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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 10/12/2025, n. 1307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1307 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi giudice dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di DIVORZIO CONGIUNTO - cessazione degli effetti civili del matrimonio iscritta al RG. n. 6320/2025, promossa da
(c.f. , nato/a a Parte_1 C.F._1 MONTEBELLUNA (TV), il 5/02/1984,
e
(c.f. ), nato/a a SERRINHA-BAHIA Parte_2 C.F._2 (Brasile), il 13/02/1986,
entrambi con l'avv. MARTINO DE MARCHI
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TREVISO
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso in data 27/10/2025, i coniugi e Parte_1
hanno chiesto congiuntamente la cessazione degli effetti Parte_2 civili del loro matrimonio – contratto il 01/06/2019 e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di MASERADA SUL PIAVE (TV) dell'anno 2019 al n. 1, Parte II, Serie A.
I coniugi medesimi, con note ex art. 127ter cpc. in sostituzione dell'udienza del 10/12/2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando, altresì, di prestare acquiescenza all'emananda sentenza, con rinuncia ai termini per l'impugnazione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Il ricorso è fondato. Sussistono infatti le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b L. 898/1970 per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. In particolare:
- i coniugi sono legalmente separati;
è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione consensuale tra i coniugi (sent. n. 155/2024 pubbl. il 22/04/2024; RG. 1334/2024);
- la separazione si protrae ininterrottamente, da oltre sei mesi, a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale;
- non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Pertanto, in accoglimento della domanda, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 1/06/2019 tra Parte_1 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio
[...] Parte_2 del Comune di MASERADA SUL PIAVE (TV) dell'anno 2019 al n. 1, Parte II, Serie A, mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
Prende atto, infine, il Collegio che il thema decidendum verte esclusivamente sullo status, avendo dichiarato le parti di essere autosufficienti dal punto vista economico.
Vista la natura del giudizio, le spese di lite sono compensate interamente tra le parti.
2
PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, così definitivamente provvede:
1. PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 1/06/2019 da nato/a a MONTEBELLUNA (TV), il Parte_1
05/02/1984 e nato/a a SERRINHA-BAHIA (Brasile), il 13/02/1986, Parte_2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di MASERADA SUL PIAVE (TV) dell'anno 2019 al n. 1, Parte II, Serie A, alle seguenti condizioni:
“Ritenuti sussistenti i presupposti tutti, venga dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Maserada sul Piave (TV) in data 1.6.2019, con atto trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Maserada (TV) al Numero 1, parte II, serie A, anno 2019, ordinandosi all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere all'annotazione della sentenza.”
2. MANDA al competente Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge;
3. PRENDE ATTO che le parti hanno prestato acquiescenza alla presente sentenza;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Treviso, 10 dicembre 2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
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Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi giudice dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di DIVORZIO CONGIUNTO - cessazione degli effetti civili del matrimonio iscritta al RG. n. 6320/2025, promossa da
(c.f. , nato/a a Parte_1 C.F._1 MONTEBELLUNA (TV), il 5/02/1984,
e
(c.f. ), nato/a a SERRINHA-BAHIA Parte_2 C.F._2 (Brasile), il 13/02/1986,
entrambi con l'avv. MARTINO DE MARCHI
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TREVISO
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso in data 27/10/2025, i coniugi e Parte_1
hanno chiesto congiuntamente la cessazione degli effetti Parte_2 civili del loro matrimonio – contratto il 01/06/2019 e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di MASERADA SUL PIAVE (TV) dell'anno 2019 al n. 1, Parte II, Serie A.
I coniugi medesimi, con note ex art. 127ter cpc. in sostituzione dell'udienza del 10/12/2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando, altresì, di prestare acquiescenza all'emananda sentenza, con rinuncia ai termini per l'impugnazione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Il ricorso è fondato. Sussistono infatti le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b L. 898/1970 per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. In particolare:
- i coniugi sono legalmente separati;
è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione consensuale tra i coniugi (sent. n. 155/2024 pubbl. il 22/04/2024; RG. 1334/2024);
- la separazione si protrae ininterrottamente, da oltre sei mesi, a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale;
- non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Pertanto, in accoglimento della domanda, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 1/06/2019 tra Parte_1 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio
[...] Parte_2 del Comune di MASERADA SUL PIAVE (TV) dell'anno 2019 al n. 1, Parte II, Serie A, mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
Prende atto, infine, il Collegio che il thema decidendum verte esclusivamente sullo status, avendo dichiarato le parti di essere autosufficienti dal punto vista economico.
Vista la natura del giudizio, le spese di lite sono compensate interamente tra le parti.
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PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, così definitivamente provvede:
1. PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 1/06/2019 da nato/a a MONTEBELLUNA (TV), il Parte_1
05/02/1984 e nato/a a SERRINHA-BAHIA (Brasile), il 13/02/1986, Parte_2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di MASERADA SUL PIAVE (TV) dell'anno 2019 al n. 1, Parte II, Serie A, alle seguenti condizioni:
“Ritenuti sussistenti i presupposti tutti, venga dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Maserada sul Piave (TV) in data 1.6.2019, con atto trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Maserada (TV) al Numero 1, parte II, serie A, anno 2019, ordinandosi all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere all'annotazione della sentenza.”
2. MANDA al competente Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge;
3. PRENDE ATTO che le parti hanno prestato acquiescenza alla presente sentenza;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Treviso, 10 dicembre 2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
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