonesi · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Premessa Come noto, la sospensione del procedimento con messa alla prova (o map) è un istituto disciplinato dagli artt. 168-bis c.p. e 464-bis e ss. c.p.p. che consente di estinguere il reato all'esito di un periodo non superiore a due anni (uno per i reati puniti solo con pena pecuniaria) in cui l'imputato deve: – eliminare le conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato e risarcire possibilmente il danno causato alla persona offesa; – svolgere attività di volontariato e/o di rilievo sociale attraverso un programma di trattamento elaborato per il tramite dell'U.E.P.E (Ufficio Esecuzioni Penali Esterne); – prestare un lavoro di pubblica utilità di durata non inferiore a dieci …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/09/2023, n. 40848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40848 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2023 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore SILVIA SALVADORI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 40848 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 13/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Bologna, con sentenza del 6 ottobre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Modena di condanna, nei confronti di NT EN, in ordine al reato di cui agli artt. 186, comma 21. lett. c), d.lgs 30 aprile 1992 n. 285 (commesso in Modena il 6.1.2014) alla pena ritenuta di giustizia. EN è stato ritenuto responsabile per avere guidato il ciclomotore Piaggio tg X2 RH7F in stato di ebbrezzg in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche (tasso alcolemico accertato parti a 1, 51 g/I alla prima prova e 1,56 g/I alla seconda prova). 2. L'imputato ha proposto ricorso a mezzo di proprio difensore, formulando un unico articolato motivo con cui ha dedotto la violazione di legge penale e processuale e il vizio di motivazione. 2.1. Le prime due censure hanno riguardo alla regolarità del rilevamento del tasso alcolemico. Il difensore ha evidenziato che l'accertamento del tasso alcolemico mediante apparecchio alcoltest era stato effettuato da un agente di polizia giudiziaria e non già da un ufficiale di polizia giudiziaria e che nel caso di specie non sarebbero stati ravvisabili i presupposti della necessita ed urgenza di cui all'art. 113 disp. att. cod. proc. pen.: in particolare / l'affermazione della Corte di Appello, secondo cui presso il Comando di Polizia Municipale, al momento dell'accertamento non sarebbero sati presenti ufficiali di polizia giudiziaria sarebbe stata priva di riscontro. Inoltre l'apparecchio alcoltest non era stato sottoposto a revisione periodica e la Corte, ad analoga censura, si era limitata a replicare che non si rinvenivano elementi concreti idonei a comprovare la mancata revisione. 2.3,La terza censura è relativa al rigetto, da parte del Tribunale di Modena, dell'istanza di sospensione con messa alla prova. Il difensore lamenta che la Corte avrebbe ritenuto legittimo il rigetto dell'istanza, fondato sui precedenti penali a carico dell'imputato, quando invece la normativa non considera la recidiva un limite di operatività dell'istituto, dovendo piuttosto il giudice formulare una prognosi sulla futura astensione dalla commissione di ulteriori reati;
osserva, inoltre, che il rigetto sarebbe stato formulato, pur in assenza della valutazione del programma predisposto dall'Uepe. 2.4. La quarta censura è relativa alla mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. Secondo il difensore al momento della pronuncia della Corte di Appello il reato era già prescritto: erroneamente la Corte avrebbe 2 ritenuto sospeso il decorso della prescrizione durante i rinvii causati dal ritardo dell'Uepe nella formulazione del programma e avrebbe calcolato altresì la sospensione del termini di prescrizione per ulteriori 112 giorni, in ragione della emergenza collegata alla pandemia da covid 19, in violazione dei principi di cui alla sentenza della Corte Costituzionale del 6 luglio 2021 n 140. 3. Il Procuratore generale, nella persona del sostituto Silvia Salvadori, ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere accolto quanto al rilievo, assorbente, dell'essere maturata la prescrizione prima della pronuncia della sentenza di secondo grado. 2. Dall'esame degli atti (consentito ed anzi doveroso, essendo stato denunciato un error in procedendo rispetto al quale la Corte di Cassazione è giudice anche del fatto: Sez Un. n. 42792 del 31/101,2001, Rv 220992) emerge che il processo in primo grado aveva subito i seguenti rinvii: a) a causa dell'adesione da parte del difensore alla astensione dall'attività forense proclamata dalle Unioni Camere Penali -dal 23.05.2017 al 28.11.2017 (6 mesi e 5 giorni); -dal 18.12.2018 al 26.06 2019 (6 mesi e 7 giorni); dal 3.12.2019 al 10.3.2020 ( 3 mesi e 7 giorni); per un totale di 1 anno, 3 mesi e 19 giorni;
b) a seguito di istanza di messa alla prova da parete dell'imputato: -una prima volta dal 28.11.2017 al 30.1.2018 (64 giorni), per consentire all'Ufficio Esecuzione Penale Esterna di elaborare il programma trattamentale;
- in altre occasioni dal 30 gennaio 2018 fino al 18 maggio 2021, sempre a causa della mancata trasmissione da parte dell'Uepe del programma di trattamento. Ai fini del calcolo della prescrizione, va conteggiata la sospensione del corso della prescrizione per tutta la durata del rinvio, fino alla celebrazione dell'udienza successiva, con riferimento ai rinvii dovuti alla adesione da parte del difensore alla astensione dall'attività forense proclamata dall'Unione Camere Penali, non trovando applicazione il limite massimo di durata, pari a sessanta giorni, previsto dall'art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen. (ex multis, Sez. 3, n. 8171 del 07/02/2023, Falconi, Rv. 284154). 3 Quanto ai rinvii per consentire la elaborazione da parte dell'Uepe del programma trattamentale, si osserva quanto segue. Il procedimento di messa alla prova ha inizio con la proposizione della istanza da parte dell'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, che deve soddisfare i requisiti formali e sostanziali previsti dagli artt. 464-bis e segg. cod. proc. pen. Ad essa va allegato un programma di trattamento elaborato d'intesa con l'Ufficio di esecuzione penale esterna. La fase decisoria è disciplinata dall'art. 464 quater cod. proc. pen., a norma del quale, il giudice, verificata la mancanza dei presupposti per una pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen., decide con ordinanza nel corso della stessa udienza, sentite le parti nonché la persona offesa, oppure in apposita udienza in camera di consiglio della cui fissazione è dato contest i le avviso alle parti. Il giudice, nel valutare l'idoneità del programma di trattamento presentato dal richiedente, è tenuto a compiere un vaglio di congruità sulla durata complessiva del lavoro di pubblica utilità applicando, in via analogica, gli indici di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez.6, n. 44646 dell'01/10/2019, Rv. 277216 Sez. 5, n. 48258 del 04/11/2018, Rv. 277551; Sez. 3, n. 55511 del 19/09/2017, Rv. 272066) e deve, altresì, ritenere che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati. L'art. 168- ter cod. pen., introdotto dall'art. 3 della legge 28 aprile 2014 n. 67, stabilisce che durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione del reato è sospeso. Il momento iniziale della sospensione del corso della prescrizione viene, dunque, a coincidere con la pronuncia dell'ordinanza ad opera del giudice ai sensi dell'art. 464 quater cod. proc. pen. mentre quello finale è rappresentato dalla pronuncia della sentenza dichiarativa di estinzione del reato a norma dell'art. 464 septies cod. proc. pen. oppure dalla emissione della ordinanza che dichiari l'esito negativo della messa alla prova e disponga la ripresa del processo a norma dell'art. 464 septies, comma 2, cod. proc. pen. o, ancora, a seguito del provvedimento di revoca ex art. 464-octies e 141-ter disp. att. cod. proc. pen. Nel caso in cui l'imputato non abbia avuto la possibilità di allegare, all'istanza di cui all'art. 464 bis cod. proc. pen., il programma di trattamento deve comunque comprovare l'invio della richiesta della relativa elaborazione all'Ufficio per l'esecuzione penale esterna e, in tal caso, il giudice dovrà differire l'udienza non avendo gli elementi necessari per decidere sulla richiesta. Nel caso di specie, dalla disamina dei verbali di udienza emerge che i rinvii sono stati disposti dal Tribunale in ragione del mancato perveninnento del programma elaborato dall'Uepe. Osserva il Collegio, concordemente a quanto già sostenuto nella sentenza Sez. 4 , n. 13469 del 19/11/2019, dep. 2020, Agnelli, Rv. 279001 cit. , che la richiesta di differimento della udienza formulata dal difensore al fine di dare corso alla procedura di cui agli artt. 464 bis e segg. cod. proc. pen. e alla elaborazione, da parte dell'Ufficio di esecuzione penale esterna, 4 del programma di trattamento, non trovando scaturigine né in esigenze attinenti all'acquisizione di elementi di prova né nel riconoscimento di termini a difesa, si inquadrano nella seconda ipotesi prevista dall'art. 159, comma 1, n. 3 cod. pen. e determinano l'effetto sostanziale della sospensione del corso della prescrizione per tutta la durata del rinvio, senza necessità di un provvedimento formale. I rinvii successivi, disposti di ufficio dal Tribunale, in attesa della elaborazione del programma da parte dell'Uepe, prima della adozione dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, dal 30 gennaio 2018 fino al 18 maggio 2021, non possono, invece, 'essere conteggiati ai fini della sospensione del corso della prescrizione, in quanto ricollegati, per quanto è dato comprendere dal verbale, ad una inerzia della pubblica amministrazione non imputabile all'imputato. Infine deve aggiungersi il periodo di sospensione della prescrizione previsto dalla normativa per il contenimento della pandemia da covid-19, dal 9 marzo 2020 all'H maggio 2020: le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno chiarito che "In tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid- 19, la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'H maggio 2020, nonché a quelli per i quali sia prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale. (Sez.Un n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432). Ne consegue che al termine massimo di prescrizione pari a cinque anni, decorrente dal 6 gennaio 2014, devono essere aggiunti 1 anno, 3 mesi e 19 giorni per la sospensione conseguente alla adesione da parte dei difensori alla astensione dall'attività proclamata dalla Unione Camere Penali, 64 giorni per il primo rinvio per consentire la elaborazione del programma da parte dell' Uepe, 64 giorni per la disciplina emergenziale collegata alla pandemia da Covid 19. Conteggiando detti periodi di sospensione, il termine massimo di prescrizione risulta decorso al mese di agosto 2020, e quindi in data anteriore alla pronuncia della sentenza della Corte di Appello. 3.La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto prescrizione. Ai sensi dell'art. 224, comma 3, CdS gli atti devono essere trasmessi al g~irModena per quanto di competenza. 5
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Dispone la trasmissione di copia della presente sentenza al Crefetto di Modena, per quanto di competenza ex art. 224, comma 3, C.D.S. Così deciso in Roma in data 13 settembre 2023 Il Consiglie» tensore Il Presidente